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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto venatorio e della pesca Numero: 39055 | Data di udienza: 17 Luglio 2018

DIRITTO ITTICO – Pesce di taglia inferiore a quella consentita – Novellame di sarda (bianchetto) – Detenzione a fini commerciali – Nuova disciplina – Depenalizzazione –  Disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative – Effetti anche sulla sentenza di patteggiamento – Giurisprudenza – d.lgs. n. 4/2012 – L. n.154/2016. 


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 28 Agosto 2018
Numero: 39055
Data di udienza: 17 Luglio 2018
Presidente: CAVALLO
Estensore: GALTERIO


Premassima

DIRITTO ITTICO – Pesce di taglia inferiore a quella consentita – Novellame di sarda (bianchetto) – Detenzione a fini commerciali – Nuova disciplina – Depenalizzazione –  Disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative – Effetti anche sulla sentenza di patteggiamento – Giurisprudenza – d.lgs. n. 4/2012 – L. n.154/2016. 



Massima

 

 



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 28/08/2018 (Ud. 17/07/2018), Sentenza n.39055

 
DIRITTO ITTICO – Pesce di taglia inferiore a quella consentita – Novellame di sarda (bianchetto) – Detenzione a fini commerciali – Nuova disciplina – Depenalizzazione –  Disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative – Effetti anche sulla sentenza di patteggiamento – Giurisprudenza – d.lgs. n. 4/2012 – L. n.154/2016. 
 
Il d.lgs. n. 4 del 2012, art. 7, è stato sostituito dalla legge 28 luglio 2016, n. 154, art. 39, comma 1, lettera a), per effetto del quale la nuova norma prevede che la detenzione a fini commerciali di novellame di sarda, comunemente conosciuto come bianchetto, non è previsto dalla legge come reato, tenuto conto che le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alla violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 154/2016. Va infatti rilevato che l’intervenuta depenalizzazione spiega i suoi effetti anche sulla sentenza di patteggiamento inficiando l’accordo raggiunto dalle parti sulla base di una disciplina non più vigente al momento della pronuncia giudiziale (ex multis, Cass. Sez. 3, n. 35571 del 30/05/2017; Sez. 3, n. 8546 del 10/01/2018 – dep. 22/02/2018, Greco).

(annulla senza rinvio sentenza del 28/2/2018 – TRIBUNALE DI CROTONE) Pres. CAVALLO, Rel. GALTERIO, Ric. Martino

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 28/08/2018 (Ud. 17/07/2018), Sentenza n.39055

SENTENZA

 

 

 
 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 28/08/2018 (Ud. 17/07/2018), Sentenza n.39055
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis 
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da, MARTINO GIOVANNI, nato a Cirò Marina;
 
avverso la sentenza in data 28.2.2018 del Tribunale di Crotone;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
 
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Gianluigi Pratola, che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
 
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
 
Con sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. in data 28.2.2018 il Tribunale di Crotone ha condannato Giovanni Martino alla pena di un mese di arresto per il reato di cui al d.lgs. n. 4 del 2012, art. 7, comma 1, lettera a), e art. 8, comma 1, per aver detenuto, a fini commerciali, 154 kg di novellame di sarda e, quindi, di pesce di taglia inferiore a quella consentita dalla normativa vigente.
 
Il ricorso per cassazione svolto dall’imputato, che lamenta che il fatto non sia più previsto dalla legge come reato, deve ritenersi fondato.
 
Il d.lgs. n. 4 del 2012, art. 7, è stato sostituito dalla legge 28 luglio 2016, n. 154, art. 39, comma 1, lettera a), per effetto del quale la norma sanziona penalmente la condotta di chi (per quanto qui rileva): a) pesca, detiene, trasborda, sbarca, trasporta e commercializza le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente; b) danneggia le risorse biologiche delle acque marine con l’uso di materie esplodenti, dell’energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici; e) raccoglie, trasporta o mette in commercio pesci ed altri organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi con le modalità di cui alla lettera b). Le condotte del: «a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente; b) trasportare, commercializzare e somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente», precedentemente punite ai sensi del d.lgs. n. 4 del 2012, art. 7, lettere a) e b), integrano invece l’illecito amministrativo previsto e punito dal d.lgs. n. 4 del 2012, art. 10, comma 2, e art. 11, comma 5 (ex multis, Sez. 3, n. 35571 del 30/05/2017, Rv. 270695; Sez. 3, n. 8546 del 10/01/2018 – dep. 22/02/2018, Greco, Rv. 272301).
 
Ne consegue che la pronuncia impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto, costituito dalla detenzione a fini commerciali di novellame di sarda, comunemente conosciuto come bianchetto, non è previsto dalla legge come reato, tenuto conto che le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alla violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 154/2016. Va infatti rilevato che l’intervenuta depenalizzazione spiega i suoi effetti anche sulla sentenza di patteggiamento inficiando l’accordo raggiunto dalle parti sulla base di una disciplina non più vigente al momento della pronuncia giudiziale. Gli atti devono, pertanto, essere trasmessi al Capo del compartimento marittimo di Crotone, autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto (d.lgs. n. 154 del 2016, art. 13, comma 2).
 
P.Q.M.
 
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e dispone la trasmissione degli atti al Capo del Compartimento marittimo di Crotone
 
Così deciso il 17. 7 .2018
 

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