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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Rifiuti Numero: 7589 | Data di udienza: 14 Novembre 2019

RIFIUTI – Preventiva operazione di recupero – Preparazione per il riutilizzo – Cessazione della qualifica di rifiuto – Presupposti – Fattispecie: smontaggio e spedizione all’estero di rifiuti – Artt. 184 ter, 259, 260, dlgs n. 152/2006 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Violazione del principio sancito dall’art. 521 cod. proc. pen. – Correlazione fra imputazione contestata e sentenza di condanna – Incidenza sul nucleo essenziale del fatto – Esercizio dei diritti difensivi spettanti alle parti – Impedimento – Denuncia del vizio ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. – Presupposti e limiti – Giurisprudenza.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 26 Febbraio 2020
Numero: 7589
Data di udienza: 14 Novembre 2019
Presidente: SARNO
Estensore: GENTILI


Premassima

RIFIUTI – Preventiva operazione di recupero – Preparazione per il riutilizzo – Cessazione della qualifica di rifiuto – Presupposti – Fattispecie: smontaggio e spedizione all’estero di rifiuti – Artt. 184 ter, 259, 260, dlgs n. 152/2006 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Violazione del principio sancito dall’art. 521 cod. proc. pen. – Correlazione fra imputazione contestata e sentenza di condanna – Incidenza sul nucleo essenziale del fatto – Esercizio dei diritti difensivi spettanti alle parti – Impedimento – Denuncia del vizio ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. – Presupposti e limiti – Giurisprudenza.



Massima

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 26/02/2020 (Ud. 14/11/2019), Sentenza n.7589

RIFIUTI – Preventiva operazione di recupero – Preparazione per il riutilizzo – Cessazione della qualifica di rifiuto – Presupposti – Fattispecie: spedizione all’estero di rifiuti e confisca – Artt. 184 ter, 259, 260, d. lgs. n. 152/2006.

In tema di rifiuti, affinché il bene o la sostanza perda detta qualifica, è necessario che la stessa sia stata preventivamente sottoposta ad un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, che, sebbene le stesse possano consistere anche in operazioni di cernita e di selezione di beni, fin tanto che non si sono esaurite non comportano né la cessazione della attribuzione della qualifica di rifiuto ai beni in questione né, tanto meno, la estraneità di essi alla disciplina in materia di rifiuti (si veda, infatti, sul punto, il comma 5 del citato art. 184-ter, del d. lgs. n. 152 del 2006). Inoltre, il semplice fatto che vengano smontati non costituisce un fattore che possa condurre all’attribuzione di diversa qualifica a determinati beni, in quanto la spedizione di oggetti smontati è di regola assai più conveniente, rispetto a quella di oggetti già assemblati, atteso il molto minore ingombro volumetrico che in tal modo l’oggetto impegna. Fattispecie: merci in via di spedizione verso oltremare genericamente stoccate su un piazzale e una volta caricate su containers, inviate all’estero senza che su di essi fosse stata compiuta, prima della loro partenza, alcuna preventiva operazione di recupero. 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Violazione del principio sancito dall’art. 521 cod. proc. pen. – Correlazione fra imputazione contestata e sentenza di condanna – Incidenza sul nucleo essenziale del fatto – Esercizio dei diritti difensivi spettanti alle parti – Impedimento.

Affinché si abbia la violazione del principio sancito dall’art. 521 cod. proc. pen., il quale impone la necessaria correlazione fra la imputazione contestata e la sentenza di condanna è necessario non soltanto che la modificazione fra quanto contestato e quanto accertato non si riferisca ad un profilo di dettaglio della descrizione del fatto attribuito all’imputato, ma che la stessa incida, invece, sulla stessa storicità del fatto addebitato comportandone la modifica quanto ad aspetti significativi di esso (Corte di cassazione, Sezione III penale, 30 aprile 2019, n. 17829), ma è anche necessario che per effetto di tale variazione, in quanto incidente sul nucleo essenziale del fatto contestato, sia stato effettivamente impedito il pieno esercizio dei diritti difensivi spettanti alle parti.

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Denuncia del vizio ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. – Presupposti e limiti – Giurisprudenza.

Ai fini della denuncia del vizio ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, essendo invece fattore non producente per il ricorrente opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, dato che in quest’ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l’area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito

(riforma sentenza n. 2627/2918 della CORTE DI APPELLO DI BRESCIA del 8/10/2018) Pres. SARNO, Rel. GENTILI, Ric. Kweku


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 26/02/2020 (Ud. 14/11/2019), Sentenza n.7589

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

KWEKU Sam Joseph, nato in Ghana;
STEFANI Henrita, nata in Ghana;

avverso la sentenza n. 2627/2918 della CORTE DI APPELLO DI BRESCIA del 8 ottobre 2018;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata ed i ricorsi introduttivi;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pietro MOLINO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

La Corte di appello di Brescia ha, con sentenza del 8 ottobre 2019, integralmente confermato la precedente sentenza con la quale, in data 2 febbraio 2018, il Tribunale di Brescia, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità di Sam Joseph Kweku e di Henrita Stefani, e li aveva, pertanto condannati alla pena di giustizia, disponendo altresì la confisca di quanto in sequestro, in ordine al reato, commesso in concorso fra loro, di cui agli artt. 110 cod. pen. e 260 del dlgs n. 152 del 2006, per avere, al fine di conseguire un ingiusto profitto, organizzato dapprima lo stoccaggio e quindi il carico ed il trasporto su appositi containers diretti verso destinazioni ubicate all’interno di diversi Stati africani, di un’ingente quantità di rifiuti, pericolosi o meno, fra i quali vi erano rifiuti elettrici ed elettronici, pneumatici fuori uso, batterie fuori uso e materiali ferrosi in genere.

Con la predetta sentenza il Tribunale gardesano aveva, invece, assolto i due prevenuti in ordine al reato di ricettazione dei materiali oggetto di successiva spedizione, in relazione ai quali era stata ipotizzata la loro natura di provento di furto perpetrato da ignoti presso le isole ecologiche del bresciano, con la formula, perché il fatto non costituisce reato.

La Corte territoriale lombarda, nel ricostruire i fatti che hanno condotto alla affermazione della penale responsabilità dei due prevenuti, ha riferito che, a seguito dell’arresto in flagranza di tre cittadini extracomunitari resisi responsabili del reato di furto di materiali prelevati da discariche, venivano svolte indagini tese ad accertare ove tali materiali venissero successivamente portati; nel corso di queste veniva accertata la presenza di un deposito, sito in Gardone vai Trompia, località Marcheno, ove tali materiali venivano conferiti, per essere successivamente caricati su containers ed esportati in Africa; trasferite, pertanto, le indagini nella predetta zona veniva individuato, all’interno di un terreno di proprietà di tale Aldeni Cristian e da questi concesso in comodato al Kweku, un piazzale ove erano stati stoccati materiali vari, di diversa origine che venivano periodicamente caricati su containers e spediti in Africa; organizzatori di tali spedizioni sono risultati essere gli odierni imputati, i quali non hanno, in sostanza negato i fatti, ma hanno dichiarato che i beni da loro inviati in tale continente non erano rifiuti in quanto si trattava in parte di beni nuovi ed in parte di beni usati e spesso guasti che erano privi di un apprezzabile valore commerciale qui in Italia ma che nel Ghana venivano riparati e lì rivenduti o comunque riutilizzati.

Dalle indagini effettuate, a seguito dell’avvenuto sequestro di alcuni carichi in corso di spedizione verso la terra d’Africa, era risultato che i due imputati avevano lì inviato materiali vari fra i quali, elettrodomestici rotti o comunque obsoleti, copertoni usurati, batterie di autoveicoli viziate in quanto non più in grado di accumulare l’energia ed altri analoghi oggetti.

Sulla base di tali elementi, ritenuta la riconducibilità, almeno in gran parte, dei beni trasferiti ad opera dei due imputati all’estero alla nozione giuridica di rifiuto, in determinati casi anche di rifiuto pericoloso, i giudici del merito hanno dichiarato la penale responsabilità dei predetti in ordine al reato di cui al capo a) della rubrica e li hanno, pertanto, condannati alla pena ritenuta di giustizia.

Avverso la predetta sentenza della Corte territoriale hanno interposto ricorso per cassazione i due imputati, affidandolo a quattro motivi di impugnazione.

Con il primo motivo, peraltro ripetitivo di un argomento già sviluppato dai ricorrenti in sede di impugnazione di merito, costoro hanno lamentato la violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. poiché in sede di imputazione ai due prevenuti era stata imputata la illecita acquisizione dei materiali oggetto di spedizione all’estero in quanto provento di furto perpetrato da ignoti presso le isole ecologiche del bresciano; essendo venuta meno tale indicazione di provenienza, sulla base della quale era desunta la qualificazione di rifiuti dei materiali stessi, i ricorrenti hanno ritenuto sostanzialmente modificata la contestazione, posto che, a questo punto, la natura dei materiali in questione è stata ricavata sulla base di tutt’altra argomentazione.
Con il secondo motivo è stata dedotta la nullità della sentenza impugnata, con riguardo al vizio di violazione di legge ed a quello di motivazione, in quanto la Corte avrebbe confermato la dichiarazione di penale responsabilità dei due imputati, in assenza di alcuna prova in ordine alla qualificazione in guisa di rifiuti dei materiali da questi trattati; infatti, venuta meno la possibilità di ritenere che questi fossero il frutto dei furti compiuti presso le isole ecologiche, la Corte avrebbe dovuto considerare che, anche sulla base della documentazione offerta dai ricorrenti, era risultato che la merce in questione era in parte costituita da beni affidati ai prevenuti da loro connazionali per la spedizione in Africa ed in altra parte costituita da merce destinata ad essere impiegata in attività produttive presso tale continente.

Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla riconducibilità del fatto contestato all’ipotesi di cui all’art. 260 del dlgs n. 152 del 2006, difettando il requisito della ingente quantità dei rifiuti trattati; quindi, a tutto voler concedere, ci si troverebbe di fronte alla fattispecie contravvenzionale di cui al precedente art. 259 del medesimo decreto legislativo; infatti la Corte ha desunto il requisito in questione sulla base della presunzione che tutte le spedizioni organizzate dai prevenuti avessero ad oggetto rifiuti, senza che di ciò vi fosse una benché minima dimostrazione.

Infine, il quarto motivo ha riguardato la illegittimità della avvenuta confisca, dichiarata in sede di gravame, anche delle 66 biciclette in sequestro, sebbene per queste fosse stata esclusa fina dalla sentenza di la possibilità di qualificarle come rifiuto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, solo in parte fondato, deve essere, pertanto, accolto nei limiti di quanto di ragione.

Il primo motivo di impugnazione non è fondato.

I ricorrenti, infatti, lamentano che sia la sentenza impugnata che quella di primo grado siano state emesse in violazione degli artt. 522, e 521, comma 2, cod. proc. pen.; ciò in quanto, ad avviso dei ricorrenti, sarebbe stato violato il principio di necessaria correlazione fra il contenuto della imputazione e la sentenza di condanna, posto che la contestazione mossa ai due ricorrenti individuava la ragione della attribuzione della qualifica di rifiuto alle merci che i predetti avevano raccolto in un’area da loro gestita per poi poterli inviare, previa loro collocazione all’interno di diversi containers, in Ghana, Costa d’Avorio e Nigeria, ove gli stessi erano oggetto di vendita, dal fatto che gli stessi materiali erano stati prelevati da terzi, rimasti ignoti, presso varie “isole ecologiche” ubicate all’interno del territorio della provincia di Brescia.

La circostanza che siffatta provenienza non sia stata accertata, tanto che gli stessi sono stati assolti dalla imputazione di ricettazione fin dal giudizio di primo grado, comportando un diverso atteggiarsi del fatto, peraltro in assenza dello svolgimento delle formalità procedurali previste in caso di mutamento della contestazione da parte del Pm, avrebbe determinato, visto l’art. 522 cod. proc. pen., la nullità della sentenza già di primo grado nonché di quella della Corte territoriale che tale nullità non ha rilevato.

Come detto il motivo di ricorso non ha pregio.

Invero, affinché si abbia la violazione del principio sancito dall’art. 521 cod. proc. pen., il quale impone la necessaria correlazione fra la imputazione contestata e la sentenza di condanna è necessario non soltanto che la modificazione fra quanto contestato e quanto accertato non si riferisca ad un profilo di dettaglio della descrizione del fatto attribuito all’imputato, ma che la stessa incida, invece, sulla stessa storicità del fatto addebitato comportandone la modifica quanto ad aspetti significativi di esso (Corte di cassazione, Sezione III penale, 30 aprile 2019, n. 17829), ma è anche necessario che per effetto di tale variazione, in quanto incidente sul nucleo essenziale del fatto contestato, sia stato effettivamente impedito il pieno esercizio dei diritti difensivi spettanti alle parti (fra le tante: Corte di cassazione, Sezione II penale, 3 novembre 2016, n. 46342; idem Sezione III penale, 24 ottobre 2012, n. 41478).

Elementi che non si ritiene che nel caso di specie siano rinvenibili.

Infatti, anche a prescindere dalla circostanza che in realtà la provenienza furtiva dei beni trattati dai due imputati non è stata esclusa in sede di merito, essendo semmai stata esclusa la consapevolezza da parte di questi di tale provenienza, come dimostrato dalla formula assolutoria adottata dal giudice di primo grado (“perché il fatto non costituisce reato” in luogo della formula “perché il fatto non sussiste”), deve, altresì, osservarsi che, per un verso, la provenienza degli oggetti ai fini della loro qualificazione come rifiuti è un dato meramente di contorno, posto che la suddetta qualificazione è stata in realtà desunta dalla intrinseca natura dei beni in relazione ai quali è stata mossa l’accusa ai due ricorrenti (d’altra parte la definizione di rifiuto, rilevante ai fini del presente giudizio, è una definizione di carattere normativo, ricavabile direttamente dal dlgs n. 152 del 2006, sicché il fatto che i materiali in questione provenissero o meno dalle isole ecologiche della provincia di Brescia è fattore sostanzialmente irrilevante), mentre, per altro verso, non appare che la esclusione (o, forse meglio, la mancanza di elementi certi al riguardo) del fatto che i materiali trafficati dai due imputati fossero frutto della spoliazione delle isole ecologiche ha inciso negativamente in ordine alla concreta possibilità per costoro di esercitare il loro diritto di difesa.

Passando al secondo motivo di impugnazione, riguardante, appunto la ritenuta nullità della sentenza in ordine alla qualificazione come rifiuti dei materiali rinvenuti nella disponibilità dei due imputati e da costoro trasferiti periodicamente in terra d’Africa, si osserva che, premessa la già ricordata natura normativa della definizione stessa, data dall’art. 183 del dlgs n. 152 del 2006, secondo il quale costituisce rifiuto qualsiasi oggetti di cui il detentore si sia disfatto ovvero abbia l’obbligo o l’intenzione di disfarsi, i giudici del merito, salvo quanto poi si dirà esaminando il quarto motivo di ricorso, hanno correttamente attribuito siffatta qualifica ai beni rinvenuti nella disponibilità degli imputati e oggetto da parte di costoro di gestione tramite il loro periodico trasferimento all’estero, sulla base del dato, obbiettivo, offerto dalla loro descrizione e dal fatto che si trattava di materiali in disuso o deteriorati o, persino, non più oggetto di possibile commercializzazione ed utilizzazione nel territorio nazionale.

Al riguardo si osserva che la circostanza che i beni in questione potessero avere tuttora un qualche valore commerciale ovvero fossero suscettibili di essere riparati e riutilizzati al di fuori dell’Italia, non è in contraddizione con la attribuzione al medesimi della qualifica di rifiuto, posto che è circostanza del tutto irrilevante il fatto che si tratti di beni cui possa essere stato dato, ovvero che obbiettivamente abbiano conservato, un residuo valore commerciale (cfr. infatti: Corte di cassazione, Sezione III penale, 6 febbraio 2017, n. 5442; ma già: Corte di cassazione, Sezione 17 aprile 1991, n. 4362, in cui si legge che non vi è contrasto fra la nozione di rifiuto e la attribuzione ad esso di un valore economico), essendo indubbio che anche il rifiuto sia una merce e che, come tale, essa possa essere oggetto di transazioni commerciali; è, tuttavia, altrettanto indubbio che per lo svolgimento di esse, quale che possa essere la successiva destinazione impressa ai beni in questione (destinazione che non esclude il loro possibile riutilizzo a seguito di processi industriali o artigianali di ricondizionamento), è necessario che il soggetto che le compie sia dotato delle necessarie autorizzazioni relative alla gestione di tale particolare tipologia merceologica. Né, si aggiunge a chiusura sul punto, appare che agli oggetti nel cui possesso sono stati trovati i due attuali ricorrenti sia applicabile da disciplina prevista dall’art. 184-ter del dlgs n. 152 del 2006 – il cui testo è stato recentissimamente oggetto di modifiche per effetto della entrata in vigore del decreto legge n. 101 del 2019, convertito, con modificazioni, con legge n. 128 del 2019 – in tema di cassazione della qualifica di rifiuto.

Infatti la disposizioni prevede che, affinché il bene o la sostanza perda detta qualifica, è necessario che la stessa sia stata preventivamente sottoposta ad un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, che, sebbene le stesse possano consistere anche in operazioni di cernita e di selezione di beni (così, di recente, Corte di cassazione, Sezione III penale, 2 luglio 2018, n. 29652), fin tanto che non si sono esaurite non comportano né la cessazione della attribuzione della qualifica di rifiuto ai beni in questione né, tantomeno, la estraneità di essi alla disciplina in materia di rifiuti (si veda, infatti, sul punto, il comma 5 del citato art. 184-ter, del dlgs n. 152 del 2006).

Nel caso in esame siffatte operazioni, fosse pure volte a selezionare i beni sulla base della loro specifica tipologia, non risultano essere state compiute, essendo le merci in via di spedizione verso oltremare da parte dei due imputati genericamente stoccate sul piazzale in località Marcheno del quale gli stessi avevano la disponibilità e, quindi, una volta caricate su containers, inviate all’estero senza che si di essi fosse stata compiuta, prima della loro partenza, alcuna preventiva operazione di recupero, tale da far ritenere che essi non fossero più da considerare, ai sensi del citato art. 184- ter del decreto legislativo citato, come rifiuti.

Il terzo motivo di ricorso non è ammissibile.

Esso attiene alla pretesa illogicità della sentenza impugnata nella parte in cui nella stessa – avendo i giudici del merito rigettato uno dei motivi di gravame – è stato desunto il requisito della ingenza della quantità dei materiali, costituenti rifiuto – elemento necessario ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 260 del dlgs n. 152 del 2006 – dal fatto che, pur in assenza di accertamenti sul punto, i giudici territoriali hanno ritenuto che anche le spedizioni in precedenza organizzate dagli imputati di materiali stipati in containers diretti verso l’Africa fossero relative a materiali anch’essi qualificabili in termini di rifiuti, come dianzi indicati.

Sul punto, in relazione ai criteri di giudizio ammissibili di fronte a questo giudice – che, si ricorda, non è giudice del fatto ma esclusivamente della legittimità delle opzioni decisorie fatte proprie dagli organi giudiziari che hanno emesso le decisioni che sono sottoposte al suo vaglio – deve ancora una volta ribadirsi che nel momento del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l’art. 606, comma primo, lett. e), del cod. proc. pen. non consente alla Corte di operare una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, essendo estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 6 febbraio 2004, n. 4842).

Con il che si vuole, altresì, intendere che il controllo sulla logicità della motivazione va esercitato da questa Corte esclusivamente con riferimento alla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità di verificare se i risultati dell’interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo (ridondando, semmai, un vizio in ordine a detta corrispondenza sulla diversa, ed in questo caso non dedotta, patologia della sentenza denominata travisamento della prova); sicché nella verifica della fondatezza, o meno, del motivo di ricorso ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., il compito della Corte di cassazione non consiste nell’accertare la plausibilità e l’intrinseca adeguatezza dei risultati dell’interpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di merito, ma quello, ben diverso, di stabilire se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti e se nell’interpretazione delle prove abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.

Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, essendo invece fattore non producente per il ricorrente opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, dato che in quest’ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l’area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito (Corte di cassazione, Sezione I penale, 4 novembre 1999, n. 12496).

Siffatto rigore dimostrativo nel caso di specie non è stato spiegato da parte dei ricorrenti, i quali si sono limitati a sostenere che non aveva trovato un effettivo riscontro la presunzione relativa alla identità di oggetto delle diverse spedizioni di materiali inviati dai prevenuti in Africa, non potendosi ritenere accertata, dalla storica verifica del contenuto delle ultime predisposte spedizioni, anche la sostanziale conformità, sotto il profilo del tipo merceologico, anche delle precedenti spedizioni effettuate.

Diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente l’argomento logico speso dalla Corte territoriale appare, invece, del tutto razionale, non apparendo giustificabile sul piano proprio della tenuta logica del ragionamento, che i prevenuti abbiano modificato in termini pieni ed assoluti l’oggetto della loro attività imprenditoriale.

Esso, infatti, secondo quanto risultante dalla stessa documentazione posta a disposizione dai ricorrenti medesimi, e comunque sulla base dell’esame condotto sulle merci ancora in deposito presso la sede della impresa da loro gestita, non era, se non che in misura del tutto marginale, quello di predisporre ed effettuare spedizioni per conto terzi di merci acquistate in Italia da loro connazionali, ma, piuttosto, quello di inviare all’estero, sia pure non a fini di definitiva rottamazione ma onde consentirne un successivo riutilizzo, postumo alle opportune riparazioni e riattamenti, beni mobili da classificare, sulla base della normativa nazionale (unica normativa rilevante in relazione a condotte poste in essere sul territorio italiano), come rifiuti.

Che anche le precedenti spedizioni avessero un analogo oggetto è elemento che non solo non è stato contrastato dai ricorrenti sulla base di una qualche documentazione che attestasse un diverso contenuto di esse, ma è stato anche ragionevolmente desunto dalla Corte di merito, nel momento in cui essa ha rilevato, anche qui senza che tale deduzione sia stata efficacemente contraddetta, che un’organizzazione così articolata, comportante la spedizione di interi containers al di là del Mediterraneo in Stati ubicati ben all’imterno del contenente africano, non si sarebbe potuta giustificare dal punto di vista economico ove i beni trasmessi non fossero tali da avere un apprezzabile differenziale di valore fra la stazione di partenza e quella di arrivo, differenziale non riscontrabile ove si fosse trattato, come sostenuto dai ricorrenti, di beni dei quali gli stessi curavano solo l’inoltro in Africa per conto terzi e non anche il procacciamento in Italia.
Deve, peraltro, non trascurarsi che, anche la esclusiva presa in considerazione delle sole merci oggetto di sequestro, costituenti sulla base della loro materiale osservazione, e non solo sulla base di un giudizio logico, dei rifiuti, integrando un compendio di circa 8 o 9 tonnellate di peso, é di per sé idoneo a integrare il requisito della ingente quantità necessaria ai fini della realizzazione della fattispecie criminosa attribuita agli imputati (sul concetto di ingente quantità di rifiuti, necessario ai fini della configurazione del reato contestato ai prevenuti si veda: Corte di cassazione, Sezione III penale, 9 novembre 2016, n. 46950).

Fondato è, invece ed infine, il quarto ed ultimo motivo di impugnazione. Con esso i due ricorrenti hanno censurato la sentenza impugnata, deducendone sia il vizio di violazione di legge che di motivazione, nella parte in cui la Corte di appello ha confermato la sentenza del Tribunale anche nella parte in cui essa aveva disposto la confisca di tutto quanto in sequestro.

In particolare la Corte non ha tenuto conto del fatto che già il Tribunale di Brescia, che pure in dispositivo aveva disposto la confisca dei rifiuti in sequestro, con la sentenza di primo grado aveva espressamente escluso “la natura di rifiuto delle biciclette sequestrate in data 5 giugno 2017”.

Ciononostante la Corte territoriale, si veda infatti, a tale proposito quanto riportato sul punto, a pag. 16 della sentenza impugnata, ha ricondotto alla nozione di rifiuto, assoggettato pertanto alla confermata misura di sicurezza patrimoniale della confisca in quanto corpo del reato, anche il compendio “di 66 biciclette ed altri accessori in quanto le biciclette erano smontate e non pronte all’uso”.

Siffatta argomentazione – oltre ad essere manifestamente illogica, considerato che il fatto di essere smontati, tanto più se riferito ad elementi accessori, non costituisce un fattore che possa condurre alla attribuzione della qualità di rifiuto a determinati beni, sol che si rifletta sul fatto che la spedizione di oggetti smontati è di regola assai più conveniente, rispetto a quella di oggetti già assemblati, atteso il molto minore ingombro volumetrico che in tal modo l’oggetto impegna – è in ogni caso in contrasto con la esplicita affermazione dianzi riportata contenuta nella sentenza di primo grado, non oggetto di impugnazione da parte della pubblica accusa, con la quale era stata dichiaratamente esclusa la natura di rifiuto, e pertanto di corpo del reato suscettibile di confisca, del compendio costituito dalla 66 biciclette e dagli altri accessori oggetto di confisca in data 5 giugno 2017.

Costituendo, pertanto, un aggravamento delle disposizioni assunte a carico dei prevenuti con la sentenza di primo grado, in assenza di gravame proposto dalla pubblica accusa, la confisca in questione di palesa illegittimamente disposta.

Nei descritti limiti, per come meglio precisati in dispositivo, la sentenza della Corte gardesana deve essere, pertanto, annullata, con rinvio, ad altra Sezione della medesima Corte di appello per nuovo esame sul punto. Nel resto il ricorso dei due prevenuti deve essere, invece, rigettato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca delle biciclette, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia.

Rigetta nel resto i ricorsi.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2019

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