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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Acqua - Inquinamento idrico Numero: 3872 | Data di udienza: 16 Dicembre 2015

INQUINAMENTO IDRICO – ACQUA – Scarico illecito quale reato di pericolo – Autorizzazione generale ex art. 272, d. lgs. n. 152/2006 – Attività al controllo preventivo di vigilanza – Sottrazione – Reato tipicamente formale e di pericolo – Art. 74, lett. h), 124, 137, 272 e 279 d. lgs. n. 152/2006DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Controllo del Giudice di legittimità – Vizi della motivazione e coerenza strutturale della decisione – Percettibilità ictu oculiArt. 606, comma 1, lett e), cod. proc. pen..


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 29 Gennaio 2016
Numero: 3872
Data di udienza: 16 Dicembre 2015
Presidente: Franco
Estensore: Mengoni


Premassima

INQUINAMENTO IDRICO – ACQUA – Scarico illecito quale reato di pericolo – Autorizzazione generale ex art. 272, d. lgs. n. 152/2006 – Attività al controllo preventivo di vigilanza – Sottrazione – Reato tipicamente formale e di pericolo – Art. 74, lett. h), 124, 137, 272 e 279 d. lgs. n. 152/2006DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Controllo del Giudice di legittimità – Vizi della motivazione e coerenza strutturale della decisione – Percettibilità ictu oculiArt. 606, comma 1, lett e), cod. proc. pen..



Massima

 

 
 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 29/01/2016 (Ud. 16/12/2015) Sentenza n.3872


INQUINAMENTO IDRICO – ACQUA – Scarico illecito quale reato di pericolo – Autorizzazione generale ex art. 272, d. lgs. n. 152/2006 – Attività al controllo preventivo di vigilanza – Sottrazione – Reato tipicamente formale e di pericolo – Art. 74, lett. h), 124, 137, 272 e 279 d. lgs. n. 152/2006.
 
La norma di cui all’art. 137 decreto legislativo n. 152 del 2006 individua una tipica fattispecie di pericolo  correlata al mancato controllo preventivo esercitato dalla P.A. mediante il rilascio del titolo abilitativo, che dunque prescinde del tutto da evenienze puramente fattuali (quale il fatto, di cui alla specie, che l’immissione nell’impianto di scarico nelle acque reflue domestiche sarebbe avvenuta soltanto in caso di totale riempimento della vasca, peraltro solo asseritamente mai verificatosi fino al momento del controllo da parte dell’Arpa). Concetto ribadito, in giurisprudenza, in relazione all’aplicazione dell’art. 279, comma 2, d. lgs. n. 152/2006, che integra un reato tipicamente formale e di pericolo la cui consumazione si realizza con la sola sottrazione delle attività al controllo preventivo degli organi di vigilanza (Cass. Sez. 3, n. 3199 del 2/10/2014, Verbicaro; Sez. 3, n. 33787 dell’8/6/2007, Bova; Cass., Sez. 3, n.24334 del 13/5/2014, Boni).
 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Controllo del Giudice di legittimità – Vizi della motivazione e coerenza strutturale della decisione – Percettibilità ictu oculi Art. 606, comma 1, lett e), cod. proc. pen..
 
Il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l’oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass., Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110). Sicché, l’illogicità della motivazione censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e), cod. proc. pen., è soltanto quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi; ciò in quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo (Cass. Sez. U., n. 47289 del 24/9/2003, Petrella).
 
 
(conferma sentenza del Tribunale di Mantova del 25/6/2014) Pres. Franco, Est. Mengoni, Ric. Gazzani
 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 29/01/2016 (Ud. 16/12/2015) Sentenza n.3872

SENTENZA

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 29/01/2016 (Ud. 16/12/2015) Sentenza n.3872
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
 
Composta da
 
 
Amedeo Franco – Presidente-
Enrico Manzon  
Mauro Mocci  
Giovanni Liberati
Enrico Mengoni – Relatore –
 
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 
– sul ricorso proposto da Gazzani Gabriele, nato a Castelbelforte (Mn) il 28/7/1956;
– avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Mantova in data 25/6/2014;
– visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
– sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
– sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza del 25/6/2014, il Tribunale di Mantova dichiarava Gabriele Gazzani colpevole delle contravvenzioni di cui agli artt. 124, comma 1 (capo a) e 272, comma 2, 279, comma 2 (capo b), d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e lo condannava alla pena complessiva di seimila euro di ammenda; allo stesso – quale legale rappresentante della “Ca’ Vecchia s.a.s.” – era contestato di aver effettuato scarichi al suolo ed in un corpo idrico non autorizzato, con violazione delle prescrizioni di cui all’autorizzazione provinciale n. 3012 del 2008, nonché di aver omesso i controlli sulle immissioni – e l’invio dei relativi referti alle competenti autorità – conseguenti alla comunicazione di messa a regime degli impianti di lavorazione del riso.
 
2. Propone ricorso per cassazione il Gazzani, a mezzo del propri difensore, deducendo due motivi:
 
– violazione degli artt. 137, 272, comma 2, d. lgs. n. 152 del 2006, difetto motivazionale. Il Tribunale avrebbe affermato che lo scarico in esame fosse privo di autorizzazione, mentre ciò non risponderebbe al vero, come da deposizioni assunte; soltanto per mere ragioni prudenziali, legate al timore che la vasca di raccolta potesse tracimare, la stessa era stata poi munita di un tubo che, in caso di riempimento, avrebbe sversato i liquidi nell’impianto di scarico delle acque reflue domestiche. Ancora, la sentenza avrebbe errato nel ritenere integrato il reato pur a fronte di un impianto al momento fermo; ed invero, trattandosi di un’attività appena avviata, la vasca di raccolta – riempita per poco – non aveva ancora effettuato alcun conferimento nel citato impianto per i reflui domestici, e tale evenienza si era verificata soltanto su stimolo dei tecnici Arpa, che avevano provocato volontariamente il riempimento della vasca e la conseguente tracimazione. Con riguardo, poi, al reato di cui al capo b), il Tribunale avrebbe nuovamente compiuto un travisamento della prova; ed invero, solo a seguito – e non precedentemente – alla presentazione della d.i.a.p. del 2009 (nella quale si indicava una produzione per 300 tonnellate annue), il ricorrente avrebbe presentato alla Provincia competente una domanda di adesione all’autorizzazione in via generale per un nuovo impianto di molitura dei cereali per 70 tonnellate annue. Ne deriverebbe che soltanto a quest’ultima occorrerebbe far riferimento per verificare l’eventuale omissione nelle comunicazioni; in ordine alla quale, dunque, al momento del sopralluogo dell’Arpa non sussisteva alcun obbligo in capo al Gazzani;
 
– vizio motivazionale quanto all’entità della pena irrogata. Il Tribunale avrebbe irrogato una pena eccessiva, pur a fronte di condotte modeste, tali da consigliare di attestarsi sul misure minime; sul punto, peraltro, la sentenza difetterebbe di ogni effettiva motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
 
3. Il ricorso è infondato.
 
Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l’oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). Si richiama, sul punto, il costante indirizzo di questa Corte in forza del quale l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e), cod. proc. pen., è soltanto quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi; ciò in quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo (Sez. U., n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074).
 
4. Se questa, dunque, è l’ottica ermeneutica nella quale deve svolgersi il giudizio della Suprema Corte, le censure che il ricorrente muove al provvedimento impugnato si evidenziano come manifestamente infondate; ed invero, dietro la parvenza di una violazione di legge o di un difetto motivazionale, il gravame sollecita al Collegio una nuova e diversa valutazione delle medesime risultanze istruttorie già esaminate dal Giudice di merito (deposizioni assunte e documenti acquisiti in ordine ai sistemi di raccolta e scarico dei rifiuti), invocandone una lettura alternativa e più favorevole.
 
Il che, come sopra indicato, non è consentito.
 
Il ricorso, inoltre, oblitera che la sentenza in esame ha riconosciuto la penale responsabilità dell’imputato in forza di un solido percorso argomentativo, privo di alcuna illogicità manifesta ed ispirato ad oggettive risultanze istruttorie. In particolare, quanto alla contravvenzione di cui al capo a), il Tribunale ha dato atto che i reflui industriali della società (pacificamente tali, giusta definizione ex art. 74, lett. h), d. lgs. n. 152 del 2006) confluivano in una vasca e da questa, attraverso due tubazioni, sia nell’impianto di scarico dei reflui domestici (regolarmente autorizzato) sia direttamente in un canale limitrofo; il meccanismo così individuato, quindi, costituiva uno stabile sistema di scarico (a norma dell’art. 74, lett. ff), decreto citato, a mente del quale tale è “qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione”), privo di ogni autorizzazione e tale da configurare il reato di cui all’art. 137 contestato. Al riguardo, peraltro, e contrariamente all’assunto del ricorrente, il Tribunale ha ben riconosciuto la sussistenza della contravvenzione pur a fronte di un impianto al momento fermo; ed invero, la sentenza ha aderito al costante indirizzo di legittimità in forza del quale la norma di cui all‘art. 137 cit. individua una tipica fattispecie di pericolo (tra le altre, Sez. 3, n. 3199 del 2/10/2014, Verbicaro, Rv.262205; Sez. 3, n. 33787 dell’8/6/2007, Bova, Rv. 237378) correlata al mancato controllo preventivo esercitato dalla P.A. mediante il rilascio del titolo abilitativo, che dunque prescinde del tutto dalle evenienze – puramente fattuali – indicate nel ricorso, quale li fatto che l’immissione nell’impianto di scarico nelle acque reflue domestiche sarebbe avvenuta soltanto in caso di totale riempimento della vasca, peraltro solo asseritamente mai verificatosi fino al momento del controllo da parte dell’Arpa.
 
Il motivo, pertanto, risulta infondato.
 
5. Negli stessi termini, poi, si conclude anche con riguardo alla contravvenzione di cui al capo b) della rubrica.
 
La sentenza, infatti, ha affermato che il Gazzani aveva prima comunicato di aderire all’autorizzazione generale ex art. 272, d. lgs. n. 152 del 2006, con riguardo ad un impianto che comportava l’impiego di materie prime in misura pari a 70 tonnellate annue (quindi, molto inferiore al limite di 250 t/a che fa sorgere l’obbligo di comunicazione della messa a regime degli impianti, con invio dei relativi referti delle emissioni, giusta determinazione dirigenziale Giunta Regione Lombardia del 6/8/2009, all. 21), quindi aveva presentato una dichiarazione di inizio di attività produttiva (d.i.a.p.) relativa ad una produzione pari a 300 t/a (tale, quindi, da obbligare alle citate comunicazioni); dal che, l’omissione di cui all’art. 279, comma 2, decreto citato, e la contravvenzione contestata.
 
6. Orbene, a fronte di una motivazione così adeguata e priva di illogicità, il ricorso richiama un presunto travisamento della prova nel quale sarebbe incorso il Giudice (la d.i.a.p. sarebbe stata presentata nel 2009 e riguarderebbe una produzione stimata, mentre la domanda di adesione sarebbe stata presentata nel maggio 2010 e concernerebbe l’effettivo impiego di materie prime), senza però sostenere la doglianza medesima con alcuna documentazione; al riguardo, il gravame richiama un passo delle deposizione della teste Eleonora Palrnisano (funzionario Arpa), senza però allegare l’intero portato testimoniale nel quale la circostanza sarebbe stata riferita, come invece necessario. E senza considerare, in ogni caso, che l’assunto secondo il quale la d.i.a.p. del 2009 indicherebbe una produzione stimata, mentre la domanda del 2010 si riferirebbe a quella effettiva, costituisce una mera illazione, in nessun modo suscettibile dì accoglimento da questa Corte.
 
Ancora, il gravame contesta al Tribunale di aver operato, in ogni caso, una valutazione del tutto astratta, non legata alla prova dell’effettivo superamento – da parte della società – della citata soglia di produzione di 250 t/a; orbene, in tal modo il ricorso disattende il principio – più volte richiamato da questa Corte e correttamente affermato nella sentenza – secondo cui l’art. 279, comma 2, in oggetto integra un reato tipicamente formale e di pericolo (per tutte, Sez. 3, n.24334 del 13/5/2014, Boni, Rv. 259670), la cui consumazione si realizza con la sola sottrazione delle attività al controllo preventivo degli organi di vigilanza (come confermato dal fatto che – giusta logica considerazione del Tribunale – gli adempimenti comunicativi in oggetto debbono essere eseguiti entro un termine complessivo di 60 giorni dalla messa a regime dell’attività, nel corso del quale molto difficilmente si verifica il superamento della soglia dichiarata dalla società, relativa ad un intero anno).
 
7. Da ultimo, il secondo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio;
 
anche questa doglianza risulta infondata.
 
Ed invero, il Giudice ha determinato la pena (definita “equa”) con adeguata motivazione, ovvero facendo riferimento – quanto alla contravvenzione di cui al capo a) – al carattere doloso della stessa, sì da applicare una sanzione nella misura media della cornice edittale (arresto da due mesi a due anni o ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro); sanzione, peraltro, adottata – al pari di quella per la contravvenzione sub b) – in termini pecuniari, non detentivi, sì da pervenire ad un complessivo trattamento sul punto non certo severo (come poi confermato dal riconoscimento della sospensione condizionale della pena e del non menzione della condanna) e, pertanto, non meritevole di una motivazione rafforzata.
 
Il ricorso, quindi, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
 
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2015
 
 
 
 

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