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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 49695 | Data di udienza: 5 Luglio 2018

RIFIUTI – Bonifica dei siti – Mancata bonifica in conformità del progetto di bonifica – Attività di reimmissione in falda di reflui industriali – Concentrazione di sostanze tossiche superiore ai limiti tabellari – Artt. 242 e ss, 257 d.lgs n. 152/2006.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 30 Ottobre 2018
Numero: 49695
Data di udienza: 5 Luglio 2018
Presidente: SAVANI
Estensore: DI STASI


Premassima

RIFIUTI – Bonifica dei siti – Mancata bonifica in conformità del progetto di bonifica – Attività di reimmissione in falda di reflui industriali – Concentrazione di sostanze tossiche superiore ai limiti tabellari – Artt. 242 e ss, 257 d.lgs n. 152/2006.



Massima

 

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 30/10/2018 (Ud. 05/07/2018), Sentenza n.49695
  
  
RIFIUTI – Bonifica dei siti –  Mancata bonifica in conformità del progetto di bonifica – Attività di reimmissione in falda di reflui industriali – Concentrazione di sostanze tossiche superiore ai limiti tabellari – Artt. 242 e ss, 257 d.lgs n. 152/2006.
  
Il reato di cui 257 comma 1, d. lgs 152/2006, punisce chi non provvede alla bonifica in conformità del progetto approvato dall’autorità competente nell’ambito del procedimento di cui all’art. 242 e seguenti (che prevede, sia nella formulazione vigente al momento dei fatti che in quella attuale che il progetto considerato dal legislatore possa avere un contenuto molteplice: vedi comma 5 e 6, monitoraggio, comma 7 bonifica o messa in sicurezza operativa o permanente e ove necessario le ulteriori misure di ripristino e di riparazione ambientale). Inoltre, integra il reato previsto dall’art. 257 del D.Lgs. n. 152 del 2006 l’attività di reimmissione in falda di reflui industriali contenenti una concentrazione di sostanze tossiche superiore ai limiti tabellari, anche con riferimento alle operazioni di messa in sicurezza e non soltanto nell’ambito dell’attività di bonifica (Sez.3 n.9619 del 17/01/2014).
  
(dich. inammissibile il ricorso avverso sentenza del 09/10/2017 – TRIBUNALE DI PORDENONE) Pres. SAVANI, Rel. DI STASI, Ric. Muz 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 30/10/2018 (Ud. 05/07/2018), Sentenza n.49695

SENTENZA

 

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 30/10/2018 (Ud. 05/07/2018), Sentenza n.49695
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da MUZ SERGIO, nato a Pordenone; 
 
avverso la sentenza del 09/10/2017 del Tribunale di Pordenone;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Cuomo, che ha concluso per l’inammissibilità;
 
udito per l’imputato l’aw. Giovanni Paolo Accinni, che ha concluso riportandosi ai motivi. 
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza del 09/10/2017, il Tribunale di Pordenone pronunciando nei confronti di Muz Sergio – imputato, in concorso con Concini Carlo del reato di cui agli artt. 110/113 cod.pen., 257 comma 1, d.lvo 152/2006, perché in qualità di liquidatore e legale rappresentante di IN.FA Industria Friulana Alluminio spa in liquidazione, non provvedeva alla bonifica in conformità del progetto di bonifica approvato con decreti della Regione F.V.G.-direzione ambiente del 17.10.2008 e del 24.04.2009- dichiarava non doversi procedere nei confronti del predetto imputato per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
 
 
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Muz Sergio, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen..
 
Il ricorrente deduce violazione degli artt. 257, comma 1, d.lgs n. 152/2006, 25, comma 2, Cost. e 14 disposizioni sulla legge in generale, argomentando che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto progetto di bonifica quello che in realtà tale non era perché progetto riguardante solo la messa in sicurezza operativa del sito e, quindi, erroneamente ritenuto integrato il reato contestato.
 
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Deve ricordarsi che secondo la giurisprudenza assolutamente consolidata di questa Corte a fronte di pronunzia che dichiara una causa di estinzione del reato l’ambito del controllo di legittimità sulla giustificazione della decisione è circoscritto alla evidenza delle condizioni di cui al secondo comma dell’art. 129 cod.proc.pen., secondo un criterio che attiene alla constatazione piuttosto che all’apprezzamento giacché l’annullamento con rinvio è incompatibile con la prevalenza dell’immediata declaratoria di estinzione del reato stabilito dall’art. 129 c.p.p., comma 1, e dall’art. 620 c.p.p., comma 1, lett. a), (S.U. n. 1653 del 21.10.1992; S.U. n.17179del 27.2.2002; Sez.5, n.4233 del 11/11/2008, dep.29/01/2009, Rv.242959;Sez.U, n.35490 del 28/05/2009, dep.15/09/2009, Rv.244275, che ha affermato che la Corte di cassazione, ove rilevi la sussistenza di una causa di estinzione del reato, non può rilevare eventuali vizi di legittimità della motivazione della decisione impugnata, poiché nel corso del successivo giudizio di rinvio il giudice sarebbe comunque obbligato a rilevare immediatamente la sussistenza della predetta cause di estinzione del reato, ed alla conseguente declaratoria).
 
 
2. Tanto premesso, il motivo del ricorso, con il quale si evoca la violazione della legge sostanziale, attiene in realtà ed evidentemente alla motivazione, in quanto il ricorrente censura il contesto della giustificazione della decisione in relazione al travisamento del dato probatorio (progetto approvato ai sensi dell’art. 242 e ss d.lgs n. 152/2006), non già la decisione basata su di un’erronea interpretazione delle previsioni incriminatrici.
 
3. Peraltro il motivo è anche manifestamente infondato: il reato di cui 257 comma 1, d. lgs 152/2006, punisce chi non provvede alla bonifica in conformità del progetto approvato dall’autorità competente nell’ambito del procedimento di cui all’art. 242 e seguenti (che prevede, sia nella formulazione vigente al momento dei fatti che in quella attuale che il progetto considerato dal legislatore possa avere un contenuto molteplice: vedi comma 5 e 6, monitoraggio, comma 7 bonifica o messa in sicurezza operativa o permanente e ove necessario le ulteriori misure di ripristino e di riparazione ambientale); questa Suprema Corte ha, inoltre, già affermato che integra il reato previsto dall’art. 257 del D.Lgs. n. 152 del 2006 l’attività di reimmissione in falda di reflui industriali contenenti una concentrazione di sostanze tossiche superiore ai limiti tabellari, anche con riferimento alle operazioni di messa in sicurezza e non soltanto nell’ambito dell’attività di bonifica (Sez3 n.9619 del 17/01/2014, Rv.260231).
 
4. Consegue,pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
 
5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila a favore della Cassa delle Ammende.
 
Così deciso il 05/07/2018
 

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