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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Rifiuti Numero: 9070 | Data di udienza: 4 Ottobre 2017

RIFIUTI – Traffico illecito di rifiuti – Reato estinto per prescrizione – Confisca del mezzo – Esclusione – Artt. 259 e 260 d. lgs. n.152/2006 – Giurisprudenza – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Confisca diretta del prezzo o del profitto del reato e confisca del mezzo utilizzato per commettere il reato – Estinzione del reato per intervenuta prescrizione – Effetti.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 28 Febbraio 2018
Numero: 9070
Data di udienza: 4 Ottobre 2017
Presidente: RAMACCI
Estensore: SOCCI


Premassima

RIFIUTI – Traffico illecito di rifiuti – Reato estinto per prescrizione – Confisca del mezzo – Esclusione – Artt. 259 e 260 d. lgs. n.152/2006 – Giurisprudenza – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Confisca diretta del prezzo o del profitto del reato e confisca del mezzo utilizzato per commettere il reato – Estinzione del reato per intervenuta prescrizione – Effetti.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 28/02/2018, (Ud. 04/10/2017), Sentenza n.9070



RIFIUTI – Traffico illecito di rifiuti – Reato estinto per prescrizione – Confisca del mezzo – Esclusione – Artt. 259 e 260 d. lgs. n.152/2006.
 
La confisca del mezzo di trasporto, utilizzato per la commissione del reato di traffico illecito di rifiuti (art. 260, d. lgs. 152/2006), non può trovare applicazione nelle ipotesi di estinzione del reato per prescrizione, ma solo nelle ipotesi di condanna o di decisione ex art. 444, cod. proc. pen., come espressamente previsto nell’art. 240, comma 1, cod. pen. (e anche dall’art. 259, comma 2, d. lgs. 15272006); inoltre la disposizione dell’art. 260, comma 4 bis, d. lgs. 152/2006, introdotta con la I. n. 68/2015 non può avere effetto retroattivo, ex art. 2, cod. pen. e 7 CEDU».
 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Confisca diretta del prezzo o del profitto del reato e confisca del mezzo utilizzato per commettere il reato – Estinzione del reato per intervenuta prescrizione – Effetti.
 
Il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può disporre, a norma dell’art. 240, comma secondo, n. 1 cod. pen., la confisca del prezzo e, ai sensi dell’art. 322 ter cod. pen., la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l’accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell’imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio, (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015 – dep. 21/07/2015, Lucci). Cosa diversa è la confisca del mezzo utilizzato per commettere il reato (non del prezzo e del profitto del reato).
 
 
(annulla senza rinvio ordinanza del 21/03/2017 – TRIB. LIBERTA’ di CATANIA) Pres.  RAMACCI, Rel. SOCCI, Ric. Carfì Servizi ecologici s.r.l.
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 28/02/2018, (Ud. 04/10/2017), Sentenza n.9070

SENTENZA

 

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 28/02/2018, (Ud. 04/10/2017), Sentenza n.9070
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da CARFI’ SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.;
 
nel procedimento a carico di quest’ultimo
 
avverso l’ordinanza del 21/03/2017 del TRIB. LIBERTA’ di CATANIA;
 
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; 
 
Lette le conclusioni del PG, Giuseppina Casella: «Rigetto del ricorso». 

RITENUTO IN FATTO
 
1. Il Tribunale di Catania (sezione riesame) con provvedimento del 21 marzo 2017 ha rigettato l’appello della Carfì Servizi ecologici s.r.l. verso la decisione della Corte di appello di Catania del 20 gennaio 2017, che aveva rigettato l’istanza di dissequestro dell’autocarro Fiat Iveco Magirus, Tg. CW206AT.
 
2. La Carfì Servizi Ecologici s.r.l. ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
 
2. 1. Violazione di legge, art.259 e 260, d. lgs. 152/2006, art. 7, CEDU e 42, Costituzione; intervenuta estinzione del reato per prescrizione, insussistenza, quindi, dei presupposti per la confisca.
 
Il tribunale del riesame ha errato nel ritenere sussistenti i presupposti per il mantenimento della confisca, pur in presenza della declaratoria del reato per prescrizione con la sentenza della Corte di Cassazione n. 1293/2016, 4 Sezione.
 
Il Tribunale ha convenuto, con il ricorrente, relativamente all’applicazione della confisca esclusivamente per il reato di cui al capo G, dell’imputazione (art. 260, d. lgs. 152/2006) e non per gli altri reati. Il reato di cui al capo G dell’imputazione è stato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione. Illegittimamente invece ha ritenuto che la confisca, nonostante la prescrizione, dovesse essere mantenuta, in quanto «Il veicolo in sequestro è un’autocisterna strutturalmente adibita ad espurgo e la confisca deve ritenersi sia stata disposta ai sensi dell’art. 260, d. lgs. 152/2006, in quanto all’evidenza si tratta di cosa che è servita a commettere il reato … Si tratta di un’ipotesi di confisca obbligatoria, non per equivalente, avente natura di misura di sicurezza (e non già di sanzione) … con finalità preventiva nel senso che la stessa va disposta quando la disponibilità della cosa può indurre il reo a commettere nuovi ed ulteriori reati (come è assolutamente da ritenere nel caso di specie in cui il veicolo è appositamente modificato per effettuare servizi di espurgo e l’appellante – soggetto non estraneo al reato – è una società attiva nel settore dei servizi ecologici».
 
La confisca obbligatoria è stata introdotta per la fattispecie dell’art. 260, d. lgs. 152/2006, solo con la modifica introdotta con la L. n. 68/2015; norma non in vigore, quindi, al momento della commissione del reato (11/06/2008) né alla data della sentenza di appello (19/01/2015).
 
Inoltre la confisca è pur sempre una sanzione penale (carattere sanzionatorio), e quindi può essere disposta solo con una decisione di condanna (art. 259, d. lgs. 152/2006), come già determinato dalla Corte di Cassazione con la decisione n. 23081/2008, 3 Sezione.
 
La decisione impugnata è in palese contrasto con la giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto. La confisca della cosa che è servita a commettere il reato, la confisca del prezzo del reato, disciplinata dal comma 2, dell’art. 240, cod. pen., sono giuridicamente diverse, e quindi il richiamo alla giurisprudenza (da parte dei provvedimenti in oggetto, della Corte di appello e del Tribunale del riesame) delle S.U. 31617/2015 risulta inconferente.
 
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
 
3. Il ricorso è fondato, e l’ordinanza impugnata deve annullarsi senza rinvio, con la restituzione di quanto in sequestro, autocarro Fiat Iveco Magirus, Tg. CW206AT.
 
Il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può disporre, a norma dell’art. 240, comma secondo, n. 1 cod. pen., la confisca del prezzo e, ai sensi dell’art. 322 ter cod. pen., la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l’accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell’imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio. (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015 – dep. 21/07/2015, Lucci, Rv. 26443401).
 
La confisca del prezzo e del profitto del reato può essere disposta anche – nelle ipotesi delineate dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione – quando il reato è dichiarato estinto per prescrizione.
 
Cosa diversa è la confisca del mezzo utilizzato per commettere il reato (non del prezzo e del profitto del reato). Ai sensi dell’art. 240, comma 1, cod. pen. «Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto».
 
Invece ai sensi del comma 2, dell’art. 240, cod. pen. «E’ sempre ordinata la confisca: 1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato … ».
 
Per l’art. 260, comma 4 bis, d. lgs. 152/2006 (comma introdotto con l’art. 1, comma 3, l. 68/2015):
 
«E’ sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato … ».
 
L’art. 260, comma 4 bis, d. lgs. 152/2006, in relazione alla sua natura di norma che disciplina un aspetto sanzionatorio, non può trovare applicazione ai casi precedenti (art. 2, cod. pen. e 7, CEDU, vedi Corte Europea dei diritti dell’Uomo, Grande camera, 17/09/2009, caso Scoppola, nr. Ricorso 10249/03). E comunque la stessa non disciplina espressamente l’ipotesi della prescrizione.
 
3. 1. La natura della confisca è stata già ampiamente analizzata da questa Corte di Cassazione relativamente alla fattispecie prevista nell’art. 259, comma 2, d. lgs. 15272006, che prevede: «Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli art. 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto». 
 
Non può inoltre essere disposta la confisca dell’area adibita a discarica abusiva, in caso di estinzione del reato (nella specie, per prescrizione), né a norma dell’art. 256, comma terzo, D.Lgs. n. 152 del 2006, né a norma dell’art. 240, comma seconda, cod. pen. (Sez. 3, n. 37548 del 27/06/2013 – dep. 13/09/2013, Rattenuti, Rv. 25768701; vedi anche per la confisca ex art. 12 sexies della I. 356/1992, Sez. 5, n. 25475 del 24/02/2015 – dep. 17/06/2015, Prestanicola e altri, Rv.26390401).
 
La Corte, in questo caso, ha affermato chiaramente che la confisca in oggetto (equiparabile alla confisca del mezzo di trasporto, per il reato di cui all’art. 260, d. lgs. 152/2006, vedi Sez. 3, n. 4746 del 12/12/2007 – dep. 30/01/2008, Rocco, Rv. 23878401) ha natura sanzionatoria e quindi la stessa non può trovare applicazione nelle ipotesi di prescrizione, ma solo con la condanna: «Si è anche rilevata la natura obiettivamente sanzionatoria della misura di sicurezza in esame, definita una forma di "rappresaglia legale" nei confronti dell’autore del reato, finalizzata a colpirlo nei suoi beni (sent. 24659/2009, cit.) … Non è pertanto corretta la conclusione cui perviene la Corte del merito la quale, richiamando alcuni casi in cui, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il legislatore ha ritenuto applicabile la misura di sicurezza patrimoniale pur in presenza della prescrizione del reato (contrabbando e lottizzazione abusiva) ha ritenuto di confermare la statuizione del primo giudice sul punto sulla base del mero accertamento della sussistenza del fatto. Dunque la declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione del reato precludeva in ogni caso l’applicabilità della misura di sicurezza, che deve pertanto essere revocata».
 
4. Può, quindi, esprimersi il seguente principio di diritto: «La confisca del mezzo di trasporto, utilizzato per la commissione del reato di traffico illecito di rifiuti (art. 260, d. lgs. 152/2006), non può trovare applicazione nelle ipotesi di estinzione del reato per prescrizione, ma solo nelle ipotesi di condanna o di decisione ex art. 444, cod. proc. pen., come espressamente previsto nell’art. 240, comma 1, cod. pen. (e anche dall’art. 259, comma 2, d. lgs. 15272006); inoltre la disposizione dell’art. 260, comma 4 bis, d. lgs. 152/2006, introdotta con la I. n. 68/2015 non può avere effetto retroattivo, ex art. 2, cod. pen. e 7 CEDU».
 
5. L’istanza della difesa di trattazione del procedimento nelle forme dell’art. 127, cod. proc. pen. è stata rigettata, come da provvedimento a verbale, in quanto la fissazione del procedimento è antecedente al
3/08/2017, e quindi, in conformità alle linee guida del Primo presidente della Suprema Corte di Cassazione, il procedimento prosegue con le forme previste dall’art. 611, cod. proc. pen.
 
P.Q.M.
 
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata ed ordina la restituzione di quanto in sequestro (autocarro Fiat Iveco Magirus tg CW206AT) all’avente diritto, mandando alla cancelleria per i conseguenti adempimenti.
 
Così deciso il 4/10/2017
 

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