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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 29903 | Data di udienza:

* DIRITTO URBANISTICO – Manufatti prefabbricati – Realizzazione in assenza del permesso di costruire – Responsabilita’ del proprietario a titolo di concorso morale – Presupposti – Pannelli precompressi – Zona sismica e strutture in cemento armato – Osservanza delle prescrizioni  – Violazioni della normativa – Il committente puo’ rispondere dei reati propri del costruttore a titolo di concorso – Fattispecie: elementi indiziali di colpevolezza – Artt. 44 lett.b) 65 e 72 D.P.R. n.380/2001.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 26 Luglio 2011
Numero: 29903
Data di udienza:
Presidente: De Maio
Estensore: Lombardi


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – Manufatti prefabbricati – Realizzazione in assenza del permesso di costruire – Responsabilita’ del proprietario a titolo di concorso morale – Presupposti – Pannelli precompressi – Zona sismica e strutture in cemento armato – Osservanza delle prescrizioni  – Violazioni della normativa – Il committente puo’ rispondere dei reati propri del costruttore a titolo di concorso – Fattispecie: elementi indiziali di colpevolezza – Artt. 44 lett.b) 65 e 72 D.P.R. n.380/2001.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3, 26 luglio 2011, Sentenza n. 29903

 

DIRITTO URBANISTICO – Manufatti prefabbricati – Realizzazione in assenza del permesso di costruire – Responsabilita’ del proprietario a titolo di concorso morale – Presupposti – Pannelli precompressi – Zona sismica e strutture in cemento armato – Osservanza delle prescrizioni  – Violazioni della normativa – Il committente puo’ rispondere dei reati propri del costruttore a titolo di concorso – Fattispecie: elementi indiziali di colpevolezza.

 

La responsabilita’ del proprietario per la realizzazione della costruzione abusiva, di cui risponde anche a titolo di concorso morale, puo’ essere ricostruita sulla base di indizi e presunzioni gravi, precise e concordanti, desumibili dalla disponibilita’ giuridica e di fatto del suolo, dall’interesse specifico ad effettuare la nuova costruzione ed altro, (Cass. sez. 3, 24.5.2007 n. 35376, De Filippo; Cass. sez. 3, 12.4.2005 n. 26121, Rosato; Cass. sez. 3, 12.1.2007 n. 8667, Forletti ed altri). Peraltro, gli stessi manufatti prefabbricati, costituiti da pannelli precompressi, sono soggetti alla disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica (Cass. sez. 4, 12.6.2009 n. 27450, Tidona ed altri). Infine, le violazioni della normativa in materia di costruzioni in zona sismica non sono reati propri e, tuttavia, il committente puo’ rispondere dei reati propri del costruttore a titolo di concorso. Nella specie, l’affermazione di colpevolezza risultava adeguatamente motivata mediante la valorizzazione degli elementi indiziali, costituiti dalla piena disponibilita’ dell’ansa sulla quale sono sfatte realizzate le opere abusive da parte dell’imputata e dal suo interesse alla loro costruzione; dal fatto che l’imputata non aveva denunciato l’illecita realizzazione delle stesse alle autorita’ competenti neppure in occasione della sua identificazione (Cass. sez. 3, 22.1.2003 n. 10632, Di Stefano ed altro), nonche’ per avere l’imputata, come rilevato in altra parte della sentenza, presentato una istanza di sanatoria senza la necessaria documentazione.

 

(conferma sentenza dell’1.10.2010 della Corte di Appello di Palermo, con la quale, conferma quella del Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Carini, del 10.2.2009) Pres. De Maio, Rel. Lombardi


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3, 26 luglio 2011, Sentenza n. 29903

SENTENZA

 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. DE MAIO Guido                             – Presidente
Dott. LOMBARDI Alfredo M.                   – Consigliere
Dott. AMOROSO Giovanni                      – Consigliere
Dott. AMORESANO Silvio                       – Consigliere
Dott. GAZZARA Santi                             – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente:
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da:
 
Avv. BLANDO GANDOLFO, difensore di fiducia di Di. Lo. Gr. , n. a xx/xx/xxxx;
 
avverso la sentenza in data 1.10.2010 della Corte di Appello di Palermo, con la quale, a conferma di quella del Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Carini, in data 10.2.2009, venne condannata alla pena di mesi due, giorni dieci di arresto ed euro 10.000,00 di ammenda, quale colpevole dei reati: 1) di cui all’articolo 81 cpv. c.p., e Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44 lettera b); 2) di cui all’articolo 81 cpv. c.p., Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articoli 64 e 71; 3) di cui all’articolo 81 cpv. c.p., Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articoli 65 e 72; 4) di cui all’articolo 81 cpv. c.p., Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articoli 93 e 95; 5) di cui all’articolo 81 cpv. c.p., Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articoli 94 e 95, unificati sotto il vincolo della continuazione;
 
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
 
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
 
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di Di. Lo. Gr. in ordine ai reati precisati in epigrafe, a lei ascritti per avere costruito, su un fondo di sua proprieta’, due manufatti ad una elevazione con pannelli precompressi su una piattaforma realizzata in cemento armato senza il permesso di costruire e senza l’osservanza delle prescrizioni per le opere da realizzarsi in zona sismica e con strutture in cemento armato.
 
La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali l’appellante aveva contestato l’affermazione di colpevolezza, deducendo che la stessa era esclusivamente fondata sull’appartenenza del suolo all’imputata, nonche’ contestato l’esistenza di strutture in cemento armato.
 
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputata, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
Con il primo mezzo di annullamento la ricorrente denuncia mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione in ordine alla affermazione di colpevolezza.
 
In sintesi, si ribadisce che l’affermazione di colpevolezza dell’imputata e’ esclusivamente fondata sull’accertamento della appartenenza alla medesima del suolo sul quale sono stati realizzati i manufatti in assenza di altri elementi di prova. Si osserva che la sentenza ha valorizzato in proposito il comportamento processuale dell’imputata, che e’ rimasta contumace; condotta processuale alla quale non puo’ essere attribuito alcun valore indiziario.
 
Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia, sempre sotto il profilo del vizio di motivazione, l’affermazione di colpevolezza per l’esecuzione di opere in cemento armato senza l’osservanza delle relative prescrizioni.
 
Si osserva che l’appellante aveva contestato che per la realizzazione dei due manufatti fossero state impiegate strutture in cemento armato con particolare riguardo alla piattaforma sulla quale poggiavano i prefabbricati, costituita da solo cemento.
 
Si deduce, quindi, che la diversa affermazione contenuta in sentenza non e’ fondata su alcun supporto probatorio.
 
Con l’ultimo mezzo di annullamento si denuncia la violazione e errata applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articoli 65, 72,93 e 95, nonche’ mancanza di motivazione della sentenza. Si osserva che dei reati di cui alle disposizioni citate risponde solo l’esecutore delle opere e che tale punto aveva formato oggetto di contestazione nell’atto di appello. La sentenza impugnata, pero’, ha totalmente omesso di pronunciarsi su tale motivo di gravame, ne’ tenuto conto del fatto che la Di. Lo. non poteva rivestire la qualita’ di esecutore delle opere, sicche’ la stessa doveva essere assolta dai predetti reati. Il ricorso non e’ fondato.
 
Osserva la Corte, in relazione al primo motivo di gravame, che la responsabilita’ del proprietario per la realizzazione della costruzione abusiva, di cui risponde anche a titolo di concorso morale, puo’ essere ricostruita sulla base di indizi e presunzioni gravi, precise e concordanti, desumibili dalla disponibilita’ giuridica e di fatto del suolo, dall’interesse specifico ad effettuare la nuova costruzione ed altro, (sez. 3, 24.5.2007 n. 35376, De Filippo, RV 237405; sez. 3, 12.4.2005 n. 26121, Rosato, RV 231954; sez. 3, 12.1.2007 n. 8667, Forletti ed altri, RV 236081).
 
Orbene, sul punto dell’affermazione di colpevolezza la sentenza impugnata risulta adeguatamente motivata mediante la valorizzazione degli elementi indiziali, costituiti dalla piena disponibilita’ dell’ansa sulla quale sono sfatte realizzate le opere abusive da parte dell’imputata e dal suo interesse alla loro costruzione; dal fatto che l’imputata non aveva denunciato l’illecita realizzazione delle stesse alle autorita’ competenti neppure in occasione della sua identificazione (sez. 3, 22.1.2003 n. 10632, Di Stefano A ed altro, RV 224334), nonche’ per avere l’imputata, come rilevato in altra parte della sentenza, presentato una istanza di sanatoria senza la necessaria documentazione.
 
Il secondo motivo di ricorso e’ inammissibile, trattandosi di una censura di fatto dell’accertamento di merito in ordine alla struttura in cemento armato delle piattaforme sulle quali sono stati installati i due manufatti prefabbricati desunto dai giudici di merito dalle risultanze delle indagini dei verbalizzanti.
 
Peraltro, gli stessi manufatti prefabbricati, costituiti da pannelli precompressi, sono soggetti alla disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica (sez. 4, 12.6.2009 n. 27450, Tidona ed altri, RV 244517).
 
E’, infine, infondato il terzo motivo di gravame.
 
Le violazioni della normativa in materia di costruzioni in zona sismica non sono reati propri e, peraltro, il committente puo’ rispondere dei reati propri del costruttore a titolo di concorso.
 
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con le conseguenze di legge.
 
P.Q.M.
 
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 

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