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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Rifiuti, VIA VAS AIA Numero: 36400 | Data di udienza: 17 Aprile 2019

RIFIUTI – Gestione di rifiuti conferiti in discarica- Verifica di conformità del rifiuto ogni dodici mesi – VIA VAS AIA – Inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) – Artt. 29 quattuordecies e 256 d.lgs n.152/2006 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Controllo di legittimità – Limiti – Ricostruzione dei fatti o apprezzamento del giudice di merito – Esclusione – Verifica dell’apparato logico argomentativo – Verifica della motivazione


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 26 Agosto 2019
Numero: 36400
Data di udienza: 17 Aprile 2019
Presidente: LAPALORCIA
Estensore: REYNAUD


Premassima

RIFIUTI – Gestione di rifiuti conferiti in discarica- Verifica di conformità del rifiuto ogni dodici mesi – VIA VAS AIA – Inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) – Artt. 29 quattuordecies e 256 d.lgs n.152/2006 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Controllo di legittimità – Limiti – Ricostruzione dei fatti o apprezzamento del giudice di merito – Esclusione – Verifica dell’apparato logico argomentativo – Verifica della motivazione



Massima

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 26/08/2019 (Ud. 17/04/2019), Sentenza n. 36400

RIFIUTI – Gestione di rifiuti conferiti in discarica – Verifica di conformità del rifiuto ogni dodici mesi – VIA VAS AIA – Inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) – Artt. 29 quattuordecies e 256 d.lgs n.152/2006.

In materia di gestione di rifiuti, la verifica periodica di conformità dei rifiuti conferiti in discarica, da effettuarsi dal gestore almeno una volta l’anno secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 3, comma 2, e 2, comma 3, d.m. 27 settembre 2010, disposizione richiamata nel caso di specie dall’A.I.A., va effettuata entro il 31 dicembre dell’anno civile di riferimento. Ciò posto, con riguardo al significato da attribuirsi ad un’analoga disposizione, rileva l’obbligo per il gestore di presentare, almeno una volta all’anno, alla Regione una relazione in merito ai tipi ed ai quantitativi di rifiuti smaltiti, collegata ai risultati del programma di sorveglianza ed ai controlli effettuati relativi sia alla fase operativa che alla fase post-operativa. Pertanto, ove il gestore ritenga di optare per la possibilità di presentare una sola relazione annuale e ciò non sia già avvenuto nel corso dell’anno di riferimento, detta presentazione non può essere differita oltre la data del 31 dicembre dell’anno in questione, pena la definitiva omissione della possibilità di adempiere tempestivamente all’obbligo prescritto e la conseguente integrazione del reato di previsto dall’art. 256, comma quarto, del D.Lgs. n. 152 del 2006.

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Controllo di legittimità – Limiti – Ricostruzione dei fatti o apprezzamento del giudice di merito – Esclusione – Verifica dell’apparato logico argomentativo – Verifica della motivazione.

Il controllo di legittimità, non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato contenga l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo e non meramente apparente (cioè idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata), che nella motivazione non siano riscontrabili contraddizioni, né illogicità evidenti. Il sindacato demandato alla Corte di cassazione deve limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali e senza che sia possibile dedurre nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto. Alla Corte di cassazione, invero, sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.

(riforma sentenza del 08/06/2018 del TRIBUNALE DI GROSSETO) Pres. LAPALORCIA, Rel. REYNAUD, Ric. Martino


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 26/08/2019 (Ud. 17/04/2019), Sentenza n. 36400

SENTENZA

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 26/08/2019 (Ud. 17/04/2019), Sentenza n. 36400

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da Martino F. A., nato a Castrovillari;

avverso la sentenza del 08/06/2018 del TRIBUNALE DI GROSSETO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberta Maria Barberini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito il difensore, avv. Nicola Di Pirro, in sostituzione dell’avv. Carlo Valle, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell’8 giugno 2018, il Tribunale di Grosseto ha dichiarato F. A. Martino, quale responsabile tecnico della Civitella Paganico 2000 S.r.l., colpevole del reato di cui all’art. 29 quattuordecies, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale in materia di gestione di rifiuti rilasciata alla società e l’ha condannato alla pena di 4.000 Euro di ammenda.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

3. Con primi due motivi si deducono violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, per essere state ritenute violate le prescrizioni che imponevano, rispettivamente, la verifica sul rifiuto non pericoloso avente codice CER 190503 e la verifica di conformità sul rifiuto non pericoloso avente codice CER 191212 “una volta all’anno”.

Il Tribunale aveva erroneamente ritenuto – omettendo di valutare le contrarie dichiarazioni rese dal teste dell’ARPAT Bellucci e dal c.t. della difesa – che l’obbligo dovesse essere osservato ogni dodici mesi, piuttosto che, come avvenuto, una volta in ciascun anno solare.

Con riferimento alla seconda delle menzionate prescrizioni si osserva che, benché il laboratorio avesse consegnato i risultati delle analisi nell’anno 20 15, il campionamento era stato effettuato nel 2014. 4.

Con il terzo motivo si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, per essere state ritenute violate le prescrizioni in materia utilizzo della F.O.S. (Frazione Organica Stabilizzata) per la ricopertura giornaliera dei rifiuti.

Si deduce che la società aveva osservato le prescrizioni effettuando le analisi indicanti l’indice respirometrico e le modalità di stabilizzazione – che risultavano conformi – e trasmettendo la relativa certificazione all’ARPAT nel prescritto termine di quindici giorni e che l’indagine sull’eventuale proliferazione dei flebotomi poteva essere effettuata entro sei mesi dal primo utilizzo, come poi regolarmente avvenuto.

5. Con il quarto motivo si lamenta il vizio di motivazione per mancata pronuncia sulla richiesta, debitamente avanzata in sede di discussione, di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, posto che le violazioni contestate – laddove ritenute esistenti – avevano rilievo esclusivamente formale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I primi due motivi di ricorso – da esaminarsi congiuntamente – sono fondati.

La norma incriminatrice contestata punisce l’inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) o di quelle imposte dall’autorità competente. Si tratta, dunque, di una norma penale in bianco e per l’individuazione del precetto occorre fare riferimento – per quanto rileva nel caso di specie – alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, quali dettagliatamente specificate nei punti da 1 a 3 dell’imputazione.

2. Le contestazioni sub nn. 1 e 2 si riferiscono alla violazione della prescrizione del § 5.1.6.1. della tabella 21 del Piano di controllo, costituente parte integrante e sostanziale dell’A.I.A. Come si ricava dal documento allegato al ricorso in omaggio al principio di autosufficienza, detta prescrizione – per quanto qui rileva – stabilisce che il gestore dell’impianto debba effettuare la verifica di conformità di ciascuna tipologia di rifiuto conferito «una volta all’anno (minimo) per ogni codice».

La prescrizione recepisce le disposizioni contenute nel d.nn. 27 settembre 2010 adottato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. L’art. 2, comma 3, del citato decreto dispone che «la caratterizzazione di base è effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l’anno» ed il successivo art. 3, comma 2, prevede che «la verifica di conformità è effettuata dal gestore…con la medesima frequenza prevista dal comma 3 dell’art. 2».

3. Ciò posto, si pone dunque il problema del significato da attribuire a tale ultima locuzione, dovendosi valutare se sia corretta l’interpretazione data dalla sentenza impugnata – che ne ha desunto la necessità di effettuare la verifica di conformità del rifiuto ogni dodici mesi – ovvero quella ritenuta dall’imputato (e dalla società titolare dell’autorizzazione), il quale ha inteso doveroso soddisfare l’obbligo una volta in ciascun anno solare e allega di aver in tal modo adempiuto alla prescrizione. Reputa il Collegio che sia preferibile quest’ultima tesi.

Il riferimento “all’anno” tout court sembra, di fatti richiamare l’anno civile, vale a dire il periodo da che va dal 10 gennaio al 31 dicembre, poiché se il legislatore avesse invece inteso fare riferimento ad un lasso di tempo di durata annuale avente una differente decorrenza – in ipotesi, quella dell’ultima verifica di conformità effettuata – avrebbe dovuto statuirlo con una diversa, più chiara, previsione. E altrettanto avrebbe dovuto fare la Provincia nell’ambito del proprio potere prescrittivo, in modo analogo a quanto avvenuto in relazione ad altre prescrizioni contenute nell’A.I.A. in questione (si consideri, ad es., con riguardo alla prescrizione di cui al punto 3 dell’imputazione, l’obbligo di effettuare «un’indagine sull’eventuale proliferazione dei flebotomi, in relazione all’utilizzo della FOS…entro 6 mesi dal primo utilizzo della FOS per la realizzazione di coperture», quale previsto dall’alinea 5 del capitolo 5 dell’Allegato Tecnico all’A.I.A.). Del resto, questa Corte si è in tal senso già pronunciata con riguardo al significato da attribuirsi ad un’analoga disposizione, vale a dire quella contenuta nell’art. 10, comma 2, lett. I) d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (recante Attuazione della direttiva 1999/31/CE relative alle discariche di rifiuti) che prevede «l’obbligo per il gestore di presentare, almeno una volta all’anno, alla Regione una relazione in merito ai tipi ed ai quantitativi di rifiuti smaltivi, ai risultati del programma di sorveglianza ed ai controlli effettuati relativi sia alla fase operativa che alla fase post-operativa».

Ed invero, si è al proposito affermato che detta previsione comporta che, ove il gestore ritenga di optare per la possibilità di presentare una sola relazione annuale e ciò non sia già avvenuto nel corso dell’anno di riferimento, detta presentazione non può essere differita oltre la data del 31 dicembre dell’anno in questione, pena la definitiva omissione della possibilità di adempiere tempestivamente all’obbligo prescritto e la conseguente integrazione del reato di previsto dall’art. 256, comma quarto, del D.Lgs. n. 152 del 2006 (Sez. 3, n. 17903 del 16/06/2016, dep. 2017, Coletti, Rv. 269626). Trattasi, peraltro, di interpretazione condivisa anche dall’organo di vigilanza, come il ricorrente ha dimostrato allegando il verbale della deposizione testimoniale del tecnico Arpat Bellucci (pag. 6 delle trascrizione).

4. Ciò posto, con riguardo alla violazione delle prescrizioni di cui ai punti 1 e 2 dell’imputazione, la sentenza impugnata dev’essere annullata con rinvio al Tribunale di Grosseto, che si atterrà al seguente principio di diritto: la verifica periodica di conformità dei rifiuti conferiti in discarica, da effettuarsi dal gestore almeno una volta l’anno secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 3, comma 2, e 2, comma 3, d.m. 27 settembre 2010, disposizione richiamata nel caso di specie dall’A.I.A., va effettuata entro il 31 dicembre dell’anno civile di riferimento.

Trattandosi di giudizio di merito precluso a questa Corte, valuterà il giudice del rinvio se l’imputato abbia adempiuto alla prescrizione contenuta nell’A.I.A., da interpretarsi nel senso più sopra indicato.

5. Il terzo motivo di ricorso è invece inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.

Il Tribunale ha ritenuto che le prescrizioni sulle analisi e sulle comunicazioni da effettuarsi per l’uso della F.O.S. per la ricopertura giornaliera dei rifiuti non erano state rispettate, sul presupposto – accertato dagli operanti (e confermato dalle stesse dichiarazioni del teste Bellucci allegate al ricorso) – che quella pratica non fosse stata per la prima volta utilizzata il giorno dell’ispezione che poi originò il presente procedimento, ma fosse da tempo in atto.

Il ricorrente, viceversa, considera come vi sia stato un primo – ed unico – utilizzo della F.O.S. come copertura il giorno dell’ispezione e per questo reputa che la società fosse ancora in termini per effettuare le analisi e le comunicazioni all’ARPAT.

Le prove allegate al ricorso, tuttavia, non dimostrano la fondatezza di questo presupposto e, dunque, il travisamento della prova, sicché non emerge l’illogicità della ricostruzione operata dal tribunale, che non può essere in questa sede sindacata.

Ed invero, il controllo di legittimità consentito sul punto non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato contenga l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo e non meramente apparente (cioè idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata), che nella motivazione non siano riscontrabili contraddizioni, né illogicità evidenti (cfr. Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516).

Il sindacato demandato alla Corte di cassazione deve limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali e senza che sia possibile dedurre nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099). Alla Corte di cassazione, invero, sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Con riguardo alla violazione della prescrizione di cui al punto 3 dell’imputazione, deve pertanto affermarsi, ai sensi dell’art. 624, comma 2, cod., proc. pen., l’irrevocabilità dell’accertamento di responsabilità, ferma restando la devoluzione al giudice del rinvio delle conseguenti statuizioni in ordine alla determinazione dell’eventuale trattamento sanzionatorio (che la sentenza opera avendo riguardo anche agli ulteriori profili di addebito sui quali è intervenuto annullamento) e, prima ancora, in ordine alla concreta punibilità della condotta con riguardo a quanto di seguito immediatamente precisato (valutazione, quest’ultima, che è compatibile con la definitività dell’accertamento di penale responsabilità: cfr. Sez. 3, n. 50215 del 08/10/2015, Sarli, Rv. 265434; Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, Mazzoccoli e a., Rv. 267590).

6. E’ fondato, di fatti, l’ultimo motivo di ricorso, ovviamente da riferirsi proprio al profilo di addebito di cui si è appena discusso, posto che per gli altri la questione è assorbita nel disposto, parziale, annullamento.

Come emerge dal verbale dell’udienza di discussione (8 giugno 2018) allegato al ricorso, il difensore dell’imputato, avv. Valle, aveva espressamente richiesto, in via subordinata, l’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. e la sentenza impugnata non reca sul punto alcuna motivazione, né la stessa può implicitamente ricavarsi dal tenore della decisione, posto che, anzi, la pena base è stata determinata (per la ritenuta violazione, peraltro, di plurime prescrizioni) in termini di pochissimo superiori al minimo edittale e con concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione.

S’impone, pertanto, l’annullamento con rinvio anche in relazione all’omessa valutazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle violazioni di cui ai punti 1 e 2 dell’imputazione e all’applicabilità dell’art. 131 bis cod. pen., con rinvio al Tribunale di Grosseto per nuovo esame.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e dichiara l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità in relazione alla violazione di cui al punto 3 dell’imputazione.

Così deciso il 17 aprile 2019.

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