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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 50570 | Data di udienza: 11 Novembre 2015

DIRITTO URBANISTICO – Demolizione del manufatto abusivo subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena – Termine – Omissione del termine da parte del Giudice – 90 gg. passaggio in giudicato della sentenza – Artt. 31 e 44 d.P.R. n.380/2001 – Art. 616 cod. proc. pen..


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 29 Dicembre 2015
Numero: 50570
Data di udienza: 11 Novembre 2015
Presidente: Fiale
Estensore: Mengoni


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – Demolizione del manufatto abusivo subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena – Termine – Omissione del termine da parte del Giudice – 90 gg. passaggio in giudicato della sentenza – Artt. 31 e 44 d.P.R. n.380/2001 – Art. 616 cod. proc. pen..



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 29/12/2015 (Ud. 11/11/2015) Sentenza n.50570
 
 
DIRITTO URBANISTICO – Demolizione del manufatto abusivo subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena – Termine – Omissione del termine da parte del Giudice – 90 gg. passaggio in giudicato della sentenza – Art. 31 d.P.R. n.380/2001.
 
Nel caso in cui il Giudice abbia omesso di provvedere alla indicazione del termine per la demolizione, il termine per adempiere all’obbligo di demolizione del manufatto abusivo cui sia stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena è quello di novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, desumibile dai parametri della disciplina urbanistica prevista dall’art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (tra le altre, Cass. Sez. 3, n. 7046 del 4/12/2014, Baccari; Cass. Sez. 3, n. 10581 del 6/2/2013, Lombardo) 


(dich. inamm. il ricorso avverso ordinanza del Tribunale di Brindisi del 13/11/2014) Pres. FIALE, Rel. MENGONI Ric. Sardo

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 29/12/2015 (Ud. 11/11/2015) Sentenza n.50570

SENTENZA

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 29/12/2015 (Ud. 11/11/2015) Sentenza n.50570

 
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
Composta da
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
– sul ricorso proposto da: Sardo Antonio, nato a Brindisi il 14/12/1962
– avverso l’ordinanza pronunciata dal Tribunale di Brindisi in data 13/11/2014;
– visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
– sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
– lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con ordinanza del 13/11/2015, il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice dell’esecuzione, revocava ad Antonio Sardo il beneficio della sospensione condizionale della pena concessogli con la sentenza dello stesso Ufficio del
13/6/2011, irrevocabile il 13/1/2013; il Tribunale, infatti, ravvisava che il soggetto non aveva ottemperato all’ordine di demolizione di un manufatto abusivo, al quale era subordinato il beneficio medesimo. 
 
2. Propone ricorso per cassazione il Sardo, a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi:
– nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 666 cod. proc. pen.. Il Tribunale avrebbe celebrato l’udienza camerale senza darne comunicazione al difensore di fiducia del Sardo, Avv. Livio Di Noi, e provvedendo a nominare un legale di ufficio; ciò in contrasto con l’art. 666 cod. proc. pen., a mente del quale il Giudice designa il difensore di ufficio all’interessato che ne sia privo, non anche a chi lo abbia già nominato in fase di merito;
– violazione degli artt. 168 cod. pen., 27, Cast.. La sentenza di condanna conterrebbe un generico ordine di demolizione, peraltro privo di termine, indirizzato sia al ricorrente che all’organo esecutivo; ne conseguirebbe l’impossibilità, per il Sardo, di procedere alla demolizione medesima.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale di questa Corte ha chiesto annullarsi senza rinvio l’ordinanza gravata. Premessa l’infondatezza dei due motivi citati, osserva però che – in difetto di un termine fissato dal Giudice entro il quale eseguire la demolizione – questo dovrebbe esser fissato in analogia con l’art. 163 cod. pen. e, quindi, in due anni dal passaggio in giudicato della sentenza quanto alle contravvenzioni ed in cinque anni quanto ai delitti. Varrebbe quindi, nel caso di specie, il primo termine, invero non ancora trascorso alla data della pronuncia dell’ordinanza in oggetto.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
 
Con riguardo al primo motivo, si rileva che l’art. 666, comma 3, cod. proc. pen., stabilisce che “salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice o il presidente del collegio, designato il difensore d’ufficio all’interessato che ne sia privo, fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori”; orbene, proprio in questi termini ha operato il Tribunale di Brindisi che, con decreto di fissazione a data 27/6-7 /7 /2014, «preso atto della mancata nomina del difensore di fiducia, designa di ufficio l’Avv. Rosalba Carrozzo del foro di Brindisi». Sul punto, però, il ricorrente oppone che, a quella data, risultava in atti la nomina fiduciaria dell’Avv. Livio Di Noi – eseguita nella fase di merito -, così invocando la violazione della norma in oggetto; orbene, questa tesi non può trovare accoglimento.
 
Osserva la Corte, infatti, che non è stata allegata al ricorso alcuna documentazione attestante la nomina del citato legale in epoca precedente al giudizio di esecuzione, ma, anzi, l’unico atto in tal senso – rivolto proprio all’Avv. Di Noi – reca la data del 12/12/2014 (quindi, successiva all’ordinanza impugnata in questa sede) e l’indicazione dell’«espressa revoca di ogni altro difensore precedentemente nomi nato».
 
Il motivo, pertanto, risulta del tutto infondato.
 
4. Negli stessi termini si conclude poi quanto al seguente.
 
Come ben affermato dal Procuratore generale, infatti, la sentenza del Tribunale contiene un ordine di demolizione esplicitamente rivolto al solo ricorrente, tanto che la sospensione condizionale della pena è stata subordinata proprio all’esecuzione dello stesso; ne consegue che non sussiste – come invece denunciato – alcun “concorso” tra soggetti chiamati a demolire l’abuso, né tantomeno l’invocata impossibilità – in capo al Sardo – di provvedere in esecuzione.
 
5. Non può accogliersi, da ultimo, neppure la richiesta formulata dal Procuratore generale con la propria requisitoria scritta. Ed invero, questo Collegio aderisce alla tesi – maggioritaria nella Corte di legittimità – in forza della quale, nel caso in cui il Giudice abbia omesso di provvedere alla sua indicazione, il termine per adempiere all’obbligo di demolizione del manufatto abusivo cui sia stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena è quello di novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, desumibile dai parametri della disciplina urbanistica prevista dall’art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (tra le altre, Sez. 3, n. 7046 del 4/12/2014, Saccari, Rv. 262419; Sez. 3, n. 10581 del 6/2/2013, Lombardo, Rv. 254757); in particolare, il comma 9 di questa norma afferma che, “per le opere abusive di cui al presente articolo (interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire ovvero in totale difformità o con variazioni essenziali, n.d.r. ), il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita”, così come il precedente comma 3 stabilisce che – ingiunta la rimozione o la demolizione dell’abuso da parte del dirigente dell’ufficio comunale – “se il responsabile non vi provvede entro novanta giorni, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune”. Ed allora, come già affermato in altra occasione, «è irrazionale equiparare situazioni giuridiche che perseguono diverse e autonome finalità, stante che il beneficio della sospensione condizionale della pena mira a dissuadere il condannato dalla reiterazione del reato onde conseguire il vantaggio della sua estinzione, mentre la condizione apposta al beneficio tende, come nel caso in esame, a rafforzare l’adempimento dell’obbligo di demolire opere abusive, avendo come obiettivo la rapida eliminazione di situazioni antigiuridiche produttive di effetti negativi sull’assetto territoriale. Per tale ragione non è accettabile che la condizione apposta al  suddetto beneficio, volta il conseguimento anticipato del ripristino dell’integrità, territoriale possa essere adempiuta fino alla scadenza del termine stabilito, sia pure anche a scopo dissuasivo, per fare conseguire al condannato il vantaggio dell’estinzione del reato» (cfr. Sez. 3, n. 23840 del 13/5/2009, Neri, Rv.
244078).
 
Orbene, nel caso di specie la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile il 13/1/2013, di tal ché il detto termine di novanta giorni era ampiamente decorso alla data dell’ordinanza gravata, quale il 13/11/2014.
 
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 1.000,00.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
 
Così deciso in Roma, 1’11 novembre 2015
 
 
 
 

 

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