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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Acqua - Inquinamento idrico, Diritto processuale penale, Diritto sanitario, Rifiuti Numero: 35850 | Data di udienza: 10 Maggio 2016

CODICE DELL’AMBIENTE – ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Scarico di acque reflue industriali derivanti da postazioni di dialisi – Reato di cui all’art. 137, c.1, del D.Lgs. n.152/2006 – Configurabilità – Rilevanza penale dell’illecito in materia di scarichi – Nozione di acque reflue industriali – Qualificazione di attività produttive – Artt. 74, 101, 137 comma 1 del d.lgs 152/2006 – Giurisprudenza – Criterio distintivo tra insediamenti civili e insediamenti produttivi – Definizione di acque reflue domestiche – Nozione di acque reflue industriali – Fattispecie: acque reflue prodotte da un centro dì emodialisi – RIFIUTI – DIRITTO SANITARIO – Rifiuti sanitari pericolosi – Acque di emodialisi – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Principio di conservazione degli atti – Automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente – Artt. 129, 616 e 568 c.5, cod. proc. pen. – Giurisprudenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 31 Agosto 2016
Numero: 35850
Data di udienza: 10 Maggio 2016
Presidente: ROSI
Estensore: Di Stasi


Premassima

CODICE DELL’AMBIENTE – ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Scarico di acque reflue industriali derivanti da postazioni di dialisi – Reato di cui all’art. 137, c.1, del D.Lgs. n.152/2006 – Configurabilità – Rilevanza penale dell’illecito in materia di scarichi – Nozione di acque reflue industriali – Qualificazione di attività produttive – Artt. 74, 101, 137 comma 1 del d.lgs 152/2006 – Giurisprudenza – Criterio distintivo tra insediamenti civili e insediamenti produttivi – Definizione di acque reflue domestiche – Nozione di acque reflue industriali – Fattispecie: acque reflue prodotte da un centro dì emodialisi – RIFIUTI – DIRITTO SANITARIO – Rifiuti sanitari pericolosi – Acque di emodialisi – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Principio di conservazione degli atti – Automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente – Artt. 129, 616 e 568 c.5, cod. proc. pen. – Giurisprudenza.



Massima

 


CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 31/08/2016 (ud. 10/05/2016) Sentenza n.35850


CODICE DELL’AMBIENTE – ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Scarico di acque reflue industriali derivanti da postazioni di dialisi – Reato di cui all’art. 137, c.1, del D.Lgs. n.152/2006 – Configurabilità.
 
In tema di inquinamento idrico, lo scarico di acque reflue provenienti da un centro di emodialisi configura il reato di cui all’art. 137, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, trattandosi di acque provenienti da un’attività che ha ad oggetto l’effettuazione di prestazioni terapeutiche caratterizzate dall’impiego di sostanze estranee sia al metabolismo umano che alle attività domestiche. 
 
 
CODICE DELL’AMBIENTE – ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Rilevanza penale dell’illecito in materia di scarichi – Nozione di acque reflue industriali – Qualificazione di attività produttive – Artt. 74, 101, 137 comma 1 del d.lgs 152/2006 – Giurisprudenza.
 
La rilevanza penale dell’illecito in materia di scarichi presuppone che lo scarico abbia ad oggetto acque reflue industriali, per cui la natura del refluo scaricato costituisce il criterio di discrimine tra tutela punitiva di tipo amministrativo e quella strettamente penale. Ai fini della tutela penale dall’inquinamento idrico nella nozione di acque reflue industriali ex art. 74, comma 1, lett. h, del d.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (come modificato dal d.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4) rientrano tutti i tipi di acque derivanti dallo svolgimento di attività commerciali e produttive, in quanto detti reflui non attengano prevalentemente al metabolismo umano ed alle attività domestiche di cui alla nozione di acque reflue domestiche, come definite dall’art. 74, comma 1, lett. g). Per determinare, quindi, le acque che derivano dalle attività produttive occorre procedere a contrarre, vale a dire escludere le acque ricollegabili al metabolismo umano e provenienti dalla realtà domestica (Cass. sez. 3^ 27/11/2003, dep. 20/01/2004 n. 978; conformi sez. 3, 1/07/2004 n. 35870, sez. 3, 24/10/2002 n. 42932, sez. 3 n. 1774/2000). Le attività produttive, inoltre, non necessitano per essere tali di un vero e proprio stabilimento: l’insediamento può essere effettuato anche in un edificio che non abbia complessivamente destinazione industriale.
 

CODICE DELL’AMBIENTE – ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Criterio distintivo tra insediamenti civili e insediamenti produttivi – Definizione di acque reflue domestiche – Nozione di acque reflue industriali – Fattispecie: acque reflue prodotte da un centro dì emodialisi.
 
Il criterio distintivo tra insediamenti civili e insediamenti produttivi deve essere ricercato in concreto sulla base dell’assimilabilità o meno dei rispettivi scarichi, per quantità e qualità dei reflui, a quelli provenienti da insediamenti abitativi. Tate principio, già espresso più volte nella vigenza della L. n. 319 del 1976, è stato ribadito anche nella vigenza delle successive discipline (ex plurimis, sez. 3, 6/12/2011, n. 45341; sez. 3 n.2340 del 2013; sez. 3, 13/05/2014, n. 24330). Pertanto, la definizione di acque reflue domestiche, contenuta nel d.lgs. n. 152 del 2006, quali acque provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche, è tale da non ricomprendere ai sensi del successivo art. 101, comma 7, lett. e) le acque reflue non aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche (Cas., sez. 3, 15/12/2010, n. 2313; sez. 3, 18/06/2009, n. 35137). In conclusione, nella nozione di acque reflue industriali rientrano tutti i reflui derivanti da attività che non attengono strettamente al prevalente metabolismo umano ed alle attività domestiche e non sono costituiti da acque meteoriche di dilavamento (Cass., sez. 3, 7/07/2011, n. 36982). Nella specie, le acque reflue prodotte da un centro dì emodialisi, quindi, in quanto provenienti da una attività che ha ad oggetto l’effettuazione di prestazioni terapeutiche essendo caratterizzate dalla presenza di sostanze estranee sia al metabolismo umano che alle attività domestiche; non possono,  essere qualificate come acque reflue domestiche ma vanno qualificate come acque reflue industriali.
 
 
RIFIUTI – DIRITTO SANITARIO – Rifiuti sanitari pericolosi – Acque di emodialisi.
 
Con riferimento alla materia dei rifiuti sanitari, le acque di emodialisi rientrano nella nozione di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo di cui al d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, in quanto la presenza di sangue nelle stesse è da sola sufficiente a farle rientrare nella predetta categoria (Sez.3,n.22021 del 13/04/2010).
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Principio di conservazione degli atti – Automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente – Art. 568 c.5, cod. proc. pen..
 
Ai sensi dell’art. 568 comma 5, cod. proc. pen. in base al principio di conservazione degli atti, determina unicamente l’automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato, ciò comportando che l’atto convertite deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini della impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta (Cass. Sez. 1, n. 2846 del 08/04/1999 – dep. 09/07/1999, Annibaldi).
 
 
(dichiara inammissibile il ricorso avverso la sentenza del 16/10/2014 del Tribunale di Nocera Inferiore) Pres. Rosi, Rel. Di Stasi, Ric. Tramontana

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 31/08/2016 (ud. 10/05/2016) Sentenza n.35850

SENTENZA

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 31/08/2016 (ud. 10/05/2016) Sentenza n.35850

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da TRAMONTANA FILOMENA, nata a Reggio Calabria il 31/08/1941 
avverso la sentenza del 16/10/2014 del Tribunale di Nocera Inferiore
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Fulvio Baldi che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza del 16.10.2014, il Tribunale di Nocera Infertore dichiarava Tramontana Filomena, nella qualità di legale rappresentante del Centro di Emodialisisito in Sarno responsabile del reato di cui all’art. 137 comma 1 del d.lgs 152/2006 perché effettuava o comunque consentiva lo scarico di acque reflue industriali derivanti da postazioni di dialisi (fatti accertati in Sarno il 15.7.2010) e, concesse le attenuanti generiche, la condannava alla pena di euro 1000,00 di ammenda.
 
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello Tramontano Filomena, a mezzo del difensore di fiducia, articolando i motivi di seguito enunciati:
 
Con un primo motivo chiede l’assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, deducendo che, in base alla normativa regionale vigente all’epoca dei fatti, i reflui provenienti dal Centrodi Emodialisi non erano assimilabili a reflui industriali né per categoria né per attività, difettando la menzione dei Centri di Emodialisi nell’elenco delle attività i cui scarichi venivano definiti industriali.
 
Con un secondo motivo chiede l’assoluzione ex art. 530 comma 2 cod.proc.pen. non essendo emersa la prova che il Centro di Emodialiss i caricasse reflui di tipo industriale.
 
Con ordinanza emessa dalla Corte d’appello di Salerno in data 15.5.2015, depositata in. pari data, previa qualificazione dell’appello come ricorso per cassazione è stata disposta la trasmissione degli atti a questa Corte, trattandosi di sentenza di condanna alla sola pena dell’ammenda.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
 
La rilevanza penale dell’illecito in materia di scarichi presuppone che lo scarico abbia ad oggetto acque reflue industriali, per cui la natura del refluo scaricato costituisce il criterio di discrimine tra tutela punitiva di tipo amministrativo e quella strettamente penale.
Ai fini della tutela penale dall’inquinamento idrico nella nozione di acque reflue industriali ex art. 74, comma 1, lett. h, del d.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (come modificato dal d.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4) rientrano tutti i tipi di acque derivanti dallo svolgimento di attività commerciali e produttive, in quanto detti reflui non attengano prevalentemente al metabolismo umano ed alle attività domestiche di cui alla nozione di acque reflue domestiche, come definite dall’art. 74, comma 1, lett. g)
 
Per determinare, quindi, le acque che derivano dalle attività produttive occorre procedere a contrarre, vale a dire escludere le acque ricollegabili al metabolismo umano e provenienti dalla realtà domestica (cfr. sez. 3r 27 novembre 2003, dep. 20 gennaio 2004 n. 978; conformi sez. 3, 1 luglio 2004 n. 35870, sez. 3, 24 ottobre 2002 n. 42932, sez. 3 n. 1774/2000).
 
Le attività produttive, inoltre, non necessitano per essere tali di un vero e proprio stabilimento: l’insediamento può essere effettuato anche in un edificio che non abbia complessivamente destinazione industriale.
 
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, il criterio distintivo tra insediamenti civili e insediamenti produttivi deve essere ricercato in concreto sulla base dell’assimilabilità o meno dei rispettivi scarichi, per quantità e qualità dei reflui, a quelli provenienti da insediamenti abitativi.
 
Tate principio, già espresso più volte nella vigenza della L. n. 319 del 1976, è stato ribadito anche nella vigenza delle successive discipline (ex plurimis, sez. 3, 6 dicembre 2011, n. 45341;sez. 3 n.2340 del 2013; sez. 3, 13 maggio 2014, n. 24330, la quale contiene una disamina della giurisprudenza sul punto).
 
Deve, dunque, ribadirsi quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la definizione di acque reflue domestiche, contenuta nel d.lgs. n. 152 del 2006, quali acque provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche, è tale da non ricomprendere ai sensi del successivo art. 101, comma 7, lett. e) le acque reflue non aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche (ex plurimis, sez. 3, 15 dicembre 2010, n. 2313, Rv. 249532; sez. 3, 18 giugno 2009, n. 35137, Rv. 244587).
 
Pertanto, nella nozione di acque reflue industriali rientrano tutti i reflui derivanti da attività che non attengono strettamente al prevalente metabolismo umano ed alle attività domestiche e non sono costituiti da acque meteoriche di dilavamento (ex multis, sez. 3, 7 luglio 2011, n. 36982).
 
Le acque reflue prodotte da un centro dì emodialisi, quindi, in quanto provenienti da una attività che ha ad oggetto l’effettuazione di prestazioni terapeutiche (l’emodialisi è una terapia fisica sostitutiva della funzionalità renale somministrata a soggetti nei quali essa è criticamente ridotta e si attua mediante l’utilizzo di un impianto attraverso il quale il sangue del soggetto dializzato viene estratto dal paziente, filtrato ponendolo a contatto con il liquido di dialisi attraverso l’interposizione di una membrana di dialisi a livello della quale si determina lo scambio dì soluti tra i fluidi- sangue e liquido di dialisi- e, quindi, reinfuso:; il liquido di dialisi contiene soluti ma anche sostanze microinquinanti provenienti dall’acqua  utilizzata dagli apparecchi di dialisi, dai concentrati e, in particolari condizioni sfavorevoli, dalle stesse attrezzature di dialisi), sono caratterizzate dalla presenza di sostanze estranee sia al metabolismo umano che alle attività domestiche; non possono, quindi, essere qualificate come acque reflue domestiche ma vanno qualificate come acque reflue industriali.
 
Giova ricordare, poi, che, sebbene con riferimento alla materia dei rifiuti sanitari, questa Corte ha ritenuto che le acque di emodialisi rientrano nella nozione di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo di cui al d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, in quanto la presenza di sangue nelle stesse è da sola sufficiente a farle rientrare nella predetta categoria (Sez.3,n.22021 del 13/04/2010,Rv.247604).
 
Va rimarcato, infine, la delibera Giunta Regionale Campania n. 1350 del 6 agosto 2008, richiamata dalla ricorrente a fondamento del motivo proposto quale normativa regionale vigente al momento dei fatti, non menziona affatto tra gli scarichi assimilabili alle acque reflue domestiche i centri di emodialisi e, quindi, non assume alcun rilievo ai sensi dell’art. 101 comma 7 lett. e) del d.P.R. n. 152/2006, che, comunque, prevede l’applicabilità della normativa regionale purché le acque indicate come assimilate alle acque reflue domestiche abbiano caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche.
 
Il Giudice di merito, pertanto, avendo accertato che l’imputata, nella qualità di legale rappresentante del Centro di Emodialisi sito in Sarno, ha effettuato scarichi senza autorizzazione dei relativi reflui nella raccolta delle acque piovane, ne ha correttamente affermato la penale responsabilità, in applicazione dell’art. 74, comma 1, nel combinato disposto delle lett. g) e h) in relazione all’art. 101, comma 7 lett. e) del d.lgs n. 152/2006, trattandosi di acque reflue industriali per cui è configurabile la contravvenzione di cui all’art. 137, comma 1,D.Lgs. n. 152 del 2006.
 
2. li secondo motivo di ricorso è inammissibile.
 
Va ricordato che l’impugnazione proposta come appello, riqualificata dalla Corte territoriale come ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 568 comma 5, cod. proc. pen. in base al principio di conservazione degli atti, determina unicamente l’automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato, ciò comportando che l’atto convertite deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini della impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta (ex multis: Sez. 1, n. 2846 del 08/04/1999 – dep. 09/07/1999, Annibaldì R, Rv. 213835).
 
Nel caso in esame, il motivo proposto è diverso da quelli consentiti dalla legge ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen, atteso che, come si desume dal tenore dell’originario gravame, esso attiene a censure di merito, riguardanti, da un lato la rivalutazione del compendio probatorio e dall’altro la ricostruzione in fatto della vicenda, ambiti che esulano dal sindacato di legittimità.
 
3.Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
 
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
 
5. L’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza del motivo proposto non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod .proc. pen., ivi compresa la prescrizione (Sez. U. del 25.3.2016 n. 12602; Sez.2, n. 28848 del 08/05/2013, Rv.256463; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Rv.231164; Sez. 4 n. 18641, 22 aprite 2004).

P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna fa ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
 
Così deciso il 10/05/2016
 

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