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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Danno ambientale, Diritto processuale penale Numero: 26933 | Data di udienza: 9 Marzo 2017

* BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Natura di bene archeologico – Sequestro – Monete di varie epoche storiche – Artt.173 e 174 d.lvo n. 42/2004 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Dissequestro e restituzione all’avente diritto dei beni sequestrati – Contestazioni successive alla definizione del procedimento penale – RISARCIMENTO DEL DANNO – Competenza – Giurisprudenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 30 Maggio 2017
Numero: 26933
Data di udienza: 9 Marzo 2017
Presidente: AMOROSO
Estensore: GAI


Premassima

* BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Natura di bene archeologico – Sequestro – Monete di varie epoche storiche – Artt.173 e 174 d.lvo n. 42/2004 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Dissequestro e restituzione all’avente diritto dei beni sequestrati – Contestazioni successive alla definizione del procedimento penale – RISARCIMENTO DEL DANNO – Competenza – Giurisprudenza.



Massima

 



CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 30/05/2017 (Ud. 09/03/2017) Sentenza n.26933



BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Natura di bene archeologico – Sequestro – Monete di varie epoche storiche –  Artt.173 e 174 d.lvo n. 42/2004 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Dissequestro e restituzione all’avente diritto dei beni sequestrati – Contestazioni successive alla definizione del procedimento penale – RISARCIMENTO DEL DANNO – Competenza – Giurisprudenza.
 
Qualora il pubblico ministero disponga il dissequestro e la restituzione all’avente diritto dei beni sequestrati, ed il provvedimento non venga impugnato, eventuali contestazioni successive alla definizione del procedimento penale, non investono la competenza del giudice dell’esecuzione, a norma dell’art. 676 cod. proc. pen., bensì, eventualmente, quella del giudice civile, anche ai soli fini del risarcimento del danno patito da parte di chi lamenti di essere stato ingiustamente pretermesso nella restituzione dei beni sequestrati, disposta ai sensi dell’art. 263 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 37612 del 04/03/2016, Cavaceppi; Sez. 1, n. 23333 del 16/04/2014, Pedotti).
 
 
(conferma ordinanza del 28/10/2016 TRIBUNALE DI GROSSETO) Pres. AMOROSO, Rel. GAI, Ric. Vernier 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 30/05/2017 (Ud. 09/03/2017) Sentenza n.26933

SENTENZA

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 30/05/2017 (Ud. 09/03/2017) Sentenza n.26933
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da Vernier Gualtiero, nato a Firenze il 27/06/1948;
 
avverso l’ordinanza del 28/10/2016 del Tribunale di Grosseto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
 
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con ordinanza in data 28 ottobre 2016, il Tribunale di Grosseto, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’opposizione proposta da Venier Gualtiero avverso il provvedimento dello stesso Tribunale di rigetto della sua richiesta di restituzione, ex art. 263 cod.proc.pen., dei beni sequestrati (n. 358 monete di varie epoche storiche) in data 6 ottobre 2010 e già dissequestrati dal Pubblico Ministero di Cagliari, con affidamento in via definitiva alla Soprintendenza dei Beni Archeologici di Sassari, prima della pronuncia della sentenza di assoluzione dal reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 173 e 174 d.lvo n. 42 del 2004 perché il fatto non sussiste, sentenza irrevocabile. 
 
Secondo il Tribunale, atteso che il vincolo di sequestro era già cessato prima del passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione, per via del provvedimento di dissequestro del Pubblico Ministero, non vi era più competenza del giudice penale, restando unicamente di prerogativa del giudice civile ogni eventuale rivendicazione da parte dell’interessato.
 
2. Avverso l’ordinanza ha presentato ricorso per cassazione Vernier Gualtiero, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo con un unico motivo la violazione di legge. Argomenta il ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Grosseto, l’istanza era volta ad ottenere la materiale restituzione delle monete sottratte alla disponibilità di colui che, sulla base di una sentenza passata in giudicato, è l’unico legittimo proprietario avendo escluso, la medesima sentenza, la natura di bene archeologico, sicchè del tutto improprio sarebbe stato l’affidamento definitivo alla Soprintendenza dei Beni Archeologici di Sassari.
 
3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
4. Il ricorso è infondato.
 
Come condivisibilmente affermato dal Procuratore generale, nella requisitoria scritta, il provvedimento impugnato con cui il Tribunale di Grosseto ha respinto l’opposizione avverso al rigetto di restituzione di cose sequestrate, appare corretto in diritto e correttamente motivato.
 
Ed invero, nel caso in esame, non era più sussistente, all’atto della richiesta di restituzione avanzata dal ricorrente, dopo la pronuncia irrevocabile del Tribunale, quale giudice dell’esecuzione, alcun vincolo cautelare reale sulle monete in oggetto e ciò perché con provvedimento antecedente il Pubblico Ministero aveva disposto il dissequestro con contestuale affidamento definitivo alla Soprintendenza dei Beni Archeologici di Sassari, provvedimento, in allora, non impugnato dal ricorrente. Il ricorrente avrebbe dovuto, in allora, sollevare, tramite l’art. 263 comma 3 cod.proc.pen., la controversia sulla proprietà dei beni affidati definitivamente a terzi, sicchè ora non residua più alcuna competenza del giudice dell’esecuzione penale.
 
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità qualora il pubblico ministero disponga il dissequestro e la restituzione all’avente diritto dei beni sequestrati, ed il provvedimento non venga impugnato, eventuali contestazioni successive alla definizione del procedimento penale, non investono la competenza del giudice dell’esecuzione, a norma dell’art. 676 cod. proc. pen., bensì, eventualmente, quella del giudice civile, anche ai soli fini del risarcimento del danno patito da parte di chi lamenti di essere stato ingiustamente pretermesso nella restituzione dei beni sequestrati, disposta ai sensi dell’art. 263 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 37612 del 04/03/2016, Cavaceppi, Rv. 267604; Sez. 1, n. 23333 del 16/04/2014, Pedotti, Rv. 259918).
 
5. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
 
P.Q.M.
 
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 
Così deciso il 09/03/2017

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