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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 57849 | Data di udienza: 30 Maggio 2017

RIFIUTI – Legislazione speciale ed ordinaria – Rilevanza della "condotta" – Ipotesi di assoluta occasionalità – Reati commessi nell’esercizio di un’impresa o svolgimento di compiti connessi alla conduzione – Colpa e dolo – CODICE DELL’AMBIENTE.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 28 Dicembre 2017
Numero: 57849
Data di udienza: 30 Maggio 2017
Presidente: SAVANI
Estensore: GENTILI


Premassima

RIFIUTI – Legislazione speciale ed ordinaria – Rilevanza della "condotta" – Ipotesi di assoluta occasionalità – Reati commessi nell’esercizio di un’impresa o svolgimento di compiti connessi alla conduzione – Colpa e dolo – CODICE DELL’AMBIENTE.



Massima

 



CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 28/12/2017 (Ud. 30/05/2017) Sentenza n.57849
 
 
RIFIUTI – Legislazione speciale ed ordinaria – Rilevanza della "condotta" – Ipotesi di assoluta occasionalità – Reati commessi nell’esercizio di un’impresa – Svolgimento di compiti connessi alla conduzione di un’attività con colpa e non con dolo – CODICE DELL’AMBIENTE.
 
La violazione della lettera d) del comma 1 dell’art. 6 del di n. 172 del 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 210 del 2008, consiste nella condotta di chi effettui un’attività di "raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti" in mancanza dei necessari titoli autorizzatori o, comunque, delle formalità previste dalla norma; essa, salva la sua diversa qualificazione giuridica in termini di delitto e non di contravvenzione, costituisce, come è agevole rilevare, il doppione, applicabile nei territori caratterizzati dalla emergenza rifiuti e con riferimento alle condotte realizzate nel periodo in cui è stata dichiarata, della generale disposizione sanzionatoria prevista dal comma 1 del dlgs n. 152 del 2006. Essa, peraltro, si distingue dalla ipotesi di cui alla lettera a) della medesima disposizione in quanto quest’ultima sanziona esclusivamente la condotta di chi, in termini di assoluta occasionalità, abbandoni, scarichi o depositi rifiuti, aventi, peraltro determinate caratteristiche dimensionali o di peso (cfr. Corte di cassazione, Sezione III penale, 22/11/2013, n. 46712), in modo incontrollato ovvero presso siti non autorizzati, e dalla successiva ipotesi di cui alla lettera e) in quanto quest’ultima sanziona le condotte di cui alla lettera a), se commesse da determinati soggetti nell’esercizio di un’impresa o nelle svolgimento di compiti connessi alla conduzione di altra tipologia di soggetti impersonali, con colpa e non con dolo.
 
 
(dich. inammissibile il ricorso avverso sentenza n. 4645/2016 della CORTE DI APPELLO DI PALERMO del 20/10/2016) Pres. SAVANI, Rel. GENTILI, Ric. Brocato 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 28/12/2017 (Ud. 30/05/2017) Sentenza n.57849

SENTENZA

 

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 28/12/2017 (Ud. 30/05/2017) Sentenza n.57849
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da BROCATO Paolo, nato a Cefalù (Pa) il 7 aprile 1955;
 
avverso la sentenza n. 4645/2016 della Corte di appello di Palermo del 20 ottobre 2016;
 
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
 
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
 
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Fulvio BALDI, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 
 
RITENUTO IN FATTO
 
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 20 ottobre 2016, ha confermato la decisione con la quale, il precedente 3 febbraio 2015 il Tribunale di Termini Imerese aveva dichiarato la penale responsabilità di Brocato Paolo in relazione al reato di cui all’art. 6, comma 1, letterad), della legge n. 2010 del 2008 per avere depositato un numero ingente di autoveicoli in disuso nonché accessori di questi, compresi oli esausti, all’interno di un terreno di sua proprietà, e lo aveva, pertanto, condannato alla pena di giustizia.
 
Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione il Brocato, contestando, in primo luogo, sotto il profilo della violazione di legge nonché del vizio di motivazione, la qualificazione della condotta a lui ascritta entro il paradigma di cui all’art. 6, comma 1, lettera d), della legge n. 210 del 2008, laddove sarebbe stata più appropriata la qualificazione di essa entro i parametri dell’art. 6, lettera a), ovvero lettera e), della medesima disposizione legislativa.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
Il ricorso è inammissibile.
 
Osserva, infatti, il Collegio che il reato contestato al Brocato, cioè la violazione della lettera d) del comma 1 dell’art. 6 del di n. 172 del 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 210 del 2008, consiste nella condotta di chi effettui un’attività di "raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti" in mancanza dei necessari titoli autorizzatori o, comunque, delle formalità previste dalla norma; essa, salva la sua diversa qualificazione giuridica in termini di delitto e non di contravvenzione, costituisce, come è agevole rilevare, il doppione, applicabile nei territori caratterizzati dalla emergenza rifiuti e con riferimento alle condotte realizzate nel periodo in cui è stata dichiarata, della generale disposizione sanzionatoria prevista dal comma 1 del dlgs n. 152 del 2006.
 
Essa, peraltro, si distingue dalla ipotesi di cui alla lettera a) della medesima disposizione in quanto quest’ultima sanziona esclusivamente la condotta di chi, in termini di assoluta occasionalità, abbandoni, scarichi o depositi rifiuti, aventi, peraltro determinate caratteristiche dimensionali o di peso (cfr. Corte di cassazione, Sezione III penale, 22 novembre 2013, n. 46712), in modo incontrollato ovvero presso siti non autorizzati, e dalla successiva ipotesi di cui alla lettera e) in quanto quest’ultima sanziona le condotte di cui alla lettera a), se commesse da determinati soggetti nell’esercizio di un’impresa o nelle svolgimento di compiti connessi alla conduzione di altra tipologia di soggetti impersonali, con colpa e non con dolo.
 
Nel caso in esame la Corte palermitana, facendo corretta applicazione della predetta normativa e con motivazione esaustivamente logica, ha ritenuto ricorrere gli estremi del reato contestato, e non delle descritte alternative qualificazioni giuridiche già prospettate dalla difesa del Brocato in sede di gravame, in ragione della ingente quantità dei rifiuti stessi, la quale per un verso faceva ragionevolmente escludere la natura solamente colposa del reato commesso e, per altro verso, portava a ritenere la esistenza non di una semplice condotta dismissiva dei rifiuti, caratteristica del mero deposito od abbandono di essi, ma dello svolgimento di una, sia pur elementare, attività di gestione dei medesimi, consistente, quanto al caso in questione, nella loro preordinata raccolta in un unico sito.
 
Il ricorso, essendo risultato manifestamente infondato, oltre che sostanzialmente riproduttivo di argomenti già adeguatamente scrutinati dal giudice del gravame, deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e pertanto, visto l’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di ero 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.
 
PQM
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000 in favore della Cassa delle ammende.
 
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2017
 
 
 

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