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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 33353 | Data di udienza: 19 Giugno 2012

* DIRITTO URBANISTICO – Mutamento di destinazione di un’area – Aggravio del carico urbanistico – Effetti – Art. 44, D.P.R. n.380/2001BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Edificazione di manufatto abusivo – Sequestro – Art. 181 d.L.vo n.42/04DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ultimazione di un immobile – Sequestro preventivo di cose pertinenti al reato – Lesione del bene giuridico protetto – Tutela e limiti.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 29 Agosto 2012
Numero: 33353
Data di udienza: 19 Giugno 2012
Presidente: Mannino
Estensore: Sarno


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – Mutamento di destinazione di un’area – Aggravio del carico urbanistico – Effetti – Art. 44, D.P.R. n.380/2001BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Edificazione di manufatto abusivo – Sequestro – Art. 181 d.L.vo n.42/04DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ultimazione di un immobile – Sequestro preventivo di cose pertinenti al reato – Lesione del bene giuridico protetto – Tutela e limiti.



Massima

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 29 Agosto 2012 (Cc. 19/06/2012) Sentenza n. 33353

DIRITTO URBANISTICO – Mutamento di destinazione di un’area – Aggravio del carico urbanistico – Effetti – Art. 44, D.P.R. n.380/2001.
 
In tema di reati edilizi, l’aggravio urbanistico va considerato in relazione alla interezza della condotta ed alle finalità perseguite con le realizzazioni abusive. Il mutamento di destinazione dell’area attraverso la realizzazione delle opere contestate comporta evidentemente l’inadeguatezza delle strutture (strade, fognature, elettrificazione, ecc.) che non possono non essere diverse tra un’area “verde” ed una adibita a scopo produttivo per le diverse esigenze delle stesse.
 
(conferma ordinanza n. 255/2011 TRIB. LIBERTA’ di MILANO, del 03/10/2011) Pres. Mannino, Est. Sarno, Ric. Savinelli
 
 
BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Edificazione di manufatto abusivo – Sequestro – Art. 181 d.L.vo n.42/04.
 
Il reato di cui all’art. 181, comma primo, D.Lgs. n. 42 del 2004, allorquando sia realizzato mediante una condotta che si protrae nel tempo (nella specie, di edificazione di manufatto), è permanente e si consuma con l’esaurimento totale dell’attività o con la cessazione della condotta per altro motivo (Sez. 3, n. 16393 del 17/02/2010), il sequestro appare pertanto pienamente giustificato.

(conferma ordinanza n. 255/2011 TRIB. LIBERTA’ di MILANO, del 03/10/2011) Pres. Mannino, Est. Sarno, Ric. Savinelli
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – DIRITTO URBANISTICO – Ultimazione di un immobile – Sequestro preventivo di cose pertinenti al reato – Lesione del bene giuridico protetto – Tutela e limiti.
 
Il sequestro preventivo di cose pertinenti al reato può essere adottato anche nel caso di ipotesi criminosa già perfezionatasi (Cass. Sez. 2, n. 17170 del 23/04/2010). Inoltre, non può essere di ostacolo al sequestro preventivo l’ultimazione di un immobile anche se il giudice di merito deve valutare attentamente e, conseguentemente, motivare, la sussistenza del pericolo derivante dalla libera disponibilità del bene pertinente al reato ed, in particolare, la reale compromissione degli interessi attinenti al territorio ed ogni altro dato utile a stabilire in che misura il godimento e la disponibilità attuale della cosa da parte dell’indagato o di terzi possa implicare una effettiva ulteriore lesione del bene giuridico protetto.
 
(conferma ordinanza n. 255/2011 TRIB. LIBERTA’ di MILANO, del 03/10/2011) Pres. Mannino, Est. Sarno, Ric. Savinelli

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 29 Agosto 2012 (Cc. 19/06/2012) Sentenza n. 33353

SENTENZA

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
 
Dott. SAVERIO FELICE MANNINO – Presidente
Dott. ALFREDO TERESI – Consigliere
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI – Consigliere
Dott. ALDO FIALE – Consigliere
Dott. GIULIO SARNO – Consigliere Rel.
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da SAVINELLI DOMENICO N. IL 12/07/1958
avverso l’ordinanza n. 255/2011 TRIB. LIBERTA’ di MILANO, del 03/10/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giulio SARNO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Policastro Aldo
udito il difensore 
 
Ritenuto in fatto
 
1. Savinelli Domenico propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe con la quale il tribunale del riesame di Milano ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso per i reati di cui agli articoli 110 del codice penale e 181 d.l.vo n.42/04 in relazione all’articolo 44 comma 1 lettera c) d.p.r. 380/2001 dell’area identificata al catasto terreni foglio 623 mappale 18 del comune di Milano via Bardolino civico numero 33.
 
Il provvedimento di sequestro è motivato sul rilievo che sull’area in questione, ricadente nell’ambito del Parco agricolo Milano, venivano eseguiti in economia dei lavori edili in assenza dei prescritti permessi e senza le autorizzazioni ambientali ed in particolare la realizzazione di una platea attraverso un rilevato in terra e materiali di riporto, innalzando il piano campagna di circa 2 m, su una superficie di circa 15.000 m2, su cui stazionavano dei manufatti prefabbricati destinati ad uffici, servizi e ricovero di automezzi, che veniva recintato ed utilizzato per la movimentazione degli automezzi ed il deposito di inerti.
 
2. Il tribunale del riesame confermava il provvedimento impugnato rilevando che, per quanto concerne il fumus, i lavori risultavano realizzati in assenza dei prescritti permessi ed autorizzazioni ambientali; che i diversi procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio delle necessarie autorizzazioni ambientali paesaggistiche avevano avuto tutti esito negativo e che, vi era stato un mutamento di destinazione dell’area su cui insisteva la platea da agricolo produttivo a produttivo industriale per effetto della realizzazione della platea stessa. Aggiungeva il tribunale che nel corso di due diversi accessi avvenuti nel marzo e nel luglio 2011 era stata accertato l’ampliamento e l’ultimazione della platea, che in precedenza si era proceduto solo per due delle quattro strutture prefabbricate in sequestro e che sussistevano comunque le esigenze preventive di cui all’articolo 321 in presenza, come nella specie, di aggravio per il carico urbanistico e della necessità di impedire le conseguenze del mutamento della zona. All’uopo si escludeva la rilevanza della circostanza che i lavori fossero già ultimati ritenendo comunque possibile disporre il vincolo anche dopo l’ultimazione di essi.
 
3. Deduce in questa sede il ricorrente:
 
3.1 La violazione dell’articolo 321 in relazione al presupposto del periculum in mora sottolineandosi al riguardo che i lavori erano oramai ultimati, che nel provvedimento impugnato non risultavano indicate le ragioni dell’aggravio urbanistico, che in relazione alla asserita compromissione degli interessi attinenti al territorio nulla veniva indicato sulla consistenza reale e l’intensità del pregiudizio delle opere edilizie nel caso concreto, né si sarebbe tenuto conto che l’area è collocata alla periferia della città e non in un centro abitato, che è stato ottenuto il passo carraio nonché l’autorizzazione da parte della provincia ad effettuare la recinzione; che la provincia sta ancora valutando le copiose osservazioni che sono state depositate in riscontro al parere negativo emesso dall’ente e che sino ad oggi non vi è stato alcun provvedimento di diniego assoluto e definitivo;
 
3.2 Violazione dell’articolo 321 per la mancata disamina degli elementi forniti dalla difesa in relazione alla data di ultimazione di alcune delle opere in contestazione non essendosi tenuto conto che la realizzazione della recinzione e del cancello risalivano al 2005; che dalle dichiarazioni rese da coloro che hanno partecipato alla realizzazione della platea ed alla istallazione di tutti i prefabbricati in contestazione si evince la prova dell’esecuzione di tali opere entro l’anno 2005 con conseguente prescrizione dei reati ipotizzati. In subordine si conclude per la limitazione del sequestro escludendo l’area nella sua totalità.
 
Nell’interesse del Savinelli è stata depositata memoria in cui si ribadiscono le ragioni del ricorso sulla insussistenza delle ragioni del sequestro.
 
Considerato in diritto
 
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
 
Il sequestro di cui si discute riguarda sia l’area e sia le realizzazioni sovrastanti (pesa, platea, recinzioni, prefabbricati sovrastanti).
 
In sede di riesanne si è correttamente puntualizzato che per effetto dei lavori eseguiti l’area avente destinazione funzionale “verde agricolo” ha subito in concreto mutamento in “produttivo industriale.
 
In quest’ottica il provvedimento di sequestro appare ineccepibile sia con riferimento all’area che alle strutture sovrastanti in quanto i lavori realizzati si giustificavano nell’ottica di pervenire ad un obiettivo vietato dalla legge posto che la platea secondo l’ipotesi di accusa doveva essere destinata alla movimentazione di automezzi la collocazione di una pesa ed il deposito di inerti metre i manufatti prefabbricati avevano quale destinazione quella di uffici, servizi e ricovero per automezzi.
 
Nel contesto descritto, fermo restando che, come già puntualizzato da questa Corte, il reato di cui all’art. 181, comma primo, D.Lgs. n. 42 del 2004, allorquando sia realizzato mediante una condotta che si protrae nel tempo (nella specie, di edificazione di manufatto), è permanente e si consuma con l’esaurimento totale dell’attività o con la cessazione della condotta per altro motivo (Sez. 3, n. 16393 del 17/02/2010 Rv. 246758), il sequestro appare pertanto pienamente giustificato.
 
Come già indicato in numerose decisioni di questa Corte, infatti, il sequestro preventivo di cose pertinenti al reato può essere adottato anche nel caso di ipotesi criminosa già perfezionatasi (Sez. 2, n. 17170 del 23/04/2010 Rv. 246854). E da tempo le Sezioni Unite hanno altresì precisato che non può essere di ostacolo al sequestro preventivo l’ultimazione di un immobile anche se il giudice di merito deve valutare attentamente e, conseguentemente, motivare, la sussistenza del pericolo derivante dalla libera disponibilità del bene pertinente al reato ed, in particolare, <<la reale compromissione degli interessi attinenti al territorio ed ogni altro dato utile a stabilire in che misura il godimento e la disponibilità attuale della cosa da parte dell’indagato o di terzi possa implicare una effettiva ulteriore lesione del bene giuridico protetto(sentenza 12878/2003).
 
In questo contesto l’aggravio urbanistico va considerato in relazione alla interezza della condotta ed alle finalità perseguite con le realizzazioni abusive. Il mutamento di destinazione dell’area attraverso la realizzazione delle opere contestate comporta evidentemente l’inadeguatezza delle strutture (strade, fognature, elettrificazione, ecc.) che non possono non essere diverse tra un’area “verde” ed una adibita a scopo produttivo per le diverse esigenze delle stesse.
 
In questo contesto caratterizzato dalla conclusione negativa dei procedimenti finalizzati al rilascio delle necessarie autorizzazioni ambientali nessuna valenza decisiva è stata correttamente attribuita dal tribunale alla autorizzazione all’apertura del passo carrabile.
 
Quanto alla prescrizione di alcuni degli abusi specifi contestati, la motivazione del riesame appare senz’altro esaustiva nell’escluderla allo stato con la prosecuzione dei lavori concernenti la platea e l’aumento del numero delle strutture prefabbricate; nonché con la considerazione che allo stato non si rende nemmeno possibile individuare con certezza i due manufatti per i quali sarebbe già intervenuta precedente sentenza del giudice penale.
 
Né in questa sede si rende possibile una valutazione sulla attendibilità delle testimonianze in atti per individuare l’epoca di conclusione dei lavori.
 
Il ricorso, pertanto, non può che essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 
P.Q.M.
 
La Corte Suprema di Cassazione
 
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 
Così deciso in Roma il 19.6.12
 

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