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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento atmosferico Numero: 29967 | Data di udienza:

 ARIA – INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Gestore dell’impianto o dell’attività – Emissioni in atmosfera – Inosservanza del progetto e delle prescrizioni in materia – Reato di cui all’art. 279 c.2° D.L .vo n.152/06 – Configurabilità – Art. 271, D. L.vo n. 152/06.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 27 Luglio 2011
Numero: 29967
Data di udienza:
Presidente: De Maio
Estensore: Gazzara


Premassima

 ARIA – INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Gestore dell’impianto o dell’attività – Emissioni in atmosfera – Inosservanza del progetto e delle prescrizioni in materia – Reato di cui all’art. 279 c.2° D.L .vo n.152/06 – Configurabilità – Art. 271, D. L.vo n. 152/06.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^  27/07/2011 Sentenza n. 29967

 
ARIA – INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Gestore dell’impianto o dell’attività – Emissioni in atmosfera – Inosservanza del progetto e delle prescrizioni in materia – Reato di cui all’art. 279 c.2° D.L .vo n.152/06 – Configurabilità – Art. 271, D. L.vo n. 152/06. 
 
Tra le prescrizioni di cui all’art. 279, comma 2, Decreto Legislativo n. 152/2006, la cui inosservanza dà luogo a sanzione penale, vanno ricomprese le disposizioni che impongono adempimenti prodromici alla messa in esercizio dell’impianto, tra le quali, rientrano, anche, quelle, come nel caso di specie, attinenti all’osservanza del progetto relativo all’esercizio delle emissioni in atmosfera dell’impianto di compostaggio biomasse e compost. Inoltre, il gestore dell’impianto o della attività è tenuto a osservare le prescrizioni indicate direttamente nell’autorizzazione: quelle contenute nell’Allegato I del Codice dell’Ambiente; quelle indicate nei piani, nei programmi e nella normativa di cui all’art. 271, Decreto Legislativo n.152/06; nonché, qualunque altra prescrizione imposta dalla autorità competente ai sensi del Titolo I, Parte V, del Codice ambientale. Fattispecie: inosservanza delle prescrizioni in materia e mancata installazione all’interno dell’impianto del meccanismo (pressostato differenziale) atto a misurare la depressione che c’è a monte e a valle tra il biofiltro, che permette di garantire il passaggio di aria e l’abbattimento delle particelle di polvere, cosi che l’aria sia davvero pulita, con ciò violando quanto previsto dal progetto approvato con atto SUAP.

(conferma sentenza Tribunale di Firenze del 5/5/09). Pres. De Maio,  Est. Gazzara, Ric. Zanferrari
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 27/07/2011 Sentenza n. 29967

SENTENZA

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
 
 
 
Composta dagli III.mi Sigg.ri Magistrati:
 
dott. Guido De Maio                     – Presidente
dott. Santi Gazzara                       – Consigliere est.
dott. Alfredo M. Lombardi            – Consigliere
dott. Giovanni Amoroso               – Consigliere
dott. Silvio Amoresano                 – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
Sul ricorso proposto da Zanferrari G., nata a xadx il xadx avverso la sentenza resa dal Tribunale di Firenze il 5/5/09
 
Visti gli atti, la sentenza ed i ricorso e sentita la relazione svolta in udienza dal consigliere Santi Gazzara
 
RITENUTO IN FATTO
 
ll Tribunale di Firenze, con sentenza del 5/5/09, dichiarava Zanferrari G. colpevole del reato di cui all’art. 279, co. 2, d.Lvo n. 152/06, per avere, quale legale rappresentante della Progesam s.r.l.. violato quanto previsto dal progetto approvato con atto SUAP n. xadx, relativo all’esercizio delle emissioni in atmosfera dell’impianto di compostaggio biomasse e compost; in particolare per non avere installato il pressostato differenziale. per il monitoraggio e la registrazione della perdita di carico, attraverso il biofiltro, e la condannava alla pena di euro 700,00 di ammenda.
 
Propone ricorso per cassazione la difesa della imputata con il seguente motivo:
 
– violazione ed errata applicazione dell’art. 279, co. 2, d.L.vo n. 152/06, non ravvisandosi nella condotta Posta in essere dalla prevenuta violazione alcuna della norma contestata, in quanto ciò che assume penale rilevanza, ai sensi del capoverso del citato art. 279, è il superamento dei limiti di emissione, pacificamente non verificatosi, e la violazione di specifiche prescrizioni contenute nell’atto autorizzativo o altrimenti imposte dalla autorità competente.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va rigettato.
 
Il discorso giustificativo, sviluppato dal decidente e posto a sostegno della sussistenza del fatto contravvenzionale e della affermata colpevolezza della imputata, si palesa del tutto logico e corretto.
 
La difesa della Zanferrari rileva che alla prevenuta viene contestata una pretesa mera difformità tra l’impianto realizzato e il progetto approvato dalla competente autorità, senza, però, che sia possibile rinvenire nella motivazione della impugnata pronuncia e, ancor prima, nel testo normativo la ragione per la quale la norma incriminatrice indicata in imputazione possa dirsi, nella specie, violata: ciò che assume penale rilevanza ai sensi del contestato capoverso dell’art. 279, infatti, è, da un lato, il superamento dei limiti di emissione, e dall’altro, la violazione di specifiche prescrizioni, contenute nell’atto autorizzativo o altrimenti imposte dall’autorità competente. Quanto previsto e sanzionato dalla citata disposizione legislativa, pertanto. costituisce addebito del tutto diverso dalla mera difformità tra approvato e realizzato, come nella specie.
 
Orbene si osserva. Il Tribunale di Firenze ha ritenuto concretizzato il reato di cui all’art. 279, co. 2, d.Lvo 152/06, visto che le emergenze istruttorie hanno permesso di provare che la imputata non ha curato di installare all’interno dell’impianto il meccanismo ( pressostato differenziale ) atto a misurare la depressione che c’è a monte e a valle tra il biofiltro, che permette di garantire il passaggio di aria e l’abbattimento delle particelle di polvere, cosi che l’aria sia davvero pulita, con ciò violando quanto previsto dal progetto approvato con atto SUAP xadx.
 
La seconda fattispecie contravvenzionale, prevista dall’art. 279, co. 2, d.Lvo 152/06, si riferisce alle prescrizioni in materia di inquinamento atmosferico; più precisamente detta disposizione menziona ben quattro parametri comportamentali. la cui violazione integra la condotta tipica: il gestore dell’impianto o della attività è tenuto a osservare le prescrizioni indicate direttamente nell’autorizzazione: quelle contenute nell’Allegato I del Codice dell’Ambiente; quelle indicate nei piani, nei programmi e nella normativa di cui all’art. 271, d.Lvo 152/06; nonché, infine, qualunque altra prescrizione imposta dalla autorità competente ai sensi del Titolo I, Parte V, del Codice ambientale.
 
Come affermato da questa Corte, tra le prescrizioni la cui inosservanza dà luogo a sanzione penale, vanno ricomprese le disposizioni che impongono adempimenti prodromici alla messa in esercizio dell’impianto (Cass. 20/ l/06, Rapotan), tra le quali, di certo, rientrano, anche, quelle, come nel caso di specie, attinenti all’osservanza del progetto relativo all’esercizio delle emissioni in atmosfera dell’impianto di compostaggio biomasse e compost , approvato con atto del SUAP n. xadx.
 
In dipendenza delle superiori considerazioni può ritenersi del tutto corretto il decisum del Tribunale, ravvisandosi nella condotta posta in essere dalla prevenuta la violazione del disposto di cui al co. 2 dell’art. 279, d.Lvo 152/06.
 
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 
Così deciso in Roma il 9/6/2011.

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