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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 8175 | Data di udienza: 21 Gennaio 2016

* DIRITTO URBANISTICO – Reato di omessa denuncia lavori in zona sismica – Bassa sismicità – Irrilevanza del grado di sismicità – Preventiva autorizzazione – Artt. 36, 65, 83, 93, 94 e 95  d.P.R. n.380/2001 – Reati edilizi – Permesso di costruire in sanatoria – Disciplina per le costruzioni nelle zone sismiche – Esclusione – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Contestazione dell’accusa – Mancata individuazione degli articoli di legge violati – Effetti.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 29 Febbraio 2016
Numero: 8175
Data di udienza: 21 Gennaio 2016
Presidente: Ramacci
Estensore: Socci


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – Reato di omessa denuncia lavori in zona sismica – Bassa sismicità – Irrilevanza del grado di sismicità – Preventiva autorizzazione – Artt. 36, 65, 83, 93, 94 e 95  d.P.R. n.380/2001 – Reati edilizi – Permesso di costruire in sanatoria – Disciplina per le costruzioni nelle zone sismiche – Esclusione – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Contestazione dell’accusa – Mancata individuazione degli articoli di legge violati – Effetti.



Massima

 


CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 29/02/2016 (Ud. 21/01/2016) Sentenza n.8175



DIRITTO URBANISTICO – Reato di omessa denuncia lavori in zona sismica – Bassa sismicità – Irrilevanza del grado di sismicità – Preventiva autorizzazione – Artt. 36, 65, 83, 93, 94 e 95  d.P.R. n.380/2001.
 
Il reato di omessa denuncia lavori in zona sismica (art. 93, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) è configurabile anche in caso di esecuzione di lavori in zona inclusa tra quelle a basso indice sismico. (In motivazione la Corte ha precisato che l’art. 83, comma secondo, del decreto P.R. n.380/2001, non pone alcuna distinzione in merito alle categorie delle zone medesime) (Cass. Sez. 3, n. 22312 del 15/02/2011 – dep, 06/06/2011, Morini; Conf. Cassazione, sez. 3, n. 37385 del 2013, Cosmo).
 
 
DIRITTO URBANISTICO – Reati edilizi – Permesso di costruire in sanatoria – Disciplina per le costruzioni nelle zone sismiche – Esclusione.
 
In tema di reati edilizi, il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comporta l’estinzione dei soli reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, nella cui nozione non rientra la disciplina per le costruzioni da eseguirsi nelle zone sismiche, che ha una oggettività giuridica diversa da quella riguardante il corretto assetto del territorio (Cass. Sez. F. n. 44015 del 04/09/2014 – dep. 22/10/2014, Conforti).
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Contestazione dell’accusa – Mancata individuazione degli articoli di legge violati – Effetti.
 
In tema di contestazione dell’accusa, si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all’indicazione delle norme di legge violate, per cui ove il fatto sia precisato in modo puntuale, la mancata individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina nullità, salvo che non si traduca in una compressione dell’esercizio del diritto di difesa.
 
 
(conferma sentenza n. 639/2014 TRIBUNALE di TERAMO, del 12/12/2014) Pres. RAMACCI, Rel. SOCCI, Ric. Piscella
 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 29/02/2016 (Ud. 21/01/2016) Sentenza n.8175

SENTENZA

 

 

 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 29/02/2016 (Ud. 21/01/2016) Sentenza n.8175
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
 
Composta dagli Ili.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Omissis 
 
ha pronunciato la seguente:
 
SENTENZA 
 
– sul ricorso proposto da PISCELLA BARBARA N. IL 23/09/1970;
– avverso la sentenza n. 639/2014 TRIBUNALE di TERAMO, del 12/12/2014;
– visti gli atti, la sentenza e il ricorso; 
– udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/01/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO MATTEO SOCCI;
– Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Marinelli Felicetta che ha concluso per l’annullamento con rinvio.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Il Tribunale di Teramo con fa sentenza del 12 dicembre 2014 condannava Piscella Barbara alla pena di € 3.500,00 di ammenda per il reato di cui agli art. 93, 94 e 95 del d. P. R. n. 380 del 2001.
 
2. Piscella Barbara propone ricorso, tramite il difensore di fiducia cassazionista, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
 
2. 1. Inosservanza ed errata applicazione di legge penale ed extra penale.
 
La ricorrente è stata condannata per non aver ottenuto l’attestazione di avvenuto deposito di cui all’art. 65 del d. P. R. n. 380 del 2001. L’art. 94 del citato d. P. R. prevede l’esonero di responsabilità quando le opere sono eseguite in località a bassa sismicità, indicate nei decreti dell’art. 83 del d. P. R. citato.
 
La zona sismica di Roseto degli Abruzzi è indicata al n. 3, zona con pericolosità sismica bassa, ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 2003, aggiornata con Delibera della Giunta Regionale dell’Abruzzo n.438 del 2003 (allegati al ricorso}; dal 2003 non ci sono stati aggiornamenti.
 
La responsabilità andava esclusa sulla base delle citate norme.
 
2. 2. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
 
La decisione del tribunale impugnata sulla base della testimonianza di Alessandra Ferri ritiene modificato il grado di sismicità della zona territoriale di Roseto degli Abruzzi, ma non viene indicato il provvedimento che ha effettuato tale modifica. Il teste esprimeva una valutazione di tipo giuridico, e quindi la sentenza è viziata nella motivazione, e non tiene conto della documentazione prodotta dalla difesa (l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 2003, aggiornata con Delibera della Giunta Regionale dell’Abruzzo n.438 del 2003, con l’elenco dei comuni).
 
Inoltre nessuna motivazione sussiste sul rilascio in sanatoria da parte della Provincia di Teramo dell’attestato in oggetto (attestato in sanatoria n.225811 del 19 novembre 2011). 
 
Ha chiesto pertanto la riforma della sentenza impugnata con l’assoluzione dell’imputata dal reato ascrittole perché Il fatto non costituisce reato, o di dichiarare estinto il reato per la sanatoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO
 
3. Il ricorso è infondato e deve rigettarsi.
 
In tema di contestazione dell’accusa, si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all’indicazione delle norme di legge violate, per cui ove il fatto sia precisato in modo puntuale, la mancata individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina nullità, salvo che non si traduca in una compressione dell’esercizio del diritto di difesa (Sez. 3, n. 5469 del 05/12/2013 – dep. 04/02/2014, Russo, Rv. 258920; Sez. 6, n. 45289 del 08/11/2011 – dep. 05/12/2011, Floridia, Rv. 250991; Sez. 5, n. 44707 del 09/11/2005 – dep. 07/12/2005, Bombagi, Rv. 233069).
 
L’imputazione, quindi, deve leggersi nella sua esatta descrizione del fatto, ovvero le norme che vengono in considerazione sono l’art. 93 e l’art. 65 del d. P. R. n. 380 del 2001. Infatti nella descrizione della condotta si individua l’assenza dell’attestato di avvenuto deposito di cui all’art. 65, comma 5, del d. P. R. citato, e l’omessa denuncia dei lavori in zona sismica, ex art 93 del d.P.R. citato. Non è contestata pertanto la condotta prevista dall’art. 94 del d. P.R. n.380 del 2001, inizio dei lavori senza preventiva autorizzazione.
 
Per queste fattispecie di reato, quindi, non opera la previsione dell’art.94 del d. P. R. n. 380 del 2001, espressamente riferita alla sola preventiva autorizzazione. Prevede infatti la norma: “Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all’uopo indicate nei decreti di cui all’art. 83, non si possono iniziare i lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione”.
 
Per la fattispecie dell’art. 93 infatti la Corte di Cassazione ha sempre ritenuto irrilevante il grado di sismicità: “Il reato di omessa denuncia lavori in zona sismica (art. 93, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) è configurabile anche in caso di esecuzione di lavori in zona inclusa tra quelle a basso indice sismico. (In motivazione la Corte ha precisato che l’art. 83, comma secondo, del citato decreto, non pone alcuna distinzione in merito alle categorie delle zone medesime)”. (Sez. 3, n. 22312 del 15/02/2011 – dep, 06/06/2011, Morini, Rv. 250369; nello stesso senso vedi anche Cassazione, sez. 3, n. 37385 del 2013, Cosmo)
 
Irrilevante, quindi, risulta il grado di sismicità del Comune di Roseto degli Abruzzi.
 
Infondato è anche il motivo relativo alla sanatoria della Provincia di Teramo(attestato in sanatoria n. 225811del 19 novembre2011).
 
In tema di reati edilizi, il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comporta l’estinzione dei soli reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, nella cui nozione non rientra la disciplina per le costruzioni da eseguirsi nelle zone sismiche, che ha una oggettività giuridica diversa da quella riguardante il corretto assetto del territorio. (Sez. F, n. 44015 del 04/09/2014 – dep. 22/10/2014, Conforti, Rv. 261099).
 
Il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese.
 
PQM
 
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 
Così deciso il 21/1/2016
 
 
 
 
 
 
 

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