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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 8167 | Data di udienza: 20 Gennaio 2016

BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Nuove costruzioni di durata temporanea – Interventi precari o facilmente amovibili in difetto di autorizzazione paesaggistica – Reato paesaggistico – Configurabilità – DIRITTO URBANISTICO – Procedura semplificata – Artt. 44, lett.e), 93, 95, dPR n.380/2001Artt. 146, 149 e 181 c.1 bis, d.lgs. n. 42/2004 – Art. 734, cod. pen. – PROCEDURA PENALE – Determinazione della pena sotto della media edittale – Motivazione con elementi impliciti – Richiamo al criterio di adeguatezza della pena.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 29 Febbraio 2016
Numero: 8167
Data di udienza: 20 Gennaio 2016
Presidente: Ramacci
Estensore: Manzon


Premassima

BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Nuove costruzioni di durata temporanea – Interventi precari o facilmente amovibili in difetto di autorizzazione paesaggistica – Reato paesaggistico – Configurabilità – DIRITTO URBANISTICO – Procedura semplificata – Artt. 44, lett.e), 93, 95, dPR n.380/2001Artt. 146, 149 e 181 c.1 bis, d.lgs. n. 42/2004 – Art. 734, cod. pen. – PROCEDURA PENALE – Determinazione della pena sotto della media edittale – Motivazione con elementi impliciti – Richiamo al criterio di adeguatezza della pena.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 29/02/2016 (Ud. 20/01/2016) Sentenza n.8167
 
 
 
BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Nuove costruzioni di durata temporanea – Interventi precari o facilmente amovibili in difetto di autorizzazione paesaggistica – Reato paesaggistico – Configurabilità – DIRITTO URBANISTICO – Procedura semplificata – Artt. 44, lett.e), 93, 95, dPR n.380/2001Artt. 146, 149 e 181 c.1 bis, d.lgs. n. 42/2004 – Art. 734, cod. pen..
 
Integra il reato previsto dall’art. 181, comma primo bis, D.Lgs. n. 42 del 2004, la realizzazione su aree vincolate di interventi precari o facilmente amovibili in difetto di autorizzazione paesaggistica, anche in caso di occupazione temporanea del suolo per un periodo inferiore a 120 giorni, trattandosi di attività da svolgere previo necessario assenso dell’Autorità amministrativa competente, sebbene all’esito di procedura semplificata (Sez. 3, n. 29080 del 19/03/2015, Pm. in proc. Palau).
 
 
PROCEDURA PENALE – Determinazione della pena sotto della media edittale – Motivazione con elementi impliciti – Richiamo al criterio di adeguatezza della pena.
 
In tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen.» (tra le molte, Cass. Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino).
 
 
(Dichiara inammissibile il ricorso avverso sentenza del 29/09/2014 della Corte d’appello di Napoli) Pres. Ramacci, Rel. Manzon, Ric. Ruocco
 
 
Nota:

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 29/02/2016 (Ud. 20/01/2016) Sentenza n.8167

SENTENZA

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 29/02/2016 (Ud. 20/01/2016) Sentenza n.8167

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente

SENTENZA 
 
– sul ricorso proposto da Ruocco Mario nato a Agerola il 23/01/1934;
– avverso la sentenza del 29/09/2014 della Corte d’appello di Napoli; 
– visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
– udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Manzon;
– udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia De Nardo, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
– udito per l’imputato l’avv. Catello Di Capua, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
 
1.Con sentenza in data 29 settembre 2014 la Corte d’appello di Napoli riformava la sentenza in data 14 maggio 2010 con la quale il Tribunale di Torre Annunziata-Gragnano aveva condannato Ruocco Mario alla pena di anni uno mesi uno di reclusione per i reati di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 44, lett. e), 93, 95, dPR n. 380/2001, 181 comma 1 bis, d.lgs. n. 41/2004, 734, cod. pen. La Corte territoriale dichiarava la prescrizione dei reati di cui ai capi a), b), d) e quindi rideterminava la pena in ordine al reato residuo in anni 1 di reclusione. Il giudice di appello ribadiva le ragioni della affermazione di penale responsabilità del prevenuto addotte dal giudice di prime cure, ma rilevava appunto che alcuni dei reati ascritti erano prescritti, non adendo alla diversa richiesta dell’appellante di dichiarazione di estinzione per intervenuta sanatoria amministrativa; confermava peraltro la sussistenza dei presupposti di condanna del prevenuto per il reato di cui all’art. 181 comma 1 bis, d.lgs. n. 42/2004, non essendo lo stesso prescritto e non essendovi ragioni per la concessione delle attenuanti generiche.
 
2. Avverso tale sentenza, tramite il difensore fiduciario, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato con deduzione di due motivi.
 
2.1 Con un primo motivo si duole dell’erronea applicazione degli artt. 146, 149 e 181 comma 1 bis, d.lgs. n. 42/2004, trattandosi di opera precaria (gazebo aperto sui quattro lati), pertinenziale e di manutenzione straordinaria, quindi non soggetta ad autorizzazione paesaggistica.
 
2.2 Con un secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 133, 175, cod. pen. per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della non menzione, denunciando la sostanziale assenza di motivazione al riguardo.
 
3. Con memoria depositata nelle more del processo di cassazione il ricorrente ha dedotto due nuovi motivi.
 
3.1 Con un primo motivo aggiunto lamenta violazione di legge processuale in quanto la Corte territoriale non ha accolto la sua richiesta di rinvio, fondata sulla sussistenza di concomitanti e documentati impegni professionali, proposta all’udienza del 28 settembre 2009.
 
3.2 Con un secondo motivo aggiunto si duole di vizio motivazionale sempre relativamente al primo motivo aggiunto.

CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso è inammissibile, posto che i motivi dedotti sono manifestamente infondati.
 
2. Con il primo motivo il ricorrente afferma che nel caso di specie non dovevasi richiedere alcuna autorizzazione paesaggistica, poiché si trattava di un’ opera precaria (gazebo) e che perciò non possa ritenersi integrata la condotta delittuosa ascrittagli ed affermata da entrambi i giudici di merito, con conseguente error in iudicando.
 
La Corte territoriale, con congrua motivazione, ha rigettato in fatto consimile argomento, negando la affermata “precarietà” dell’opera, piuttosto rilevando che si tratta di un manufatto servente l’attività commerciale del Ruocco. 
 
Il Collegio tuttavia, in diritto e quindi nell’ambito più proprio del giudizio di legittimità, ritiene di conformarsi all’arresto di cui a precedente pronuncia di questa Corte secondo il quale «Integra il reato previsto dall’art. 181, comma primo bis, D.Lgs. n. 42 del 2004, la realizzazione su aree vincolate di interventi precari o facilmente amovibili in difetto di autorizzazione paesaggistica, anche in caso di occupazione temporanea del suolo per un periodo inferiore a 120 giorni, trattandosi di attività da svolgere previo necessario assenso dell’Autorità amministrativa competente, sebbene all’esito di procedura semplificata. (In motivazione, la Corte ha escluso che l’allegato I al d.P.R. n. 139 del 2010, il quale individua gli interventi di lieve entità al fine di semplificare il procedimento per conseguire l’autorizzazione paesaggistica, possa estendere l’ambito degli interventi paesaggisticamente “liberi” ai casi non previsti dall’art. 149 del D.Lgs. n. 42 del 2004, includendovi anche le nuove costruzioni di durata temporanea)» (Sez. 3, n. 29080 del 19/03/2015, Pm. in proc. Palau, Rv. 264183).
 
Quindi, anche se si trattasse di “opera precaria” -come invece non è stando alla motivazione sul punto espressa dalla Corte d’appello di Napoli- non essendo stata richiesta l’autorizzazione paesaggistica, pacificamente necessaria per la collocazione dell’opera medesima, comunque deve affermarsi la sussumibilità della condotta nella norma incriminatrice di cui alla rubrica di accusa contestata al Ruocco.
 
3. Del pari risulta manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso, inerente il trattamento sanzionatorio.
 
La motivazione sul punto spesa dalla Corte territoriale risulta infatti adeguata ed immune da vizi logici. In ogni caso deve affermarsi comunque assolto il correlativo onere argomentativo in considerazione del fatto che è stato in concreto applicato il minimo edittale della pena. E’ infatti consolidato principio affermato nella giurisprudenza di legittimità che «In tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen.» (tra le molte, v. Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283).
 
4. L’inammissibilità dei motivi del ricorso originario si estende ipso jure ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. ai nuovi motivi aggiunti dal ricorrente con la memoria depositata ante udienza. Peraltro tali motivi sarebbero comunque inammissibili ex se, posto che non hanno a riferimento capi o punti della sentenza impugnata fatti oggetto del ricorso originario, bensì un fatto meramente procedurale del tutto diverso (in questo senso, tra le tante, v. da ultimo Sez. 5, n. 4184 del 20/11/2014, Giannetti, Rv. 262180).
 
5. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 1.000,00.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
 
Cosìdeciso il 20/01/2016
 
 

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