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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale europeo, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 40675 | Data di udienza: 22 Maggio 2016

DIRITTO URBANISTICO – Ordine di demolizione – Estinzione per morte del reo sopravvenuta alla irrevocabilità della sentenza – Esclusione – Trasmissione agli eredi – Artt. 31 c.9, 44 lett. e), d.P.R. n. 380/2001URBANISTICA – EDILIZIA – Natura amministrativa dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo – Giurisprudenza della Corte EDU – Differenza tra demolizione e confisca – Demolizione ordinata dal giudice penale – Natura di atto dovuto autonomo – Potere che si pone a chiusura del sistema sanzionatorio amministrativo – DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO – Giurisprudenza. 


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 29 Settembre 2016
Numero: 40675
Data di udienza: 22 Maggio 2016
Presidente: Fiale
Estensore: Aceto


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – Ordine di demolizione – Estinzione per morte del reo sopravvenuta alla irrevocabilità della sentenza – Esclusione – Trasmissione agli eredi – Artt. 31 c.9, 44 lett. e), d.P.R. n. 380/2001URBANISTICA – EDILIZIA – Natura amministrativa dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo – Giurisprudenza della Corte EDU – Differenza tra demolizione e confisca – Demolizione ordinata dal giudice penale – Natura di atto dovuto autonomo – Potere che si pone a chiusura del sistema sanzionatorio amministrativo – DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO – Giurisprudenza. 



Massima

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 29/09/2016 (ud. 22/05/2016) Sentenza n.40675


DIRITTO URBANISTICO – Ordine di demolizione – Estinzione per morte del reo sopravvenuta alla irrevocabilità della sentenza – Esclusione – Trasmissione agli eredi – Artt. 31 c.9, 44 lett. e), d.P.R. n. 380/2001.
 
L’ordine demolitorio, diversamente dalla pena, non si estingue per morte del reo sopravvenuta alla irrevocabilità della sentenza (Sez.3, n. 3861 del 18/1/2011, Baldinucci; Sez. 3, n. 3720 del 24/11/1999 – dep. 2000, Barbadoro), ma si trasmette agli eredi del responsabile (Consiglio di Stato, Sez. 6, n. 3206 del 3052011) e dei suoi aventi causa che a lui subentrino nella disponibilità del bene (Consiglio di Stato, Sez. 4, n.2266 del 1242011; Consiglio di Stato, Sez. 4, n. 6554 del 24122008).
 
 
URBANISTICA – EDILIZIA – Natura amministrativa dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo – Giurisprudenza della Corte EDU.
 
L’ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito dal giudice ai sensi dell’art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001 con la sentenza di condanna per il reato di costruzione abusiva, ha natura amministrativa e non si estingue per il decorso del tempo ex art. 173 cod. pen., atteso che quest’ultima disposizione si riferisce esclusivamente alle sole pene principali (Cass. Sez. 3, n. 39705 del 30/4/2003, Pasquale; Sez. 3, n. 43006 del 10/11/2010, La Mela; Sez. 3, n. 19742 del 14/04/2011, Mercurio; Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015, Formisano). Pertanto, le caratteristiche dell’ordine di demolizione escludono la sua riconducibilità anche alla nozione convenzionale di “pena” come elaborata dalla giurisprudenza della Corte EDU (così, Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, Delorier)
 
 
DIRITTO URBANISTICO – Differenza tra demolizione e confisca – DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO – Giurisprudenza.
 
La demolizione, a differenza della confisca, non può considerarsi una «pena» nemmeno ai sensi dell’art. 7 della CEDU, perché «essa tende alla riparazione effettiva di un danno e non è rivolta nella sua essenza a punire per impedire la reiterazione di trasgressioni a prescrizioni stabilite dalla legge». Inoltre, la Corte di Strasburgo «nel mentre ha ritenuto ingiustificata rispetto allo scopo perseguito dalla norma, ossia mettere i terreni interessati in una situazione di conformità rispetto alle disposizioni urbanistiche, la confisca (anche di terreni non edificati) in assenza di qualsiasi risarcimento, ha invece espressamente ritenuto giustificato e conforme anche alle norme CEDU un ordine di demolizione delle opere abusive incompatibili con le disposizioni degli strumenti urbanistici eventualmente accompagnato da una dichiarazione di inefficacia dei titoli abilitativi illegittimi. Sicché, la invocata sentenza della Corte di Strasburgo non solo non ha escluso un sequestro o un ordine di demolizione dell’opera contrastante con le norme urbanistiche nei confronti di chiunque ne sia in possesso, anche qualora si tratti di terzo acquirente estraneo al reato, ma ha addirittura implicitamente ritenuto che una tale sanzione ripristinatoria può considerarsi giustificata rispetto allo scopo perseguito dalle norme interne di assicurare una ordinata programmazione e gestione degli interventi edilizi e non contrastante con le norme CEDU richiamate dai ricorrenti (Sez. 3, n. 49331 del 2015; Sez. 3, n. 48925 del 22/10/2009, Viesti e altri).
 

URBANISTICA – EDILIZIA – Demolizione ordinata dal giudice penale – Natura di atto dovuto autonomo – Potere che si pone a chiusura del sistema sanzionatorio amministrativo. 
 
La demolizione ordinata dal giudice penale costituisce atto dovuto, <<esplicazione di un potere autonomo e non alternativo al quello dell’autorità amministrativa, con il quale può essere coordinato nella fase di esecuzione (Cass.. Sez. 3, n. 3685 del 11/12/2013 (dep. 2014), Russo; Sez.3, n.37906 del 22/5/2012, Mascia ed altro; Sez. 6, n. 6337 del 10/3/1994, Sorrentino; Cass. Sez. U., n. 15 del 19/6/1996, RM. in proc. Monterisi; Sez. U. n. 714 del 20/11/1996 (dep.1997), Luongo (così in motivazione), un potere che si pone a chiusura del sistema sanzionatorio amministrativo (Corte Cost. ord. 33 del 18/1/1990; ord. 308 del 9/7/1998; Cass. Sez. F, n. 14665 del 30/08/1990, Di Gennaro).
 

(Dichiara inammissibile il ricorso avverso l’ordinanza del 08/05/2015 del TRIBUNALE DI NAPOLI SEZ. DIST. di ISCHIA) Pres. FIALE, Rel. ACETO, Ric. Marranzini

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 29/09/2016 (ud. 22/05/2016) Sentenza n.40675

SENTENZA

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 29/09/2016 (ud. 22/05/2016) Sentenza n.40675

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da MARRANZINI DANTE nato il 01/11/1930 a SERINO
avverso l’ordinanza del 08/05/2015 del TRIBUNALE DI NAPOLI SEZ. DIST. di ISCHIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
lette/sentite le conclusioni del PG, Dott. G.M. che ha chiesto il rigetto del ricorso
 
RITENUTO IN FATTO 
 
1. Il sig. Dante Marranzini ricorre per l’annullamento dell’ordinanza in epigrafe indicata con cui il Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Ischia – ha rigettato l’istanza di revoca/sospensione dell’ordine di demolizione delle opere edilizie, oggetto di irrevocabile condanna per il reato di cui all’art. 44 lett. e), d.P.R. n. 380 del 2001, ingiunto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli il 31/10/2014.
 
1.1. Con il primo motivo eccepisce la violazione degli artt. 172 e 173, cod. pen. e difetto di motivazione sul punto.
 
Sulla premessa che la sentenza di condanna è irrevocabile dal 14/07/2000, richiama la giurisprudenza della Corte e.d. u. sulle caratteristiche “convenzionali” della pena ed in particolare i cd. “hengels criterie” ed invoca la natura di vera e propria sanzione penale della demolizione di cui eccepisce la prescrizione.
 
Contesta, perciò, il diverso approccio ermeneutico del Tribunale di Napoli che, ritenendo la natura di sanzione amministrativa dell’ordine di demolizione, siccome volto a reintegrare in forma specifica l’assetto urbanistico violato, ha sostenuto – con argomentazioni non condivise dal ricorrente – che la sua natura afflittiva costituisce solo una conseguenza riflessa e non un suo requisito intrinseco.
 
In realtà, prosegue il Marranzini, la finalità di tutela del territorio non fa venir meno il carattere afflittivo della demolizione, né costituisce un suo requisito intrinseco, essendo soggetta, tale finalità ripristinatoria, al continuo confronto con l’interesse pubblico all’eventuale mantenimento del manufatto e con i mutevoli interessi che gravitano sull’area di sedime che potrebbero comportare, in una diversa valutazione, anche una modifica della pianificazione urbanistica tale da legittimare “ex post” l’intervento.
 
Sicché, conclude, resta della demolizione solo la natura afflittiva-penale.
 
1.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione del divieto del “bis in idem“.
 
Ribadita la natura penale dell’ordine di demolizione di fonte giudiziaria, e richiamata la sentenza cd. “Grande Stevens” della Corte e.d.u., deduce che sull’immobile grava già un ordine di demolizione emesso dal Comune di Ischia il 09/02/1999 la cui inottemperanza (acquisizione gratuita dell’immobile e dell’area di sedime al patrimonio comunale e il pagamento di una sanzione pecuniaria di notevole entità) determina conseguenze gravi che assorbono per intero quella di fonte giudiziaria che, a loro volta, ne duplica esclusivamente la natura afflittiva.
 
1.3. Con il terzo motivo, sul presupposto che l’ordine di demolizione si fonda sullo stesso verbale di sequestro, invoca l’applicazione, al caso di specie, del principio di specialità di cui all’art. 9, legge n. 689 del 1981 ed eccepisce l’inammissibile concorso apparente tra la sanzione amministrativa disposta dal Comune di Ischia e quella penale inflitta dal Tribunale che si deve sciogliere a favore della prima.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
2. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
 
3. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito dal giudice ai sensi dell’art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001 con la sentenza di condanna per il reato di costruzione abusiva, ha natura amministrativa e non si estingue per il decorso del tempo ex art. 173 cod. pen., atteso che quest’ultima disposizione si riferisce esclusivamente alle sole pene principali (così già Sez. 3, n. 39705 del 30/4/2003, Pasquale, Rv. 226573; più recentemente, nello stesso senso, Sez. 3, n. 43006 del 10/11/2010, La Mela, Rv. 248670; Sez. 3, n. 19742 del 14/04/2011, Mercurio, Rv. 250336; Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015, Formisano, Rv. 264736)
 
3.1. Tale orientamento è stato ancor più recentemente ribadito sul rilievo espresso che le caratteristiche dell’ordine di demolizione escludono la sua riconducibilità anche alla nozione convenzionale di “pena” come elaborata dalla giurisprudenza della Corte EDU (così, Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, Delorier, Rv. 265540 che ha annullato l’ordinanza del Tribunale di Asti del 03/11/2014, più volte richiamata dal ricorrente a sostegno delle proprie tesi).
 
3.2. Il Collegio condivide e fa proprie le articolate considerazioni sviluppate, con il supporto di ampia giurisprudenza anche amministrativa, nella motivazione della sentenza (alla quale rimanda), non mancando di rimarcare, in questa sede, la decisiva osservazione che l’ordine demolitorio, diversamente dalla pena, non si estingue per morte del reo sopravvenuta alla irrevocabilità della sentenza (Sez.3, n. 3861 del 18/1/2011, Baldinucci, Rv. 249317; Sez. 3, n. 3720 del 24/11/1999 – dep. 2000, Barbadoro, Rv. 215601), ma si trasmette agli eredi del responsabile(v., ad es., Consiglio di Stato, Sez. 6, n. 3206 del 30\5\2011) e dei suoi aventi causa che a lui subentrino nella disponibilità del bene (v., ad es. Consiglio di Stato, Sez. 4, n.2266 del 12\4\2011; Consiglio di Stato, Sez. 4, n. 6554 del 24\12\2008).
 
3.3. Peraltro, come ricorda anche Sez. 3, n. 49331 del 2015, già con la sentenza Sez. 3, n. 48925 del 22/10/2009, Viesti e altri, Rv. 245918, questa Corte, in base alle argomentazioni sviluppate dalla stessa Corte e.d.u. (in essa richiamate), aveva chiaramente affermato che <<la demolizione, a differenza della confisca, non può considerarsi una «pena» nemmeno ai sensi dell’art. 7 della CEDU, perché «essa tende alla riparazione effettiva di un danno e non è rivolta nella sua essenza a punire per impedire la reiterazione di trasgressioni a prescrizioni stabilite dalla legge». Si osservava, inoltre, che la sentenza «nel mentre ha ritenuto ingiustificata rispetto allo scopo perseguito dalla norma, ossia mettere i terreni interessati in una situazione di conformità rispetto alle disposizioni urbanistiche, la confisca (anche di terreni non edificati) in assenza di qualsiasi risarcimento, ha invece espressamente ritenuto giustificato e conforme anche alle norme CEDU un ordine di demolizione delle opere abusive incompatibili con le disposizioni degli strumenti urbanistici eventualmente accompagnato da una dichiarazione di inefficacia dei titoli abilitativi illegittimi. Sembra quindi confermato che la invocata sentenza della Corte di Strasburgo non solo non ha escluso un sequestro o un ordine di demolizione dell’opera contrastante con le norme urbanistiche nei confronti di chiunque ne sia in possesso, anche qualora si tratti di terzo acquirente estraneo al reato, ma ha addirittura implicitamente ritenuto che una tale sanzione ripristinatoria può considerarsi giustificata rispetto allo scopo perseguito dalle norme interne di assicurare una ordinata programmazione e gestione degli interventi edilizi e non contrastante con le norme CEDU richiamate dai ricorrenti»> >.
 
3.4. I primi due motivi di ricorso sono perciò totalmente destituiti di fondamento.
 
4. Lo è di conseguenza anche il terzo che presuppone l’erroneo concorso tra una inesistente sanzione penale (l’ordine di demolizione ingiunto dal giudice) e quella amministrativa (l’ordine di demolizione disposto dal Comune).
 
4.1. Va piuttosto ribadito, richiamando quanto sul punto già affermato dalla citata Sez. 3, n. 49331 del 2015, che la demolizione ordinata dal giudice penale costituisce atto dovuto, <<esplicazione di un potere autonomo e non alternativo al quello dell’autorità amministrativa, con il quale può essere coordinato nella fase di esecuzione(cfr. Sez. 3, n. 3685 del 11/12/2013 (dep. 2014), Russo, Rv. 258518; Sez.3, n.37906 del 22/5/2012, Mascia ed altro, non massimata; Sez. 6, n. 6337 del 10/3/1994, Sorrentino Rv. 198511 ed altre prec. conf. Ma si vedano anche Sez. U, n. 15 del 19/6/1996, RM. in proc. Monterisi, Rv. 205336; Sez. U, n. 714 del 20/11/1996 (dep.1997), Luongo, Rv. 206659)>> (così in motivazione), un potere che si pone a chiusura del sistema sanzionatorio amministrativo (cfr. Corte Cost. ord. 33 del 18/1/1990; ord. 308 del 9/7/1998; Cass. Sez. F, n. 14665 del 30/08/1990, Di Gennaro, Rv. 185699).
 
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 1500,00.

P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
 
Così deciso il 20/05/2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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