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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale Numero: 35711 | Data di udienza:

DIRITTO PROCESSUALI PENALE – Notifica della citazione – Nullità assoluta ed insanabile – Notificazione della citazione effettuata presso lo studio del difensore di fiducia – Artt. 179 182 c.2 e184 c.p.p. 


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 3 Ottobre 2011
Numero: 35711
Data di udienza:
Presidente: Ferrua
Estensore: Amoroso


Premassima

DIRITTO PROCESSUALI PENALE – Notifica della citazione – Nullità assoluta ed insanabile – Notificazione della citazione effettuata presso lo studio del difensore di fiducia – Artt. 179 182 c.2 e184 c.p.p. 



Massima

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione 3^, 3 ottobre 2011, Sentenza n. 35711
 
 
DIRITTO PROCESSUALI PENALE  – Notifica della citazione – Nullità assoluta ed insanabile – Notificazione della citazione effettuata presso lo studio del difensore di fiducia – Artt. 179 182 c.2 e184 c.p.p.. 
 
La nullità assoluta ed insanabile prevista dall’articolo 179 c.p.p. ricorre solo se la notificazione della citazione sia stata omessa del tutto o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, sia risultata inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato, mentre la medesima nullità non ricorre “nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’articolo 184 c.p.p.” (Cass. Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, Palumbo). Mentre, la notificazione della citazione effettuata presso lo studio del difensore di fiducia, pur in mancanza di un’elezione di domicilio da parte dell’imputato, determina una nullità a regime intermedio, in quanto e’ idonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato, considerato il rapporto fiduciario intercorrente con il legale cui l’atto e’ stato notificato (Cass. sez. 5, n. 8826 del 10/2/2005, Bozzetti e altro) ed e’ soggetta ai termini di deduzione di cui all’articolo 182 c.p.p., comma 2 (Cass., Sez. 2, n. 35345 del 12/5/2010, Rummo).
 
(dich. Inamm. Il ricorso avverso sentenza n. 3224/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 19/01/2010) Pres. Ferrua, Est. amoroso

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione 3^, 3 ottobre 2011, Sentenza n. 35711

SENTENZA

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. FERRUA Giuliana                    – Presidente
Dott. SQUASSONI Claudia               – Consigliere
Dott. GENTILE Mario                       – Consigliere
Dott. AMOROSO Giovanni               – Consigliere rel. 
Dott. ROSI Elisabetta                      – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente:
 
SENTENZA
 
– sul ricorso proposto da:
1) SC. CO. N. IL …;
– avverso la sentenza n. 3224/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 19/01/2010;
– visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
– udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/05/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI;
– Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Sante Spinaci che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
La Corte d’Appello di Napoli, il 19/01/2010 in riforma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata emessa il 18/09/2007, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo b) (lavori edilizi in zona sismica) perche’ estinto per intervenuta prescrizione ed ha rideterminato la pena nei confronti di Sc. Co. in ordine ai reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera c) e Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, comma 1 bis per avere eseguito un manufatto di circa 400 mq, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, nonostante l’ordine di sospensione dei lavori, e di cui all’articolo 349 c.p., fatti accertati in ….
 
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputata a mezzo di proprio difensore chiedendo di dichiarare l’estinzione dei reati di cui ai capi a) e c) per intervenuta prescrizione ed in subordine di annullare la impugnata sentenza per i seguenti motivi:
 
1. Per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullita’ ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c), in relazione agli articoli 157, 161 comma 4, articolo 601 c.p.p., in relazione agli articoli 178 e 179 c.p.p., comma 1. Il decreto di citazione a giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Napoli sarebbe stato notificato al difensore per l’impossibilita’, come desumibile dalla relazione redatta dall’ufficiale giudiziario, di rintracciare la ricorrente all’indirizzo di …, dove sarebbe sconosciuta, quando invece dal certificato di residenza storica tale residenza risulta sin dal 12/8/1983 e ivi le sono stati correttamente notificati anche altri atti.
 
2. Per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullita’ ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c), in relazione agli articoli 157, 548 e 568 c.p.p. e in relazione agli articoli 178 e 179 c.p.p., comma 1, in quanto sarebbe ugualmente nulla la notifica dell’avviso di deposito e dell’estratto della sentenza all’imputata contumace, eseguito, ai sensi dell’articolo 157 c.p.p., comma 8 bis, presso il difensore nominato, mentre invece non poteva essere sostituita con alcun altro atto equipollente, stante la tassativita’ della disposizione dell’articolo 548 c.p.p., comma 3.
 
3. In via subordinata viene chiesta l’applicazione dell’indulto ex Legge 31 luglio 2006, n. 241.

CONSIDERATO IN DIRITTO
 
I motivi di ricorso sono manifestamente infondati.
 
Innanzitutto alla data della sentenza di secondo grado (19 gennaio 2010 e non, come erroneamente riportato in calce alla motivazione per un evidente lapsus calami, il 19 gennaio 2009), non risultavano prescritti ne’ il reato di cui al capi a) (Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera c)), ne’ quello di cui al capo c) (Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, comma 1 bis) accertati entrambi il 4 ottobre 2005, in quanto il termine lungo di prescrizione per tali reati risulta essere di quattro anni e mezzo. Per quanto attiene alla notificazione del decreto di citazione innanzi al giudice di appello, deve essere evidenziato che nella relata di notifica in data 4 novembre 2009, l’ufficiale giudiziario indico’ che la ricorrente risultava sconosciuta specificando che cio’ era stato verificato sia in riferimento al civico …, targa blu, sia al civico …, targa grigia, per cui la notifica effettuata con le modalita’ di cui all’articolo 161 c.p.p., comma 7, risulta legittima. Del resto la nullita’ assoluta ed insanabile prevista dall’articolo 179 c.p.p. ricorre solo se la notificazione della citazione sia stata omessa del tutto o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, sia risultata inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato, mentre la medesima nullita’ non ricorre “nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalita’ di esecuzione, alla quale consegue la applicabilita’ della sanatoria di cui all’articolo 184 c.p.p.” (cfr. Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, Palumbo, Rv. 229539); in particolare, la notificazione della citazione effettuata presso lo studio del difensore di fiducia, pur in mancanza di un’elezione di domicilio da parte dell’imputato, determina una nullita’ a regime intermedio, in quanto e’ idonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato, considerato il rapporto fiduciario intercorrente con il legale cui l’atto e’ stato notificato (Cfr. sez. 5, n. 8826 del 10/2/2005, Bozzetti e altro, Rv. 231588) ed e’ soggetta ai termini di deduzione di cui all’articolo 182 c.p.p., comma 2 (si veda da ultimo, Sez. 2, n. 35345 del 12/5/2010, Rummo, Rv. 248401).
 
Quanto alla lamentata notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di appello al difensore, per l’impossibilita’ di notificare la stessa al domicilio della ricorrente, il motivo e’ inconferente, posto che il ricorso per cassazione e’ stato ritualmente proposto, nei termini di legge, dal difensore stesso. Pertanto il ricorso e’ inammissibile e, di conseguenza, la ricorrente deve essere condannata, ex articolo 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.

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