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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 58302 | Data di udienza: 9 Maggio 2018

RIFIUTI – Attività di gestione di rifiuti da demolizione utilizzati per riempimento di cava – Responsabilità del proprietario del terreno e dell’esecutore dei lavori – Artt. 183, 184 bis, e 256 d.l.vo n.152/2006 – Terre e rocce da scavo – Sottoprodotto – Requisiti – Disciplina eccezionale e derogatoria – Onere della prova.  


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 27 Dicembre 2018
Numero: 58302
Data di udienza: 9 Maggio 2018
Presidente: LAPALORCIA
Estensore: MACRI'


Premassima

RIFIUTI – Attività di gestione di rifiuti da demolizione utilizzati per riempimento di cava – Responsabilità del proprietario del terreno e dell’esecutore dei lavori – Artt. 183, 184 bis, e 256 d.l.vo n.152/2006 – Terre e rocce da scavo – Sottoprodotto – Requisiti – Disciplina eccezionale e derogatoria – Onere della prova.  



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 27/12/2018 (Ud. 09/05/2018), Sentenza n.58302

 
RIFIUTI – Attività di gestione di rifiuti da demolizione utilizzati per riempimento di cava – Responsabilità del proprietario del terreno e dell’esecutore dei lavori – Artt. 183 e 256 d.l.vo n.152/2006.
 
In materia di rifiuti, si configura il reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), d. Lgs. 152/2006, anche per i soggetti che rivestono la qualità di legale rappresentante della società esecutrice dei lavori, in concorso con il proprietario dei terreni in qualità di soggetto interessato al risultato finale. Nella specie, il proprietario del terreno e committente dei lavori in concorso con l’appaltatore dei lavori avevano effettuato attività di raccolta di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da demolizioni edilizia ed avevano utilizzato gli stessi unitamente alla terra per effettuare il riempimento di cava.
 
 
RIFIUTI – Terre e rocce da scavo – Sottoprodotto – Requisiti – Disciplina eccezionale e derogatoria – Onere della prova – Art. 184 bis D.L.vo n.152/2006. 
 
In tema di gestione dei rifiuti, la prova dell’esistenza dei requisiti del sotto-prodotto grava sull’imputato, perché la disciplina sulle terre e rocce da scavo ha natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria.


(riforma sentenza in data 2.11.2015 – TRIBUNALE D’ASTI) Pres. LAPALORCIA, Rel. MACRI’, Ric. Bosca 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 27/12/2018 (Ud. 09/05/2018), Sentenza n.58302

SENTENZA

 

 

 
 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 27/12/2018 (Ud. 09/05/2018), Sentenza n.58302
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis 
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sui ricorsi proposti da: 
Bosca Giuseppe, nato a Santo Stefano Belbo;
Boeri Guido, nato a Costigliole d’Asti;
 
avverso la sentenza in data 2.11.2015 del Tribunale d’Asti,
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Pietro Gaeta, che ha concluso l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per decesso di Bosca e per prescrizione nei confronti di Boeri

RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza in data 2.11.2015, il Tribunale d’Asti, per quanto qui d’interesse, ha condannato con le attenuanti generiche Bosca Giuseppe e Boeri Guido alla pena di € 2.000,00 di ammenda ciascuno, oltre spese, doppi benefici di legge, per il reato del capo D), art. 256, comma 1, lett. a), d. Lgs. 152/2006, perché Bosca, in qualità di legale rappresentante della società esecutrice dei lavori, e Boeri, in qualità di proprietario dei terreni, avevano effettuato l’attività di raccolta di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da demolizioni ed avevano utilizzato gli stessi unitamente alla terra per effettuare il riempimento della cava di cui al capo A), in Castagnola delle Lanze il 30.7.2012. 
 
 
2. Bosca Giuseppe.
Con il primo motivo deduce l’inosservanza e/o comunque l’erronea applicazione della legge penale relativamente alla qualificazione dei materiali del reato di cui al capo D) come sottoprodotti e non come rifiuti. Con il secondo motivo denuncia la mancanza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla responsabilità, perché il Giudice s’era limitato a riportare la definizione di smaltimento di rifiuti di cui all’art. 183 d. Lgs. 152/2006, senza esaminare la questione preliminare dell’applicazione dei materiali ai rifiuti, ai sottoprodotti o ai materiali riutilizzabili; inoltre, aveva fatto riferimento allo smaltimento dei rifiuti allorché il capo d’imputazione aveva avuto ad oggetto la raccolta di rifiuti non pericolosi. 
 
Con il terzo motivo lamenta la mancanza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione all’elemento oggettivo del reato. Il Giudice aveva escluso che era stata esercitata l’attività della cava, così come indicato nel capo d’imputazione, ma aveva affermato in modo immotivato ed apodittico che il terreno asportato dalle sponde del laghetto era stato utilizzato per livellare l’area circostante e creare un piano inclinato, evitando la formazione di uno scalino tra i due terreni. Premesso che i materiali preesistevano sulle sponde del laghetto e la sua società se ne serviva per la produzione del calcestruzzo, il Giudice non aveva spiegato perché, contro il suo interesse, avesse trasportato in loco i presunti rifiuti speciali, allorché, pur non integrando l’attività di estrazione, aveva scavato e non aggiunto terreno. Inoltre, il teste della Forestale non aveva saputo, o potuto, collocare nel tempo il deposito dei materiali edili trovati nel terreno adiacente al laghetto con esonero di responsabilità. Censura l’uso da parte del Giudice di argomenti apodittici e congetturali.
 
Con il quarto motivo, eccepisce la violazione e/o erronea applicazione della legge penale in ordine all’art. 131-bis cod. pen., nonostante il Giudice avesse ritenuto il fatto di minima entità, le modalità della condotta non avessero arrecato danno e/o pericolo ad alcuno, non vi fosse stata alcuna abitualità nella condotta.
 
Con il quinto motivo, denuncia la violazione e/o erronea applicazione della legge penale in ordine ai doppi benefici di legge in presenza di condanna alla sola pena dell’ammenda. Il Giudice di primo grado gli aveva erroneamente riconosciuto i doppi benefici, allorquando sarebbe risultato più favorevole non applicarli. Trattandosi di reato contravvenzionale oblabile, l’iscrizione della sentenza di condanna nel certificato del casellario giudiziale sarebbe stata possibile solo in caso di applicazione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), d.P.R. 313/2002. Trattandosi di pena pecuniaria, la sospensione condizionale della pena gli era sfavorevole ed avrebbe dovuto essere revocata.
 
 
3. Boeri Guido
Con il primo motivo, si associa ai rilievi del coimputato.
 
Con il secondo motivo, deduce la mancanza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità, con riferimento alla differenza tra smaltimento e raccolta di rifiuti, negli stessi termini allegati dal coimputato. Aggiunge che la sentenza non aveva preso in esame la sua specifica posizione di proprietario del terreno, violando l’obbligo di motivazione. Certamente non poteva essere considerato responsabile per non aver munito il terreno di adeguata recinzione onde impedire il deposito di rifiuti da parte di terzi.
 
Con il terzo, quarto e quinto motivo reitera le eccezioni di Bosca.

CONSIDERATO IN DIRITTO
 
4. Per Bosca Giuseppe questo Collegio deve pronunciare una sentenza di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per sopravvenuto decesso dell’imputato come da certificato pervenuto in cancelleria in 7.5.2018. 
 
Per Boeri Guido, i motivi di merito sono manifestamente infondati perché il Giudice ha accertato, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, e con ragionamento non manifestamente illogico o contraddittorio, a) che il Boeri aveva incaricato il Bosca di abbassare le sponde del laghetto che si trovava nel terreno di sua proprietà; b) che il Bosca, previa regolare autorizzazione, aveva proceduto allo scavo per addivenire all’armonizzazione delle quote dei due terreni; c) che sul terreno del Boeri non era stata mai coltivata alcuna cava e che, anzi, il terreno asportato dalle sponde era stato utilizzato per livellare l’area circostante e creare un piano inclinato evitando la formazione di uno scalino; d) che, per riempire e risistemare le sponde, dopo che le stesse erano state scavate, erano stati utilizzati anche rifiuti speciali non pericolosi provenienti da demolizione edilizia (mattoni, tegole, laterizi, etc.).
 
Orbene, il Boeri è stato il committente dei lavori nonché il soggetto interessato al risultato finale, quindi certamente concorrente nell’illecito del Bosca, illecito consistente nella raccolta di rifiuti non pericolosi provenienti da demolizione edilizia. Il Boeri ha contestato l’uso dell’avverbio "evidentemente" che ha supportato la prova logica. Sennonché, una volta trovati gli scarti da lavorazione edile, per i quali il teste della Forestale aveva affermato che non c’erano elementi da cui desumere che fossero lì da tempo, come ad esempio la stratificazione, è ragionevole ritenere che fossero stati preventivamente raccolti e portati in loco. Il ricorrente non ha offerto una spiegazione alternativa idonea a scardinare l’indicata prova logica.
 
In ordine alla qualificazione dei materiali rinvenuti, il Giudice ha fatto corretta applicazione del principio già affermato da questa Sezione con la sentenza n. 16078/2015, Fortunato, Rv 263336, nella quale vi sono ampi riferimenti a precedenti similari, secondo cui, in tema di gestione dei rifiuti, la prova dell’esistenza dei requisiti del sotto-prodotto grava sull’imputato, perché la disciplina sulle terre e rocce da scavo ha natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva ravvisato la sussistenza del reato di raccolta di rifiuti in relazione a terre e rocce da scavo miste a residui cementizi e bituminosi posizionati sulla superficie di un fondo agricolo e smaltiti successivamente all’inizio delle indagini, a mezzo di ditta specializzata previa compilazione dei prescritti formulari di identificazione; per un’applicazione successiva del principio si veda anche Sez. 3, n. 56066/17, Sacco e altro, Rv 272428).
 
Con riferimento al quarto motivo, non risulta che il ricorrente abbia chiesto a verbale l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., né gli elementi favorevoli dedotti appaiono decisivi al fine, in considerazione del fatto che non è chiara la quantità di materiale edile impiegato nell’attività di livellamento con la conseguenza che non è possibile qualificare la condotta di raccolta certamente come episodica.
 
Infine, sul quinto motivo, va osservato che il beneficio della non menzione è stato applicato dal Giudice e che il ricorrente non ha specificato l’interesse qualificato a non vedersi applicata la sospensione condizionale della pena (si veda ex plurimis, Sez. 3, n. 39406/13, Germani, Rv 256698). Con sentenza Sez. 4, n. 15680/15, Premoli, Rv. 263133, è stato poi chiarito che è inammissibile, per difetto dell’interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di condanna a pena dell’ammenda condizionalmente sospesa ex officio e relativa a contravvenzione oblabile ai sensi dell’art. 162-bis cod. pen., nella parte in cui si decide della concessione d’ufficio della sospensione condizionale della pena, in quanto l’art. 5, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 313 del 2002 – a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 287 del 2010, che ha eliminato la preclusione rappresentata dalla concessione dei benefici di cui agli art. 163 e 175 cod. pen. – prevede l’eliminazione delle iscrizioni relative a tutti i provvedimenti giudiziari di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell’ammenda, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta, senza più compiere alcun distinguo. In ogni caso, in difetto di specifica allegazione della parte, non si può applicare il contrario principio di diritto affermato di recente da questa Sezione con sentenza n. 48569/16, Cipolla, Rv 268185, che ha riconosciuto un interesse ad impugnare nell’ipotesi in cui la condanna abbia ad oggetto solo la pena pecuniaria, siccome nel computo della pena complessiva rilevante ai fini della concedibilità del beneficio per la seconda volta influirebbe, ai sensi degli art. 163 e 164 cod. pen., anche la pena pecuniaria inflitta e dichiarata sospesa nella prima condanna, ragguagliata a quella detentiva. 
 
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso del Boeri debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
 
P.Q.M.
 
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Bosca Giuseppe per essere il reato estinto per morte dell’imputato. Dichiara inammissibile il ricorso di Boeri Guido e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
 
Così deciso, il 9 maggio 2018

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