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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 29578 | Data di udienza: 7 Maggio 2021

RIFIUTI – Deposito incontrollato, abbandono e immissione – Differenze – Rilevanza della condotta, quantità e qualità dei rifiuti – Attività di stoccaggio e di smaltimento di materiali eterogenei ammassati alla rinfusa – Il “deposito temporaneo” – Requisiti – Disponibilità del produttore e necessari presidi di sicurezza – Inosservanza delle prescrizioni – Onere della prova – Art. 183 D.Lgs. n. 152/2006 – Gestione di rifiuti – Responsabilità dei titolari di enti o imprese – Condotta sanzionata – Elemento psicologico – Art. 256 co. 2 D.Lgs. 152/2006 – Art. 2082 c.c. – Art. 42 co. 4 c.p..


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 28 Luglio 2021
Numero: 29578
Data di udienza: 7 Maggio 2021
Presidente: ROSI
Estensore: SCARCELLA


Premassima

RIFIUTI – Deposito incontrollato, abbandono e immissione – Differenze – Rilevanza della condotta, quantità e qualità dei rifiuti – Attività di stoccaggio e di smaltimento di materiali eterogenei ammassati alla rinfusa – Il “deposito temporaneo” – Requisiti – Disponibilità del produttore e necessari presidi di sicurezza – Inosservanza delle prescrizioni – Onere della prova – Art. 183 D.Lgs. n. 152/2006 – Gestione di rifiuti – Responsabilità dei titolari di enti o imprese – Condotta sanzionata – Elemento psicologico – Art. 256 co. 2 D.Lgs. 152/2006 – Art. 2082 c.c. – Art. 42 co. 4 c.p..



Massima

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 28 luglio 2021 (Ud. 07/05/2021), Sentenza n.29578

 

 

RIFIUTI – Deposito incontrollato, abbandono e immissione – Differenze – Rilevanza della condotta, quantità e qualità dei rifiuti – Attività di stoccaggio e di smaltimento di materiali eterogenei ammassati alla rinfusa.

Il “deposito incontrollato” presuppone una condotta differente dalle fattispecie di abbandono e di immissione, altrimenti la sua previsione da parte del legislatore risulterebbe inutile. Tale elemento distintivo non può essere rinvenuto nell’episodicità della condotta e nella quantità, necessariamente contenuta, di rifiuti che esso ha in comune con l’abbandono e che consente di contraddistinguere entrambi rispetto ad altre condotte tipiche individuate dalla disciplina di settore. Ciò che, invece, caratterizza il deposito incontrollato è la condotta tipica individuabile alla luce del significato letterale del termine “deposito”, ossia la collocazione non definitiva dei rifiuti in un determinato luogo in previsione di una successiva fase di gestione del rifiuto. In conclusione, il deposito del rifiuto, è caratterizzato da un tempo di attesa prima dell’espletamento di altre attività di gestione, presuppone che durante tale fase sia predisposta ogni necessaria cautela per la salvaguardia della salute e dell’ambiente. Mentre il deposito incontrollato, si caratterizza proprio per le modalità con cui viene effettuato, ovvero senza alcuna cautela. Si versa, in tali evenienze, in un caso in cui il detentore del rifiuto, pur non abbandonandolo, ne mantiene la detenzione con modalità estranee a quelle conformi a legge e potenzialmente pericolose.

RIFIUTI – Il “deposito temporaneo” – Requisiti – Disponibilità del produttore e necessari presidi di sicurezza – Inosservanza delle prescrizioni – Onere della prova – Art. 183 D.Lgs. n. 152/2006.

La figura del “deposito temporaneo”, ricorre solo nel caso in cui i rifiuti siano depositati per un periodo non superiore all’anno o al trimestre (ove non superino in volume di 30 mc) nel luogo in cui gli stessi sono materialmente prodotti ovvero in un altro luogo funzionalmente collegato al primo, nella disponibilità del produttore e con l’ausilio dei necessari presidi di sicurezza. Inoltre, ove alla condotta di deposito incontrollato segua il mancato rispetto delle condizioni previste dalla legge ai fini della qualificazione del medesimo come “temporaneo”, si è in presenza di un reato “permanente” in quanto la condotta riguarda un’ipotesi di deposito controllabile cui segue l’omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dall’art. 183 D.Lgs. 152/2006. L’inosservanza delle prescrizioni previste da quest’ultima norma integra una fattispecie omissiva a carattere permanente, la cui antigiuridicità cessa solo con lo smaltimento, il recupero o l’eventuale sequestro. L’onere della prova in ordine alla sussistenza delle condizioni fissate dall’art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006 per la liceità del deposito “controllato” o “temporaneo” grava sul produttore dei rifiuti, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria del deposito temporaneo rispetto alla disciplina ordinaria.

RIFIUTI – Gestione di rifiuti – Responsabilità dei titolari di enti o imprese – Condotta sanzionata – Elemento psicologico – Art. 256 co. 2 D.Lgs. 152/2006 – Art. 2082 c.c. – Art. 42 co. 4 c.p..

In materia ambientale, i titolari ed i responsabili di enti o imprese rispondono del reato in contestazione non solo a titolo commissivo, ma anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull’operato dei dipendenti che abbiano posto in essere la condotta sanzionata. Sicché, il reato di deposito incontrollato di rifiuti, previsto dall’art. 256 co. 2 D.Lgs. 152/2006, è configurabile anche in caso di attività occasionale commessa non soltanto dai titolari di imprese e responsabili di enti che effettuano una delle attività indicate al primo capoverso della richiamata disposizione (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione), ma anche da qualsiasi impresa avente le caratteristiche di cui all’art. 2082 c.c.. Inoltre, il reato di cui all’art. 256, co. 1 D.Igs. n. 152 del 2006 è una fattispecie di natura contravvenzionale, punito in via generale, quanto all’elemento psicologico, sia a titolo di dolo che di colpa (art. 42 co. 4 c.p.).

(rigetta i ricorsi avverso sentenza del 24/07/2020 del TRIBUNALE di VENEZIA) Pres. ROSI, Rel. SCARCELLA, Ric. Codognotto ed altri


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Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 28/07/2021 (Ud. 07/05/2021), Sentenza n.29578

SENTENZA

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