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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 12918 | Data di udienza: 17 Febbraio 2016

* DIRITTO URBANISTICO – Reati edilizi – Opere abusive – Sentenza di condanna o di patteggiamento – Revoca o sospensione dell’ordine di demolizione – Istanza di condono o di sanatoria successiva al passaggio in giudicato – Verifiche del giudice dell’esecuzione – Obbligo di revocare l’ordine di demolizione del manufatto abusivo – Atti amministrativi incompatibili – Esigenza della tutela del territorio – Disamina sui possibili esiti e sui tempi di definizione della procedura amministrativa – Art. 31, c.9 D.P.R. n.380/2001.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 31 Marzo 2016
Numero: 12918
Data di udienza: 17 Febbraio 2016
Presidente: Ramacci
Estensore: Gai


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – Reati edilizi – Opere abusive – Sentenza di condanna o di patteggiamento – Revoca o sospensione dell’ordine di demolizione – Istanza di condono o di sanatoria successiva al passaggio in giudicato – Verifiche del giudice dell’esecuzione – Obbligo di revocare l’ordine di demolizione del manufatto abusivo – Atti amministrativi incompatibili – Esigenza della tutela del territorio – Disamina sui possibili esiti e sui tempi di definizione della procedura amministrativa – Art. 31, c.9 D.P.R. n.380/2001.



Massima

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 31/03/2016 (ud. 17/02/2016) Sentenza n.12918


DIRITTO URBANISTICO – Reati edilizi – Opere abusive – Sentenza di condanna o di patteggiamento – Revoca o sospensione dell’ordine di demolizione – Istanza di condono o di sanatoria successiva al passaggio in giudicato – Verifiche del giudice dell’esecuzione – Obbligo di revocare l’ordine di demolizione del manufatto abusivo – Atti amministrativi incompatibili – Esigenza della tutela del territorio – Disamina sui possibili esiti e sui tempi di definizione della procedura amministrativa – Art. 31, c.9 D.P.R. n.380/2001
 
In tema di reati edilizi, ai fini della revoca o sospensione dell’ordine di demolizione delle opere abusive (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 9) in presenza di un’istanza di condono o di sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il giudice dell’esecuzione investito della questione è tenuto a un’attenta disamina dei possibili esiti e dei tempi di definizione della procedura ed, in particolare: a) ad accertare il possibile risultato dell’istanza e se esistono cause ostative al suo accoglimento; b) nel caso di insussistenza di tali cause, a valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e sospendere l’esecuzione solo in prospettiva di un rapido esaurimento dello stesso. In particolare, il giudice dell’esecuzione ha l’obbligo di revocare l’ordine di demolizione del manufatto abusivo impartito con la sentenza di condanna o di patteggiamento, ove sopravvengano atti amministrativi con esso del tutto incompatibili, ed ha, invece, la facoltà di disporne la sospensione quando sia concretamente prevedibile in base ad elementi concreti e specifici, che tali provvedimenti saranno adottati in breve tempo, non potendo la tutela del territorio essere rinviata indefinitamente. In tale contesto, il Giudice della esecuzione è tenuto ad una attenta disamina sui possibili esiti e sui tempi di definizione della procedura amministrativa relativa all’ingiunzione di demolizione alla base della richiesta in sede penale mirata ad ottenere la revoca o la sospensione dell’ordine.
 
 
(conferma ordinanza del 27/01/2014 del Tribunale di Torre Annunziata, sez. dist. di Sorrento) Pres. RAMACCI, Rel. GAI, Ric. Cappiello ed altro
 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 31/03/2016 (ud. 17/02/2016) Sentenza n.12918

SENTENZA

 

 
 
 
 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 31/03/2016 (ud. 17/02/2016) Sentenza n.12918
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
 
Composta dagli Ili.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Omissis 
 
ha pronunciato la seguente:
 
SENTENZA 
 
sui ricorsi proposto da:
1. Cappiello Antonino, nato a Sorrento il 12/08(1952
2. Cappiello Francesco Saverio, nato a Sorrento il 07/06/1950;
avverso l’ordinanza del 27/01/2014 del Tribunale di Torre Annunziata, sez. dist. di Sorrento;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con ordinanza del 27 gennaio, il Tribunale di Torre Annunziata, sez. dlst, di Sorrento, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di revoca dell’ordine di demolizione di un immobile edificato abusivamente, emesso dal Pubblico Ministero in esecuzione di una sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sez. dist. di Sorrento, del 15 marzo 2007, divenuta irrevocabile il 21/10/2008.
 
2. Avverso l’ordinanza i ricorrenti hanno proposto, a messo del difensore, ricorso per cassazione, deducendo: 
1) l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione, perché il giudice dell’esecuzione non avrebbe sospeso la procedura esecutiva nonostante fosse stata presentata istanza di condono edilizio, ai sensi della legge 326/2003 e legge 203/2004 e nonostante fosse stato emesso provvedimento del TAR Campania, in data 13/05/2004 di sospensione dell’ordine di demolizione, sicché l’ordine di demolizione andava sospeso essendo prevedibile l’adozione, nel breve lasso di tempo, di un provvedimento amministrativo in sanabile contrasto con l’ordine suddetto; 
2) vizio di motivazione con riguardo all’llloqicità delta motivazione sul rigetto dell’istanza di revoca fondata sulla “non insormontabile difficoltà all’esecuzione del provvedimento” e non sui presupposti giuridici.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
3. – Il ricorso è inammissibile attesa la manifesta infondatezza dei motivi dedotti.
 
E’ affermazione costante nella giurisprudenza della Corte di Cassazione il principio che, in tema di reati edilizi, ai fini della revoca o sospensione dell’ordine di demolizione delle opere abusive (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 9) in presenza di un’istanza di condono o di sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il giudice dell’esecuzione investito della questione è tenuto a un’attenta disamina dei possibili esiti e dei tempi di definizione della procedura ed, in particolare: a) ad accertare il possibile risultato dell’istanza e se esistono cause ostative al suo accoglimento; b) nel caso di insussistenza di tali cause, a valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e sospendere l’esecuzione solo in prospettiva di un rapido esaurimento dello stesso (ex plurimis, Sez. 3, n. 47263 del 25/09/2014, Russo, Rv. 261212; Sez. 3, n. 11149 del 7 dicembre 2011; Sez. 4, 11 ottobre 2011, n. 44035; Sez. 3, 7 luglio 2011, n. 36992; Sez. 3, 21 giugno 2011, n. 29638). In particolare, il giudice dell’esecuzione ha l’obbligo di revocare l’ordine di demolizione del manufatto abusivo impartito con la sentenza di condanna o di patteggiamento, ove sopravvengano atti amministrativi con esso del tutto incompatibili, ed ha, invece, la facoltà di disporne la sospensione quando sia concretamente prevedibile in base ad elementi concreti e specifici, che tali provvedimenti saranno adottati in breve tempo, non potendo la tutela del territorio essere rinviata indefinitamente. (Sez. 3, ord. n. 25212 del 18/01/2012 Rv. 253050; Sez. 3, n. 24273 del 24/03/2010, P.G. in proc. Petrone, Rv. 247791).
 
In tale contesto, il Giudice della esecuzione è tenuto ad una attenta disamina sui possibili esiti e sui tempi di definizione della procedura amministrativa relativa all’ingiunzione di demolizione alla base della richiesta in sede penale mirata ad ottenere la revoca o la sospensione dell’ordine.
 
Quanto al caso di specie, è sufficiente richiamare la corretta motivazione dell’ordinanza impugnata, da cui si evince che il Giudice ha effettuato il doveroso controllo all’esito del quale ha rilevato come non sussistessero provvedimenti della Pubblica Amministrazione inconciliabili con l’ordine di demolizione non potendo, a tal fine, valere il generico riferimento ai presupposti della legge 326/2003 e legge 203/2004, e il richiamo del provvedimento del TAR, risalente al 2004, rispetto al quale il ricorrente non aveva neppure indicato l’eventuale e ulteriore sviluppo procedimentale amministrativo, essendo passati oltre dieci anni.
 
Tale motivazione, a fronte di una genericità del motivo, è comunque adeguata e corretta alla luce dei principi sopra richiamati e, come tale, insindacabile in sede di legittimità.
 
5. L’impugnazione deve perciò essere dichiarata inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1000,00 ciascuno.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
 
Così deciso il 17/02/2016
 
 
 
 
 
 
 

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