BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Tutela numismatica – Presunzione di proprietà statale dei beni culturali – Posizione di privilegio probatorio statale – Onere della prova a carico del privato – Dimostrazione della legittima proprietà dei reperti – Necessità – Confisca ai sensi dell’art. 240, c.1, cod. pen. – Artt. 10, 91, 176, D. Lgs. n. 42/2004 – L. n. 364/1909 – L. n. 1089/1939 – Artt. 822, 826 cod. civ. – Art. 91, d. Lgs. n. 91/2004 – Ritrovamenti e scoperte archeologiche (monete) – Disciplina vigente – Presunzione di proprietà statale (regola) – Proprietà privata (eccezione).
Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 30 Aprile 2021
Numero: 16513
Data di udienza: 11 Marzo 2021
Presidente: DI NICOLA
Estensore: MENGONI
Premassima
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Tutela numismatica – Presunzione di proprietà statale dei beni culturali – Posizione di privilegio probatorio statale – Onere della prova a carico del privato – Dimostrazione della legittima proprietà dei reperti – Necessità – Confisca ai sensi dell’art. 240, c.1, cod. pen. – Artt. 10, 91, 176, D. Lgs. n. 42/2004 – L. n. 364/1909 – L. n. 1089/1939 – Artt. 822, 826 cod. civ. – Art. 91, d. Lgs. n. 91/2004 – Ritrovamenti e scoperte archeologiche (monete) – Disciplina vigente – Presunzione di proprietà statale (regola) – Proprietà privata (eccezione).
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 30 aprile 2021 (Ud. 11/03/2021), Sentenza n.16513
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Tutela numismatica – Presunzione di proprietà statale dei beni culturali – Posizione di privilegio probatorio statale – Onere della prova a carico del privato – Dimostrazione della legittima proprietà dei reperti – Necessità – Confisca ai sensi dell’art. 240, c.1, cod. pen. – Artt. 10, 91, 176, D. Lgs. n. 42/2004 – L. n. 364/1909 – L. n. 1089/1939 – Artt. 822, 826 cod. civ. – Art. 91, d. Lgs. n. 91/2004.
La disciplina dei beni culturali è retta da una presunzione di proprietà statale che non crea un’ingiustificata posizione di privilegio probatorio, perché fondata, oltre che sull’id quod plerumque accidit, anche su una “normalità normativa” sicché, opponendosi una circostanza eccezionale, idonea a vincere la presunzione, deve darsene la prova. Pertanto, dal complesso delle disposizioni, contenute nel codice civile e nella legislazione speciale, regolante i ritrovamenti e le scoperte archeologiche, ed il relativo regime di appartenenza, si ricava il principio generale della proprietà statale delle cose d’interesse archeologico, e della eccezionalità delle ipotesi di dominio privato sugli stessi oggetti. In sintesi, sono fatte salve particolari e tassative ipotesi nelle quali il privato può provare la legittima proprietà di reperti archeologici, dovendo al riguardo dimostrare che questi: 1) gli siano stati assegnati in premio per il loro ritrovamento; 2) gli siano stati ceduti dallo Stato; 3) siano stati acquistati in data anteriore all’entrata in vigore della legge n. 364 del 1909. Quindi, il possesso delle cose di interesse archeologico integra il reato di cui all’art. 176, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004 e si presume illegittimo, a meno che il detentore non dimostri di averli legittimamente acquistati in epoca antecedente all’entrata in vigore della legge n. 364 del 1909, prima disciplina organica della materia.
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Ritrovamenti e scoperte archeologiche (monete) – Disciplina vigente – Presunzione di proprietà statale (regola) – Proprietà privata (eccezione) – Onere della prova – Confisca – Fattispecie: tutela numismatica.
In materia di tutela dei beni culturali, le cose di interesse numismatico devono essere considerate beni culturali non solo quando abbiano carattere di rarità o di pregio, ai sensi dell’art. 10, comma 4, lettera b), ma anche quando, a prescindere dall’accertamento della presenza di tali caratteri, siano state ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, perché in tal caso esse appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato, trattandosi, per definizione, di «cose d’interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico o artistico». La disposizione di cui all’art. 10, comma 4, lettera b), contiene, infatti, una previsione residuale, che trova applicazione per quelle cose di interesse numismatico non ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini. Esistono, dunque, due categorie di cose di interesse numismatico che devono essere considerate beni culturali, il cui impossessamento è sanzionato penalmente dall’art. 176 del d.lgs. n. 42 del 2004: a) le cose di interesse numismatico che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico che fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato perché in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini (artt. 826 cod. civ., 10, comma 1, e 91, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004); b) le cose di interesse numismatico che abbiano carattere di rarità o di pregio (art. 10, comma 4, lettera b, del d.lgs. n. 42 del 2004).
(rigetta i ricorsi avverso ordinanza del 30/9/2019 del GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI DEL TRIBUNALE DI MILANO) Pres. DI NICOLA, Rel. MENGONI, Ric. Perego
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 30/04/2021 (Ud. 11/03/2021), Sentenza n.16513SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
Perego Carlo Enrico Adolfo, nato a Milano;
NAC Numismatica s.p.a., in persona del legale rappresentante;
avverso l’ordinanza del 30/9/2019 del GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI DEL TRIBUNALE DI MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
lette le memorie depositate dai difensori delle parti, che hanno chiesto l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 30/9/2019, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano rigettava l’opposizione proposta da Carlo Enrico Adolfo Perego e dalla NAC Numismatica s.p.a. avverso l’ordinanza emessa dallo stesso Giudice il 15/5/2019, con la quale era stata rigettata una richiesta di restituzione di monete antiche, confiscate pur in esito all’archiviazione del procedimento penale istruito nei confronti del Perego per il delitto di cui all’art. 648 cod. pen.
2. Propongono distinto ricorso per cassazione la NAC Numismatica ed il Perego, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi:
NAC Numismatica:
– Inosservanza o erronea applicazione del d. Lgs. n. 42 del 2004 e della L. n. 364 del 1909; travisamento probatorio; manifesta illogicità della motivazione.
Il Giudice, nel ribadire quanto sostenuto nel precedente provvedimento del 15/5/2019, avrebbe affermato che le relazioni allegate all’istanza di restituzione non avrebbero carattere rilevante o decisivo in ordine ad una diversa valutazione della provenienza delle monete, né confuterebbero in concreto le valutazioni eseguite dal consulente del pubblico ministero. Entrambe queste affermazioni, tuttavia, sarebbero errate, con riguardo sia alla dichiarazione di interesse culturale, sia alla mancata prova del rinvenimento in Italia prima del 1909, sia, infine, alla proprietà delle stesse in capo allo Stato; con riguardo a quest’ultimo profilo, si osserva che la relativa presunzione opererebbe in via residuale, e la normativa di riferimento (artt. 826 cod. civ.; art. 91, d. Lgs. n. 91 del 2004; art. 15, L. n. 364 del 1909) la legherebbe soltanto ai beni archeologici trovati in scavi nel sottosuolo, quel che non sarebbe affatto provato nel caso di specie. E con la precisazione, peraltro, che il Giudice avrebbe palesemente travisato le conclusioni del consulente del pubblico ministero, quanto alla provenienza delle monete, escludendo quella estera con argomento manifestamente illogico.
L’ordinanza, inoltre, non avrebbe considerato che il bene di interesse numismatico non sarebbe assimilabile tout court a quello di interesse archeologico, se non ritrovato in uno scavo, e potrebbe esser considerato bene culturale soltanto in presenza di dati presupposti, non provati nel caso di specie. Errata, infine, sarebbe la considerazione per cui soltanto la confisca consentirebbe la salvaguardia dell’interesse alla conservazione del bene sul territorio nazionale, dato che la ricorrente non potrebbe comunque esportare le monete;
Inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 240 cod. pen.
Il Giudice, nell’archiviare il procedimento, non avrebbe potuto disporre la confisca ai sensi dell’art. 240, comma 1, cod. pen., che richiederebbe una pronuncia di condanna.
La stessa misura, inoltre, non potrebbe esser applicata neppure ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, difettandone i presupposti; così come, peraltro, quanto alla confisca di cui all’art. 174, comma 3, d. Lgs. n. 42 del 2004.
Perego:
– Inosservanza dell’art. 355 cod. proc. pen. e 240 cod. pen.; omessa motivazione.
Il sequestro delle 34 monete del XIII secolo, operato dalla polizia giudiziaria, sarebbe stato effettuato di iniziativa e mai convalidato, dunque nullo; sul punto, peraltro, il provvedimento impugnato sarebbe carente di motivazione.
Sotto altro profilo, poi, si rileva che, mentre il sequestro probatorio sarebbe stato disposto dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 240, comma 1, cod. pen., ed avrebbe avuto ad oggetto le sole monete romane di età repubblicana (corpo del presunto reato di cui all’art. 648 cod. pen.), il decreto del G.i.p. avrebbe disposto la confisca di beni diversi e, almeno apparentemente, ai sensi dell’art. 240, comma 2, cod. pen.; ipotesi della quale, tuttavia, non ricorrerebbero i presupposti; Con il secondo motivo, si ribadiscono le censure già evidenziate per il primo motivo del ricorso di NAC Numismatica.
Con la precisazione, peraltro, che il G.i.p. avrebbe mal interpretato la relazione della dott.ssa Facchinetti, che – con riguardo alle monete medievali – non avrebbe mai definito rilevante il relativo interesse archeologico, espressione impiegata soltanto per le monete romane repubblicane; analogo vizio di interpretazione, poi, coinvolgerebbe la provenienza delle stesse monete medievali, quantomeno in relazione a 21 di queste.
Da ultimo, si osserva che, come non vi sarebbe prova del rinvenimento delle monete in Italia prima del 1909, così non ve ne sarebbe di segno contrario. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto rigettare entrambi i ricorsi.
La difesa Perego ha presentato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi debbono essere rigettati.
4. Con riguardo, innanzitutto, all’eccezione processuale proposta dal Perego, la stessa risulta infondata.
4.1. Il decreto di perquisizione locale e personale emesso dal Pubblico Ministero il 4/10/2017, infatti, si fondava su una precisa ipotesi di reato, quale la ricettazione di circa mille monete di età romana repubblicana, al momento ascritta ad ignoti; nello stesso provvedimento, peraltro, si evidenziava che, da preciso materiale investigativo (nota del 27/2/2017 del Comando Carabinieri tutela patrimonio culturale di Monza), vi era fondato motivo di ritenere che presso l’abitazione del Perego (non indagato) “possano rinvenirsi beni della stessa natura di quelli di cui al capo a”, ossia monete antiche appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato. Esattamente, dunque, oggetti quali quelli poi sequestrati, ossia 33 “monete di presunta natura archeologica medievale” ed una “di presunta natura archeologica romana”, come da relativo verbale in atti. Senza che, pertanto, il sequestro possa definirsi di iniziativa, così da richiedere tempestiva convalida.
5. Nel merito, poi, il ricorso del Perego e della NAC Numismatica risultano infondati.
6. Con riguardo al primo motivo, non può trovare ingresso la censura che contesta all’ordinanza di non aver valutato correttamente le consulenze tecniche di parte, ritenendo che queste, in realtà, non avrebbero apportato alcun decisivo elemento in ordine ad una diversa valutazione della provenienza delle monete, né avrebbero confutato in concreto le conclusioni cui è giunto il consulente del pubblico ministero.
Entrambi i profili di doglianza, infatti, sono stati proposti in termini di puro merito, quindi inammissibili in questa sede, richiamando soltanto alcuni stralci delle affermazioni degli stessi tecnici in punto di interesse culturale delle monete (negato dalle ricorrenti per la gran parte) e di prova del loro rinvenimento in Italia prima del 1909 (che si assume tecnicamente impossibile da fornire).
7. Infondato, di seguito, risulta invece l’ulteriore profilo indicato in entrambe le impugnazioni, concernente la presunzione di appartenenza allo Stato dei beni confiscati, che i ricorrenti escludono sul presupposto che la normativa interessata (artt. 826 cod. civ.; art. 91, d. Lgs. n. 91 del 2004; art. 15, L. n. 364 del 1909) farebbe riferimento soltanto a cose trovate nel sottosuolo, circostanza non provata nel caso di specie.
8. Sul punto, appare opportuno richiamare le norme di riferimento.
8.1. Ai sensi dell’art. 176, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004, chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell’articolo 10 appartenenti allo Stato ai sensi dell’articolo 91 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 31 a euro 516,50. L’art. 10, prevede, al comma 1, che «Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico». Il successivo comma 4, dello stesso art. 10, prevede, alla lettera b), che sono inclusi tra i beni culturali «le cose di interesse numismatico che, in rapporto all’epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio». Il quadro è integrato dall’art. 91, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 42 del 2004, il quale prevede che «Le cose indicate nell’articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile». Tale ultima disposizione prevede che fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le cose di interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo.
8.2. Ancora in termini generali, poi, deve essere ricordato che sui beni culturali vige una presunzione di proprietà pubblica, con la conseguenza che essi appartengono allo Stato italiano in virtù della legge (legge n. 364 del 1909, regio decreto n. 363 del 1913, legge n. 1089 del 1939, articoli 826, comma 2, 828 e 832 del codice civile), la cui disciplina è rimasta invariata con l’introduzione del decreto legislativo n. 42 del 2004. Le Sezioni civili di questa Corte (Sez. 1, n. 2995 del 10/02/2006 in motiv.), in particolare, hanno affermato che la legislazione di tutela dei Beni Culturali, in particolare dei beni archeologici, è informata al presupposto fondamentale, in considerazione dell’importanza che essi rivestono (anche alla luce della tutela costituzionale del patrimonio storico – artistico garantita dall’art. 9 Cost.), dell’appartenenza di detti beni allo Stato (…), per cui l’art. 826 c.c., comma 2, assegna al patrimonio indisponibile dello Stato “le cose d’interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo”: disciplina confermata dalla L. n. 1089 del 1939, artt. 44, 46, 47 e 49, cui rinvia l’art 932 c.c., comma 2.
In prosieguo di tempo, prima il d. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 88, Beni Culturali, che quelle norme ha abrogato (art. 166), ha disposto che i beni di cui all’art. 2 (che alla lett. a) enumera “le cose mobili e immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o demo-etno-antropologico”), da chiunque e in qualunque modo ritrovati, appartengono allo Stato, e, attualmente, il d. Lgs. n. 42 del 2004, nei termini appena sopra richiamati.
Sono fatte salve, tuttavia, particolari e tassative ipotesi nelle quali il privato può provare la legittima proprietà di reperti archeologici, dovendo al riguardo dimostrare che questi: 1) gli siano stati assegnati in premio per il loro ritrovamento; 2) gli siano stati ceduti dallo Stato; 3) siano stati acquistati in data anteriore all’entrata in vigore della legge n. 364 del 1909 (anche la giurisprudenza di legittimità ha in generale chiarito che il possesso delle cose di interesse archeologico integra il reato di cui all’art. 176, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004 e si presume illegittimo, a meno che il detentore non dimostri di averli legittimamente acquistati in epoca antecedente all’entrata in vigore della legge n. 364 del 1909, di prima disciplina organica della materia (ex multis, Sez. 3, n. 11269 del 10/12/2019, The Pierpont Morgan Library, Rv. 278764; Sez. 3, n. 37861 del 4/4/2017, PG in proc. Rolfo; Sez. 4, n. 14792 del 22/03/2016, Rv. 266981; Sez. 3, n. 49439 del 04/11/2009, Rv. 245743).
8.3. Da questo complesso di norme, dunque, consegue che la disciplina dei beni culturali è retta da una presunzione di proprietà statale che non crea un’ingiustificata posizione di privilegio probatorio, perché fondata, oltre che sull’id quod plerumque accidit, anche su una “normalità normativa” sicché, opponendosi una circostanza eccezionale, idonea a vincere la presunzione, deve darsene la prova. Pertanto, dal complesso delle disposizioni, contenute nel codice civile e nella legislazione speciale, regolante i ritrovamenti e le scoperte archeologiche, ed il relativo regime di appartenenza, si ricava il principio generale della proprietà statale delle cose d’interesse archeologico, e della eccezionalità delle ipotesi di dominio privato sugli stessi oggetti (tra le altre, Sez. 3, n. 42485 del 10/6/2015, Almagià).
8.4. Con particolare riguardo, poi, alle cose di interesse numismatico, le stesse devono essere considerate beni culturali non solo quando abbiano carattere di rarità o di pregio, ai sensi dell’art. 10, comma 4, lettera b), ma anche quando, a prescindere dall’accertamento della presenza di tali caratteri, siano state ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, perché in tal caso esse appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato, trattandosi, per definizione, di «cose d’interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico o artistico». La disposizione di cui all’art. 10, comma 4, lettera b), contiene, infatti, una previsione residuale, che trova applicazione per quelle cose di interesse numismatico non ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini. Esistono, dunque, due categorie di cose di interesse numismatico che devono essere considerate beni culturali, il cui impossessamento è sanzionato penalmente dall’art. 176 del d.lgs. n. 42 del 2004:
a) le cose di interesse numismatico che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico che fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato perché in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini (artt. 826 cod. civ., 10, comma 1, e 91, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004);
b) le cose di interesse numismatico che abbiano carattere di rarità o di pregio (art. 10, comma 4, lettera b, del d.lgs. n. 42 del 2004).
9. Tanto premesso in termini generali, ed in piena aderenza a tali indirizzi interpretativi, si osserva che l’ordinanza impugnata ha evidenziato, con argomento di merito qui non sindacabile, che le 287 monete sequestrate alla NAC Numismatica sono da qualificare di “eccezionale interesse archeologico” (come da decreto emesso dalla competente autorità della Regione Lombardia), così come 33 delle 34 monete sequestrate presso il Perego, quindi beni culturali, per come accertato dal funzionario archeologo incaricato della tutela numismatica regionale per la Sovrintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Milano.
10. Ebbene, detto giudizio, che dunque assorbe ogni questione circa la qualifica culturale degli stessi beni (con riguardo all’art. 10, comma 3, lett. e), d. lgs. n. 42 del 2004), non risulta superabile in questa sede, perché proprio di una fase di merito e sottratto – se adeguatamente motivato – all’alveo del sindacato di legittimità.
Le differenti considerazioni svolte sul punto dal ricorso Perego, riprese anche nella memoria, sono pertanto inammissibili, non potendosi qui valutare nel merito le singole affermazioni della dott.ssa Facchinetti (funzionario della Soprintendenza di Milano) e l’interpretazione letterale offertane nel provvedimento impugnato.
11. Ancora attinente a profili di fatto, e quindi ancora non sindacabile, è poi la motivazione dell’ordinanza con riguardo all’epoca del rinvenimento delle monete, anteriore al 1909, così come al luogo dello stesso; sotto entrambi i profili, infatti, il Giudice ha sottolineato – con argomento qui non censurabile ed in effetti non censurato – che i ricorrenti non avevano fornito alcuna prova di quanto sostenuto, rimanendo le asserzioni difensive prive di ogni riscontro.
E con la precisazione che non può essere accolto al riguardo neppure l’appunto che lamenta, in ordine al luogo di provenienza, una motivazione viziata nel provvedimento impugnato; riferendosi a parte delle monete, infatti, il Giudice ha evidenziato che il consulente del pubblico ministero aveva sì fatto generico riferimento a “territori esteri”, ma aveva anche segnalato la mancanza di dati certi per poter definire la sicura provenienza degli stessi beni. A fronte di una conclusione così incerta, dunque, avrebbe costituito onere dei ricorrenti offrire un riscontro affidabile alla propria tesi, fornendo prova (o, quantomeno, allegazione) circa l’effettiva provenienza estera delle monete, o di parte di esse; onere, tuttavia, non assolto, dovendosi pertanto ritenere non superata la presunzione di appartenenza allo Stato italiano.
12. Quest’ultima puntualizzazione, peraltro, appare davvero dirimente per la definizione dei ricorsi in esame.
L’ordinanza impugnata, infatti, ha sottolineato che i ricorrenti non avevano offerto alcun elemento che validasse la propria linea, con riguardo a ciascuno dei profili decisivi per la vicenda: nulla quanto alla disponibilità delle monete sin da epoca anteriore al 1909, nulla quanto al periodo di ritrovamento, nulla quanto al luogo di ritrovamento. Questa conclusione, peraltro, trova implicita, ma chiara conferma negli stessi atti di parte, che mai sostengono – quanto ai profili evocati – di aver offerto al Giudice elementi positivi di segno contrario, lamentandone poi una mancata od erronea valutazione; le stesse impugnazioni, infatti, muovono diffuse considerazioni sul regime dei beni numismatici, anche rispetto a quelli “genericamente” culturali o archeologici, lamentano che delle monete in esame non sarebbe stata accertata la provenienza dal sottosuolo, contestano il relativo giudizio di valore riportato nell’ordinanza (così come nella citata relazione della dott.ssa Facchinetti), ma mai – in nessun passo – sostengono di aver provato la legittima provenienza delle monete tutte, e, dunque, la lecita disponibilità delle stesse.
13. Corretta e non censurabile, pertanto, risulta l’ordinanza qui impugnata, che ha confermato la confisca delle monete in sequestro, ai sensi dell’art. 240, comma 2, cod. pen., pur in presenza di un provvedimento di archiviazione emesso per difetto dell’elemento psicologico del reato; la titolarità esclusiva in capo al Perego (e dunque, quale avente causa di questi, alla NAC Numismatica) non è stata infatti provata da parte dei ricorrenti, non potendosi pertanto invocare l’ultimo comma dell’art. 240 cod. pen., in ordine sia alla posizione di terzo estraneo in capo società (espressamente esclusa nell’ordinanza impugnata con adeguato argomento, pag.5), sia – e soprattutto – alla possibilità che la detenzione di tali beni sia consentita a determinate condizioni (prima tra tutte, un titolo legittimo).
Con immediati riflessi, dunque, anche sull’ulteriore questione proposta dai ricorrenti, che lamentano il carattere eccessivo della misura adottata, considerato che le monete in esame non poterebbero oggi essere esportate; le stesse, infatti, non possono neppure esser legittimamente restituite ai ricorrenti, ostandovi in modo assoluto la già più volte citata carenza di prova circa una lecita titolarità.
14. I ricorsi, pertanto, devono essere rigettati, ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, l’11 marzo 2021.