Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 27 Maggio 2016
Numero: 22264
Data di udienza: 28 Aprile 2016
Presidente: Fiale
Estensore: Ramacci
Premassima
BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Interventi abusivi che ricadono nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico – Reati ambientali – Vincolo gravante sull’area – Riqualificazione giuridica del reato-fatto contestato – DIRITTO URBANISTICO – Artt. 44, lett. e), 64, 71, 93 e 95 d.P.R. 380 1 – Art. 181, comma 1-bis d.lgs. 422004 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Calcolo della pena – Aumenti di pena a titolo di continuazione – Obbligo di specifica motivazione – Esclusione – Fattispecie: violazione di sigilli – DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO – Principio di retroattività della lex mitior contenute nell’art. 7 della Convenzione EDU – L’istituto della legge più mite nell’ordinamento italiano – Applicazione e limiti – Giurisprudenza.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 27/05/2016 (ud. 28/04/2016) Sentenza n.22264
Con riferimento alla disciplina paesaggistica è stato affermato che, in materia di reati ambientali, la fattispecie di cui all’art. 181, comma 1-bis, lett. a) del d.lgs. 42 del 2004 – che punisce gli interventi abusivi che ricadono nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico – è correttamente contestata quando, pur in assenza di esplicita menzione dello specifico provvedimento impositivo del regime vincolistico, sulla base delle altre indicazioni sia comunque possibile risalire al vincolo gravante sull’area (Sez. 3, n. 48984 del 21/10/2014, Maresca). Va tuttavia considerato, avuto riguardo al contestato delitto paesaggistico, che occorre tener conto della sentenza n. 56 del 23 marzo 2016 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 181, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137), nella parte in cui prevede «: a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142 ed», sicché il reato originariamente contestato come delitto deve ora essere qualificato quale violazione di natura contravvenzionale (art. 181, comma 1 d.lgs. 422004).
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Calcolo della pena – Aumenti di pena a titolo di continuazione – Obbligo di specifica motivazione – Esclusione – Fattispecie: violazione di sigilli.
Non sussiste alcun obbligo di specifica motivazione per gli aumenti di pena a titolo di continuazione (Cass., Sez. 2, n.4707 del 21/11/2014 (dep. 2015), Di Palma e altro; Cass.Sez. 2, n. 49007 del 16/9/2014, lussi e altri; Sez. 5, n. 27382 del 28/4/2011, Franceschine altro ed altre prec. conf.) Fattispecie: singoli aumenti di pena per le condotte di violazione di sigilli.
DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Principio di retroattività della lex mitior contenute nell’art. 7 della Convenzione EDU – L’istituto della legge più mite nell’ordinamento italiano – Applicazione e limiti – Giurisprudenza.
Il principio di retroattività della
lex mitior, così come in generale delle norme in materia di retroattività contenute nell’
art. 7 della Convenzione EDU, concerne le sole “disposizioni che definiscono i reati e le pene che li reprimono” (CEDU sent. 27 aprile 2010, Morabito contro Italia, nonché sent. 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia). Trattasi di principio riconosciuto dalla Convenzione Europea che non coincide, tuttavia, con quello regolato nel nostro ordinamento dall’art. 2, comma 4 cod. pen., considerata, in oltre, la sentenza n. 2362011 della Corte Costituzionale, si è esclusa ogni possibile lesione del principio di retroattività della
lex mitior che per sé imponga l’applicazione dell’istituto a prescindere dalla assenza di una disciplina transitoria. “L’istituto è stato concepito dal legislatore come opportunità possibile esclusivamente in radicale alternativa alla celebrazione di ogni tipologia di giudizio di merito, già dal primo grado, come tale incompatibile con il sistema delle impugnazioni, escludendone così l’applicabilità nel giudizio di legittimità (Sez. F, n. 35717 del 31/7/2014, Ceccaroni)”. A conferma di quanto evidenziato, si è osservato anche che la volontà del legislatore di fissare termini di sbarramento rigorosi per l’applicazione del nuovo istituto può trovare conferma nella promulgazione della legge 11 agosto 2014 n. 118, la quale ha introdotto norme transitorie per il solo Capo III della legge 67/2014 e non anche per il Capo II.
(riforma sentenza del 06/03/2014 della CORTE APPELLO di NAPOLI) Pres. FIALE, Rel. RAMACCI, Ric. Mastronardi
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 27/05/2016 (ud. 28/04/2016) Sentenza n.22264
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 27/05/2016 (ud. 28/04/2016) Sentenza n.22264
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
SENTENZA
MASTRONARDI LORENZINA nato il 09/06/1962 a TORRE DEL GRECO
avverso la sentenza del 06/03/2014 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA
del 28/04/2016, la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI Udito il Procuratore Generale in persona del PAOLAFILIPPI che ha concluso per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
l. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 6/3/2014 ha riformato la decisione in data 20/1/2010 del Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Distaccata di Torre del Greco, appellata da Lorenzina MASTRONARDI, dichiarando la prescrizione delle violazioni di natura contravvenzionale (
art. 44, lett. e), 64, 71, 93 e 95 d.P.R. 380\01) e rideterminando la pena originariamente irrogata per i residui delitti di cui agli
artt. 181, comma 1-bis d.lgs. 42\2004 e 81, 349, comma 2 cod. pen. (in Torre del Greco il 31/1/2009, 24/2/2009, 27/2/2009 e 4/3/2009).
Avverso tale pronuncia la predetta propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2. Con un primo motivo di ricorso deduce la nullità della notifica dell’estratto contumaciale della sentenza, perché avvenuto in domicilio diverso da quello di residenza ed a mani di persona non convivente.
3. Con un secondo motivo di ricorso richiede l’accoglimento della istanza di messa alla prova, che formula nell’atto di impugnazione
4. Con un terzo motivo di ricorso lamenta il vizio di motivazione, osservando che la Corte territoriale avrebbe pedissequamente riportato le argomentazioni del primo giudice, non considerando la mancanza, nell’imputazione, di indicazioni tali da consentire la verifica dell’effettivo assoggettamento dell’area interessata dagli interventi edilizi alla disciplina antisismica ed a quella di tutela paesaggistica.
5. Con un quarto motivo di ricorso deduce la violazione dell’
art. 533, comma 2 cod. proc. pen., per non avere i giudici del gravame, nel rideterminare la pena, quantificato la pena base ed indicato l’aumento di pena per la continuazione ritenuta tra i singoli episodi di violazione di sigilli, nonché per avere omesso di motivare adeguatamente in punto di quantificazione della pena.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di ricorso sono infondati.
Va rilevato, con riferimento al primo motivo di ricorso, che la ricorrente afferma di aver dichiarato il proprio domicilio presso il luogo in cui si era trasferita dopo essere stata attinta dalla misura cautelare del divieto di dimora e che presso detto domicilio le era stato notificato l’estratto contumaciale della sentenza della Corte di appello.
Rileva, tuttavia, che, dopo la cessazione della misura, si era nuovamente stabilita presso l’abituale residenza, ove le era stato notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello, inizialmente notificato presso il domicilio dichiarato, cosicché la notifica effettuata presso un diverso domicilio sarebbe affetta da nullità.
2. Risulta dagli atti del procedimento, la cui disamina non è preclusa a questa Corte, stante la natura della questione prospettata, che il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato sia al domicilio dichiarato che presso la residenza, mentre l’estratto contumaciale della sentenza di appello è stato notificato presso il solo domicilio.
Non risulta, tuttavia, né viene affermato in ricorso, che a fronte della originaria dichiarazione di domicilio sia stata poi data dall’interessata comunicazione della variazione successivamente intervenuta, con il trasferimento presso quello che, in ricorso, viene indicato come «domicilio reale».
Nessun altro elemento viene fornito dalla ricorrente, la quale sostanzialmente si è limitata a riportare il dato oggettivo delle notifiche presso luoghi diversi e ad affermare che la dichiarazione di domicilio era contestuale all’applicazione della misura del divieto di dimora e che, cessata la misura, la ricorrente si sarebbe ristabilita presso l’abituale residenza.
Si tratta, tuttavia, di una mera asserzione, non suffragata da alcun elemento significativo e, in ogni caso, il fatto del nuovo trasferimento non varrebbe comunque a superare la dichiarazione o elezione di domicilio effettuata in precedenza.
Non risulta, poi. che la notifica presso il domicilio dichiarato abbia in qualche modo arrecato pregiudizio alla ricorrente, che nulla osserva in tal senso.
3. Si rileva, in relazione al secondo motivo di ricorso, che la legge 28 aprile 2014 n. 67 ha introdotto, con gli artt. 3 e ss.. l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato, mediante l’inserimento, nel codice penale, degli artt. 168-bis, 168-ter e 168-quater e del Titolo V-bis nel codice di rito.
In particolare, l’
art. 464-bis cod. proc. pen. stabilisce che la sospensione del procedimento con messa alla prova può essere richiesta, oralmente o per iscritto, nei casi previsti dall’art. 168-
bis cod. pen., dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale.
Il comma 2 specifica, inoltre, che la richiesta deve essere presentata, nell’udienza preliminare, fino a quando non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422, in primo grado, nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, in caso di notifica del decreto di giudizio immediato, entro il termine e con le forme stabiliti dall’articolo 458, comma 1 ed, infine, nel procedimento per decreto, con l’atto di opposizione (per le indagini preliminari va fatto, invece, riferimento all’
art. 464-ter cod. proc. pen.).
Non avendo il legislatore previsto una disciplina transitoria, la ricorrente pone la questione dell’applicabilità dell’istituto nel corso di un processo che al momento di entrata in vigore della legge, si trovi in una fase o in un grado più avanzato, ritenuta possibile in ragione della natura sostanziale dell’istituto di nuova introduzione e della conseguente retroattività della lex mitior; secondo quanto stabilito dall’art. 2, comma 4 cod. pen. e formula in questa sede, con l’impugnazione, la relativa domanda.
4. Rileva il Collegio che, in disparte la mancanza di requisiti essenziali della richiesta, quali, ad esempio, la presentazione personale o a mezzo di procuratore speciale e della richiesta del programma di trattamento di cui all’
art. 464-bis comma 4 cod. proc. pen., questa Corte ha comunque già avuto modo di esaminare la questione concernente la eventuale preclusione della richiesta di applicazione della messa alla prova nei procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore della legge 67\2014 una volta superato il termine finale di presentazione dell’istanza di cui all’
art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen.
Con una prima decisione (Sez. F, n. 35717 del 31/7/2014, Ceccaroni, Rv. 259935) si è affermato che l’istituto è stato concepito dal legislatore come opportunità possibile esclusivamente in radicale alternativa alla celebrazione di ogni tipologia di giudizio di merito, già dal primo grado, come tale incompatibile con il sistema delle impugnazioni, escludendone così l’applicabilità nel giudizio di legittimità.
Inoltre, considerata la sentenza n. 236\2011 della Corte Costituzionale, si è esclusa ogni possibile lesione del principio di retroattività della lex mitior che per sé imponga l’applicazione dell’istituto a prescindere dalla assenza di una disciplina transitoria.
I principi affermati sono stati successivamente ribaditi (Sez. F, n. 42318 del 9/9/2014, Valmaggi, Rv. 261096) per poi rilevare, in una pronuncia successiva (Sez. 6, n. 47587 del 22/10/2014, Calamo, Rv. 261255), la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’
art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen., per contrasto all’art. 3 Cost., nella parte in cui non consente l’applicazione dell’istituto della sospensione con messa alla prova ai procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, quando sia già decorso il termine finale da esso previsto per la presentazione della relativa istanza, in quanto trattasi di scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore e non palesemente irragionevole, come tale insindacabile.
Anche in questo caso è stata richiamata la giurisprudenza della Corte costituzionale, facendo inoltre rilevare come anche per la Corte EDU «il principio di retroattività della
lex mitior, così come in generale delle norme in materia di retroattività contenute nell’
art. 7 della Convenzione EDU, concerne le sole “disposizioni che definiscono i reati e le pene che li reprimono” (CEDU sent. 27 aprile 2010, Morabito contro Italia, nonché sent. 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia), trattandosi oltre tutto di principio riconosciuto dalla Convenzione Europea che non coincide, tuttavia, con quello regolato nel nostro ordinamento dall’art. 2, comma 4 cod. pen.».
A conferma di quanto evidenziato, si è osservato anche che la volontà del legislatore di fissare termini di sbarramento rigorosi per l’applicazione del nuovo istituto può trovare conferma nella promulgazione della legge 11 agosto 2014 n. 118, la quale ha introdotto norme transitorie per il solo Capo III della legge 67/2014 e non anche per il Capo II.
La lettura delle disposizioni in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato offerta dalle sentenze in precedenza richiamate (ma v. anche Sez. 4, n. 43009 del 30/9/2015, Zoni, Rv. 265331; Sez. 5, n. 35721 del 9/6/2015, Gasparini e altri, Rv. 264259; Sez. 3, n. 27071 del 24/04/2015, Frasca, Rv. 263815; Sez. 3, n. 22104 del 14/4/2015, Zheng, Rv. 263666; Sez. 2, n. 18265 del 16/01/2015, Capardoni e altri, Rv. 263792) è pienamente condivisa dal Collegio, che intende farla propria, ribadendo i principi affermati.
Il motivo di ricorso è, dunque, infondato.
5. A conclusioni analoghe deve pervenirsi per ciò che concerne il terzo motivo di ricorso.
La ricorrente sostanzialmente deduce la mancanza nella imputazione di specifici riferimenti alle disposizioni che impongono il vincolo paesaggistico nell’area ove è avvenuto l’intervento abusivo, richiamando quanto già analogamente rilevato nel giudizio di merito con riferimento alla disciplina antisismica, ritenendo non sufficiente il giudice fosse a conoscenza del decreto ministeriale impositivo del vincolo.
Va rilevato, a tale proposito, che proprio con riferimento alla disciplina paesaggistica questa Corte ha affermato che, in materia di reati ambientali, la fattispecie di cui all’
art. 181, comma 1-bis, lett. a) del d.lgs. 42 del 2004 – che punisce gli interventi abusivi che ricadono nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico – è correttamente contestata quando, pur in assenza di esplicita menzione dello specifico provvedimento impositivo del regime vincolistico, sulla base delle altre indicazioni sia comunque possibile risalire al vincolo gravante sull’area (Sez. 3, n. 48984 del 21/10/2014, Maresca, Rv. 261163).
Tale principio è pienamente condiviso dal Collegio e va quindi ribadito, osservando, riguardo alla vicenda specifica, quanto già rilevato nella menzionata pronuncia attinente a questione analoga e, cioè, che nell’imputazione risulta espressamente indicato il
comma l-bis dell’art. 181, d.lgs. 42\2004, il quale prevede il delitto paesaggistico e viene anche chiarito che l’area interessata dall’intervento abusivo è «dichiarata di notevole interesse pubblico» . Inoltre, l’imputazione reca l’indicazione del comune di Torre del Greco il quale, come puntualmente ricordato dal giudice del merito, risulta interamente sottoposto a vincolo paesaggistico, ad eccezione della zona portuale, in forza del d.m. 28/3/1985.
Ne consegue, dunque, che la contestazione deve ritenersi pienamente esauriente e formulato con modalità tali da escludere ogni incertezza sull’oggetto dell’imputazione.
6. Va tuttavia considerato, avuto riguardo al contestato delitto paesaggistico, che occorre tener conto della sentenza n. 56 del 23 marzo 2016 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’
art. 181, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137), nella parte in cui prevede «: a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142 ed», sicché il reato originariamente contestato come delitto deve ora essere qualificato quale violazione di natura contravvenzionale (
art. 181, comma 1 d.lgs.42\2004).
Tale diversa qualificazione impone di rilevare l’intervenuta prescrizione della violazione suddetta, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ed eliminazione della relativa pena nei termini appresso indicati.
7. Evidente risulta, infine, la infondatezza del quarto motivo di ricorso.
I giudici del gravame, peraltro in accoglimento di specifica censura proposta con l’atto di appello, hanno rideterminato la pena originariamente inflitta dal primo giudice escludendo i reati dichiarati prescritti e calcolando l’aumento in continuazione per il delitto paesaggistico (che va ora eliminato) sulla base della pena già stabilita per la violazione di sigilli continuata.
Il calcolo della pena risulta pienamente comprensibile e del tutto irrilevante risulta la mancata indicazione dei singoli aumenti di pena per le condotte di violazione di sigilli, trattandosi di quattro diversi episodi ritenuti, evidentemente, di pari gravità.
Va a tale proposito rilevato che non sussiste alcun obbligo di specifica motivazione per gli aumenti di pena a titolo di continuazione (v., ex pl., Sez. 2, n.4707 del 21/11/2014 (dep. 2015), Di Palma e altro, Rv. 262313; Sez. 2, n. 49007 del 16/9/2014, lussi e altri, Rv. 261424; Sez. 5, n. 27382 del 28/4/2011, Franceschine altro, Rv. 250465 ed altre prec. conf.)
Inoltre, per ciò che attiene la quantificazione in sé della pena complessivamente irrogata, va pure ricordato che il giudice, nel quantificare la pena, opera una valutazione complessiva sulla base dei criteri direttivi fissati dall’articolo 133 cod. pen. e la determinazione della misura tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale attribuito al giudice di merito che risulta legittimamente esercitato anche attraverso la globale considerazione degli elementi indicati nella richiamata disposizione.
8. La sentenza impugnata, previa riqualificazione del reato di cui al capo d) come contravvenzione di cui all’
art. 181, comma 1 d.lgs. 42\2004, va pertanto annullata senza rinvio, limitatamente a tale reato, perché estinto per prescrizione e la relativa pena di giorni 20 di reclusione ed euro 33,33 di multa deve essere eliminata, mentre gli ordini di riduzione in pristino e demolizione imposti dal giudice del merito vanno revocati.
Il ricorso deve invece essere rigettato nel resto.
P.Q.M.
Qualificato reato di cui al capo d) come contravvenzione di cui all’
art. 181, comma 1 d.lgs. 42\2004, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a tale reato perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di giorni 20 di reclusione ed euro 33,33 di multa.
Revoca gli ordini di demolizione e di riduzione in pristino. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in data 28.4.2015