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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 39203 | Data di udienza: 5 Giugno 2018

RIFIUTI – Pastazzo di agrumi e disciplina in materia di rifiuti – Giurisprudenza – Testo Unico ambientale – Art. 6, d.l. n. 172/2008 – Art. 256, c.1°, lett. a), d.lgs. n.152/2006 – Fattispecie: trasporto abusivo di rifiuti non pericolosi (pastazzo di agrumi).


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 29 Agosto 2018
Numero: 39203
Data di udienza: 5 Giugno 2018
Presidente: ANDREAZZA
Estensore: SEMERARO


Premassima

RIFIUTI – Pastazzo di agrumi e disciplina in materia di rifiuti – Giurisprudenza – Testo Unico ambientale – Art. 6, d.l. n. 172/2008 – Art. 256, c.1°, lett. a), d.lgs. n.152/2006 – Fattispecie: trasporto abusivo di rifiuti non pericolosi (pastazzo di agrumi).



Massima

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 29/08/2018 (Ud. 05/06/2018), Sentenza n.39203
 

RIFIUTI – Pastazzo di agrumi e disciplina in materia di rifiuti – Giurisprudenza – Art. 6, d.l. n. 172/2008 – Art. 256, c.1°, lett. a), d.lgs. n.152/2006 – Fattispecie: trasporto abusivo di rifiuti non pericolosi (pastazzo di agrumi).
 
Anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto Testo Unico ambientale), si applica la disciplina in materia di rifiuti agli scarti vegetali costituiti da resti di agrumi in stato di putrefazione, non essendo gli stessi qualificabili né come ammendante vegetale semplice, per l’irreversibilità del processo fermentativo, né come ammendante vegetale compostato, attesa la mancanza di un preliminare processo di trasformazione e stabilizzazione (Corte di Cassazione sez. 3 n. 20248 del 07/04/2009, Belmonte conf. Corte di Cassazione, Sez. 3, n. 7163/2017, Lattari).
  
(annulla con rinvio sentenza del 18/06/2017 – CORTE APPELLO di MESSINA) Pres. ANDREAZZA, Rel. SEMERARO, Ric. Crinò

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 29/08/2018 (Ud. 05/06/2018), Sentenza n.39203

SENTENZA

 

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 29/08/2018 (Ud. 05/06/2018), Sentenza n.39203

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE,
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da CRINO’ SALVATORE nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO;
 
avverso la sentenza del 18/06/2017 della CORTE APPELLO di MESSINA;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere LUCA SEMERARO;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi;
 
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilità. udito il difensore, avv. Massimo Alosi.
 
Il difensore presente chiede l’accoglimento del ricorso RIPORTANDOSI AL PRIMO MOTIVO 
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza emessa in data 24/04/2015, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha condannato Salvatore Crinò alla pena di euro 600,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 6, comma primo, lett. d), d.l. n. 172 del 2008 e 256, comma primo, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, per aver fatto effettuare abusivamente trasporti di rifiuti non pericolosi (pastazzo di agrumi), quantificati in kg. 14.000 circa, con un autocarro di sua proprietà (fatto accertato in data 29/03/2011).
 
La Corte di appello di Messina con la sentenza del 19/06/2017 ha confermato la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 24/04/2015.
 
 
2. Il difensore di Salvatore Crinò ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 19/06/2017.
 
 
2.1. Con il primo motivo la difesa ha dedotto, ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen., la violazione degli 63, 192, 197 e 197 bis cod. proc. pen.
 
Per la difesa, la Corte di appello ha confermato la condanna in primo grado utilizzando l’esame testimoniale del ricorrente, reso nel processo n.182/11 a carico del suo autista Giulio Lombardo; rileva la difesa che a seguito di tali dichiarazioni autoindizianti Giulio Lombardo fu assolto e gli atti furono trasmessi al pubblico ministero per procedere contro Salvatore Crinò.
 
Rileva la difesa che la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto utilizzabili le dichiarazioni autoaccusatorie avendo il ricorrente chiesto il giudizio abbreviato ed essendo state le sue dichiarazioni autoaccusatorie, rese in altro procedimento, trasfuse nella sentenza irrevocabile di assoluzione di Giulio Lombardo.
 
Per la difesa, le dichiarazioni non potevano essere utilizzate contro il ricorrente poiché rese in assenza delle garanzie difensive previste dagli articoli 63, 64 del codice di procedura penale e, dunque, inutilizzabili anche se contenute in una sentenza irrevocabile emessa nei confronti di un altro imputato. La difesa ha richiamato la sentenza n. 15208 del 25/02/2010 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
 
Per la difesa, le dichiarazioni sono inutilizzabili contro lo stesso dichiarante, perché a carico del ricorrente già all’atto di rendere l’esame testimoniale erano emersi elementi a suo carico, a prescindere dal dato formale della già intervenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato; in atti erano stati prodotti i verbali di sequestro preventivo a carico del ricorrente nonché le dichiarazioni rese dall’imputato Giulio Lombardo in sede di convalida dell’arresto.
 
Tali atti, inseriti nel fascicolo del giudizio abbreviato, dimostravano che l’esame di Salvatore Crinò avrebbe dovuto essere svolto con le garanzie di Legge.
 
Per la difesa le dichiarazioni nell’esame testimoniale sono state rese in violazione dell’art. 63 comma 2 cod. proc. pen.
 
 
2.2. Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto, ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione. Per la difesa, il giudice d’appello avrebbe dovuto pronunciare sentenza di assoluzione perché non è stata provata la natura del carico o la destinazione dello stesso a usi non consentiti dalla legge.
 
Rileva la difesa che la sentenza passata in giudicato per Giulio Lombardo ha infatti ritenuto non provata la natura del carico e il teste Gullì della Guardia di Finanza ha riferito di essersi limitato al sequestro preventivo dell’autocarro ma di non aver svolto alcun accertamento sul carico. Per la difesa, la sentenza pertanto è priva di motivazione sul punto nonostante lo specifico motivo di impugnazione.
 
La difesa ha quindi chiesto di annullare la sentenza impugnata.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il secondo motivo è inammissibile per il difetto di specificità estrinseca.
 
Ed invero, in chiara risposta al motivo di appello, la Corte di appello di Messina ha chiaramente qualificato il «pastazzo» di agrumi quale rifiuto richiamando anche la sentenza della Corte di Cassazione sez. 3 n. 20248 del 07/04/2009, Rv. 243626, Belmonte: «Si applica la disciplina in materia di rifiuti, anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto Testo Unico ambientale), agli scarti vegetali costituiti da resti di agrumi in stato di putrefazione, non essendo gli stessi qualificabili né come ammendante vegetale semplice, per l’irreversibilità del processo fermentativo, né come ammendante vegetale compostato, attesa la mancanza di un preliminare processo di trasformazione e stabilizzazione».
 
Orbene, con tale argomentazione in diritto il motivo di ricorso non si è minimamente confrontato, limitandosi a riproporre il motivo di appello.
 
Per altro va segnalato che la natura del «pastazzo» di agrumi quale rifiuto è stata affermata di recente anche dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. 3, n. 7163/2017, Lattari.
 
 
2. Il primo motivo è fondato.
 
 
2.1. Va in primo luogo osservato che la Corte di appello di Messina ha erroneamente rigettato la questione di inutilizzabilità per avere Salvatore Crinò con la richiesta di giudizio abbreviato, consentito all’utilizzo di tutto il materiale istruttorio, comprese le sue dichiarazioni. Risulta infatti dalla stessa sentenza della Corte di appello di Messina che Salvatore Crinò è stato giudicato con il rito ordinario. 
 
 
2.2. La questione proposta dalla difesa è rilevante perché ai sensi dell’art. 238 bis cod. proc. pen. la sentenza irrevocabile può essere acquisita ai fini della prova del fatto accertato ma è valutata ai sensi degli art. 187 e 192 comma 3 cod. proc. pen.: dunque, la sentenza da sola non può costituire prova del fatto a carico dell’imputato.
 
 
2.3. Dalla sentenza di primo grado emerge chiaramente che Salvatore Crinò, nel processo a carico di Giulio Lombardo, rese dichiarazioni autoindizianti, poiché indicò di aver incaricato Giulio Lombardo di portare il carico di «pastazzo» presso un allevatore.
 
La questione è dunque fondata perché l’esame dibattimentale avrebbe dovuto essere interrotto emergendo elementi a carico del ricorrente, in applicazione dell’art. 63 cod. proc. pen., con conseguente inutilizzabilità assoluta delle precedenti dichiarazioni contro la persona che le ha rese.
 
Si impone pertanto sul punto l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria.
 
P.Q.M.
 
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria.
 
Così deciso il 05/06/2018.
 

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