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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Acqua - Inquinamento idrico Numero: 17419 | Data di udienza: 3 Marzo 2016

* ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Analisi di laboratorio riguardanti le acque – Avviso per l’espletamento delle analisi – Consegna a dipendenti dell’impianto – Collegamento professionale di qualunque genere con l’impianto – Sufficiente – Deteriorabilità dei campioni – Art. 137, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 28 Aprile 2016
Numero: 17419
Data di udienza: 3 Marzo 2016
Presidente: AMORESANO
Estensore: Andreazza


Premassima

* ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Analisi di laboratorio riguardanti le acque – Avviso per l’espletamento delle analisi – Consegna a dipendenti dell’impianto – Collegamento professionale di qualunque genere con l’impianto – Sufficiente – Deteriorabilità dei campioni – Art. 137, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 28/04/2016 (Ud. 03/03/2016) Sentenza n.17419

 
ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Analisi di laboratorio riguardanti le acque – Avviso per l’espletamento delle analisi – Consegna a dipendenti dell’impianto – Collegamento professionale di qualunque genere con l’impianto – Sufficiente – Deteriorabilità dei campioni – Art. 137, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006.
 
L’avviso per l’espletamento delle analisi di laboratorio riguardanti le acque non deve essere necessariamente dato nelle mani del titolare dello scarico, essendo sufficiente che lo stesso venga consegnato a dipendenti dell’impianto o comunque ad altra persona operante nell’insediamento e presente sul posto; da un lato, infatti, la deteriorabilità dei campioni impone di procedere in tempi brevi e dall’altro rientra nella capacità organizzativa del titolare predisporre ogni accorgimento, affinché siffatte informazioni gli siano comunicate in sua precaria assenza. In altri termini, la necessità che la persona cui venga consegnato l’avviso abbia un collegamento professionale di qualunque genere con l’impianto è garanzia sufficiente per instaurare la presunzione di conoscenza dell’avviso in capo al titolare, presunzione imposta dalla esigenza di assicurare tempi solleciti all’espletamento delle analisi alla luce della precarietà dei campioni.
 
(conferma sentenza della Corte d’Appello di Milano in data 09/12/2014) Pres. AMORESANO, Rel. ANDREAZZA, Ric. Bezzi 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 28/04/2016 (Ud. 03/03/2016) Sentenza n.17419

SENTENZA

 

 
 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 28/04/2016 (Ud. 03/03/2016) Sentenza n.17419
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis
 
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 
– Sul ricorso proposto da Bezzi Luca, n. a Milano il 23/02/1970;
– avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano in data 09/12/2014;
– udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
– udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M. Di Nardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
– udite le conclusioni dell’Avv. S. De Julio, in sostituzione del Difensore di fiducia, Avv. M. Impelluso, che ha chiesto l’accoglimento;

RITENUTO IN FATTO
 
1. Bezzi Luca ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano di conferma della sentenza del Tribunale di Milano di condanna per il reato di cui all’art. 137, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006 in relazione all’effettuazione di scarico di acque reflue industriali con concentrazione di zinco superiore ai valori – limite fissati dall’allegato 5 – tabella 5- dello stesso d. lgs..
 
2. Con un primo motivo deduce la violazione delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza e segnatamente dell’art. 223 disp. att. cpp con particolare riferimento al mancato avviso all’imputato della data e dell’ora dell’accertamento ritenuto irripetibile con conseguente nullità dello stesso. Nella specie, l’avviso è stato dato all’imputato mediante il fratello al quale è stato comunicato che le analisi sarebbero state effettuate il giorno 17 maggio 2011 ad ore 8:30 presso il laboratorio Amiacque s.r.l. in Pero; nessun avviso quindi è stato direttamente rivolto all’interessato, ovvero a colui che dall’esito sfavorevole delle analisi avrebbe potuto risultare pregiudicato. La mancanza dell’avviso ha dunque comportato l’inutilizzabilità delle analisi come mezzo di prova e la nullità della sentenza la cui decisione non risulta sorretta da altri elementi. Né la conoscenza comunque avuta aliunde del luogo e dell’ora dell’analisi potrebbe sostituire l’avviso ufficiale.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
3. Il ricorso è infondato.
 
Va ricordato che, per costante indirizzo di questa Corte, l’avviso per l’espletamento delle analisi di laboratorio riguardanti le acque non deve essere necessariamente dato nelle mani del titolare dello scarico, essendo sufficiente che lo stesso venga consegnato a dipendenti dell’impianto o comunque ad altra persona operante nell’insediamento e presente sul posto (tra le tante, Sez. 3, n. 3271 del 11/01/1999, Tomasetta, Rv. 213012; Sez. 3, n. 3568 del 26/02/1998, Gandolfini, rv. 210468; Sez. 3, n. 1967 del 21/01/1997, Cella, rv. 206942; Sez. 3, n. 4342 del 27/02/1991, Bracco, Rv. 186807); da un lato, infatti, la deteriorabilità dei campioni impone di procedere in tempi brevi e dall’altro rientra nella capacità organizzativa del titolare predisporre ogni accorgimento, affinché siffatte informazioni gli siano comunicate in sua precaria assenza.
 
In altri termini, la necessità che la persona cui venga consegnato l’avviso abbia un collegamento professionale di qualunque genere con l’impianto è garanzia sufficiente per instaurare la presunzione di conoscenza dell’avviso in capo al titolare, presunzione imposta dalla esigenza di assicurare tempi solleciti all’espletamento delle analisi alla luce della precarietà dei campioni.
 
E nella specie, tale collegamento è indubbio, posto che l’avviso è stato Consegnato a Bezzi Marco, socio accomandatario della “Bezzi Laundry” s.a.s. alla pari, peraltro, dell’imputato Bezzi Luca, socio accomandatario e legale rappresentante.
 
Al rigetto del ricorso deve seguire la condanna al pagamento delle spese processuali.
 
P.Q.M.
 
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 
 
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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