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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali Numero: 36454 | Data di udienza: 31 Maggio 2019

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Reati paesaggistici – Accertamento delle condizioni e dei presupposti di operatività della causa di non punibilità – Onere di allegazione – Poteri del giudice – Inerzia dell’interessato – Artt.167, 181 d.lgs n. 42/2004 – Limitato impatto ambientale – Accertamento della compatibilità paesaggistica – Applicazione della causa di particolare tenuità del fatto – Causa di non punibilità di cui all’art. 181, comma 1-ter, d. Igs. n. 42/2004 – Presupposti di fatto e di diritto legittimanti la sanatoria paesaggistica – Verifica – Autorizzazione paesaggistica può essere rilasciata in sanatoria – Causa di estinzione che estingue la punibilità in astratto – Rimessione in pristino da parte dell’autore dell’abuso – GIURISPRUDENZA.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 27 Agosto 2019
Numero: 36454
Data di udienza: 31 Maggio 2019
Presidente: ANDREAZZA
Estensore: SCARCELLA


Premassima

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Reati paesaggistici – Accertamento delle condizioni e dei presupposti di operatività della causa di non punibilità – Onere di allegazione – Poteri del giudice – Inerzia dell’interessato – Artt.167, 181 d.lgs n. 42/2004 – Limitato impatto ambientale – Accertamento della compatibilità paesaggistica – Applicazione della causa di particolare tenuità del fatto – Causa di non punibilità di cui all’art. 181, comma 1-ter, d. Igs. n. 42/2004 – Presupposti di fatto e di diritto legittimanti la sanatoria paesaggistica – Verifica – Autorizzazione paesaggistica può essere rilasciata in sanatoria – Causa di estinzione che estingue la punibilità in astratto – Rimessione in pristino da parte dell’autore dell’abuso – GIURISPRUDENZA.



Massima

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 27/08/2019 (Ud. 31/05/2019), Sentenza n.36454

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Reati paesaggistici – Accertamento delle condizioni e dei presupposti di operatività della causa di non punibilità – Onere di allegazione – Poteri del giudice – Inerzia dell’interessato – Artt.167, 181 d.lgs n. 42/2004.

In materia di tutela paesaggistica, grava sull’imputato l’onere di allegare gli elementi necessari all’accertamento delle condizioni e dei presupposti di operatività della causa di non punibilità di cui all’art. 181-ter del d. lgs. n. 42 del 2004, non essendo tenuto il giudice del merito a esercitare d’ufficio i propri poteri istruttori per surrogarsi all’inerzia dell’interessato. In altri termini, il principio dispositivo – per cui la ricerca del materiale probatorio necessario per la decisione è riservata alle parti tra le quali si distribuisce in base all’onere della prova – è temperato dai poteri istruttori del giudice del merito, il quale, ove la documentazione prodotta si rilevi insufficiente, ben può procedere ad integrarla anche di ufficio, senza tuttavia surrogarsi all’inerzia ed agli oneri di prospettazione, di impulso probatorio o – come nel caso di specie – di allegazione della parte che ha interesse a fornire al giudice le indicazioni e gli elementi necessari all’accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore. Ne discende, dunque, che il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi del giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità.(Fattispecie nella quale la carente allegazione difensiva non consentiva di stabilire con certezza quali opere fossero comprese nell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla sovrintendenza competente).

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Limitato impatto ambientale – Accertamento della compatibilità paesaggistica – Applicazione della causa di particolare tenuità del fatto – Causa di non punibilità di cui all’art. 181, comma 1-ter, d. Igs. n. 42/2004 – Presupposti di fatto e di diritto legittimanti la sanatoria paesaggistica – Verifica.

In tema di reati paesaggistici, ai fini della concessione della causa di particolare tenuità del fatto, è necessario non solo un accertamento della compatibilità paesaggistica che deve essere rilasciato dalla sovrintendenza, ma anche un accertamento da parte del giudice dell’esistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la concessione della sanatoria. Infatti, il rilascio della valutazione di compatibilità paesaggistica, all’esito della procedura prescritta dall’art. 181 del Digs. 22 gennaio 2004, n. 42, non determina automaticamente la non punibilità del reato paesaggistico, in quanto è obbligo del giudice accertare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti la sanatoria paesaggistica (Sez. 3, sentenza n. 889 del 29/11/2011).

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Reati paesaggistici – Autorizzazione paesaggistica può essere rilasciata in sanatoria – Causa di estinzione che estingue la punibilità in astratto – Rimessione in pristino da parte dell’autore dell’abuso- GIURISPRUDENZA.

La causa di estinzione del reato che estingue la punibilità in astratto, rappresentata dall’art. 181, comma 1-quinquies, d. Igs. n. 42 del 2004, non può operare nel caso di condanna anche non irrevocabile ed invero la sua applicazione è subordinata al fatto che la rimessione in pristino da parte dell’autore dell’abuso sia spontanea e non eseguita coattivamente su impulso dell’autorità amministrativa (Cass. Sez. 3, n. 35412 del 14/04/2016; Sez. 3, n. 37140 del 10/04/2013; Sez. 3, n. 3064 del 05/12/2007). Nel caso di specie, i giudici di merito, hanno ritenuto non operante la causa di estinzione del reato, perché la demolizione non è intervenuta prima della ordinanza amministrativa che aveva disposto la demolizione né prima della condanna. Per inciso, a seguito della legge n. 308/2004 l’autorizzazione paesaggistica può essere rilasciata in sanatoria dopo la realizzazione anche parziale degli interventi in caso di interventi minori che non determinano la creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento degli stessi o di interventi di mera manutenzione: infatti, è stata prevista la possibilità di una valutazione postuma all’esito della quale non si applica il reato contravvenzionale, dal momento che gli interventi non incidono o non sono idonei ad incidere sull’integrità del bene ambiente ( Cass., Sez. III, n. 7216/2011).

(riforma sentenza del 13/12/2018 della CORTE APPELLO di SALERNO) Pres., Rel. SCARCELLA, Ric. D’Acunto e altro


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 27/08/2019 (Ud. 31/05/2019), Sentenza n.36454

SENTENZA

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 27/08/2019 (Ud. 31/05/2019), Sentenza n.36454

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

D’ACUNTO GIOVANNI nato a SALERNO;
ABATE ANTONELLO nato a SALERNO;

avverso la sentenza del 13/12/2018 della CORTE APPELLO di SALERNO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale PIETRO MOLINO, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;

udito il difensore presente, Avv. Francesco Anelli, in sostituzione dell’Avv. Marco Martello, che si è riportato ai motivi del congiunto ricorso, chiedendone l’accoglimento;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza 13.12.2018, la Corte d’appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza 11.05.2017 del tribunale di Salerno, appellata dal D’Acunto e dall’Abate, dichiarava gli stessi non punibili per particolare tenuità del fatto, in relazione ai reati edilizi e paesaggistici loro contestati, limitatamente ai fatti contestati al capo a), b) e d), quanto alla realizzazione delle opere descritte ai punti 1, 4 e 5 del capo a), e al reato di cui I capo f).

2. Contro la sentenza gli imputati hanno proposto congiunto ricorso per cassazione a mezzo del comune difensore di fiducia, iscritto all’Albo speciale previsto dall’art. 613, cod. proc. pen., articolando tre motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deducono, con il primo motivo, violazione di legge, sotto il profilo dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza in relazione all’omessa notifica all’imputato d’Acunto Giovanni del decreto di citazione per il giudizio di appello.

In sintesi, si osserva che a causa dell’omessa notifica all’imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello, egli non era presente all’udienza celebratosi presso la Corte di Appello di Salerno il 13 dicembre 2018. Infatti, il D’Acunto non si è mai domiciliato presso il difensore di fiducia e presso quest’ultimo non è stato notificato il decreto. Si è verificata quindi una nullità assoluta e insanabile che ha inficiato l’intero giudizio di appello ed in tal senso si è espressa anche, Cass., Sez. Un., n. 119/2004; i giudici di legittimità, del resto, sottolineano che tale nullità si verifica in tutti i casi in cui decreto di citazione sia stato notificato presso lo studio del difensore di fiducia ex articolo 161 quarto comma c.p.p. in assenza di una precedente elezione o dichiarazione di domicilio (in tal senso anche Cass., Sez. II, n. 7747/2015).

Pertanto, secondo la difesa esiste una nullità insanabile dal momento che l’imputato non ha mai avuto notizia del giudizio di secondo grado e quindi si è avuta un’irregolare costituzione del contraddittorio, lesiva del diritto di difesa.

Invero, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite Palumbo, tale nullità ricorre solamente nel caso in cui la notificazione è stata omessa o è stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte tali da essere inidonee a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato.

La Corte sul punto non ha disposto neppure un rinvio per la rinnovazione della notifica e comunque, anche se vi fosse stata conoscenza da parte dell’imputato della data dell’udienza, questa non avrebbe avuto efficacia sanante dell’omessa notifica formale, dal momento che non è compresa tra le tassative possibilità di sanatoria ex articolo 184 c.p.p.

2.2. Deducono, con il secondo motivo, violazione di legge in relazione all’articolo 181 comma 1-quinquies d.lgs. 42/2004 e correlato vizio di mancanza ed illogicità della motivazione.

In sintesi, si sostiene che la Corte di appello, nel motivare la particolare tenuità del fatto, ha dato atto dell’intervenuto immediato ripristino dei luoghi e, pertanto, avrebbe dovuto dichiarare estinta la contravvenzione paesaggistica ex articolo 181 comma 1-quinquies d.lgs. 42/2004.

Del resto, tale pronuncia sarebbe stata più favorevole rispetto alla pronuncia di non punibilità per particolare tenuità del fatto che ha efficacia di giudicato quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illeceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, è iscritta nel casellario giudiziale e può ostare alla futura applicazione della medesima causa di non punibilità (in tal senso anche Cass., Sez. III, n. 55347/2018).

2.3. Deducono, con il terzo motivo, violazione di legge in relazione all’articolo 181 comma 1-ter d.lgs. 42/2004 e correlato vizio di mancanza ed illogicità della motivazione.

In sintesi, si sostiene che la Corte di appello non avrebbe motivato rispetto al mancato riconoscimento di tale causa di non punibilità ed ha meramente asserito che di essa non vi sarebbe prova certa.

A seguito della legge n. 308/2004 l’autorizzazione paesaggistica può essere rilasciata in sanatoria dopo la realizzazione anche parziale degli interventi in caso di interventi minori che non determinano la creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento degli stessi o di interventi di mera manutenzione: infatti, è stata prevista la possibilità di una valutazione postuma all’esito della quale non si applica il reato contravvenzionale, dal momento che gli interventi non incidono o non sono idonei ad incidere sull’integrità del bene ambiente (in questo senso Cass., Sez. III, n. 7216/2011). La difesa ha sul punto depositato un’ampia documentazione ed, in particolare, il provvedimento denominato autorizzazione n. 31/2014 di rilascio da parte del Dirigente Servizio Trasformazioni Urbanistiche del Comune di Salerno dell’autorizzazione paesaggistica per i lavori già eseguiti sulla base di un parere favorevole emesso in data 9 aprile 2014.

La sentenza, del resto, apparirebbe contraddittoria nella misura in cui riconosce l’insussistenza dell’impatto ambientale ai fini dell’applicabilità dell’articolo 131 bis c.p., ma ritiene che tale circostanza non sia adeguatamente supportata per il riconoscimento della causa estintiva del reato nonostante siano insussistenti gli aumenti di superfici o volumi e non ci siano opere incidenti sulla realtà paesaggistica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. il ricorso dell’Abate dev’essere dichiarato inammissibile. Quanto, invece, alla posizione del D’Acunto, è fondato il primo motivo.

4. Ed invero, si rileva che la notificazione è stata effettuata a mezzo di ufficiale giudiziario in data 8 novembre 2018 ed in data 13 novembre 2018, ma il plico non è stato consegnato al domicilio dichiarato per irreperibilità del destinatario, dal momento che risultava inesistente l’indirizzo.

A tal proposito in tema di notificazioni, una volta che l’imputato abbia eletto o dichiarato il domicilio, se in tale luogo la notifica non risulti possibile, essa è validamente eseguita mediante consegna al difensore. La validità di tale notificazione non risulta inficiata dal fatto che successivamente sia stato, viceversa, possibile eseguire notifica di altro atto al domicilio eletto o dichiarato (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7586 del 06/05/1999). Nel caso di specie, la notifica al difensore è stata effettuata tramite posta certificata in data 2 novembre 2018, data che risulta però antecedente alla notifica fatta al domicilio dichiarato. Non risulta che, successivamente alla mancata notifica al domicilio dichiarato, sia stata eseguita una notifica al difensore ex art. 161, comma 4, c.p.p.

L’omessa notifica all’imputato dell’avviso di citazione per l’udienza d’appello costituisce una nullità assoluta ed insanabile che, pertanto, travolge la sentenza impugnata.

5. Osta, tuttavia, all’annullamento con rinvio della sentenza impugnata l’intervenuto decorso del termine di prescrizione massima dei reati contestati, maturata in data 8.02.2019; iI termine di prescrizione massima, infatti, tenuto conto della data di accertamento del 7.06.2013, sarebbe infatti maturata alla data del 7.06.2018; deve, peraltro, tenersi conto della sospensione del corso del termine di prescrizione per gg. 246 (ossia gg. 196, dal 10.03 al 22.09.2016 a seguito di istanza di rinvio del difensore, nonché ulteriori gg. 50, dal 22.03 all’11.05.2017, a seguito di rinvio per adesione del difensore all’estensione collettiva proclamata dalla categoria professionale di appartenenza).

L’intervenuto decorso del termine di prescrizione massima alla data dell’8.02.2019 impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, pur in presenza dell’accertata nullità di ordine generale ed assoluta, trovando applicazione il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (In motivazione, la S.C. ha affermato che detto principio trova applicazione anche in presenza di una nullità di ordine generale: Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 – dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244275).

6. Venendo ad esaminare i residui motivi di ricorso relativi al ricorrente Abate, gli stessi devono essere dichiarati inammissibili.

7. Quanto al secondo motivo, secondo costante giurisprudenza di legittimità, la causa di estinzione del reato che estingue la punibilità in astratto, rappresentata dall’art. 181, comma 1-quinquies, d. Igs. n. 42 del 2004, non può operare nel caso di condanna anche non irrevocabile ed invero la sua applicazione è subordinata al fatto che la rimessione in pristino da parte dell’autore dell’abuso sia spontanea e non eseguita coattivamente su impulso dell’autorità amministrativa (in questo senso: Sez. 3, n. 35412 del 14/04/2016; Sez. 3, n. 37140 del 10/04/2013; Sez. 3, n. 3064 del 05/12/2007). Nel caso di specie, correttamente i giudici di merito, seguendo il costante orientamento giurisprudenziale, hanno ritenuto non operante la causa di estinzione del reato, perché la demolizione non è intervenuta prima della ordinanza amministrativa che aveva disposto la demolizione né prima della condanna.

8. Quanto al terzo ed ultimo motivo, la difesa censura l’illogicità della motivazione nella parte in cui ritiene le opere di limitato impatto ambientale per l’applicazione della causa di particolare tenuità del fatto e non ai fini dell’applicazione di suddetta causa di non punibilità di cui all’art. 181, comma 1-ter, d. Igs. n. 42 del 2004. In realtà, ai fini della concessione di essa è necessario non solo un accertamento della compatibilità paesaggistica che deve essere rilasciato dalla sovrintendenza, ma anche un accertamento da parte del giudice dell’esistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la concessione della sanatoria. Infatti, il rilascio della valutazione di compatibilità paesaggistica, all’esito della procedura prescritta dall’art. 181 del DLgs. 22 gennaio 2004, n. 42, non determina automaticamente la non punibilità del reato paesaggistico, in quanto è obbligo del giudice accertare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti la sanatoria paesaggistica (Sez. 3, sentenza n. 889 del 29/11/2011).

Orbene, nel caso di specie il giudice di primo grado ha sottolineato che la difesa non aveva fornito prova certa delle opere comprese nell’autorizzazione conseguita dagli imputati e, in sede di appello, la difesa si è limitata a censurare il fatto che il giudice avrebbe dovuto attivare i suoi poteri istruttori per verificare quali opere fossero ricomprese in detta autorizzazione.

La difesa non risulta aver fornito pertanto le allegazioni necessarie e, correttamente, il Collegio ha ritenuto di non avere agli atti alcuna prova certa a sostegno della tesi difensiva, non essendo peraltro tenuto il primo giudice ad attivare poteri istruttori ufficiosi al fine di accertare quali opere fossero da ritenere comprese nell’autorizzazione conseguita.

9. Trattasi di motivazione che non merita censura.

Ed invero, l’art. 181, comma 1-ter, d. lgs. n. 42 del 2004, prevede che” Ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 167, qualora l’autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si applica: a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica; c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380″.

La difesa ha ritenuto illogica la sentenza per aver affermato i giudici, come anticipato, che la predetta causa estintiva non fosse configurabile, non essendovi alcuna prova certa in atti della sussistenza della stessa, nè essendosi la difesa attivata, come era suo onere, con alcuna produzione documentale a sostegno della propria tesi.

In particolare, i giudici di appello, nel respingere la richiesta difensiva di applicazione della predetta causa di non punibilità, si richiamano alla doglianza sollevata nell’atto di appello, secondo cui il primo giudice avrebbe dovuto attivare i propri poteri istruttori ex officio qualora avesse avuto la necessità di verificare esattamente quali opere fossero comprese nell’autorizzazione conseguita dagli imputati, acquisendo le istanze citate nel predetto provvedimento.

Orbene, ritiene il Collegio che tale motivazione non presenti il vizio denunciato, atteso che la circostanza di aver i giudici ritenuto il fatto “non grave” (essendosi trattato di opere facilmente amovibili, di scarsa ampiezza o volume, non incidenti in realtà sul paesaggio, essendovi stata assoluzione per il reato di cui all’art. 734, c.p., essendo state peraltro immediatamente demolite senza alcun grave vulnus ai beni giuridici protetti dalle norme violate) al punto tale da giustificare l’applicazione dell’art. 131-bis, c.p., è valutazione diversa da quella attinente l’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 181, co. 1-ter, d. Igs. n. 42 del 2004 (introdotta con la L. n. 308 del 2004, art. 1, comma 36) che prevede la non punibilità per fatti ritenuti dal Legislatore meno lesivi dell’interesse protetto, a condizione che venga accertata la compatibilità paesaggistica dei lavori eseguiti.

La norma prevede la inapplicabilità delle sanzioni penali non per premiare un comportamento fattivo del richiedente la procedura (come avviene nella ipotesi del comma quinto ove la punibilità è esclusa in casi di tempestivo ripristino del bene), ma in considerazione della non lesività della condotta in rapporto agli interventi eseguiti.

Necessario, tuttavia, è che il giudice di merito sia posto nelle condizioni di poter accertare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti la sanatoria paesaggistica, posto che, come già precisato, il rilascio della valutazione paesaggistica, all’esito della predetta procedura, non determina automaticamente la non punibilità del reato paesaggistico, in quanto compete sempre al giudice l’accertamento dei presupposti di fatto e giuridici legittimanti l’applicazione della stessa (giurisprudenza costante: Sez. 3, n. 27750 del 27/05/2008 – dep. 08/07/2008. Sarro e altro, Rv. 240822; Sez. 3, n. 889 del 29/11/2011 – dep. 13/01/2012, Falconi e altri, Rv. 251640; Sez. 3, n. 13730 del 12/01/2016 – dep. 06/04/2016, Principato, Rv. 266955).

10. Trattandosi, peraltro, di causa di non punibilità, l’onere di allegazione degli elementi necessari all’accertamento di quei fatti e circostanze ignote, idonee, ove riscontrate, a volgere il giudizio in suo favore, grava sull’imputato.

Ed infatti, se deve certamente negarsi, nel nostro ordinamento processuale penale, un onere probatorio a carico dell’imputato modellato sui principi propri del processo civile, non altrettanto è da dirsi per il cosiddetto onere di allegazione, in virtù del quale l’imputato, coerentemente al proprio interesse, è tenuto a fornire all’ufficio, in attuazione del dovere civico di collaborazione alla ricerca della verità materiale, le indicazioni e gli elementi necessari all’accertamento di fatti e circo-stanze ignoti che siano idonei, ove accertati, a volgere il giudizio in suo favore.

Fra tali fatti e circostanze, oltre a quelli che, pur attenendo alla intrinseca struttura oggettiva e soggettiva del reato, rivestano carattere di eccezionalità ed atipicità rispetto al normale svolgersi delle vicende umane, escludendo la punibilità dell’agente (come, ad esempio, il caso del malore improvviso del conducente che rappresenta senza dubbio un’eccezione alla regola del carattere cosciente e volontario della condotta dell’uomo: Sez. 4, n. 11810 del 02/10/1987 – dep. 23/11/1987, Gatta, Rv. 177092), devono altresì farsi rientrare quelli che escludono la punibilità di un fatto realizzante, in tutti i suoi elementi positivi, una fattispecie criminosa, quali possono essere le cause di giustificazione, le cause di non punibilità generali previste dal codice penale quali il caso fortuito, la forza maggiore, il costringimento fisico e l’errore di fatto nonché, come nel caso di specie, le cause di non punibilità speciali, previste dalle leggi penali extracodicistiche (v., ad es.: Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018 – dep. 19/03/2019, Fiumefreddo, Rv. 2752849).

In altri termini, e conclusivamente, il principio dispositivo – per cui la ricerca del materiale probatorio necessario per la decisione è riservata alle parti tra le quali si distribuisce in base all’onere della prova – è temperato dai poteri istruttori del giudice del merito, il quale, ove la documentazione prodotta si rilevi insufficiente, ben può procedere ad integrarla anche di ufficio, senza tuttavia surrogarsi all’inerzia ed agli oneri di prospettazione, di impulso probatorio o — come nel caso di specie – di allegazione della parte che ha interesse a fornire al giudice le indicazioni e gli elementi necessari all’accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore.

Ne discende, dunque, che il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi del giudice di merito non è sindacabile in questa sede di legittimità, rendendo quindi del tutto immune da vizi la motivazione dell’impugnata sentenza che ha negato l’applicazione della causa di non punibilità in questione, implicitamente richiamando il mancato assolvimento da parte degli imputati dell’onere di allegazione documentale necessario all’accertamento della sussistenza delle condizioni e dei presupposti per l’applicazione dell’art. 181, comma 1-ter, d. Igs. n. 42 del 2004.

11. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente Abate al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riguardo a D’Acunto Giovanni perché i residui reati sono estinti per prescrizione.

Dichiara inammissibile il ricorso di Abate Antonello che condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di duemila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 31 maggio 2019

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