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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 4237 | Data di udienza: 20 Novembre 2018

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Destinazione urbanistica di zona – Disposizioni di pianificazione – D.lgs. 23/05/2011, n. 79, noto come Codice del Turismo – Funzioni amministrative in materia di turismo – Artt. 44, 64, 65, 71, 72, d.P.R. n.380/2001 – Art. 146 e 181, d.lgs. n.42/2004 – Art. 734 cod. pen. – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Revoca della misura cautelare reale – Nozione di motivazione meramente apparente – Inidoneità a delineare l’itinerario logico – Giurisprudenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 29 Gennaio 2019
Numero: 4237
Data di udienza: 20 Novembre 2018
Presidente: LAPALORCIA
Estensore: RAMACCI


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Destinazione urbanistica di zona – Disposizioni di pianificazione – D.lgs. 23/05/2011, n. 79, noto come Codice del Turismo – Funzioni amministrative in materia di turismo – Artt. 44, 64, 65, 71, 72, d.P.R. n.380/2001 – Art. 146 e 181, d.lgs. n.42/2004 – Art. 734 cod. pen. – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Revoca della misura cautelare reale – Nozione di motivazione meramente apparente – Inidoneità a delineare l’itinerario logico – Giurisprudenza.



Massima

 

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 29/01/2019 (Ud. 20/11/2018), Sentenza n.4237


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Destinazione urbanistica di zona – Disposizioni di pianificazione – D.lgs. 23/05/2011, n. 79, noto come Codice del Turismo – Funzioni amministrative in materia di turismo – Artt. 44, 64, 65, 71, 72, d.P.R. n.380/2001 – Art. 146 e 181, d.lgs. n.42/2004 – Art. 734 cod. pen.
 
Va esclusa la possibilità di individuare la compatibilità urbanistica di una zona (e delle opere su di essa realizzate) sulla base dei contenuti del d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, noto come Codice del Turismo, atteso che l’ambito di applicazione dello stesso, come si ricava dall’art. 1, è l’esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di turismo e soltanto a tale fine viene operata la classificazione delle strutture ricettive. Tale classificazione, si evince dalla semplice lettura degli artt. 8 e ss., in particolare, dalla prestazione offerta (fornitura di alloggio ed altri servizi) che può essere svolta, specie per quanto riguarda le strutture ricettive extralberghiere, in immobili aventi anche destinazione residenziale, sicché l’effettiva destinazione di un costruendo edificio a tali scopi è meramente eventuale e non assicura, in assenza di altre specifiche valutazioni e concreti elementi, il rispetto delle disposizioni di pianificazione.
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Revoca della misura cautelare reale – Nozione di motivazione meramente apparente – Inidoneità a delineare l’itinerario logico – Giurisprudenza.
 
Una motivazione può definirsi meramente apparente, in quanto non idonea a delineare l’itinerario logico seguito dal Tribunale per pervenire alla revoca della misura cautelare reale (Cass. Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli e altro, ed altre prec. conf.).
 
(annulla con rinvio ordinanza del 16/07/2018 del TRIB. LIBERTA’ di SALERNO) Pres. LAPALORCIA, Rel. RAMACCI, Ric. PM in proc. Pierni

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 29/01/2019 (Ud. 20/11/2018), Sentenza n.4237

SENTENZA

 

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 29/01/2019 (Ud. 20/11/2018), Sentenza n.4237
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto dal PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SALERNO
 
nei confronti di PIERNI IVO nato a AVELLINO;
 
avverso l’ordinanza del 16/07/2018 del TRIB. LIBERTA’ di SALERNO;
 
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;
 
lette/sentite le conclusioni del PG PASQUALE FIMIANI;
 
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio.
 
uditi i difensori presenti insistono entrambi per l’inammissibilita’ del ricorso del PM o in subordine rigetto.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Il Tribunale di Salerno, con ordinanza del 16 luglio 2018 1 ha accolto la richiesta di riesame presentata nell’interesse di Ivo PIERNI avverso il decreto di sequestro preventivo, emesso dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Vallo della Lucania il 14 giugno 2018, in relazione ai seguenti reati:
 
– artt. 110 cod. pen. e 44, comma 1, lett. c) d.P.R. 380/2001, perché agendo in concorso tra loro, il PIERNI quale proprietario committente e FLORIO Antonio quale progettista e direttore dei lavori, su terreno di complessivi metri quadri 496, realizzavano un fabbricato destinato a casa ed appartamenti per vacanze in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ed ambientale, nonché rientrante nella perimetrazione del Parco Nazionale del Cilento, incluso nel PTP Cilento-costiero ed in zona sismica, sulla scorta del provvedimento autorizzativo unico SUAP Cilento di Vallo della Lucania n. 6234 del 15 settembre 2017, da considerarsi illegittimo poiché rilasciato in zona RUA del PTP Cilento-costiero, ove non è consentita la realizzazione di case ed appartamenti per vacanze, opera realizzata, tra l’altro, in assenza della prescritta autorizzazione paesaggistica ed ambientale da parte della competente Soprintendenza, nonché del provvedimento regionale di valutazione di incidenza;
 
– artt. 110 cod. pen., 64 e 71 d.P.R. 380/2001 per avere, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità, realizzato le opere senza la previa redazione di un progetto e senza la direzione di un tecnico abilitato ed iscritto nel relativo Albo nei limiti delle rispettive competenze;
 
– artt. 110 cod. pen., 65 e 72 d.P.R. 380/2001 per aver eseguito, in concorso tra loro, le opere in zona sismica senza averne dato preavviso scritto allo sportello unico, omettendo il contestuale deposito dei progetti esecutivi presso quest’ultimo ufficio ed omettendo di attenersi ai criteri tecnico descrittivi prescritti nelle predette zone;
 
– art. 110 cod. pen. e 181 d.lgs. 42/2004 per aver eseguito, in concorso tra loro, le opere in zona sottoposta a vincolo senza la prescritta autorizzazione di cui all’articolo 146 del medesimo decreto; 
 
– artt. 110, 734 cod. pen. perché, agendo in concorso tra loro, realizzavano le suddette opere alterando le bellezze naturali in località soggetta alla speciale protezione delle autorità;
 
– artt. 110 cod. pen., 13, 30 legge 394/1991 per aver realizzato, in concorso tra loro, le opere in contestazione in assenza del preventivo nulla osta dell’ente parco.
 
 I fatti risultano accertati in Castellabate, con condotta perdurante.
 
 
2. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
 
Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge, rilevando che il Tribunale avrebbe fondato la propria decisione sulla base di un integrale recepimento delle tesi prospettate dalla difesa, incorrendo, peraltro, in plurimi errori. 
 
Osserva che i giudici del riesame avrebbero erroneamente interpretato l’art. 14, comma 6 del Piano Territoriale Paesistico Cilento-costiero, adottato dalla Regione Campania, nella parte in cui consente, per la zona di recupero urbanistico ambientale (RUA), l’edificazione di nuove attrezzature turistico ricettive a rotazione d’uso complementari, ritenendo che tra queste possano legittimamente rientrare le case ed appartamenti per vacanze.
 
Rileva che il Tribunale avrebbe avallato erroneamente la tesi difensiva della formazione del silenzio assenso in seguito alla mancata acquisizione della valutazione di incidenza ai sensi del d.P.R. 357/1997, dato che l’articolo 20 della legge 241/90 espressamente esclude l’applicazione di tale istituto agli atti e procedimenti riguardanti, tra gli altri, il patrimonio culturale e paesaggistico e l’ambiente.
 
Osserva, inoltre, che il Tribunale, nel condividere le osservazioni mosse dalla difesa, richiama l’assunto secondo il quale le opere determinanti la sopraelevazione del fabbricato di 30 centimetri rispetto al piano di campagna non influirebbero in alcun modo sul calcolo della volumetria realizzabile, non tenendo conto, però, che il progetto assentito calcolava il volume in base al piano di campagna e che "si trattava di progetti in corso d’opera e potenzialmente suscettibili di varianti", risultando così logicamente incomprensibile perché l’indagato abbia costruito ciò che successivamente avrebbe demolito, così effettuando la auspicata variazione in
corso d’opera.
 
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
 
 
3. In data 5/11/2018 la difesa dell’indagato ha presentato memoria con la quale ha richiesto dichiararsi inammissibile o rigettare il ricorso del Pubblico Ministero, rilevando, in sintesi, che l’atto di impugnazione conterrebbe censure non consentite, perché attinenti al vizio di motivazione e la piena legittimità dell’iter amministrativo seguito per l’approvazione delle opere, la cui conformità urbanistica sarebbe stata riconosciuta anche dal Consiglio di Stato in una sentenza (n. 8166, pubblicata il 23/8/2016) allegata alla memoria unitamente ad un consulenza tecnica di parte ed alla copia di una memoria difensiva prodotta al giudice del riesame.

CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.
 
2. La prima delle doglianze formulate riguarda, come specificato in premessa, l’integrale recepimento delle osservazioni della difesa da parte dei giudici del riesame.
 
Invero, dalla semplice lettura dell’ordinanza impugnata, emerge che il Tribunale, dopo aver diffusamente dato atto dello sviluppo dell’attività di indagine e degli esiti della consulenza disposta dal Pubblico Ministero, nonché delle considerazioni svolte dal G.I.P. nel decreto di sequestro preventivo, ha altrettanto dettagliatamente riportato quanto evidenziato nella documentazione prodotta dalla difesa e, segnatamente, in una consulenza tecnica di parte.
 
All’esito di tale excursus, sviluppato nelle prime 7 pagine del provvedimento, nelle ultime 27 righe dell’ordinanza il Tribunale conclude per la fondatezza della richiesta di riesame.
 
Nel fare ciò, tuttavia, il Tribunale prescinde da ogni confronto tra la tesi della difesa e quella della pubblica accusa, limitandosi ad una sostanziale mera adesione alla prima specificando, in maniera molto sintetica e per lo più acriticamente, le ragioni per le quali ritiene preferibile la tesi difensiva, che richiama più volte.
 
Si tratta, ad avviso del Collegio, di una motivazione che può definirsi meramente apparente, in quanto non idonea a delineare l’itinerario logico seguito dal Tribunale per pervenire alla revoca della misura cautelare reale (da ultimo, v. Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli e altro, Rv. 269656 ed altre prec. conf.).
 
 
3. La fondatezza della censura risulta assorbente rispetto alle altre considerazioni sviluppate dal Pubblico Ministero ricorrente, sebbene anche le ulteriori considerazioni formulate in ricorso non paiono destituite di fondamento.
 
 
4. Invero, a questa Corte è preclusa ogni valutazione delle emergenze investigative e delle conseguenti allegazioni difensive di cui viene dato conto nel provvedimento impugnato, ma ritiene comunque il Collegio che sia giuridicamente errata la ritenuta compatibilità urbanistica delle opere realizzate sulla base dei contenuti del d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, noto come Codice del Turismo, atteso che l’ambito di applicazione dello stesso, come si ricava dall’art. 1, è l’esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di turismo e soltanto a tale fine viene operata la classificazione delle strutture ricettive.
 
Tale classificazione, come è dato rilevare dalla semplice lettura degli artt. 8 e ss., riguarda, in particolare, la prestazione offerta (fornitura di alloggio ed altri servizi) e tale attività può essere svolta, specie per quanto riguarda le strutture ricettive extralberghiere, in immobili aventi anche destinazione residenziale, sicché la effettiva destinazione di un costruendo edificio a -tali scopi è meramente eventuale e non assicura, in assenza di altre specifiche valutazioni e concreti elementi, il rispetto delle disposizioni di pianificazione.
 
 
5. Il richiamo al Codice del turismo è effettuato anche nella memoria difensiva, dove si indica anche, come decisiva e vincolante, la sentenza 8166/2016 del Consiglio di Stato della quale, tuttavia, avuto anche riguardo alla data nella quale è stata pronunciata, di molto antecedente all’inizio dell’attività investigativa (indicata dal Tribunale, a pag. 2 dell’ordinanza impugnata, nel giorno 24/11/2017), evidentemente si è tenuto conto nel corso del procedimento, tanto è vero che anche nel provvedimento dei giudici del riesame e nel capo di imputazione viene pacificamente dato atto che le opere insistono in zona RUA (Recupero urbanistico- edilizio e restauro paesaggistico-ambientale) del PTP (Piano Territoriale Paesistico) Cilento-costiero, richiamandone l’art. 14, comma 6 delle Norme di attuazione.
 
Tale disposizione testualmente recita: "Attrezzature turistico- ricettive. E’ ammessa la possibilità di edificare nuove attrezzature turistiche-ricettive a rotazione d’uso o complementari (impianti ricreativi, impianti sportivi, club nautico, foresteria, sale convegni, sedi di uffici promozionali, agenzie, servizi finanziari e commerciali, talassoterapie, ecc.) mediante piani esecutivi o progetto esecutivo convenzionato progettati nel rispetto dei seguenti parametri; indice massimo di edificabilità territoriale 0,8 mc/mq; altezza massima 7,50 ml; rapporto di copertura fondiario 0,25 mq/mq; non meno del 50% delle aree private scoperte sistemate a verde; non meno del 25% della superficie territoriale sistemata e ceduta gratuitamente al Comune".
 
Vengono dunque indicate specifiche tipologie di opere aventi particolari finalità, in nessun caso identificabili in una casa di civile abitazione, sicché, considerata la destinazione di zona come individuata dalle parti e dalla decisione del giudice amministrativo, si pone il problema della compatibilità delle opere in progetto con tale destinazione, accertamento in fatto che il Tribunale avrebbe dovuto effettuare, ovviamente entro l’ambito di operatività attribuitogli dalla legge quale giudice del riesame, non limitandosi al mero richiamo delle argomentazioni difensive, ma attraverso un effettivo confronto critico con l’opposta prospettazione accusatoria. 
 
 
6. Parimenti fondate appaiono le considerazioni sul silenzio assenso relativo alla valutazione di incidenza.
 
Sul punto il Tribunale si limita ad affermare che "condivide le osservazioni mosse dalla difesa", la quale, come si legge nella precedente esposizione dei contenuti della consulenza di parte, si era limitata ad affermare apoditticamente la formazione del silenzio assenso, che andrebbe però esclusa, come osservato dal ricorrente, in ragione di quanto disposto dall’art. 20, comma 4 della legge 241/90. 
 
 
7. Anche le osservazioni della difesa sul calcolo della volumetria e dell’aumento conseguente alla sopraelevazione di 30 centimetri vengono acriticamente recepite dai giudici del riesame, ancora una volta senza chiarire per quale motivo sarebbero da preferire a quelle dell’ufficio di Procura.
 
8. Quanto sopra evidenziato impone, conseguentemente, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Salerno per nuovo esame.
 
P.Q.M.
 
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Salerno per nuovo esame.
 
Così deciso in data 20/11/2018

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