RIFIUTI – Configurabilità del reato di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi – Condotta occasionale – Sufficiente – Natura istantanea del reato – Occasionale attività di trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nell’esercizio della propria attività d’impresa – Iscrizione nell’Albo nazionale gestori ambientali – Necessità – Procedura semplificata – Inadempimento di tali obblighi di comunicazione e iscrizione – Effetti – Artt. 212, 256, c.1, 260, d. Lgs. 152/2006 – Estinzione delle contravvenzioni in materia ambientale – Ottemperanza delle prescrizioni – Formale assenza della procedura estintiva – Oblazione assolta in sede giudiziaria – Richiesta l’oblazione speciale non alternativa a quella prevista dagli artt. 318-bis e ss. d. Lgs. 152/2006 – Meccanismo estintivo approntato dal TUA – Procedimento ex articoli 318-bis e seguenti del T.U.A. – Richiesta di attivazione della procedura – Scansione logico temporale – Accertamento della contravvenzione ambientale – Adempimento a una prescrizione – Pagamento pecuniaria – Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Verifica giurisdizionale dell’intervenuta estinzione del reato – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Procedura estintiva delle contravvenzioni – Applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. – Indici dei “criteri-requisiti” – Particolare tenuità dell’offesa – Esiguità del danno o del pericolo – Modalità della condotta – Gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato – Intensità del dolo o grado della colpa – Non abitualità del comportamento – Mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche – Mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d’ufficio una o più circostanze attenuanti – Ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione – Esclusione.
Per leggere il contenuto completo di questo articolo devi ACCEDERE AL SITO o REGISTRARE UN ACCOUNT.
Consulta la pagina Abbonamenti per maggiori dettagli.