Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 28 Dicembre 2011
Numero: 48479
Data di udienza: 24 Novembre 2011
Presidente: Teresi
Estensore: Fiale
Premassima
DIRITTO URBANISTICO – DIRITTO AGRARIO – Opere di sbancamento del terreno – Usi diversi da quelli agricoli – Titolo abilitativo edilizio – Necessità – Art. 6, c. 1 – lett.d), T.U. n. 380/2001 – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Compromissione dei valori del paesaggio e dell’aspetto esteriore degli edifici – Reato di pericolo – Effettivo pregiudizio per l’ambiente – Necessità – Esclusione – Principio di offensività – Art. 181, c. 1, D.Lgs. n. 42/2004.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 28/12/2011 (Ud. 24/11/2011), Sentenza n. 48479
Le opere di sbancamento del terreno finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli, in quanto incidano sul tessuto urbanistico del territorio, sono assoggettate a titolo abilitativo edilizio (Cass., Sez. III, 24.2.2009, n. 8064, P.G. in proc. Dominelli ed altro). Anche in seguito alle modifiche apportate dal D.L. 25.3.2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22.5.2010, n. 73, l’
art. 6, comma 1 – lett.d), del T.U. n. 380/2001 prevede che nessun titolo abilitativo è richiesto per i movimenti di terra soltanto se “strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali”. Il permesso di costruire é invece necessario nei casi non connessi all’esercizio dell’agricoltura in cui la morfologia del territorio venga alterata in conseguenza delle opere di sbancamento realizzate in concreto.
(dich. inamm. il ricorso avverso Corte di appello di Potenza, che con sentenza del 25.11.2010, confermava la sentenza 3.12.2009 del Tribunale di Matera – Sez. dist. di Pisticci) Pres. Teresi, Est. Fiale, Ric. Chiruzzi
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Compromissione dei valori del paesaggio e dell’aspetto esteriore degli edifici – Reato di pericolo – Effettivo pregiudizio per l’ambiente – Necessità – Esclusione – Principio di offensività – Art. 181, c. 1, D.Lgs. n. 42/2004.
Il reato di cui all’
art. 181, comma 1, del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42 è reato di pericolo e, pertanto, per la configurabilità dell’illecito, non è necessario un effettivo pregiudizio per l’ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l’aspetto esteriore degli edifici. (Cass., Sez. III 20.10.2009, n. 2903, Soverini; Cass. 2.3.2008, n. 23086, Basile). Pertanto, il principio di offensività deve essere inteso, al riguardo, in termini non di concreto apprezzamento di un danno ambientale, bensì dell’attitudine della condotta a porre in pericolo il bene protetto.
(dich. inamm. il ricorso avverso Corte di appello di Potenza, che con sentenza del 25.11.2010, confermava la sentenza 3.12.2009 del Tribunale di Matera – Sez. dist. di Pisticci) Pres. Teresi, Est. Fiale, Ric. Chiruzzi
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 28/12/2011 (Ud. 24/11/2011), Sentenza n. 48479
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALFREDO TERESI – Presidente
Dott. ALDO FIALE – Rel. Consigliere
Dott. SILVIO AMORESANO – Consigliere
Dott. SANTI GAllARA – Consigliere
Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
– sul ricorso proposto da CHIRUZZI ANTONIO N. IL 07/07/1965
– avverso la sentenza n. 160/2010 CORTE APPELLO di POTENZA, del 25/11/2010
– visti gli atti, la sentenza e il ricorso
– udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/11/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE
– Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Nicla Lettieri che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
– Udito il difensore, Avv. Pietro Di Taranto, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello di Potenza, con sentenza del 25.11.2010, confermava la sentenza 3.12.2009 del Tribunale di Matera – Sezione distaccata di Pisticci, che aveva affermato la responsabilità penale di Chiruzzi Antonio in ordine ai reati di cui:
– all’
art. 44, lett. c), D.P.R. n. 389/2001 (per avere effettuato uno sbancamento, in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, in assenza del prescritto permesso di costruire, prelevando terreno misto stabiltzzato dai margini di una strada interpoderale sita in un fondo altrui – acc. in agro di Montalbano Jonico, il 26.1.2008);
– all’
art. 181 D.Lgs. n. 42/2004 (per avere realizzato lo sbancamento anzidetto in assenza dell’autorizzazione dell’autorità preposta alla tutela del vincolo)
e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, unificati i reati in concorso formale, lo aveva condannato alla pena – condizionalmente sospesa – di mesi 2, giorni 10 di arresto ed euro 37.000,00 di ammenda, ordinando la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore del Chiruzzi, il quale – sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione – ha eccepito:
– la insussistenza della contravvenzione edilizia per la non-assoggettabilità dell’intervento realizzato al regime del permesso di costruire, in quanto egli si sarebbe limitato a prelevare 6 mc. di terreno da una “cava” già esistente;
–
la insussistenza della contravvenzione di cui al
D.Lgs. n. 42/2004, per la mancanza di una concreta offensività dell’intervento medesimo verso il bene-paesaggio tutelato.
Tali doglianze sono state ulteriormente illustrate e specificate con memoria difensiva del 2.11.2011.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato.
1. Manifestamente infondata è la prima doglianza alla stregua della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale le opere di sbancamento del terreno finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli, in quanto incidano sul tessuto urbanistico del territorio, sono assoggettate a titolo abilitativo edilizio (vedi Cass., Sez. III, 24.2.2009, n. 8064, P.G. in proc. Dominelli ed altro).
Anche in seguito alle modifiche apportate dal D.L. 25.3.2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22.5.2010, n. 73, l’
art. 6, comma 1 – lett. d), del T.U. n. 380/2001 prevede che nessun titolo abilitativo è richiesto per i movimenti di terra soltanto se “strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali”; il permesso di costruire é invece necessario nei casi non connessi all’esercizio dell’agricoltura (come quello in esame) in cui la morfologia del territorio venga alterata in conseguenza delle opere di sbancamento realizzate in concreto.
Nella specie i giudici del merito hanno accertato (razionalmente deducendolo dalla documentazione fotografica in atti, dall’utilizzazione non occasionale di un escavatore e dalla deposizione del verbalizzante Fuscaldo) le rilevanti dimensioni dello sbancamento, che in maniera meramente assertiva viene minimizzato nel ricorso.
Incoerente è il riferimento difensivo all’attività estrattiva o di sfruttamento di cava (non soggetta ad autorizzazione comunale), perché lo sbancamento ha avuto ad oggetto i margini di una strada interpoderale, in un fondo appartenente a persona residente all’estero, laddove per “cave” devono intendersi i luoghi dai quali possono estrarsi (con o senza scavi) le sostanze elencate fra i materiali di seconda categoria dall’art. 2 del R.D. 29.7.1927, n. 1443 (legge mineraria), sia che i giacimenti affiorino alla superficie sia che si trovino nel sottosuolo.
2. Manifestamente infondato è pure il secondo motivo di ricorso, dovendosi ribadire l’orientamento costante di questa Corte Suprema [vedi, tra le decisioni più recenti, Cass., Sez. III: 20.10.2009, n. 2903, Soverini; 2.3.2008, n. 23086, Basile] secondo il quale il reato di cui all’
art. 181, comma 1, del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42 è reato di pericolo e, pertanto, per la configurabilità dell’illecito, non è necessario un effettivo pregiudizio per l’ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l’aspetto esteriore degli edifici.
Il principio di offensività deve essere inteso, al riguardo, in termini non di concreto apprezzamento di un danno ambientale, bensì dell’attitudine della condotta a porre in pericolo il bene protetto.
Nella fattispecie in esame – a fronte dell’ esecuzione di opere oggettivamente non irrilevanti ed astrattamente idonee a compromettere l’ambiente – è pretestuoso prospettare che non vi sia stata “alterazione dello stato dei luoghi”: sussiste, al contrario, un’effettiva messa in pericolo del paesaggio, oggettivamente insita nella minaccia ad esso portata e valutabile come tale ex ante, nonché una violazione dell’interesse dalla F.A. ad una corretta informazione preventiva ed all’esercizio di un efficace e sollecito controllo.
3. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria della stessa segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro mille/00 in favore della Cassa delle ammende.
ROMA, 24.11.2011