Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Beni culturali ed ambientali
Numero: 8186 |
Data di udienza: 21 Gennaio 2016
* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Opere illecite – Ordine di demolizione disposto dall’Autorità giudiziaria – Esecuzione degli interventi conservativi imposti – Pregiudizio al patrimonio culturale ed artistico – Procedura e controlli – Artt. 32, 33, 34, 169 e 181, d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 29 Febbraio 2016
Numero: 8186
Data di udienza: 21 Gennaio 2016
Presidente: Ramacci
Estensore: Mengoni
Premassima
* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Opere illecite – Ordine di demolizione disposto dall’Autorità giudiziaria – Esecuzione degli interventi conservativi imposti – Pregiudizio al patrimonio culturale ed artistico – Procedura e controlli – Artt. 32, 33, 34, 169 e 181, d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 29/02/2016 (Ud. 21/01/2016) Sentenza n. 8186
In tema di conservazione dei beni culturali, il
D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 individua una complessa disciplina (in particolare, gli
artt. 32, 33, 34), in caso di ordine di demolizione disposto dall’Autorità giudiziaria per una delle violazioni descritte dall’
art. 169, nell’ambito della quale viene riconosciuto un ruolo di primario rilievo al Ministero per i beni e le attività culturali ed al soprintendente competente per territorio, chiamati ad intervenire al riguardo in ragione del carattere particolarmente tecnico della materia e al fine di evitare che la rimozione degli effetti dell’illecito penale possa cagionare un pregiudizio al patrimonio culturale ed artistico, arrecandovi ulteriore danno e della necessità che simili interventi vengano svolti sotto il controllo degli organi a ciò deputati.
(annulla con rinvio ordinanza pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Foggia in data 11/5/2015) Pres. Ramacci, Rel. Mengoni, Ric. Buccino
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 29/02/2016 (Ud. 21/01/2016) Sentenza n. 8186
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 29/02/2016 (Ud. 21/01/2016) Sentenza n. 8186
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
– sul ricorso proposto da Buccino Michele Giuseppe, nato a Manfredonia (Fg) il 18/7/1955;
– avverso l’ordinanza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia in data 11/5/2015;
– visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
– sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
– lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza dell’ll/5/2015, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia rigettava l’istanza volta ad ottenere la revoca dell’ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero in sede con riguardo al decreto penale di condanna n. 1311/2013, esecutivo, che aveva riconosciuto Michele Giuseppe Buccino colpevole del reato di cui all’
art. 169, d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Propone ricorso per cassazione lo stesso, a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi:
– violazione di legge. Il G.i.p. avrebbe esorbitato la propria competenza atteso che, integrando la condotta una violazione del
d. lgs. n. 42 del 2004, la competenza ad ingiungere la demolizione spetterebbe soltanto al “Ministero delle Belle Arti”, non già al pubblico ministero;
– difetto dì motivazione ed erronea interpretazione di legge. Il G.i.p. avrebbe degradato a mero errore materiale l’indicazione, nell’ordine di demolizione in esame, di un titolo di reato (art. 20, I. n. 47 del 1985) diverso da quello oggetto del decreto penale; per contro, proprio a cagione di ciò l’ordine stesso dovrebbe ritenersi del tutto nullo, poiché riferito ad un decreto penale inesistente, quindi non eseguibile. Sotto altro profilo, poi, la necessità di sospendere l’ordine medesimo deriverebbe dal fatto che, in ogni caso, lo stesso sarebbe stato disposto “ove possibile”; sarebbe stato lo stesso Giudice, quindi, a ritenere doveroso un accertamento in materia da parte della competente Soprintendenza.
3. Con requisitoria scritta dell’8/7 /2015, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza. Premessoche il richiamo all’art. 20, I. n. 47 del 1985 costituirebbe un evidente refuso materiale, privo dì conseguenze, si osserva che l’
art. 169, d. lgs. n. 42 del 2004 non contempla l’ordine di rimessione In pristino, ovvero la demolizione dell’abuso, invero prevista soltanto dall’art. 181, stesso decreto. Ne deriverebbe che, se per un verso è certa la competenza del pubblico ministero, per altro verso risulterebbe quantomeno dubbio che la stessa autorità giudiziaria possa emettere un diretto ordine demolitorio nei termini di cui alla diversa ipotesi di cui all’art. 181 citato. Con la conseguenza che risulterebbe opportuna una più approfondita analisi della questione, specie al fine di fissare le modalità di esecuzione in ottemperanza dell’ordine di rimessione in pristino.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta fondato nei termini che seguono.
In ordine alla prima questione, relativa all’indicazione – sull’ordine di demolizione – di un titolo di reato diverso da quello riconosciuto a carico del Buccino, rileva la Corte che la motivazione dedotta dal G.i.p. di Foggia risulta del tutto adeguata. Ed invero, l’ordinanza ha rilevato che l’ingiunzione In esame individua con esattezza. il decreto penale che ne costituisce fonte, con ogni indicazione numerica e cronologica, sì che l’errore materiale (refuso) in cui è incorso il pubblico ministero non potrebbe limitare o comprimere in alcun modo il diritto di difesa In capo al ricorrente; quel che, all’evidenza, costituisce l’unico profilo in ordine al quale potrebbe esser sollevata una doglianza, contrariamente all’assunto contenuto nel gravame in forza del quale l’ordine di esecuzione sarebbe addirittura inesistente, poiché relativo ad un decreto penale mai emesso a carico del Buccino In ordine alla contravvenzione di cui all’art. 20, lett. e), L. n.47 del 1985.
4. Con riguardo, poi, all’asserita incompetenza del pubblico ministero, per essere competente il Ministero per i beni e le attività culturali, ritiene il Collegio di condividere le considerazioni svolte dal Procuratore generale.
Ed invero, premesso che non pare contestabile il potere del Giudice di ordinare la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, una volta accertata la violazione per “esecuzione” – penalmente rilevante – della normativa in materia di tutela dei beni culturali, atteso l’interesse alla rimozione delle conseguenze pregiudizievoli della condotta di reato; ciò premesso, il
d. lgs. n. 42 del 2004 – contenente la previsione di cui all’art. 169 ascritta al Buccino – Individua una complessa disciplina in materia di conservazione dei beni culturali (in particolare, gli
artt. 32, 33, 34), nell’ambito della quale viene riconosciuto un ruolo di primario rilievo al Ministero per i beni e le attività culturali ed al soprintendente competente per territorio, chiamati ad intervenire al riguardo in ragione del carattere particolarmente tecnico della materia e della necessità che simili interventi vengano svolti sotto il controllo degli organi a ciò deputati.
Orbene, ritiene il Collegio che la medesima ratio debba coinvolgere anche l’ordine di demolizione, compreso quindi quello in oggetto, al fine di evitare che la doverosa rimozione degli effetti dell’illecito penale possa pregiudicare Il patrimonio culturale, così arrecando allo stesso un ulteriore danno; ne consegue che l’ordinanza del Tribunale di Foggia deve essere annullata con rinvio, affinché vengano meglio specificati i termini dell’ordine di demolizione in oggetto, invero già disposta dal Giudice di merito “ove possibile” e, pertanto, con evidente richiamo all’intervento degli organi preposti alla tutela del vincolo culturale violato.
P.Q.M.
Annulla con rinvio l’ordinanza impugnata al Tribunale di Foggia per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2016