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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali Numero: 45461 | Data di udienza: 8 Giugno 2016

* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Lavori eseguiti in assenza di autorizzazione paesaggistica in zona vincolata – Illegittimità costituzionale dell’art.181, comma 1-bis d.lgs. n.42/2004 – Effetti – D.M. 20/03/1951.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 28 Ottobre 2016
Numero: 45461
Data di udienza: 8 Giugno 2016
Presidente: ROSI
Estensore: RICCARDI


Premassima

* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Lavori eseguiti in assenza di autorizzazione paesaggistica in zona vincolata – Illegittimità costituzionale dell’art.181, comma 1-bis d.lgs. n.42/2004 – Effetti – D.M. 20/03/1951.



Massima

 


CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 28/10/2016 (ud. 08/06/2016) Sentenza n.45461


BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Lavori eseguiti in assenza di autorizzazione paesaggistica in zona vincolata – Illegittimità costituzionale dell’art.181, comma 1-bis d.lgs. n.42/2004 – Effetti – D.M. 20/03/1951.
 
la Corte costituzionale, con sentenza 23 marzo 2016, n. 56 ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art.181, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nella parte in cui prevede “:a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142 ed”… Mentre in precedenza, dunque, la fattispecie incriminatrice apprestava una tutela maggiormente rigorosa per i beni vincolati in via provvedimentale, mentre, per i beni vincolati per legge, il delitto di cui al comma 1 bis veniva in rilievo soltanto in caso di opere di notevole impatto volumetrico, la sentenza costituzionale ha ricondotto all’area contravvenzionale tutti i lavori eseguiti su beni paesaggistici, sia quelli vincolati in via provvedimentale, sia quelli vincolati per legge; l’unica ipotesi di delitto residuata, pertanto, concerne i lavori eseguiti su beni paesaggistici, qualora comportino il superamento delle soglie volumetriche indicate al comma 1 bis dell’art. 181 d.lgs. 42 del 2004. Nel caso in esame, la sentenza impugnata concerne lavori eseguiti in assenza di autorizzazione paesaggistica in zona vincolata con D.M. 20/03/1951; la natura provvedimentale del vincolo attraeva il fatto nella fattispecie delittuosa di cui all’art. 181, comma 1 bis; attualmente, invece, alla stregua della nuova formulazione della norma, in seguito alla dichiarazione di illegittimità costituzionale richiamata, l’esecuzione delle opere deve ritenersi attratta nella fattispecie contravvenzionale di cui al comma 1 dell’art. 181, trattandosi di aumenti volumetrici senz’altro inferiori al limite previsto per le nuove costruzioni (1.000 mc.).
 
 
(annulla sentenza del 31/10/2014 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI) Pres. ROSI, Rel. RICCARDI, Ric. Monteforte ed altra

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 28/10/2016 (ud. 08/06/2016) Sentenza n.45461

SENTENZA

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 28/10/2016 (ud. 08/06/2016) Sentenza n.45461

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da:
Monteforte Domenico, nato a Torre Annunziata il 28/01/1964;
De Rosa Rosina, nata a Boscoreale il 07/10/1966;
avverso la sentenza del 31/10/2014 della Corte di Appello di Napoli; 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Riccardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo, previa riqualificazione del fatto ex art. 181, comma 1, d.lgs. 42/2004, l’annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione;
udito il difensore, Avv. Mario Del Savio, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza del 31/10/2014 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli emessa il 16/04/2012, previa declaratoria di prescrizione degli altri reati (capi A e C), condannava Monteforte Domenico e De Rosa Rosina alla pena di dieci mesi di reclusione per il residuo reato, contestato al capo D, di cui all’art. 181, comma 1 bis, d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, per avere realizzato opere edili (un fabbricato per civile abitazione, con terrazino, portico, viale di accesso, cortile) in assenza di autorizzazione paesaggistica, in zona vincolata; in Anacapri, il 21 agosto 2007.
 
3. Ricorrono per cassazione, con distinti atti, di pressoché identico contenuto, il difensore di Monteforte Domenico, Avv. Mario Del Savio, e De Rosa Rosina, chiedendo l’annullamento della sentenza, per vizio di motivazione, non avendo la sentenza motivato sulla richiesta di assoluzione per non aver commesso il fatto, per non aver bilanciato le attenuanti generiche con la circostanza aggravante di cui all’art. 181, comma 1 bis, d.lgs. 42/2004, e per non aver revocato la subordinazione della sospensione condizionale all’esecuzione dell’ordine di rimessione in pristino.
 
Con memoria pervenuta il 21/04/2016 il difensore di Monteforte ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza, in quanto, in seguito alla sentenza 23 marzo 2016 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 1 bis dell’art. 181 Codice ambientale, il reato deve ritenersi estinto per prescrizione.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Assorbente appare la considerazione che la Corte costituzionale, con sentenza 23 marzo 2016, n. 56 ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 181, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nella parte in cui prevede «: a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142 ed»”.
 
L’attuale formulazione dell’art. 181 Codice dei beni culturali è dunque la seguente: “1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici e’ punito con le pene previste dall’articolo 44, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
1-bis. La pena e’ della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1 abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi”.
 
Mentre in precedenza, dunque, la fattispecie incriminatrice apprestava una tutela maggiormente rigorosa per i beni vincolati in via provvedimentale, mentre, per i beni vincolati per legge, il delitto di cui al comma 1 bis veniva in rilievo soltanto in caso di opere di notevole impatto volumetrico, la sentenza costituzionale ha ricondotto all’area contravvenzionale tutti i lavori eseguiti su beni paesaggistici, sia quelli vincolati in via provvedimentale, sia quelli vincolati per legge; l’unica ipotesi di delitto residuata, pertanto, concerne i lavori eseguiti su beni paesaggistici, qualora comportino il superamento delle soglie volumetriche indicate al comma 1 bis dell’art. 181 d.lgs. 42 del 2004.
 
2. Nel caso in esame, la sentenza impugnata concerne lavori eseguiti in assenza di autorizzazione paesaggistica in zona vincolata con D.M. 20/03/1951; la natura provvedimentale del vincolo attraeva il fatto nella fattispecie delittuosa di cui all’art. 181, comma 1 bis; attualmente, invece, alla stregua della nuova formulazione della norma, in seguito alla dichiarazione di illegittimità costituzionale richiamata, l’esecuzione delle opere deve ritenersi attratta nella fattispecie contravvenzionale di cui al comma 1 dell’art. 181, trattandosi di aumenti volumetrici senz’altro inferiori al limite previsto per le nuove costruzioni (1.000 mc.).
 
Pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, per essere il reato estinto per prescrizione: risalendo il fatto al 21 agosto 2007, la natura contravvenzionale del reato implica l’avvenuto decorso del termine massimo di prescrizione, pari a cinque anni, in data 21/08/2012.

P.Q.M.
 
Riqualificato il fatto ex art. 181, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004, annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
 
 
Così deciso in Roma il 08/06/2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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