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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale Numero: 39346 | Data di udienza: 16 Luglio 2018

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Decreto di citazione a giudizio e avviso di conclusione delle indagini preliminari – Inosservanza – Effetti.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 31 Agosto 2018
Numero: 39346
Data di udienza: 16 Luglio 2018
Presidente: DI NICOLA
Estensore: REYNAUD


Premassima

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Decreto di citazione a giudizio e avviso di conclusione delle indagini preliminari – Inosservanza – Effetti.



Massima

 


CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 31/08/2018 (Ud. 16/07/2018), Sentenza n.39346
 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Decreto di citazione a giudizio e avviso di conclusione delle indagini preliminari – Inosservanza – Effetti.
 
In merito alla natura della nullità del decreto di citazione a giudizio prevista dall’art. 552, comma 3, cod. proc. pen. perché non preceduto dall’avviso di conclusione delle indagini preliminari ovvero per mancanza dell’invito all’indagato a presentarsi a rendere l’interrogatorio richiesto nel termine di cui all’art. 415 bis, comma 3, cod. proc. pen., si deve ritenere che tale inosservanza è riconducibile alle nullità di ordine di generale di cui all’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., a c.d. "regime intermedio", sicché può essere dedotta, ai sensi dell’art. 180 cod. proc. pen., prima della deliberazione della sentenza di primo grado (Sez. 6, n. 2382 del 28/12/2017, dep. 2018).
  
(annulla senza rinvio sentenza del 04/11/2016 – CORTE DI APPELLO DI NAPOLI) Pres. DI NICOLA, Rel. REYNAUD, Ric. Costagliola

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 31/08/2018 (Ud. 16/07/2018), Sentenza n.39346

SENTENZA

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 31/08/2018 (Ud. 16/07/2018), Sentenza n.39346

 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis 
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da Costagliola Consiglia, nata a Bacoli;
 
avverso la sentenza del 04/11/2016 della Corte di appello di Napoli;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione;
 
udito per l’imputata l’avv. Marcello Gori, il quale ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza del 4 novembre 2016, la Corte d’appello di Napoli, giudicando sull’appello proposto dall’odierna ricorrente, dichiarando l’estinzione per prescrizione delle contravvenzioni ritenute dalla sentenza emessa dal Tribunale di Napoli – sez. distaccata di Pozzuoli il 7 maggio 2012, ha confermato detta pronuncia nella parte in cui aveva condannato Consiglia Costigliola alle pene di legge per il delitto di cui all’art. 181, comma 1-bis, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per avere eseguito, senza la prescritta autorizzazione paesaggistica, i lavori descritti in imputazione su bene sottoposto a vincolo paesaggistico-ambientale in quanto insistente su area dichiarata di notevole interesse pubblico.
 
 
2. Avverso la sentenza di appello, ha proposto ricorso il difensore dell’imputata, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
 
 
3. Con i primi due motivi si deducono violazione di legge processuale e vizio di motivazione per essere stata rigettata l’eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio per omesso interrogatorio sull’errato presupposto che l’eccezione fosse tardiva perché non dedotta entro il termine di cui all’art. 491, comma 1, cod. proc. pen. (laddove si tratterebbe invece di nullità di ordine generale deducibile, ai sensi dell’art. 180 cod. proc. pen., fino alla deliberazione della sentenza di primo grado, come avvenuto) e comunque con l’errata motivazione che detto interrogatorio non era stato richiesto, ciò che era invece avvenuto con istanza del 19 marzo 2010.
 
 
4. Con i successivi due motivi si deducono violazione della legge penale e vizio di motivazione per non essere stata accolta l’istanza di riqualificazione del delitto nella contravvenzione di cui all’art. 181, comma 1, d.lgs. 42 del 2004, in forza della pronuncia Corte cost. 23 marzo 2016, n. 56, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art. 181, comma 1-bis, d.lgs. 42/2004 nella parte in cui la pena ivi prevista era ritenuta applicabile anche ai lavori eseguiti in aree che per le loro caratteristiche paesaggistiche fossero state dichiarate di notevole interesse pubblico pur non comportando il superamento delle volumetrie indicate nella norma incriminatrice. Si duole la ricorrente del fatto che la Corte d’appello abbia negato detta riqualificazione erroneamente ed illogicamente affermando – senza darne tuttavia giustificazione – che nel caso di specie i volumi sarebbero stati superati. Il fatto sarebbe dunque riconducibile alla fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 181, comma 1, d.lgs. 42/2004, sicché, sarebbe stato già prescritto al momento della pronuncia della sentenza d’appello qui impugnata.
 
 
5. Con il quinto motivo di ricorso si deduce il vizio di motivazione per non aver comunque la Corte considerato che il reato doveva ritenersi al più consumato alla data del 20 aprile 2009 come risultava da un preavviso di accertamento dell’Agenzia del Territorio inviato in tale data, sicché, anche a volerlo considerare delitto, lo stesso sarebbe stato comunque prescritto nel giudizio di secondo grado.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. In relazione ai primi due motivi – da esaminarsi in via logicamente preliminare – il ricorso non può dirsi manifestamente infondato, sicché il delitto così come contestato in imputazione è certamente ad oggi prescritto e, non ricorrendo l’evidenza di una causa di proscioglimento di merito più favorevole ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., s’impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con assorbimento dei restanti motivi.
 
 
1.1 Ed invero, la giurisprudenza di questa Corte è in effetti divisa sulla natura della nullità del decreto di citazione a giudizio prevista dall’art. 552, comma 3, cod. proc. pen. perché non preceduto dall’avviso di conclusione delle indagini preliminari ovvero per mancanza dell’invito all’indagato a presentarsi a rendere l’interrogatorio richiesto nel termine di cui all’art. 415 bis, comma 3, cod. proc. pen. Secondo un primo orientamento – seguito dalla Corte territoriale – trattasi di nullità relativa che deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all’art. 491 cod. proc. pen., subito dopo compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti (Sez. 5, n. 34515 del 04/07/2014, Grujio, Rv. 264272; Sez. 5, n. 44825 del 14/05/2014, Restucci, Rv. 262104; Sez. 2, n. 35420 del 11/06/2010, Sica e a., Rv. 248302). Secondo altro orientamento, l’inosservanza è riconducibile alle nullità di ordine di generale di cui all’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., a c.d. "regime intermedio", sicché può essere dedotta, ai sensi dell’art. 180 cod. proc. pen., prima della deliberazione della sentenza di primo grado (Sez. 6, n. 2382 del 28/12/2017, dep. 2018, Bianchi,Rv. 272025; Sez. 5, n. 21875 del 20/03/2014, Di Giovanni e a., Rv. 262821; Sez. 6, n. 45581 del 24/10/2013, F., Rv. 257807; Sez. 6, Sentenza n. 1043 del 20/12/2012, dep. 2013, Cimmino, Rv. 253843). Seguendo questo secondo orientamento – che nella giurisprudenza più recente appare maggioritario – nel caso di specie l’eccezione sarebbe tempestiva perché avanzata al Tribunale all’udienza dibattimentale del 10 gennaio 2012. 
 
Trattandosi, dunque, di questione processuale sulla quale si registra un obiettivo contrasto nella giurisprudenza di legittimità, il ricorso, che argomenta la seconda soluzione interpretativa, non può certo dirsi manifestamente infondato.
 
 
1.1. Fondata, poi, è la doglianza mossa contro l’altra – autonoma – ratio decidendi utilizzata dalla Corte territoriale per respingere l’eccezione di nullità, essendosi il giudice d’appello limitato ad osservare che l’odierna ricorrente non aveva formalizzato alcuna richiesta d’interrogatorio dopo aver ricevuto la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari. L’affermazione contrasta tuttavia con l’atto allegato al ricorso, vale a dire un’istanza diretta al pubblico ministero e depositata il 19 marzo 2010 (e quindi nel termine di venti giorni dalla notifica dell’avviso, ricevuta il precedente 5 marzo), con cui, facendo espresso riferimento alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, il difensore chiedeva il rilascio di copia degli atti di indagine espletati e concludeva chiedendo, "inoltre, l’interrogatorio nell’interesse della propria assistita".
 
La motivazione, dunque, è manifestamente illogica, avendo semmai la Corte territoriale dovuto argomentare – così come aveva fatto il giudice di primo grado nel respingere l’eccezione all’epoca avanzata – le ragioni perché quell’istanza non potesse eventualmente essere considerata valida (il tribunale, come si sottolinea in ricorso, aveva ritenuto che la richiesta andasse avanzata con autonoma istanza e non già nell’ambito di una richiesta di copie).
 
 
2. All’annullamento della sentenza di condanna per l’estinzione del reato consegue la revoca della sanzione amministrativa accessoria della rimessione in pristino dello stato dei luoghi adottata dal giudice di merito.
 
P.Q.M.
 
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata essendo il residuo reato estinto per prescrizione.
 
Revoca l’ordine di rimessione in pristino. 
 
Così deciso il 16 luglio 2018.
 
 
 
 

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