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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale europeo, Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 26944 | Data di udienza: 4 Maggio 2017

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ordini di demolizione e di riduzione in pristino – Mera presentazione di un’istanza di condono – Verifiche del G.E. – Incompatibilità degli ordini in questione con atti amministrativi – Opere abusivamente realizzate – Ordini di demolizione e di riduzione in pristino – Atto dovuto – Natura di sanzione amministrativa di tipo ablatorio – Patteggiamento ex art.444 cod.proc.pen. – Irrilevanza – Artt.31, c.9, e 44 d.P.R. n.380/2001 – Ordine di demolizione – Natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio priva di finalità punitiva – Insuscettibile di estinzione per decorso del tempo – Esigenze di ripristino dell’assetto urbanistico violato – Nozione convenzionale di “pena” elaborata dalla giurisprudenza CEDU – Mancata previsione di un termine di prescrizione dell’ordine di demolizione – Ininfluenza – Artt. 444 e 445 comma 2 c.p.p. – Artt.172, 173 cod.pen. – Artt. 3 e 117 Cost.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 30 Maggio 2017
Numero: 26944
Data di udienza: 4 Maggio 2017
Presidente: FIALE
Estensore: AMORESANO


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ordini di demolizione e di riduzione in pristino – Mera presentazione di un’istanza di condono – Verifiche del G.E. – Incompatibilità degli ordini in questione con atti amministrativi – Opere abusivamente realizzate – Ordini di demolizione e di riduzione in pristino – Atto dovuto – Natura di sanzione amministrativa di tipo ablatorio – Patteggiamento ex art.444 cod.proc.pen. – Irrilevanza – Artt.31, c.9, e 44 d.P.R. n.380/2001 – Ordine di demolizione – Natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio priva di finalità punitiva – Insuscettibile di estinzione per decorso del tempo – Esigenze di ripristino dell’assetto urbanistico violato – Nozione convenzionale di “pena” elaborata dalla giurisprudenza CEDU – Mancata previsione di un termine di prescrizione dell’ordine di demolizione – Ininfluenza – Artt. 444 e 445 comma 2 c.p.p. – Artt.172, 173 cod.pen. – Artt. 3 e 117 Cost.



Massima

 


CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 30/05/2017 (Ud. 04/05/2017) Sentenza n.26944



DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ordini di demolizione e di riduzione in pristino – Mera presentazione di un’istanza di condono – Verifiche del G.E. – Incompatibilità degli ordini in questione con atti amministrativi.
 
Gli ordini di demolizione e di riduzione in pristino debbano intendersi emessi allo stato degli atti, tanto che anche il giudice dell’esecuzione deve verificare il permanere della incompatibilità degli ordini in questione con atti amministrativi. E’ altrettanto indubitabile, però, che il rilascio del permesso in sanatoria non determini automaticamente la revoca dell’ordine di demolizione o di riduzione in pristino, dovendo il giudice, comunque, accertare la legittimità sostanziale del titolo sotto il profilo della sua conformità alla legge ed eventualmente disapplicarlo ove siano insussistenti i presupposti per la sua emanazione. A maggior ragione, in caso di mera presentazione di un’istanza di condono, il G.E. deve accertare che, secondo una ragionevole previsione, l’istanza possa essere accolta in tempi brevi.
 
 
 
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Opere abusivamente realizzate – Ordini di demolizione e di riduzione in pristino – Atto dovuto – Natura di sanzione amministrativa di tipo ablatorio – Patteggiamento ex art.444 cod.proc.pen. – Irrilevanza – Art.31, c.9, d.P.R. n.380/2001.
 
L’art.31, comma 9, DPR 380/01 stabilisce che per le opere abusive il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all’art.44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non altrimenti eseguita. L’ordine di demolizione costituisce, quindi, atto dovuto in quanto obbligatoriamente previsto, dalla normativa in vigore, in relazione alle opere abusivamente realizzate. Tale sanzione, pur formalmente giurisdizionale, ha natura sostanzialmente amministrativa di tipo ablatorio che il giudice deve disporre, non trattandosi di pena accessoria né di misura di sicurezza, perfino nella sentenza applicativa di pena concordata tra le parti ex art.444 cod.proc.pen. a nulla rilevando che l’ordine medesimo non abbia formato oggetto dell’accordo.
 
 
 
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ordine di demolizione – Natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio priva di finalità punitiva – Insuscettibile di estinzione per decorso del tempo – Esigenze di ripristino dell’assetto urbanistico violato – Nozione convenzionale di “pena” elaborata dalla giurisprudenza CEDU – Mancata previsione di un termine di prescrizione dell’ordine di demolizione – Ininfluenza – Artt. 444 e 445 comma 2 c.p.p. – Artt.172, 173 cod.pen. – Artt. 3 e 117 Cost.
 
La natura sostanzialmente amministrativa dell’ordine di demolizione implica che ad esso non possano applicarsi, neppure in via analogica, le norme in tema di estinzione del reato. Si è così ritenuta la irrilevanza della estinzione del reato conseguente al decorso del termine di cui all’art.445 comma 2 c.p.p.. Così come non trovano applicazione le norme di cui gli artt.172 e 173 cod.pen. in tema di estinzione delle pene, non essendo l’ordine di demolizione suscettibile di estinzione per decorso del tempo, avendo esso natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio, priva di finalità punitiva. E neppure la prescrizione prevista dalla L.689/81 che riguarda “sanzioni pecuniarie con finalità punitiva”. In relazione all’ordine di demolizione prevalgono, invece, le esigenze di ripristino dell’assetto urbanistico violato e tali esigenze escludono la riconducibilità dello stesso alla nozione convenzionale di “pena” elaborata dalla giurisprudenza CEDU. Va, infine, richiamata la sentenza n.41475/2016, che ha dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt.3 e 117 Cast., dell’art.31, comma 9, DPR 380/2001, per mancata previsione di un termine di prescrizione dell’ordine di demolizione.
 
 
(conferma ordinanza del 08/09/2016 TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA) Pres. FIALE, Rel. AMORESANO, Ric. Panariello 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 30/05/2017 (Ud. 04/05/2017) Sentenza n.26944

SENTENZA

 

 
 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 30/05/2017 (Ud. 04/05/2017) Sentenza n.26944
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da Panariello Pasqualina, nata a Torre del Greco il 24/02/1949;
 
avverso l’ordinanza del 08/09/2016 del Tribunale di Torre Annunziata visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano;
 
lette le richieste del P.M.,in persona del Sost.Proc.Gen.Sante Spinaci, che ha concluso, chiedendo il rigetto del ricorso. 
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con ordinanza in data 08/09/2016 il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza, proposta nell’interesse di Pasqualina Panariello, con la quale si chiedeva la revoca e/o la sospensione dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo di cui alla sentenza della Pretura Circondariale di Napoli, sez. dist. di Torre del Greco, del 18/02/1993, irrevocabile il 10/04/1997.
 
Rilevava Il G.E., richiamando la giurisprudenza di legittimità, che non vi era certezza in ordine al rilascio, in tempi brevi, del provvedimento di condono richiesto nel lontano 1994.
 
Inoltre, avendo l’ordine di demolizione finalità di ripristino della situazione del territorio, non si trattava di sanzione penale ma di sanzione amministrativa accessoria, come tale non soggetta a prescrizione.
 
2. Ricorre per cassazione Pasqualina Panariello, a mezzo del difensore, denunciando, con il primo motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla omessa verifica della concreta possibilità di emissione di un provvedimento di sanatoria, richiesto ma non ancora evaso per motivi non certo addebitabili alla ricorrente, che anzi aveva proceduto a continue sollecitazioni agli uffici competenti. Secondo la ricorrente la pratica di condono si troverebbe nella fase conclusiva con ottime prospettive di esito favorevole della richiesta, mentre il G.E. non avrebbe verificato in alcun modo tale possibile esito.
 
Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge in ordine alla omessa declaratoria di prescrizione nonostante la natura sanzionatoria dell’ordine di demolizione.
 
Con il terzo motivo denuncia la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla omessa valutazione di quanto emergente dagli atti circa lo stato della pratica di condono ed ai rilievi contenuti nell’incidente di esecuzione.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
 
2. Non c’è dubbio che gli ordini di demolizione e di riduzione in pristino debbano intendersi emessi allo stato degli atti, tanto che anche il giudice dell’esecuzione deve verificare il permanere della incompatibilità degli ordini in questione con atti amministrativi. E’ altrettanto indubitabile, però, che il rilascio del permesso in sanatoria non determini automaticamente la revoca dell’ordine di demolizione o di riduzione in pristino, dovendo il giudice, comunque, accertare la legittimità sostanziale del titolo sotto il profilo della sua conformità alla legge ed eventualmente disapplicarlo ove siano insussistenti i presupposti per la sua emanazione (cfr.ex mults Cass.pen.sez.3, n.144 del 30/01/2003 -P-M-c/o Ciavarella).
 
A maggior ragione, in caso di mera presentazione di un’istanza di condono, il G.E. deve accertare che, secondo una ragionevole previsione, l’istanza possa essere accolta in tempi brevi.
 
Il G. E. ha fatto corretta applicazione di tali principi, reiteratamente affermati da questa Corte, rilevando che l’istanza di condono presentata dalla ricorrente, a distanza di molti anni non è stata ancora accolta. Ha esaminato, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, lo “stato” della pratica, rilevando che l’autorizzazione paesaggistica rilasciata in data 16/11/2015, oltre a prevedere il rispetto di alcune prescrizioni, riguardava il solo vincolo paesaggistico e non costituiva titolo sanante sotto il profilo urbanistico. Quanto alla variante di Piano, che risultava sottoposta al Comitato dell’Autorità di Bacino Regionale, essa riguardava solo la compatibilità idraulica della zona interessata.
 
Coerentemente con tali premesse ha ritenuto il G.E. che non potesse in alcun modo formularsi un giudizio prognostico di accoglimento in tempi brevi della richiesta di condono, avanzata nel lontano 1994.
 
A fronte di tale motivazione, la ricorrente non ha neppure prospettato, se non genericamente, le ragioni per cui il Comune dovrebbe emettere in tempi ragionevoli un provvedimento di condono. 
 
3. Quanto al secondo motivo, va ricordato che l’art.31, comma 9, DPR 380/01 stabilisce che per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all’art.44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non altrimenti eseguita.
 
L’ordine di demolizione costituisce, quindi, atto dovuto in quanto obbligatoriamente previsto, dalla normativa in vigore, in relazione alle opere abusivamente realizzate.
 
Tale sanzione, pur formalmente giurisdizionale, ha natura sostanzialmente amministrativa di tipo ablatorio che il giudice deve disporre, non trattandosi di pena accessoria né di misura di sicurezza, perfino nella sentenza applicativa di pena concordata tra le parti ex art.444 cod.proc.pen. a nulla rilevando che l’ordine medesimo non abbia formato oggetto dell’accordo (cfr.ex multis Cass.pen.sez.3 n.3123 del 28/09/1995; conf.Cass.sez.3 n.2896 del 13/10/1997; cass.sez.3 n.3107 del 25/10/1997).
 
3.1. La natura sostanzialmente amministrativa dell’ordine di demolizione implica che ad esso non possano applicarsi, neppure in via analogica, le norme in tema di estinzione del reato. Si è così ritenuta la irrilevanza della estinzione del reato conseguente al decorso del termine di cui all’art.445 comma 2 c.p.p.” (cfr.ex multis Cass.pen.sez.3 n.2674/2000; sez.3 n.65/2000).
 
Così come non trovano applicazione le norme di cui gli artt.172 e 173 cod.pen. in tema di estinzione delle pene, non essendo l’ordine di demolizione suscettibile di estinzione per decorso del tempo, avendo esso natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio, priva di finalità punitiva (Csass.sez.3 n.49331 del 10/11/2015; rv.265540;Cass. sez. 3 n.43006 del 10/11/2010; Sez. 3 n.39705 del 30/04/2003; sez. 3 n.19742 del 14/04/2011). 
 
E neppure la prescrizione prevista dalla L.689/81 che riguarda “sanzioni pecuniarie con finalità punitiva”.
 
In relazione all’ordine di demolizione prevalgono, invece, le esigenze di ripristino dell’assetto urbanistico violato e tali esigenze escludono la riconducibilità dello stesso alla nozione convenzionale di “pena” elaborata dalla giurisprudenza CEDU (Cass. sez. 3 n.49331 del 10/11/2015).
 
Va, infine, richiamata la sentenza n.41475/2016 di questa sezione (Rv.267977), che ha dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale , per violazione degli artt.3 e 117 Cast., dell’art.31, comma 9, DPR 380/2001, per mancata previsione di un termine di prescrizione dell’ordine di demolizione.
 
4. Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla cassa delle ammende della somma che pare congruo determinare in euro 2.000,00.
 
P. Q. M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processualied al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 2.000,00.
 
Così deciso in Roma il 04/05/2017
 
 
 
 
 
 
 

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