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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia, Pubblica amministrazione Numero: 26928 | Data di udienza: 4 Maggio 2017

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Opere edilizie abusive – Responsabilità del proprietario dell’area – Valutazioni fattuali – Poteri e limiti – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Lavori edilizi illeciti – Proprietario dell’area – Dovere di controllo – Limiti – Provvedimento di sequestro – Nomina a custode – Continuazione dei lavori – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Violazione ripetuta dei sigilli apposti – Concorso con il committente o l’esecutore dei lavori – Principio del “cui prodest” – Art.349, commi 1 e 2, cod.pen. – Artt. 29, 44, 64, 65, 71 72 DPR n.380/2001 – Giurisprudenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 30 Maggio 2017
Numero: 26928
Data di udienza: 4 Maggio 2017
Presidente: FIALE
Estensore: AMORESANO


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Opere edilizie abusive – Responsabilità del proprietario dell’area – Valutazioni fattuali – Poteri e limiti – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Lavori edilizi illeciti – Proprietario dell’area – Dovere di controllo – Limiti – Provvedimento di sequestro – Nomina a custode – Continuazione dei lavori – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Violazione ripetuta dei sigilli apposti – Concorso con il committente o l’esecutore dei lavori – Principio del “cui prodest” – Art.349, commi 1 e 2, cod.pen. – Artt. 29, 44, 64, 65, 71 72 DPR n.380/2001 – Giurisprudenza.



Massima

 

 


CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 30/05/2017 (Ud. 04/05/2017) Sentenza n.26928



DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Opere edilizie abusive – Responsabilità del proprietario dell’area – Valutazioni fattuali – Poteri e limiti – Giurisprudenza.
 
In materia edilizia può essere attribuita al proprietario, non formalmente committente dell’opera, la responsabilità per la violazione dell’art.44 DPR 380/01, sulla base di valutazioni fattuali, quali l’accertamento che questi abiti nello stesso territorio comunale ove è stata eretta la costruzione abusiva, che sia stato individuato sul luogo, che sia destinatario finale dell’opera, che abbia presentato richieste di provvedimenti abilitativi anche in sanatoria (cfr. ex multis cass.pen.sez.3 n.9536 del 20/01/2004; Cass.sez.3, 14/02/2005,Di Marino; Cass.sez.3 n.32856 del 13/072005,Farzone). Inoltre, grava inoltre sull’interessato l’onere di allegare circostanze utili a convalidare la tesi che, nella specie, si tratti di opere realizzate da terzi a sua insaputa e senza la sua volontà (Cass.pen. Sez. 3 n.25669 del 30/05/2012 che richiama anche Cass. Sez. 3 n.35907 del 19/09/2008 e tutte le precedenti pronunce).
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Lavori edilizi illeciti – Proprietario dell’area – Dovere di controllo – Limiti – Provvedimento di sequestro – Nomina a custode – Continuazione dei lavori – Violazione ripetuta dei sigilli apposti – Concorso con il committente o l’esecutore dei lavori – Principio del “cui prodest” – Art.349, commi 1 e 2, cod.pen. – Artt. 29, 44, 64, 65, 71 72 DPR n.380/2001 – Giurisprudenza.
 
Non può essere attribuito ad un soggetto per il solo fatto di essere proprietario di un’area, un dovere di controllo dalla cui violazione derivi una responsabilità penale per costruzione abusiva. Il semplice fatto di essere proprietario o comproprietario del terreno sul quale vengono svolti lavori edilizi illeciti, pur potendo costituire un indizio grave, non è sufficiente da solo ad affermare la responsabilità penale, essendo necessario a tal fine, rinvenire elementi in base ai quali possa ragionevolmente presumersi che egli abbia in qualche modo concorso anche solo moralmente con il committente o l’esecutore dei lavori (v. Cass. Sez. 3, 29/03/2001-Bertin). Occorre considerare, in sostanza, la situazione concreta in cui si è svolta l’attività incriminata, tenendo conto non soltanto della piena disponibilità, giuridica o di fatto, del suolo e dell’interesse specifico ad effettuare una costruzione (principio del “cui prodest“), bensì pure di rapporti di parentela ed affinità tra l’esecutore dell’opera abusiva ed il proprietario, dell’eventuale presenza “in loco” di quest’ultimo, dello svolgimento di attività di materiale vigilanza dell’esecuzione dei lavori, della richiesta di provvedimenti abilitativi anche in sanatoria; del regime patrimoniale tra coniugi e, in definitiva, di tutte quelle situazioni e quel comportamenti positivi o negativi, da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove circa la compartecipazione anche morale all’esecuzione delle opere” (così Cass.pen. Sez. 3 n.216 del 08/10/2004; conf. Cass. Sez. 3 n.5476 del 29/04/1999, Zarbo; Cass. Sez. 3 n. 31130 del 10/08/2001, Gagliardi; Cass. Sez. 3, 25/02/2003, Cafasso ed altro).
 
 
(dich. inammissibili il ricorso avverso sentenza del 05/12/2014 CORTE DI APPELLO DI CATANIA) Pres. FIALE, Rel. AMORESANO, Ric. Lombardo 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 30/05/2017 (Ud. 04/05/2017) Sentenza n.26928

SENTENZA

 

 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 30/05/2017 (Ud. 04/05/2017) Sentenza n.26928
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da Lombardo Andrea Cono, nato a Niscemi il 08/03/1988;
 
avverso la sentenza del 05/12/2014 della Corte di Appello di Catania; 
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano; 
 
udite le richieste del P.M.,in persona del Sost.Proc.Gen. Ciro Angelillis, che ha concluso, chiedendo l’annullamento senza rinvio per prescrizione dei reati di cui ai capi a), b) e e) ed il rigetto del ricorso nel resto. 
 
RITENUTO IN FATTO
 
1.La Corte di Appello di Catania, con sentenza del 05/12/2014, confermava la sentenza del Tribunale di Caltagirone, emessa in data 02/07/2012, con la quale Andrea Cono Lombardo era stato condannato, applicata la diminuente per la scelta del rito abbreviato, alla pena di anni 2, mesi 4 di reclusione ed euro 1.300,00 di multa per i reati di cui agli artt.44 comma 1 lett.b) DPR 380/2001, 64, 71 DPR 380/2001, 65, 72 DPR 380/2001, nonché del reato di cui all’art.349, commi 1 e 2, cod.pen. per aver continuato i lavori, violando i sigilli apposti in data 23/11/2009 e 8/11/2010.
 
2.Ricorre per cassazione il Lombardo, a mezzo del difensore, deducendo i seguenti motivi, qui enunciati, ai sensi dell’art.173 disp.att. cod.proc.pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
 
Con il primo motivo di impugnazione denuncia la violazione di legge in relazione all’art.178 lett.b) cod.proc.pen. ed all’art.522 cod.proc.pen., essendovi stata condanna per una violazione di sigilli commessa il 03/05/2010, mai oggetto di contestazione.
 
Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge in relazione agli artt.192 cod.proc.pen. e 29 d.P.R. 380/2001 in ordine alla riferibilità dell’opera, di cui alla contestazione, all’imputato, fondata sulla presunta disponibilità del bene ed in contrasto con i principi più volte affermati dalla Corte di Cassazione, nonché in ordine alla prosecuzione dei lavori dopo il sequestro, benché non vi fosse la prova dell’autore di detta prosecuzione.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso è manifestamente infondato e va, pertanto, dichiarato inammissibile.
 
2.Quanto al primo motivo, venendo eccepita la violazione di norme processuali, la Cassazioneè giudice anche del fatto, per cui è consentito l’accesso agli atti.
 
Il ricorrente non tiene conto che furono emessi due decreti di citazione (uno in data 30/06/2010 nel proc.n.2986/2009 R.G.N.R. e l’altro il 28/01/2011 nel proc.n.1030/2010 R.G.N.R.)e che i due procedimenti furono poi riuniti in data 06/02/2012. 
 
Il decreto, emesso in data 28/01/2011 e notificato all’imputato nel suo domicilio il 21/02/2011, con consegna a mani di persona convivente qualificatasi per la “nonna”, faceva riferimento, al capo e), al delitto di cui all’art.349, commi 1 e 2, cod.pen. “per avere, quale proprietario custode, proseguendo l’attività edificatoria, violato i sigilli apposti in data 23/11/2009 e 8/11/2010”.
 
All’imputato, quindi, era stata regolarmente contestata una duplice violazione di sigilli (la seconda accertata in data 03/05/2010) ed In ordine a detta contestazione è stata emessa la pronuncia di condanna in primo grado, poi confermata in appello.
 
Il Tribunale, nella esposizione dei fatti, aveva chiaramente fatto riferimento ad un primo sopralluogo del 09/01/2010, nel corso del quale veniva accertata la violazione dei sigilli, e ad un secondo sopralluogo del 03/05/2010, quando era stata accertata la prosecuzione dei lavori nonostante l’ulteriore provvedimento di sequestro (pag.2 sent.Trib.) e, avendo ritenuto provata, sulla base degli atti, la reiterata violazione dei sigilli, aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato, apportando poi, nella determinazione della pena un aumento “per la continuazione interna con l’altro episodio di violazione dei sigilli del 03/05/2010” (pag.4,5 sent.Trib.).
 
Non vi è stata, quindi, alcuna violazione dei diritto di difesa, né del principio di correlazione tra contestazione e sentenza.
 
Soltanto per un mero errore materiale, nelle intestazioni delle sentenze, sia di primo che di secondo grado, non sono state riportate le imputazioni di cui al decreto di citazione emesso il 28/01/2011.
 
3. In ordine al secondo motivo, va rilevato che, secondo giurisprudenza di questa Corte ormai consolidata, non può essere attribuito ad un soggetto per il solo fatto di essere proprietario di un’area, un dovere di controllo dalla cui violazione derivi una responsabilità penale per costruzione abusiva. Il semplice fatto di essere proprietario o comproprietario del terreno sul quale vengono svolti lavori edilizi illeciti, pur potendo costituire un indizio grave, non è sufficiente da solo ad affermare la responsabilità penale, essendo necessario a tal fine, rinvenire elementi in base ai quali possa ragionevolmente presumersi che egli abbia in qualche modo concorso anche solo moralmente con il committente o l’esecutore dei lavori (v. Cass. Sez. 3, 29/03/2001-Bertin). Occorre considerare, in sostanza, la situazione concreta in cui si è svolta l’attività incriminata, tenendo conto non soltanto della piena disponibilità, giuridica o di fatto, del suolo e dell’interesse specifico ad effettuare una costruzione (principio del “cui prodest”), bensì pure di rapporti di parentela ed affinità tra l’esecutore dell’opera abusiva ed il proprietario, dell’eventuale presenza “in loco” di quest’ultimo, dello svolgimento di attività di materiale vigilanza dell’esecuzione dei lavori, della richiesta di provvedimenti abilitativi anche in sanatoria; del regime patrimoniale tra coniugi e, in definitiva, di tutte quelle situazioni e quel comportamenti positivi o negativi, da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove circa la compartecipazione anche morale all’esecuzione delle opere” (così Cass.pen. Sez. 3 n.216 del 08/10/2004; conf. Cass. Sez. 3 n.5476 del 29/04/1999, Zarbo; Cass. Sez. 3 n. 31130 del 10/08/2001, Gagliardi; Cass. Sez. 3, 25/02/2003, Cafasso ed altro).
 
La giurisprudenza successiva ha ribadito che in materia edilizia può essere attribuita al proprietario, non formalmente committente dell’opera, la responsabilità per la violazione dell’art.44 DPR 380/01, sulla base di valutazioni fattuali, quali l’accertamento che questi abiti nello stesso territorio comunale ove è stata eretta la costruzione abusiva, che sia stato individuato sul luogo, che sia destinatario finale dell’opera, che abbia presentato richieste di provvedimenti abilitativi anche in sanatoria (cfr. ex multis cass.pen.sez.3 n.9536 del 20/01/2004; Cass.sez.3, 14/02/2005,Di Marino; Cass.sez.3 n.32856 del 13/072005, Farzone).
 
Più di recente questa Corte, nel richiamare tutti tali principi, ha sottolineato che “grava inoltre sull’interessato l’onere di allegare circostanze utili a convalidare la tesi che, nella specie, si tratti di opere realizzate da terzi a sua insaputa e senza la sua volontà” (Cass.pen. Sez. 3 n.25669 del 30/05/2012 che richiama anche Cass. Sez. 3 n.35907 del 19/09/2008 e tutte le precedenti pronunce).
 
3.1. La Corte distrettuale ha fatto corretta applicazione di tali principi, assumendo, sulla base degli atti acquisiti, che l’opera realizzata fosse riferibile all’imputato, non solo perché proprietario del terreno, ma soprattutto perché era stato rinvenuto sul posto in cui venivano eseguiti i lavori e perché detti lavori erano proseguiti più volte nonostante la nomina a custode (essendo il Lombardo l’unico ad avere uno specifico interesse alla violazione dei sigilli)-pag.2 sent.app.
 
4. Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla cassa delle ammende della somma che pare congruo determinare in euro 2.000,00.
 
E’ appena il caso di aggiungere che la inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di dichiarare la prescrizione, maturata dopo l’emissione della sentenza impugnata, delle contravvenzioni.
 
P. Q. M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 2.000,00.
Così deciso in Roma il 04/05/2017
 

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