Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Diritto processuale europeo,
Diritto processuale penale,
Diritto urbanistico - edilizia
Numero: 26945 |
Data di udienza: 4 Maggio 2017
* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Opere abusivamente realizzate – Ordini di demolizione e di riduzione in pristino – Atto dovuto – Natura di sanzione amministrativa di tipo ablatorio – Patteggiamento ex art.444 cod.proc.pen. – Irrilevanza – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ordine di demolizione – Natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio priva di finalità punitiva – Insuscettibile di estinzione per decorso del tempo – Esigenze di ripristino dell’assetto urbanistico violato – DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO – Nozione convenzionale di “pena” elaborata dalla giurisprudenza CEDU – Mancata previsione di un termine di prescrizione dell’ordine di demolizione – Ininfluenza – Artt. 444 e 445 comma 2 c.p.p. – Artt.172, 173 cod.pen. – Artt. 3 e 117 Cost.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 30 Maggio 2017
Numero: 26945
Data di udienza: 4 Maggio 2017
Presidente: FIALE
Estensore: AMORESANO
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Opere abusivamente realizzate – Ordini di demolizione e di riduzione in pristino – Atto dovuto – Natura di sanzione amministrativa di tipo ablatorio – Patteggiamento ex art.444 cod.proc.pen. – Irrilevanza – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ordine di demolizione – Natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio priva di finalità punitiva – Insuscettibile di estinzione per decorso del tempo – Esigenze di ripristino dell’assetto urbanistico violato – DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO – Nozione convenzionale di “pena” elaborata dalla giurisprudenza CEDU – Mancata previsione di un termine di prescrizione dell’ordine di demolizione – Ininfluenza – Artt. 444 e 445 comma 2 c.p.p. – Artt.172, 173 cod.pen. – Artt. 3 e 117 Cost.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 30/05/2017 (Ud. 04/05/2017) Sentenza n.26945
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Opere abusivamente realizzate – Ordini di demolizione e di riduzione in pristino – Atto dovuto – Natura di sanzione amministrativa di tipo ablatorio – Patteggiamento ex art.444 cod.proc.pen. – Irrilevanza – Art.31, c.9, d.P.R. n.380/2001.
L’art.31, comma 9, DPR 380/01 stabilisce che per le opere abusive il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all’art.44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non altrimenti eseguita. L’ordine di demolizione costituisce, quindi, atto dovuto in quanto obbligatoriamente previsto, dalla normativa in vigore, in relazione alle opere abusivamente realizzate. Tale sanzione, pur formalmente giurisdizionale, ha natura sostanzialmente amministrativa di tipo ablatorio che il giudice deve disporre, non trattandosi di pena accessoria né di misura di sicurezza, perfino nella sentenza applicativa di pena concordata tra le parti ex art.444 cod.proc.pen. a nulla rilevando che l’ordine medesimo non abbia formato oggetto dell’accordo (cfr.ex multis Cass.pen.sez.3n.3123 del 28/09/1995; conf.Cass.sez.3,n.2896del 13/10/1997; Cass.sez.3n.3107 del 25/10/1997).
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ordine di demolizione – Natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio priva di finalità punitiva – Insuscettibile di estinzione per decorso del tempo – Esigenze di ripristino dell’assetto urbanistico violato – Nozione convenzionale di “pena” elaborata dalla giurisprudenza CEDU – Mancata previsione di un termine di prescrizione dell’ordine di demolizione – Ininfluenza – Artt. 444 e 445 comma 2 c.p.p. – Artt.172, 173 cod.pen. – Artt. 3 e 117 Cost.
La natura sostanzialmente amministrativa dell’ordine di demolizione implica che ad esso non possano applicarsi, neppure in via analogica, le norme in tema di estinzione del reato. Si è così ritenuta la irrilevanza della estinzione del reato conseguente al decorso del termine di cui all’art.445 comma 2 c.p.p. (Cass.pen.sez.3 n.2674/2000; sez.3 n.65/2000). Così come non trovano applicazione le norme di cui gli artt.172 e 173 cod.pen. in tema di estinzione delle pene, non essendo l’ordine di demolizione suscettibile di estinzione per decorso del tempo, avendo esso natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio, priva di finalità punitiva (Cass.sez.3 n.49331 del 10/11/2015; Cass. sez. 3 n.43006 del 10/11/2010; Sez. 3 n.39705 del 30/04/2003; sez. 3 n.19742 del 14/04/2011). In relazione all’ordine di demolizione prevalgono, invero, le esigenze di ripristino dell’assetto urbanistico violato e tali esigenze escludono la riconducibilità dello stesso alla nozione convenzionale di “pena” elaborata dalla giurisprudenza CEDU (Cass. sez. 3 n.49331 del 10/11/2015). Infine, va richiamata la sentenza n.41475/2016, che ha dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt.3 e 117 Cost., dell’art.31, comma 9, DPR 380/2001, per mancata previsione di un termine di prescrizione dell’ordine di demolizione.
(conferma ordinanza del 11/06/2015 TRIBUNALE DI LECCE) Pres. FIALE, Rel. AMORESANO, Ric. De Vitis
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 30/05/2017 (Ud. 04/05/2017) Sentenza n.26945
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 30/05/2017 (Ud. 04/05/2017) Sentenza n.26945
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da De Vitis Fabio, nato a Racale il 13/04/1967;
avverso l’ordinanza del 11/06/2015 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano; lette le richieste del P.M.,in persona del Sost.Proc.Gen.Luigi Orsi, che ha concluso, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 11/06/2015 il G.E. del Tribunale di Lecce rigettava l’istanza, proposta nell’interesse di Fabio De Vitis, con la quale si chiedeva la revoca e/o la sospensione della ingiunzione di demolizione emessa dal P.M. il 06/05/2015 in esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecce, sez. dist.di Casarano, del 16/01/2007, irrevocabile il 14/05/2007.
Dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità in ordine alla natura dell’ordine di demolizione, ai rapporti tra procedimento amministrativo e processo penale, rilevava il G.E. che, avendo l’ordine di demolizione prevalenti ed assorbenti finalità di ripristino della situazione del territorio, non si trattava di sanzione penale ma di sanzione amministrativa accessoria, come tale non soggetta a prescrizione.
2. Ricorre per cassazione Fabio De Vitis, a mezzo del difensore, denunciando, con il primo motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all’art.31, comma 9, d.P.R. n.380/2001 ed agli artt.172, 173 cod.pen. e 117 Cost.
Secondo il ricorrente, alla luce della giurisprudenza della Corte europea, è insostenibile la tesi, secondo cui l’ordine di demolizione delle opere abusive, avendo natura di sanzione amministrativa accessoria, non sarebbe suscettibile di estinzione per decorso del tempo.
L’ordine di demolizione andrebbe inquadrato nell’ambito delle misure sanzionatorie, con applicabilità quindi delle disposizioni di cui agli artt.172 e 173 cod.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Va ricordato che l’art.31, comma 9, DPR 380/01 stabilisce che per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all’art.44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non altrimenti eseguita.
L’ordine di demolizione costituisce, quindi, atto dovuto in quanto obbligatoriamente previsto, dalla normativa in vigore, in relazione alle opere abusivamente realizzate.
Tale sanzione, pur formalmente giurisdizionale, ha natura sostanzialmente amministrativa di tipo ablatorio che il giudice deve disporre, non trattandosi di pena accessoria né di misura di sicurezza, perfino nella sentenza applicativa di pena concordata tra le parti ex art.444 cod.proc.pen. a nulla rilevando che l’ordine medesimo non abbia formato oggetto dell’accordo (cfr.ex multis Cass.pen.sez.3n.3123 del 28/09/1995; conf.Cass.sez.3,n.2896del 13/10/1997; Cass.sez.3n.3107 del 25/10/1997).
3. La natura sostanzialmente amministrativa dell’ordine di demolizione implica che ad esso non possano applicarsi, neppure in via analogica, le norme in tema di estinzione del reato. Si è così ritenuta la irrilevanza della estinzione del reato conseguente al decorso del termine di cui all’art.445 comma 2 c.p.p.” (cfr.ex multis Cass.pen.sez.3 n.2674/2000; sez.3 n.65/2000).
Così come non trovano applicazione le norme di cui gli artt.172 e 173 cod.pen. in tema di estinzione delle pene, non essendo l’ordine di demolizione suscettibile di estinzione per decorso del tempo, avendo esso natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio, priva di finalità punitiva (Csass.sez.3 n.49331 del 10/11/2015; rv.265540;Cass. sez. 3 n.43006 del 10/11/2010; Sez. 3 n.39705 del 30/04/2003; sez. 3 n.19742 del 14/04/2011).
In relazione all’ordine di demolizione prevalgono, invero, le esigenze di ripristino dell’assetto urbanistico violato e tali esigenze escludono la riconducibilità dello stesso alla nozione convenzionale di “pena” elaborata dalla giurisprudenza CEDU (Cass. sez. 3 n.49331 del 10/11/2015).
Va, infine, richiamata la sentenza n.41475/2016 di questa sezione (Rv.267977), che ha dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt.3 e 117 Cost., dell’art.31, comma 9, DPR 380/2001, per mancata previsione di un termine di prescrizione dell’ordine di demolizione.
3. Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla cassa delle ammende della somma che pare congruo determinare in euro 2.000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 2.000,00.
Così deciso in Roma il 04/05/2017