Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Fauna e Flora, Maltrattamento animali
Numero: 38946 | Data di udienza: 28 Settembre 2011
FLORA E FAUNA – Maltrattamento di animali – Sussistenza del fumus di reato – Sequestro preventivo dell’animale – Legittimità.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 27 Ottobre 2011
Numero: 38946
Data di udienza: 28 Settembre 2011
Presidente: De Maio
Estensore: Franco
Premassima
FLORA E FAUNA – Maltrattamento di animali – Sussistenza del fumus di reato – Sequestro preventivo dell’animale – Legittimità.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^, 27/10/2011 (Ud. 28/09/2011), Sentenza n. 38946
FLORA E FAUNA – Maltrattamento di animali – Sussistenza del fumus di reato – Sequestro preventivo dell’animale – Legittimità.
In tema di misure cautelari, per giustificare il provvedimento di sequestro è sufficiente la sussistenza del fumus di reato, mentre non rileva la individuazione dello specifico soggetto che lo abbia commesso e tanto meno il fatto che l’autore del reato sia o meno proprietario dell’oggetto sequestrato. Fattispecie: maltrattamento di un cane da parte del marito della proprietaria dell’animale.
(conferma l’ordinanza del 22/12/2010 dal tribunale del riesame di Messina) Pres. De Maio, Rel. Franco, Ric. De Salvo
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^, 27/10/2011 (Ud. 28/09/2011), Sentenza n. 38946SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
1. Dott. Guido De Maio – Presidente
2. Dott. Aldo Fiale – Consigliere
3. Dott. Amedeo Franco – Consigliere Est.
4. Dott. Giulio Sarno – Consigliere
5. Dott. Luca Ramacci – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
– sul ricorso proposto da De Salvo Anna, nata a Messina il 29.3.1969;
– avverso l’ordinanza emessa il 22 dicembre 2010 dal tribunale del riesame di Messina;
– udita nella udienza in camera di consiglio del 28 settembre 2011 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
– udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
Svolgimento del processo
Con ordinanza 8/9.10.2010 il Gip di Messina convalidò il sequestro preventivo, in relazione al reato di maltrattamento di animali nei confronti del Mazzapica, di due cani di proprietà rispettivamente di Mazzapica Giuseppe e della moglie convivente De Salvo Anna. A seguito di istanza di dissequestro presentata dalla De Salvo, il Gip, con ordinanza 18.11.2010 dispose la restituzione a costei del cane di sua proprietà.
I1 6.12.2010 il Gip, su istanza del PM, dispose il sequestro preventivo del cane della De Salvo perché questa, pur presente ai maltrattamenti, non aveva impedito al marito di bastonare il cane per farlo entrare nella cuccia posta sul balcone.
Con l’ordinanza in epigrafe il tribunale del riesame confermò il sequestro preventivo osservando che la De Salvo aveva concorso moralmente col marito nel reato di cui all’art. 544 ter cod. pen. e che atteneva al merito e non alla sede cautelare l’esame dei filmati che riproducevano la scena, i quali erano utilizzabili perché il balcone non costituisce un luogo di privata dimora, dal momento che il tendaggio posto a sua copertura era amovibile e quindi precario.
L’indagata propone ricorso per cassazione deducendo:
1) violazione degli artt. 324, 309 e 178 cod. proc. pen. Lamenta che non erano stati trasmessi al tribunale i filmati di cui si faceva esclusivamente menzione nel decreto di sequestro.
La mancata allegazione era stata dedotta con i motivi di riesame. Su richiesta del tribunale il Pm trasmise i filmati lo stesso giorno ed il tribunale concesse alla difesa il termine di un giorno per esaminare i filmati. All’udienza la difesa ribadì l’eccezione di tardività della trasmissione dei filmati. Poiché il video ha avuto influenza decisiva, la misura cautelare era caducata ai sensi degli artt. 324, commi 2 e 7, e 309, commi 9 e 10. In ogni caso il provvedimento è nullo perché dalla mancata tempestiva trasmissione dei video e dalla concessione di un termine assolutamente incongruo, è derivato un grave e irreparabile pregiudizio al diritto di difesa.
2) violazione degli artt. 321 e 178 cod. proc. pen. Lamenta che il tribunale ha omesso qualsiasi motivazione sulla sussistenza del fumus del reato con riguardo alla sua posizione, sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo.
11 cane infatti era già stato restituito alla De Salvo in quanto persona estranea al reato. Dal provvedimento risulta che a lei viene imputato:
1) di non avere impedito al marito di bastonare il cane;
2) di averlo legato al guinzaglio al balcone.
Ora, l’attribuzione del reato sotto il profilo della causalità oggettiva ex art. 40, comma 2, cod. pen. si basa solo su una congettura astratta ed ipotetica, secondo cui essa sarebbe stata presente agli episodi e che l’inerzia sarebbe stata connotata da dolo. Su tali rilievi il tribunale ha omesso qualsiasi motivazione. Inoltre, dai video non emerge traccia della presenza dell’indagata in due di essi, mentre negli altri due appare una persona femminile diversa dalla De Salvo.
3) violazione degli artt. 240, 273, 191 cod. proc. pen. e dell’art. 14 Cost. Lamenta che erroneamente il tribunale ha rigettato le eccezioni di inammissibilità e di inutilizzabilità dei video. In primo luogo non è individuabile il soggetto che ha effettuato le riprese, il quale deve considerarsi anonimo. I due video sono pervenuti allegati ad una richiesti di revoca del dissequestro del cane, richiesta che reca due sottoscrizioni in alcun modo autenticate, come del resto riconosciuto dal tribunale che, illogicamente, non le ha ritenute anonime. Il tribunale ha omesso sul punto qualsiasi valutazione. Inoltre dal tenore della denuncia emerge chiaramente che le denunzianti non hanno dichiarato di aver assistito alla scena, limitandosi ad allegare dei video. Quindi la denuncia ed i suoi allegati non potevano essere acquisiti.
Osserva che in ogni caso i video sono inutilizzabili perché sono stati effettuati mediante una illegittima introduzione nel domicilio della indagata, tale essendo il balcone, protetto tra l’altro da un sistema avvolgente di tendaggi e che al momento delle riprese i tendaggi erano chiusi. Inoltre essa aveva dedotto che le riprese erano state effettuate non dalla strada ma da una posizione privilegiata, verosimilmente da altra abitazione privata con l’utilizzo di un teleobbiettivo. Quindi il balcone non poteva considerarsi luogo aperto al passaggio ed alla osservazione indiscriminata. La ripresa video quindi integra il reato di cui all’art. 615 bis cod. pen.
Motivi della decisione
Ritiene il Collegio che il ricorso non possa essere accolto perché, pur essendo effettivamente mancante la motivazione sotto alcuni profili, ciò però, come subito si dirà, non rileva ai fini del mantenimento del sequestro preventivo.
Può invero qui sommariamente accennarsi che la motivazione appare mancante almeno:
a) in ordine alla configurabilità del reato a carico della De Salvo per non avere la stessa impedito l’evento, non essendo stato specificato su quali norme di legge si fonderebbe la sua posizione di garanzia ed il suo obbligo giuridico di impedire l’evento;
b) in ordine alla configurabilità di un concorso della De Salvo con il marito nella commissione del reato, non essendo stato specificato lo specifico comportamento da essa tenuto che integrerebbe un concorso materiale, o anche solo morale, nel reato;
c) alla eccepita natura anonima del filmato, non essendo chiaro chi lo abbia realizzato.
Ritiene però il Collegio che questi, così come gli altri motivi di ricorso, siano irrilevanti perché inidonei a determinare il dissequestro del cane.
E’ infatti con il ricorso non è stata contestata l’esistenza del fumus di un reato ai danni anche del cane in questione commesso dal marito della ricorrente, Mazzapica Giuseppe, per avere bastonato sia il cane di sua proprietà sia il cane di proprietà della moglie di cui si discute. E’ noto che per giustificare il provvedimento di sequestro è sufficiente la sussistenza del fumus di reato, mentre non rileva la individuazione dello specifico soggetto che lo abbia commesso e tanto meno il fatto che l’autore del reato sia o meno proprietario dell’oggetto sequestrato.
Nella specie, pertanto, non è stata contestata la sussistenza del fumus del reato commesso dal Mazzapica, né in questa sede possono valutarsi nei suoi confronti i motivi di ricorso fatti valere dalla De Salvo esclusivamente con riferimento al reato a lei contestato. Sussiste altresì un concreto periculum in mora derivante dalla possibilità che il Mazzapica reiteri i maltrattamenti nei confronti del cane in questione qualora questo rimanga nella sua abitazione. Sussistono quindi gli elementi per disporre e mantenere il sequestro preventivo del cane in esame, indipendentemente dal fatto che la sua proprietaria De Salvo Anna abbia concorso o meno nel reato.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 28 settembre 2011.