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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 35494 | Data di udienza: 15 Maggio 2016

RIFIUTI – Trasporto illecito di rifiuti – Confisca del mezzo – Proprietario del mezzo estraneo al reato – Buona fede – Onere della prova – CODICE DELL’AMBIENTE – Artt. 183, c.1, lett. n) e z) 256 bis, 259, 260 c.4-bis, 260-ter  d.lgs. n. 152/2006 – Giurisprudenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 26 Agosto 2016
Numero: 35494
Data di udienza: 15 Maggio 2016
Presidente: ROSI
Estensore: Aceto


Premassima

RIFIUTI – Trasporto illecito di rifiuti – Confisca del mezzo – Proprietario del mezzo estraneo al reato – Buona fede – Onere della prova – CODICE DELL’AMBIENTE – Artt. 183, c.1, lett. n) e z) 256 bis, 259, 260 c.4-bis, 260-ter  d.lgs. n. 152/2006 – Giurisprudenza.



Massima

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 26/08/2016 (ud. 10/05/2016) Sentenza n.35494



RIFIUTI – Trasporto illecito di rifiuti – Confisca del mezzo – Proprietario del mezzo estraneo al reato – Buona fede – Onere della prova – Artt. 183, c.1, lett. n) e z), 256 bis, 259, 260 c.4-bis, 260-ter  d.lgs. n. 152/2006 – Giurisprudenza.
 
 
In tema di trasporto abusivo di rifiuti, la pura e semplice appartenenza del veicolo al terzo non è di per sé condizione sufficiente ad impedire la confisca. Al fine di evitare la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto prevista per il reato di raccolta e trasporto illecito di rifiuti (art. 6 c.1-bis del D.L. 6/11/2008, n. 172, conv. in L. 30/12/2008, n. 210 – 256 bis, 259, 260 c.4-bis, 260-ter  d.lgs. n. 152/2006), incombe al terzo estraneo al reato, individuabile in colui che non ha partecipato alla commissione dell’illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati, l’onere di provare la sua buona fede, ovvero che l’uso illecito della “res” gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento colpevole o negligente (Sez. 3, n. 18515 del 16/01/2015, Ruggeri; nello stesso senso anche Sez. 3, n. 9579 del 17/01/2013, Longo; Sez. 3, n. 46012 del 04/11/2008, Castellano).
 
(Dichiara inammissibile il ricorso avverso sentenza del 19/02/2015 della CORTE DI APPELLO DI PALERMO) Pres. ROSI, Rel. ACETO, Ric. Di Stefano

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 26/08/2016 (ud. 10/05/2016) Sentenza n.35494

SENTENZA

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 26/08/2016 (ud. 10/05/2016) Sentenza n.35494

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
– sul ricorso proposto da Di Stefano Maurizio, nato a Carini il 12/11/1977,
– avverso la sentenza del 19/02/2015 della Corte di appello di Palermo;
– visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
– udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
– udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza del 19/02/2015 la Corte di appello di Palermo ha condannato il sig. Maurizio Di Stefano alla minor pena di otto mesi di reclusione e 10.000,00 euro di multa per il reato continuato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 6, comma 1, lett. d), 6, comma 1, lett. b), d.l. n. 172 del 2008 per aver effettuato un’attività di raccolta e trasporto non autorizzata di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da sfabbricidi che aveva depositato, altresì, in modo incontrollato in una piccola fossa, così diversamente riqualificate le condotte di raccolta e trasporto di rifiuti anche pericolosi e di realizzazione di una discarica abusiva inizialmente ritenute dal primo Giudice. Con la medesima sentenza, la Corte di appello ha mantenuto ferma la confisca dell’autocarro utilizzato per il trasporto dei rifiuti.
 
1.1. In estrema sintesi, stando alla lettura delle sentenze dei Giudici di merito, l’affermazione della responsabilità dell’imputato si basa sulle seguenti circostanze di fatto:
– il Di Stefano era stato colto dai Carabinieri alla guida dell’autocarro Fiat Iveco, modello Eurocargo, tg. BZ004NP, mentre stava trasportando materiale di risulta proveniente da demolizioni di costruzioni e che, seguito a sua insaputa, avrebbe successivamente scaricato all’interno di uno scavo esteso mt. 6×7 e profondo mt. 1,5, sito in un terreno, delimitato da un cancello, sul quale erano depositati altri 20 metri cubi circa di cumuli di rifiuti dello stesso tipo;
– proprio mentre stava per sistemare il materiale all’interno della buca usando una piccola ruspa, veniva arrestato dai Carabinieri;
– in sede di convalida l’imputato aveva sostanzialmente ammesso gli addebiti, precisando che i rifiuti provenivano dalle sue attività edili, che erano destinati al successivo conferimento in discarica, che la loro sistemazione in una buca impediva l’ingombro del terreno che era di proprietà della convivente.
 
Quanto alla confisca dell’autocarro, decisa in primo grado e confermata in appello, i Giudici hanno evidenziato che:
– Il veicolo era nella sicura disponibilità dell’imputato;
– La targa apposta non era abbinata al numero di telaio dell’autocarro ma riguardava altro mezzo di proprietà del Di Stefano;
– La proprietà dell’autocarro era rimasta incerta (anche se l’imputato aveva affermato essere del cognato).
 
1.2. La Corte di appello, nel riformare la sentenza di primo grado, ha escluso la natura pericolosa dei rifiuti oggetto materiale delle condotte contestate ed ha ritenuto che il loro accumulo indiscriminato nei modi sopra descritti integri il reato di deposito incontrollato di rifiuti piuttosto che quello, più grave, di gestione di discarica abusiva. Ha mantenuto ferma la decisione sulla confisca dell’autocarro sull’ulteriore rilievo che l’imputato non potesse rivendicarne la proprietà.
 
2. Per l’annullamento della sentenza ricorre per Cassazione il Di Stefano che, per il tramite del difensore di fiducia, articola i seguenti due motivi a sostegno.
 
2.1. Con il primo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza dell’art. 6, lett. b), d.l. n. 172 del 2008 e vizio di motivazione in ordine alla affermata sussistenza del deposito irregolare di rifiuti.
 
Deduce, al riguardo, che: 
– le fotografie dei luoghi non possono, da sole, costituire prova certa del delitto, non essendo stato visto in precedenza scaricare altri rifiuti;
– non è dunque possibile escludere con certezza che si trattasse di deposito occasionale, né che essi si trovassero in loco da più di tre mesi;
– la consistenza dei rifiuti, inoltre, era inferiore a 20 metri cubi;
– in ogni caso deve essere esclusa la sua natura di imprenditore, con quanto ne consegue in termini di rivendicata applicabilità, nei suoi confronti, della sola sanzione amministrativa di cui all’art. 6, comma 1, lett. a), d.l. n. 172 del 2008.
 
2.2. Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’erronea applicazione dell’art. 606, comma 1-bis, d.l. n. 172 del 2008 e vizio di motivazione in relazione alla confisca dell’autocarro di sicura appartenenza del cognato, Fallo Rodolfo, persona assolutamente estranea al reato ed ignara di tutto, che aveva presentato apposita istanza di restituzione non accolta dalla Corte di appello in attesa della decisione definitiva.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, proposto per motivi non consentiti dalla legge e, per la parte relativa alla confisca, perché l’imputato non ha interesse al suo accoglimento.
 
4. Il primo motivo oltre ad essere manifestamente infondato propone eccezioni che presuppongono una inammissibile rilettura delle prove utilizzate per la condanna e la soluzione di questioni fattuali non devolute in appello.
 
4.1. L’imputato, infatti, si era limitato a contestare la qualificazione della propria condotta, definita dal primo Giudice come gestione di una discarica, senza però sollecitare la Corte di appello a verificare la liceità del deposito temporaneo, né a scrutinare la propria qualità di imprenditore.
 
4.2. La tesi difensiva, in realtà, era unicamente concentrata sulla mancanza di prova della sistematicità dell’accumulo, tesi correttamente smentita dalla Corte territoriale mediante un ragionamento che partendo dalle modalità con cui era stata tenuta la condotta di scarico e sistemazione dei rifiuti inizialmente posta in essere dall’imputato e dal contesto in cui tale condotta si inseriva, aveva tratto il non manifestamente illogico convincimento che i rifiuti sparsi sul terreno e collocati nella buca fossero riconducibili all’attività dell’imputato che aveva anche il dominio del terreno (recintato) e del mezzo di trasporto (cui aveva applicato una targa propria).
 
4.3. Dirimente, però, è la considerazione che il <<deposito temporaneo di rifiuti>>, secondo la definizione che ne dava l’art. 183, comma 1, lett. bb), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella versione vigente all’epoca dei fatti, è <<il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti>> che soddisfi tutte le seguenti condizioni: < < 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento; 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; 3) il «deposito temporaneo» deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose; 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo>>.
 
4.4. E’ agevole evidenziare che nel caso di specie difetta la condizione che preesiste, nelle intenzioni del legislatore, a tutte le altre: il raggruppamento dei rifiuti effettuato nel luogo di loro produzione. Circostanza, quest’ultima, del tutto assente nel caso in esame ed irrevocabilmente non più in discussione, avendo l’imputato prestato acquiescenza alla affermazione della sua responsabilità per il reato di trasporto abusivo dei rifiuti stessi (che logicamente presuppone la loro produzione da siti nemmeno noti perché dall’imputato nemmeno mai indicati).
 
4.5. Va piuttosto evidenziato che il deposito sul o nel suolo costituisce una forma di smaltimento e dunque di gestione dei rifiuti, giusto il combinato disposto di cui all’art. 183, comma 1, lett. n) e z), d.lgs. n. 152 del 2006, e alla lettera Dl dell’allegato Balla parte quarta del decreto legislativo.
 
4.6. Sicché sarebbe stato preciso onere dell’imputato allegare gli elementi di fatto idonei a dimostrare il contrario e, dunque, la liceità di una condotta astrattamente riconducibile ad una forma di gestione dei rifiuti, in ossequio al principio, condiviso dal Collegio, secondo il quale l’onere della prova in ordine alla sussistenza delle condizioni fissate dall’art. 183 del d.lgs. n. 152 del 2006 per la liceità del deposito cosiddetto controllato o temporaneo, grava sul produttore dei rifiuti, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria del deposito temporaneo rispetto alla disciplina ordinaria. 
 
5. L’art. 6, comma 1-bis, d.l. n. 172 del 2008, dispone che, in caso di condanna, si procede a confisca del veicolo utilizzato per la consumazione di uno dei reati in esso previsti.
 
5.1. Nel caso in esame, come visto, i Giudici di merito hanno ordinato la confisca sul rilievo oggettivo della destinazione del veicolo alla consumazione del reato di trasporto non autorizzato dei rifiuti e sul fatto che non risulta provata la sua appartenenza a persona estranea, a fronte, in aggiunta, dell’utilizzo di una targa relativa a bene intestato all’imputato stesso.
 
5.2. Peraltro la pura e semplice appartenenza del veicolo al terzo non è di per sé sufficiente a paralizzare la confisca. La giurisprudenza di questa Suprema Corte è, infatti, costante nell’affermare il principio secondo il quale al fine di evitare la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto prevista per il reato di raccolta e trasporto illecito di rifiuti (art. 6 comma 1-bis del D.L. 6 novembre 2008, n. 172, conv. in L. 30 dicembre 2008, n. 210), incombe al terzo estraneo al reato, individuabile in colui che non ha partecipato alla commissione dell’illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati, l’onere di provare la sua buona fede, ovvero che l’uso illecito della “res” gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento colpevole o negligente (Sez. 3, n. 18515 del 16/01/2015, Ruggeri, Rv. 263772; nello stesso senso anche Sez. 3, n. 9579 del 17/01/2013, Longo, Rv. 254749; Sez. 3, n. 46012 del 04/11/2008, Castellano, Rv. 241771).
 
5.3. Nel caso di specie, però, assume rilievo dirimente il fatto che l’imputato non ha interesse a impugnare il capo della sentenza che dispone la confisca del bene di cui lui stesso predichi l’altrui appartenenza, non potendo esercitare diritti e facoltà tipici di situazioni giuridiche soggettive attive che egli stesso afferma di non possedere.
 
5.4. Egli dunque non è legittimato a far valere diritti in nome e per conto altrui, tanto più che, per come egli stesso deduce, essi sono stati separatamente esercitati dall’apparente proprietario del mezzo con istanze presentate direttamente alla Corte di appello.
 
6. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1500,00.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
 
Così deciso il 10/05/2016
 
 
 
 
 
 
 

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