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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 27976 | Data di udienza: 4 Aprile 2019

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati edilizi – Sanatoria urbanistica e pendenza di un procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica delle opere – Onere di allegazione e relativi accertamenti – Istruttoria diretta ad accertare i possibili esiti e i tempi di definizione del procedimento amministrativo – Fattispecie: informazioni ricevute dal funzionario dell’Ufficio tecnico comunale di Pompei. 


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 26 Giugno 2019
Numero: 27976
Data di udienza: 4 Aprile 2019
Presidente: LAPALORCIA
Estensore: CERRONI


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati edilizi – Sanatoria urbanistica e pendenza di un procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica delle opere – Onere di allegazione e relativi accertamenti – Istruttoria diretta ad accertare i possibili esiti e i tempi di definizione del procedimento amministrativo – Fattispecie: informazioni ricevute dal funzionario dell’Ufficio tecnico comunale di Pompei. 



Massima

 



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 26/06/2019 (Ud.04/04/2019), Sentenza n.27976
 

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati edilizi – Sanatoria urbanistica e pendenza di un procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica delle opere – Onere di allegazione e relativi accertamenti – Istruttoria diretta ad accertare i possibili esiti e i tempi di definizione del procedimento amministrativo – Fattispecie: informazioni ricevute dal funzionario dell’Ufficio tecnico comunale di Pompei. 
 
In tema di reati edilizi, non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi in sede esecutiva la sospensione o la revoca dell’ordine di demolizione, ma solo un onere di allegazione, relativo alla prospettazione ed alla indicazione al giudice dei fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi all’autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti (in applicazione del principio era stato così ritenuto immune da censure l’impugnato provvedimento di rigetto dell’istanza di sospensione o revoca dell’ingiunzione a demolire, alla quale il ricorrente non aveva allegato la domanda di condono e neanche indicato gli estremi della sua presentazione o il suo contenuto, non consentendo così al Tribunale di dar corso ad una istruttoria diretta ad accertare i possibili esiti e i tempi di definizione del procedimento amministrativo – Sez. 3, n. 31031 del 20/05/2016, Giordano).
 
(dich. inammissibile il ricorso avverso ordinanza del 24/10/2018 – TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA) Pres. LAPALORCIA, Rel. CERRONI, Ric. Apuzzo 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 26/06/2019 (Ud.04/04/2019), Sentenza n.27976

SENTENZA

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 26/06/2019 (Ud.04/04/2019), Sentenza n.27976

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis 
  
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da Apuzzo Rosanna;
 
avverso l’ordinanza del 24/10/2018 del Tribunale di Torre Annunziata;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
 
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con ordinanza del 24 ottobre 2018 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata ha rigettato la richiesta di Rosanna Apuzzo per ottenere l’annullamento ovvero la sospensione dell’ordine di demolizione emesso in esecuzione della sentenza del 7 marzo 2006 del medesimo Tribunale.
 
2. Avverso detto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione.
 
2.1. In particolare, il ricorrente ha osservato che era stata assunta la deposizione del tecnico comunale, il quale aveva dato conto dell’improcedibilità della richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica, senza alcuna ulteriore indagine di natura documentale a supporto delle dichiarazioni del teste, essendosi limitato il giudice all’acritico resoconto dell’attività del tecnico.
 
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO 
 
4. Il ricorso è inammissibile.
 
4.1. In tema di reati edilizi, vero è che non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi in sede esecutiva la sospensione o la revoca dell’ordine di demolizione, ma solo un onere di allegazione, relativo, cioè, alla prospettazione ed alla indicazione al giudice dei fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi all’autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti (in applicazione del principio era stato così ritenuto immune da censure l’impugnato provvedimento di rigetto dell’istanza di sospensione o revoca dell’ingiunzione a demolire, alla quale il ricorrente non aveva allegato la domanda di condono e neanche indicato gli estremi della sua presentazione o il suo contenuto, non consentendo così al Tribunale di dar corso ad una istruttoria diretta ad accertare i possibili esiti e i tempi di definizione del procedimento amministrativo) (Sez. 3, n. 31031 del 20/05/2016, Giordano, Rv. 267413). 
 
4.1.1. Come è stato peraltro osservato dal provvedimento impugnato, e condiviso dallo stesso Procuratore generale, era stato dato corso ad accertamento istruttorio sulla scorta delle stesse allegazioni dell’interessata, la quale aveva segnalato – al fine di conseguire l’annullamento ovvero la sospensione dell’ordine di demolizione – la pendenza di un procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica delle opere, al fine della successiva sanatoria urbanistica. 
 
Al riguardo, tenuto conto delle informazioni ricevute dal competente funzionario dell’Ufficio tecnico comunale di Pompei, circa l’avvenuta dichiarazione di improcedibilità dell’istanza ed in ragione dell’assenza di procedimenti pendenti volti ad ottenere sanatoria urbanistica ovvero condono del bene, il Tribunale oplontino aveva rigettato la richiesta inibitoria.
 
Ciò posto, la ricorrente si è in realtà lamentata dell’esito della compiuta istruttoria, ma null’altro ha allegato tale da consentire, in concreto, una differente definizione del procedimento.
 
In definitiva, a fronte dell’allegazione della ricorrente il Giudice ha provveduto alla doverosa istruttoria di accertamento del fatto siccome rappresentato dalla parte, e null’altro era tenuto a fare, né le dichiarazioni del funzionario esaminato sono state oggetto di qualsivoglia specifica contestazione.
 
5. Attesa la manifesta infondatezza dell’impugnazione, ne consegue l’inammissibilità del ricorso.
 
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 2.000,00.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.
 
Così deciso in Roma il 04/04/2019

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