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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto degli alimenti Numero: 45728 | Data di udienza: 19 Luglio 2016

* DIRITTO DEGLI ALIMENTI – Preparazione di alimenti o bevande – Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande – Prodotto commercializzato e conformità alla disciplina sanitaria – Alimenti vari crudi e porzionati impropriamente sottoposti a procedimento di congelazione – Art. 5 lett. b) L n. 283/1962 – Fattispecie.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 31 Ottobre 2016
Numero: 45728
Data di udienza: 19 Luglio 2016
Presidente: ROSI
Estensore: Di Stasi


Premassima

* DIRITTO DEGLI ALIMENTI – Preparazione di alimenti o bevande – Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande – Prodotto commercializzato e conformità alla disciplina sanitaria – Alimenti vari crudi e porzionati impropriamente sottoposti a procedimento di congelazione – Art. 5 lett. b) L n. 283/1962 – Fattispecie.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 31/10/2016 (ud. 19/07/2016) Sentenza n.45728


DIRITTO DEGLI ALIMENTI – Preparazione di alimenti o bevande – Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande – Prodotto commercializzato e conformità alla disciplina sanitaria – Alimenti vari crudi e porzionati impropriamente sottoposti a procedimento di congelazione – Art. 5 lett. b) L n. 283/1962 – Fattispecie. 
 
 
La detenzione per la somministrazione agli avventori di alimenti vari crudi e porzionati impropriamente sottoposti a procedimento di congelazione mediante attrezzature non idonee e detenuti in pessime condizioni igienico sanitarie ed in cattivo stato di conservazione e quindi potenzialmente pericolosi per la salute pubblica integra il reato di cui all’art. 5 lett. b) L n. 283/1962. Fattispecie: detenzione per la potenziale somministrazione agli avventori dell’azienda agrituristica di kg 500 circa di alimenti detenuti in pessime condizioni igienico sanitarie ed in cattivo stato di conservazione
 
 
(Dichiara inammissibili i ricorsi avverso la sentenza del 05/10/2015 del TRIBUNALE DI TRANI) Pres. ROSI, Rel. DI STASI, Ric. Lombardi ed altro
 
 

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 31/10/2016 (ud. 19/07/2016) Sentenza n.45728

SENTENZA

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 31/10/2016 (ud. 19/07/2016) Sentenza n.45728
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da:
LOMBARDI DOMENICO, nato a Spinazzola il 04/09/1955;
LOMBARDI ROCCO, nato a Spinazzola il 27/06/1962;
avverso la sentenza del 05/10/2015 del Tribunale di Trani;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità per rinuncia. 
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza del 5.10.2015, il Tribunale di Trani dichiarava Lombardi Domenico e Lombardi Rocco responsabili del reato di cui all’art. 5 lett. b) L n. 283/1962 – per aver detenuto per la somministrazione agli avventori dell’azienda agrituristica “MASSERIASAN VINCENZO”kg 500 circa di alimenti vari crudi e porzionati impropriamente sottoposti a procedimento di congelazione mediante attrezzature non idonee e detenuti in pessime condizioni igienico sanitarie ed in cattivo stato di conservazione e quindi potenzialmente pericolosi per la salute pubblica – e li condannavaalla pena di euro 2.000,00 di ammenda ciascuno.
 
2. Avverso tale sentenza proponevano appello Lombardi Domenico e Lombardi Rocco,a mezzo del difensore di fiducia, articolando il motivo di seguito enunciato.
 
I ricorrenti deducono difetto di prova in ordine alla circostanza che gli alimenti fossero detenuti per la vendita o la somministrazione o, comunque, per la distribuzione per il consumo e chiedono, pertanto, l’assoluzione perché il fatto non sussiste.
 
Con ordinanza emessa dalla Corte d’appello di Bari in data 18.2.2016, previa qualificazione dell’appello come ricorso per cassazione,è stata disposta la trasmissione degli atti a questa Corte, trattandosi di sentenza di condanna alla sola pena dell’ammenda.
 
Con atto pervenuto in data 6.7.2010 Lombardi Domenico e Lombardi Rocco hanno dichiarato di rinunciare all’impugnazioneproposta avverso la sentenzadel Tribunale di Trani del 5.10.2015 ai sensi dell’art. 589 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. – I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per intervenuta rinuncia.
 
2. I ricorrenti, infatti, hanno fatto pervenire atto di rinuncia depositato in Cancelleria in data 6.7 .2016, sottoscritto personalmente, ai sensi dell’articolo
589 comma 2 cod. proc. pen.
 
Tale rinuncia, avente natura di atto negoziale processuale abdicativo e recettizio, produce l’effetto estintivo del gravame.
 
3. – Il ricorso, conseguentemente,deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’articolo 591 lett. d) cod. proc. pen.
 
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassadelle ammende, equitativamente fissata in€ 500,00.

P.Q.M.
 
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
 
Così deciso il 19/07/2016
 

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