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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 17199 | Data di udienza: 10 Marzo 2016

DIRITTO URBANISTICO – Ordine di demolizione del manufatto abusivo – Reati concernenti violazioni edilizie – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Prescrizione stabilita dall’art. 173 cod. pen. – Limiti della disciplina – Natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio – Nozione convenzionale di “pena” – Giurisprudenza della Corte EDU.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 27 Aprile 2016
Numero: 17199
Data di udienza: 10 Marzo 2016
Presidente: ROSI
Estensore: Scarcella


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – Ordine di demolizione del manufatto abusivo – Reati concernenti violazioni edilizie – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Prescrizione stabilita dall’art. 173 cod. pen. – Limiti della disciplina – Natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio – Nozione convenzionale di “pena” – Giurisprudenza della Corte EDU.



Massima

 


 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 27/04/2016 (Ud. 10/03/2016) Sentenza n.17199


DIRITTO URBANISTICO – Ordine di demolizione del manufatto abusivo – Reati concernenti violazioni edilizie – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Prescrizione stabilita dall’art. 173 cod. pen. – Limiti della disciplina – Natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio – Nozione convenzionale di “pena” – Giurisprudenza della Corte EDU.
 
In materia di reati concernenti violazioni edilizie, l’ordine di demolizione del manufatto abusivo non è sottoposto alla disciplina della prescrizione stabilita dall’art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali (né alla prescrizione stabilita dall’art. 28 legge n. 689 del 1981 riguardante, infatti, unicamente le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva: Sez. 3, n. 19742 del 14/04/2011 – dep. 19/05/2011, Mercurio e altro), avendo natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio, priva di finalità punitive e con effetti che ricadono sul soggetto che è in rapporto col bene, indipendentemente dal fatto che questi sia l’autore dell’abuso. Tali caratteristiche dell’ordine di demolizione escludono la sua riconducibilità anche alla nozione convenzionale di “pena” elaborata dalla giurisprudenza della Corte EDU (Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015 – dep. 15/12/2015, P.M. in proc. Delorier; Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015 – dep. 09/09/2015, Formisano; Sez. 3, n. 19742 del 14/04/2011 – dep. 19/05/2011, Mercurio e altro, Rv. 250336; Sez. 3, n. 43006 del 10/11/2010 – dep. 03/12/2010, La Mela).
 

(annulla senza rinvio  ordinanza del tribunale di LIVORNO in data 19/05/2015) Pres. ROSI, Rel. SCARCELLA, Ric. Proc. della Repubb. presso il tribunale di LIVORNO
 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 27/04/2016 (Ud. 10/03/2016) Sentenza n.17199

SENTENZA

 

 

 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 27/04/2016 (Ud. 10/03/2016) Sentenza n.17199
 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis
 
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 
Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di LIVORNO nel proc. c/: – LUBRANO CARLA, n. 7/05/1943 a Livorno
– avverso l’ordinanza del tribunale di LIVORNO in data 19/05/2015;
– visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
– udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
– letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A. Cardino, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza; 

RITENUTO IN FATTO
 
1. Con ordinanza emessain data 19/05/2015, depositata in pari data, il tribunale di Livorno dichiarava l’estinzione per decorso del tempo dell’ordine di demolizione di cui alla sentenzadi venuta irrevocabile in data 3/11/1998.
 
2. Ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di LIVORNO, impugnando la ordinanza predetta con cui deduce un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
 
2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 173 cod. pen. 
 
In sintesi, la censura investe l’impugnata ordinanza in quanto, sostiene il P.M. ricorrente, attesa la natura amministrativa dell’ordine di demolizione, non sarebbe applicabile allo stesso il disposto dell’art. 173 cod. pen. 
 
3. Con requisitoria scritta depositata presso la cancelleria di questa Corte in data 21/09/2015, il P.G. presso la S.C. ha chiesto annullarsi l’impugnata ordinanza condividendo quanto argomentato dal P.M. ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO
 
4. Il ricorso è fondato.
 
5. Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che in materia di reati concernenti violazioni edilizie, l’ordine di demolizione del manufatto abusivo non è sottoposto alla disciplina della prescrizione stabilita dall’art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali (né alla prescrizione stabilita dall’art. 28 legge n. 689 del 1981 riguardante, infatti, unicamente le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva: Sez. 3, n. 19742 del 14/04/2011 – dep. 19/05/2011, Mercurio e altro, Rv. 250336), avendo natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio, priva di finalità punitive e con effetti che ricadono sul soggetto che è in rapporto col bene, indipendentemente dal fatto che questi sia l’autore dell’abuso. Questa Corte ha altresì precisato che tali caratteristiche dell’ordine di demolizione escludono la sua riconducibilità anche alla nozione convenzionale di “pena” elaborata dalla giurisprudenza della Corte EDU (Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015 – dep. 15/12/2015, P.M. in proc. Delorier, Rv. 265540; Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015 – dep. 09/09/2015, Formisano, Rv. 264736; Sez. 3, n. 19742 del 14/04/2011 – dep. 19/05/2011, Mercurio e altro, Rv. 250336; Sez. 3, n. 43006 del 10/11/2010 – dep. 03/12/2010, La Mela, Rv. 248670).
 
6. Il ricorso deve, conclusivamente, essere accolto, con conseguente annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e trasmissione degli atti al tribunale di Livorno perché si uniformi al principio di diritto più volte affermato da questa Corte, come sopra indicato.
 
P.Q.M.
 
La Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al tribunale di Livorno.
 
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione,il 10 marzo 2016
 
 
 
 

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