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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 37399 | Data di udienza: 26 Aprile 2012

DIRITTO URBANISTICO – Lottizzazione abusiva – Piani di lottizzazione convenzionata – Opere di urbanizzazione primaria e secondaria – Strumenti attuativi – Art. 44 d.P.R. n. 380/2001.


Provvedimento: Ordinanza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 27 Settembre 2012
Numero: 37399
Data di udienza: 26 Aprile 2012
Presidente: De Maio
Estensore: Andronio


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – Lottizzazione abusiva – Piani di lottizzazione convenzionata – Opere di urbanizzazione primaria e secondaria – Strumenti attuativi – Art. 44 d.P.R. n. 380/2001.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 27 Settembre 2012 (CC. 26/4/2012) Ordinanza n. 37399

 
DIRITTO URBANISTICO – Lottizzazione abusiva – Piani di lottizzazione convenzionata – Opere di urbanizzazione primaria e secondaria – Strumenti attuativi – Art. 44 d.P.R. n. 380/2001.
 
E’ configurabile il reato di lottizzazione abusiva nel caso in cui i permessi di costruire, destinati a creare nuovi insediamenti abitativi in una zona in cui il piano regolatore generale subordina l’attività edificatoria all’adozione dei piani di lottizzazione convenzionata, siano stati rilasciati in assenza dei prescritti strumenti attuativi e difetti la prova della preesistenza e sufficienza delle opere di urbanizzazione primaria che avrebbero reso questi ultimi superflui. Né il reato può essere escluso sulla base della semplice preesistenza di opere di urbanizzazione secondaria (Cass. sez. 3, 12/05/2011, n. 23646; Cass. sez. 3, 25/6/2008, n. 35880). 

(annulla con rinvio ordinanza n. 74/2011 TRIB. LIBERTA’ di AVELLINO, del 28/07/2011) Pres. De Maio, Est. Andronio, Ric. PM in proc. Mongiello

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 27 Settembre 2012 (CC. 26/4/2012) Ordinanza n. 37399

SENTENZA

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE  
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. GUIDO DE MAIO – Presidente 
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI – Consigliere  
Dott. GUICLA MULLIRI – Consigliere 
Dott. LUCA RAMACCI – Consigliere  
Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO – Consigliere Rel.
 
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 
sul ricorso proposto da PMT PRESSO TRIBUNALE DI AVELLINO nei confronti di:
1) MONGIELLO CONSOLATO N. IL 26/08/1980 * C/
2) MONGIELLO CONSOLATO N. IL 13/03/1981 * C/
avverso l’ordinanza n. 74/2011 TRIB. LIBERTA’ di AVELLINO, del 28/07/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;
sentite le conclusioni del PG Dott.Dario Fraticelli, per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. – Con ordinanza del 28 luglio 2011, il Tribunale di Avellino ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip dello stesso Tribunale il 15 luglio 2011 ed avente ad oggetto tre fabbricati, in relazione a una lottizzazione abusiva realizzata in area sottoposta a vincolo paesaggistico.
 
Il Gip aveva ravvisato l’illegittimità del permesso di costruire in sanatoria n. 5507 del 29 giugno 2010, in quanto emanato in mancanza di lottizzazione convenzionata e relativo ad un’area di bosco sottoposta a vincolo paesaggistico, in mancanza di un valido nullaosta dell’ente preposto alla tutela del vincolo; aveva, inoltre, ritenuto sussistente il pericolo di aggravamento delle conseguenze dannose del reato, trattandosi di manufatti in corso di realizzazione.
 
2. – Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino.
 
Il ricorrente premette che il Tribunale avrebbe affermato l’insussistenza dei reati contestati, ignorando completamente le risultanze delle indagini preliminari, soprattutto sotto il profilo tecnico, e sulla base di supposizioni prive di riscontri oggettivi, soprattutto con riferimento alla ritenuta legittimità dei titoli abilitativi.
 
2.1. – Con un primo motivo di ricorso, si rileva ia violazione dell’art. 181 del d.lgs. n. 42 del 2004, perché il Tribunale avrebbe ritenuto insussistente il fumus del reato, in quanto estinto a seguito del rilascio dei parere della competente Soprintendenza. Rileva il ricorrente che: non si è in presenza di autorizzazione paesaggistica in sanatoria, ma solo di un parere favorevole della sovrintendenza; a norma dell’art. 181, comma 1-quinquies, del d.lgs. n. 42 dei 2004, mentre l’estinzione del reato consegue solo alla rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincolo e non alla semplice autorizzazione paesaggistica in sanatoria; nel caso di specie, la sanabilità è esclusa, ai sensi del comma 1-ter dei richiamato art. 181, dal fatto che gli abusi hanno comportato significativi aumenti di superficie e volumetria; nel caso di specie sussistono indizi del delitto di cui all’art. 181, comma 1-bis, del d.lgs. n. 42 del 2004.
 
2.2. – Si denuncia, in secondo luogo, la violazione dell’articolo 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, sul rilievo che ii giudice del riesame avrebbe ritenuto insussistente il fumus del reato di lottizzazione abusiva ritenendo la non necessità della lottizzazione convenzionata laddove nel comprensorio in cui sono stati realizzati gli immobili vi siano comunque opere di urbanizzazione. Rileva il ricorrente che, nel caso di specie, non è stato adottato da parte del Comune un piano di lottizzazione, né vi è una convenzione attuativa. Si è, inoltre, in presenza di una zona che, a giudizio del consulente tecnico, non può ritenersi lotto intercluso da aree già urbanizzate, né area di per sé sufficientemente urbanizzata.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
3. – Il ricorso è fondato.
 
3.1. – Il primo motivo di impugnazione – con cui si lamenta che tribunale avrebbe ritenuto insussistente il fumus del reato, in quanto estinto a seguito del rilascio del parere della competente Soprintendenza – è fondato.
 
La motivazione fornita dal Tribunale del riesame si arresta infatti alla semplice sussistenza del parere favorevole, senza tenere conto del fatto che esso non è da solo sufficiente ad escludere la sussistenza del fumus del reato, ben potendo essere – come emerge dalla prospettazione di parte ricorrente – illegittimo. Il Tribunale avrebbe dovuto, dunque, esaminare compiutamente il contesto e le circostanze del reato, con particolare riferimento alla sussistenza del vincolo paesaggistico e all’entità delle opere in concreto realizzate, per accertare se, ai sensi delle diverse disposizioni contenute nell’art. 181 del d.lgs. n. 42 del 2004, si siano verificati, allo stato degli atti, i presupposti per l’estinzione del reato.
 
3.2. – Fondato è anche il secondo motivo di impugnazione, con cui si contesta l’erronea interpretazione della norma incriminatrice circa la sussistenza dei presupposti del reato di lottizzazione abusiva.
 
Trova, infatti, applicazione, sul punto, il principio costantemente enunciato la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è configurabile il reato di lottizzazione abusiva nel caso in cui i permessi di costruire, destinati a creare nuovi insediamenti abitativi in una zona in cui il piano regolatore generale subordina l’attività edificatoria all’adozione dei piani di lottizzazione convenzionata, siano stati rilasciati in assenza dei prescritti strumenti attuativi e difetti la prova della preesistenza e sufficienza delle opere di urbanizzazione primaria che avrebbero reso questi ultimi superflui; né il reato può essere escluso sulla base della semplice preesistenza di opere di urbanizzazione secondaria (sez. 3, 12 maggio 2011, n. 23646, Rv. 250521; sez. 3, 25 giugno 2008, n. 35880, Rv. 241031).
 
Non è, dunque, sufficiente quanto rilevato, sul punto, nell’ordinanza impugnata, laddove si specifica che, dalla visione delle fotografie in atti, emerge che i manufatti in questione sono stati eseguiti «a ridosso (se non in continuità) di un’area comunale già consistentemente urbanizzata». Infatti, in base al principio sopra riportato, il reato di lottizzazione abusiva è escluso solo in presenza di opere di urbanizzazione primaria nell’area nella quale i manufatti edilizi sono stati realizzati e deve, perciò, ritenersi sussistente qualora l’urbanizzazione primaria riguardi non specificatamente quell’area, ma – come risulta nel caso di specie dalla consulenza tecnica in atti – aree limitrofe.
 
4. – L’ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata, con rinvio al Tribunale di Avellino, in diversa composizione, perché riesamini la fattispecie concreta, facendo applicazione dei principi di diritto enunciati ai punti 3.1. e 3.2.
 
P.Q.M.
 
Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Avellino.
 
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2012.
 

 

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