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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto agrario, Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 4072 | Data di udienza: 20 Gennaio 2012

* DIRITTO URBANISTICO – Terreno abusivamente lottizzato – Acquirente ed sub-acquirente – Buona fede – Onere di conoscenza ed informazione – Affidamento riposto in altri soggetti o nella apparente legittimità di atti amministrativi – Reato di lottizzazione abusiva – Lesione del bene giuridico protetto – Art. 30 D.P.R. n.380/2001 – Lottizzazione abusiva – Presupposti per la configurabilità – Giurisprudenza – Artt. 44, let. c) D.p.r. n.380/01 e 181, c. 1 bis D.Lv. 42/2004 – Confisca dell’area – Presupposti – Soggetti attivi del reato di lottizzazione – Acquirente e sub-acquirente – Presupposti e limiti – Condotta dell’acquirente – Acquisto consapevole di un lotto frazionato – Affidamento nella professionalità del notaio rogante o nella  perizia bancaria – Onere di conoscenza ed informazione – Sub- acquirente – Attività lottizzatoria – Sistema elusivo – Responsabilità – DIRITTO AGRARIO – Terreno agricolo – Lottizzazione cartolare e materiale – Frazionamento in piccoli lotti inutilizzabili per l’esercizio dell’agricoltura – Esecuzione di opere edili – DIRITTO PROCESSALE PENALE – Compimento atti di indagine preliminari con efficacia probatoria – Termini – Sequestro preventivo – Delega nei termini alla polizia giudiziaria – Esiti acquisiti successivamente alla scadenza del termine – Effetti – Art. 407, c.3° C.P.P. – Utilizzabilità degli atti di indagine – Valutazione del contenuto e funzione dell’atto – Mera rielaborazione di attività precedentemente svolte. 


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 31 Gennaio 2012
Numero: 4072
Data di udienza: 20 Gennaio 2012
Presidente: Fiale
Estensore: Ramacci


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – Terreno abusivamente lottizzato – Acquirente ed sub-acquirente – Buona fede – Onere di conoscenza ed informazione – Affidamento riposto in altri soggetti o nella apparente legittimità di atti amministrativi – Reato di lottizzazione abusiva – Lesione del bene giuridico protetto – Art. 30 D.P.R. n.380/2001 – Lottizzazione abusiva – Presupposti per la configurabilità – Giurisprudenza – Artt. 44, let. c) D.p.r. n.380/01 e 181, c. 1 bis D.Lv. 42/2004 – Confisca dell’area – Presupposti – Soggetti attivi del reato di lottizzazione – Acquirente e sub-acquirente – Presupposti e limiti – Condotta dell’acquirente – Acquisto consapevole di un lotto frazionato – Affidamento nella professionalità del notaio rogante o nella  perizia bancaria – Onere di conoscenza ed informazione – Sub- acquirente – Attività lottizzatoria – Sistema elusivo – Responsabilità – DIRITTO AGRARIO – Terreno agricolo – Lottizzazione cartolare e materiale – Frazionamento in piccoli lotti inutilizzabili per l’esercizio dell’agricoltura – Esecuzione di opere edili – DIRITTO PROCESSALE PENALE – Compimento atti di indagine preliminari con efficacia probatoria – Termini – Sequestro preventivo – Delega nei termini alla polizia giudiziaria – Esiti acquisiti successivamente alla scadenza del termine – Effetti – Art. 407, c.3° C.P.P. – Utilizzabilità degli atti di indagine – Valutazione del contenuto e funzione dell’atto – Mera rielaborazione di attività precedentemente svolte. 



Massima

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 31 gennaio 2012 (CC 20/01/2012) Sentenza n.4072

DIRITTO URBANISTICO – Terreno abusivamente lottizzato – Acquirente ed sub-acquirente – Buona fede – Onere di conoscenza ed informazione – Affidamento riposto in altri soggetti o nella apparente legittimità di atti amministrativi.
 
L’acquirente ed il sub-acquirente di un immobile o terreno abusivamente lottizzato sono tenuti ad assolvere in modo rigoroso all’onere di conoscenza ed informazione loro richiesto e non possono dimostrare di aver agito in buona fede semplicemente richiamando l’affidamento riposto in altri soggetti o nella apparente legittimità di atti amministrativi, specie nel caso in cui la illiceità dell’operazione lottizzatoria sia resa evidente dalla presenza di elementi obiettivi sintomatici di una irregolare trasformazione edilizia o urbanistica del territorio. 

(conferma ordinanza n. 20/2011 TRIB. LIBERTA’ di TEMPIO PAUSANIA) Pres. Fiale, Est. Ramacci, Ric. Van Den Heule
 
 
DIRITTO URBANISTICO – Reato di lottizzazione abusiva – Lesione del bene giuridico protetto – Art. 30 D.P.R. n.380/2001.
 
Nel reato di lottizzazione abusiva sussiste la lesione del bene giuridico protetto dall’articolo 30 del TU edilizia, che è non solo quello dell’ordinata pianificazione urbanistica e del corretto uso del territorio, ma anche (e soprattutto) quello relativo all’effettivo controllo del territorio da parte del soggetto titolare della stessa funzione di pianificazione – cioè dal comune – al quale spetta di vigilare sul rispetto delle vigenti prescrizioni urbanistiche, con conseguente legittima repressione di qualsiasi intervento di tipo lottizzatorio, non previamente assentito (Cons. Stato Sez. IV, 6/10/2003 n.5849).

(conferma ordinanza n. 20/2011 TRIB. LIBERTA’ di TEMPIO PAUSANIA) Pres. Fiale, Est. Ramacci, Ric. Van Den Heule
 
 
DIRITTO URBANISTICO – DIRITTO AGRARIO – Terreno agricolo – Lottizzazione cartolare e materiale– Frazionamento in piccoli lotti inutilizzabili per l’esercizio dell’agricoltura – Esecuzione di opere edili.
 
Il frazionamento di un terreno agricolo in piccoli lotti non utilizzabili per l’esercizio dell’agricoltura è, uno degli elementi tipici della lottizzazione cartolare (Cass. Sez. III n. 15643, 15/04/2008), mentre l’esecuzione di opere, quali quelle descritte nell’incolpazione provvisoria, qualifica la lottizzazione come materiale.
 
(conferma ordinanza n. 20/2011 TRIB. LIBERTA’ di TEMPIO PAUSANIA) Pres. Fiale, Est. Ramacci, Ric. Van Den Heule
 
 
DIRITTO URBANISTICO – Lottizzazione abusiva – Presupposti per la configurabilità – Giurisprudenza – Artt. 44, let. c) D.p.r. n.380/01 e 181, c. 1 bis D.Lv. 422004.
 
Si configura il reato di lottizzazione abusiva quando: – attraverso qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dalla entità del frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale, che postulino l’attuazione di opere di urbanizzazione primaria o secondaria, occorrenti per le necessità dell’insediamento; – in presenza di un intervento sul territorio tale da comportare una nuova definizione dell’assetto preesistente in zona non urbanizzata o non sufficientemente urbanizzata, per cui esiste la necessità di attuare le previsioni dello strumento urbanistico generale attraverso la redazione e la. stipula di una convenzione lottizzatoria adeguata alle caratteristiche dell’intervento di nuova realizzazione;  – allorquando detto intervento non potrebbe essere in nessun caso realizzato, poiché, per le sue connotazioni oggettive, si pone in contrasto con previsioni di zonizzazione e/o localizzazione dello strumento generale di pianificazione, che non possono esser modificati da piani urbanistici attuativi (Cass. SS. UU., n. 5115 8/02/2002 Cass., Sez. III n.24096 13/06/2008; n.37472, 2 /10/2008; n. 3481, 26/01/2009; n. 39078, 8/10/2009).
 
(conferma ordinanza n. 20/2011 TRIB. LIBERTA’ di TEMPIO PAUSANIA) Pres. Fiale, Est. Ramacci, Ric. Van Den Heule
 
 
DIRITTO URBANISTICO – Lottizzazione abusiva – Confisca dell’area – Presupposti.
 
Presupposto essenziale ed indefettibile, per l’applicazione della confisca, è che sia stata accertata l’effettiva esistenza di una lottizzazione abusiva; ulteriore condizione, che  investe l’elemento soggettivo del reato è quella del necessario riscontro quanto meno di profili di colpa (anche sotto gli aspetti dell’imprudenza, della negligenza e del difetto di vigilanza) nella condotta dei soggetti sul cui patrimonio la misura viene ad incidere (Cass. Sez. III n. 39078, 8/10/2009).

(conferma ordinanza n. 20/2011 TRIB. LIBERTA’ di TEMPIO PAUSANIA) Pres. Fiale, Est. Ramacci, Ric. Van Den Heule
 
 
DIRITTO URBANISTICO – Soggetti attivi del reato di lottizzazione – Acquirente e sub-acquirente – Presupposti e limiti.
 
Tra i soggetti attivi del reato di lottizzazione, figurano anche l’acquirente ed il sub-acquirente dei lotti. Infatti, la condotta dell’acquirente converge, con quella. del venditore verso l’unico scopo di condizionare la riserva pubblica di programmazione territoriale e non deve necessariamente concretarsi in una attività edificatoria, ben potendosi configurare il concorso anche mediante il semplice acquisto quando questi sia consapevole dell’abusività dell’intervento. Le posizioni del venditore e dell’acquirente possono dunque tenersi distinte solo nel caso in cui risulti provata la malafede del venditore perché ha tratto in inganno il compratore convincendolo della legittimità della operazioni (Cass. Sez. III, n. 10162 10/07/1990). L’acquirente del lotto frazionato, non può considerarsi, in quanto tale, terzo estraneo, anche se non gli è ovviamente preclusa la possibilità di dimostrare la sua buona fede e l’estraneità all’attività illiceità del venditore (Cass. Sez. III n. 17865, 29/04/2009). Gli acquirenti dei lotti, se consapevoli dell’abusività della lottizzazione, forniscono un determinato contributo causale alla concreta attuazione del disegno criminoso del venditore rispondendo cosi del reato (Cass. SS.UU. n. 4708, 24/04/1992).
 
(conferma ordinanza n. 20/2011 TRIB. LIBERTA’ di TEMPIO PAUSANIA) Pres. Fiale, Est. Ramacci, Ric. Van Den Heule
 
 
DIRITTO URBANISTICO – Lottizzazione abusiva – Condotta dell’acquirente – Acquisto consapevole di un lotto frazionato – Affidamento nella professionalità del notaio rogante o nella  perizia bancaria – Onere di conoscenza ed informazione.
 
In materia di lottizzazione abusiva, la condotta dell’acquirente non configura un evento imprevisto ed imprevedibile per il venditore, contribuendo alla concreta attuazione del suo disegno criminoso e non essendo possibile senza l’azione del venditore medesimo. Inoltre, attraverso l’acquisto consapevole di un lotto frazionato si manifesta, altresì, la volontà dell’acquirente di cooperare nel reato, senza che sia necessario un previo concerto o un’azione concordata, essendo sufficiente, al contrario, una semplice adesione di volontà quale assenso al disegno criminoso da altri concepito e ben ravvisabile in concreto (Cass. Sez. III n. 17865, 29/04/2009; Cass. Sez. III n. 10061, 30/09/1995;. Cass.e Sez. III n. 48924, 21/12/2009). Incombe inoltre sul compratore l’onere di acquisire ogni prudente informazione circa la legittimità dell’acquisto ed, in mancanza di tale doverosa attenzione, egli si pone colposamente in una situazione di inconsapevolezza che, secondo la giurisprudenza, fornisce comunque un determinante contributo causale all’attività illecita del venditore (Cass. Sez. 111 n. 3887, 3/2/2011; Cass. Sez. III n. 17865, 29/4/2009; Cass. Sez. III n. 37472, 2/10/2008). Sicché, sussiste un vero e proprio dovere di informazione e conoscenza richiesto all’acquirente costituendo una diretta esplicazione dei doveri di solidarietà sociale di cui all’articolo 2 Cost., in quanto la Costituzione richiede dai singoli soggetti la massima costante tensione ai fini del rispetto degli interessi dell’altrui persona umana ed è per la violazione di questo impegno di solidarietà sociale che la stessa Costituzione chiama a rispondere penalmente anche chi lede tali interessi non conoscendone positivamente la tutela giuridica (Corte Costituzionale sent. 24/3/1988, n. 364; Cass. Sez. III n. 39078, 8/10/09). Deve conseguentemente escludersi, ad esempio, che possa assumere rilevanza la circostanza che l’acquirente, nell’effettuare l’acquisto, abbia riposto affidamento nella professionalità del notaio rogante poiché il ricorso all’atto pubblico è una formalità indispensabile per la compravendita dei beni immobili ovvero il fatto che un istituto bancario, ai fini della concessione di un mutuo, abbia fatto eseguire una perizia trattandosi, in entrambi i casi, di accertamenti e verifiche aventi diverse finalità (Cass. Sez. III n. 18537, 17/05/2010; Cass. Sez. III n. 34618, 23/09/2011; Cass. Sez. III n. 26728, 7/07/2011; Cass. Sez. III n. 21853, 1/6/201.1; Cass. Sez. III n. 18536, 17/5/2010).

(conferma ordinanza n. 20/2011 TRIB. LIBERTA’ di TEMPIO PAUSANIA) Pres. Fiale, Est. Ramacci, Ric. Van Den Heule
 
 
DIRITTO URBANISTICO – Sub- acquirente – Attività lottizzatoria – Sistema elusivo – Responsabilità.
 
In tema di lottizzazione abusiva, con riferimento alla figura del sub- acquirente, di colui, cioè, che a sua volta acquista il terreno abusivamente lottizzato, deve escludersi che la sua condotta possa considerarsi di per sé legittima sulla base della sola qualità dell’agente e ciò in quanto l’utilizzazione delle modalità dell’acquisto successivo ben potrebbe costituire un sistema elusivo, surrettiziamente finalizzato a vanificare le disposizioni legislative in materia di lottizzazione negoziale ed essendo inoltre possibile l’adesione del correo in qualsiasi fase, a condizione che l’attività lottizzatoria stessa sia ancora in corso (Cass. Sez. III n. 48924, 21/12/2009; Cass. Sez. III n. 39078, 8/10/2009.;Cass.  Sez. III n. 17865, 29/04/2009; Cass. Sez. III n.38908, 24/11/2006; Cass. Sez. III n. 12849, 14/12/2000).
 
(conferma ordinanza n. 20/2011 TRIB. LIBERTA’ di TEMPIO PAUSANIA) Pres. Fiale, Est. Ramacci, Ric. Van Den Heule
 
 
DIRITTO PROCESSALE PENALE – Compimento atti di indagine preliminari con efficacia probatoria – Termini – Sequestro preventivo – Delega nei termini alla polizia giudiziaria – Esiti acquisiti successivamente alla scadenza del termine – Effetti – Art. 407, c.3° C.P.P..
 
E’ pacificamente ammissibile la richiesta da parte del Pubblico Ministero al G.I.P. anche dopo lo spirare del termine per il compimento delle indagini preliminari in quanto nell’ambito dell’articolo 407, comma terzo C.P.P. rientrano soltanto gli atti di indagine aventi efficacia probatoria, nel cui ambito non sono compresi i sequestri preventivi che mirano ad impedire la prosecuzione della condotta vietata (Sez. III n.27153, 21/06/2003) pur essendosi precisato, in alcune occasioni, che tale richiesta non può però fondarsi sul risultato di atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine predetto (Cass. Sez. III n.27153, 21/06/2003). L’inutilizzabilità non riguarda gli atti compiuti prima, ma depositati successivamente alla scadenza del termine per le indagini preliminari (Cass. Sez. II n. 40409, 29/10/2008; Sez. III n. 10664, 27/10/1995), così come deve escludersi l’inutilizzabilità degli atti la cui esecuzione il Pubblico Ministero abbia tempestivamente delegato alla polizia giudiziaria, ancorché i relativi esiti siano acquisiti successivamente alla scadenza del termine (cfr. Sez. II n. 45988, 7 dicembre 2007).
 
(conferma ordinanza n. 20/2011 TRIB. LIBERTA’ di TEMPIO PAUSANIA) Pres. Fiale, Est. Ramacci, Ric. Van Den Heule
 
 
DIRITTO PROCESSALE PENALE – Utilizzabilità degli atti di indagine – Valutazione del contenuto e funzione dell’atto – Mera rielaborazione di attività precedentemente svolte.
 
La valutazione in ordine alla eventuale inutilizzabilità degli atti di indagine, prevista dall’articolo 407 C.P.P., va effettuata considerando il contenuto e la funzione dell’atto, con la conseguenza che non devono essere inclusi nel novero degli atti passibili di inutilizzabilità quelli costituenti mera rielaborazione di attività precedentemente svolte quali, ad esempio, le note riassuntive o conclusive solitamente redatte dalla polizia giudiziaria, all’esito di investigazioni complesse, per fornire una illustrazione organica e definitiva dell’attività compiuta ed agevolare la consultazione della relativa documentazione, ovvero quelli meramente ricognitivi, finalizzati a documentare la permanenza ed attualità di situazioni già in precedenza compiutamente accertate.
 
(conferma ordinanza n. 20/2011 TRIB. LIBERTA’ di TEMPIO PAUSANIA) Pres. Fiale, Est. Ramacci, Ric. Van Den Heule

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 31 gennaio 2012 (Cc. 20/01/2012) Sentenza n.4072

SENTENZA

 

 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. ALDO FIALE – Presidente 
Dott. GUICLA MULLIRI – Consigliere
Dott. LUIGI MARINI – Consigliere 
Dott. GIULIO SARNO         – Consigliere
Dott. LUCA RAMACCI – Rel. Consigliere
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
– sul ricorso proposto da:
1) VAN DEN HEULE JAMES N. IL 21/10/1972
2) SHARMA SANJAY N. IL 06/01/1971
– avverso l’ordinanza n. 20/2011 TRIB. LIBERTA’ di TEMPIO PAUSANIA, del 06/07/2011
– sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI; 
– sentite le conclusioni del PG Dott. Volpe Giuseppe rigetto del ricorso;
– udito il difensore Marco Beccia di Roma
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
Il Tribunale di Tempio Pausania, quale giudice del riesame, con ordinanza del 6 luglio 2011 confermava il decreto di sequestro, emesso dal G.I.P. il 7 giugno 2011, di lotti di terreno di proprietà di VAN DEN HEULE James e SANJAY Sharma, entrambi indagati per violazione degli articoli 44, lettera c) D.p.r. n.380/01 e 181, comma 1 bis D.Lv. 42/2004 in concorso con altri e concretatasi nella lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio mediante frazionamento di aree agricole situate in Olbia, località Patron di Corru, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.
 
In particolare, VAN DEN HEULE James era accusato di aver acquistato, unitamente ad ANGARANO Francesco, un lotto di terreno (contraddistinto in catasto al F.26 mapp. 1286 e 1259) sul quale erano in corso di realizzazione opere edilizie, ottenendo una concessione per la realizzazione di una piscina e SANJAY Sharma di aver acquistato dal suddetto ANGARANO la quota indivisa dei menzionati mappali.
 
Avverso tale pronuncia entrambi proponevano ricorso per cassazione.
 
Con un primo motivo di ricorso deducevano la violazione di legge, segnalando l’inutilizzabilità degli atti di indagine sulla base dei quali era stato disposto il sequestro.
 
Osservavano, a tale proposito, che sul punto il Tribunale aveva affermato che, rispetto al VAN DEN HEULE, la scadenza delle indagini preliminari cadeva in data 21 gennaio 2010 e che, prima della scadenza, il Pubblico Ministero aveva richiesto la proroga, debitamente concessa dal G.I.P. con conseguente posticipazione al 21 luglio 2011 mentre, per quanto riguardava la posizione della SANJAY, l’iscrizione della stessa nel registro degli indagati era avvenuta in data 3 maggio 2011.
 
Obiettavano, tuttavia, che dal contenuto del decreto di sequestro emergeva che l’attività di indagine sulla quale era fondato il provvedimento era stata svolta immediatamente prima della richiesta del Pubblico Ministero, come si desumeva dai riferimenti ad una nota conclusiva del Corpo Forestale del 18 febbraio 2011 e ad una nota n. 32225/2011 del NIPAF del medesimo Corpo e che, pertanto, non si trattava di mera attività ricognitiva come ritenuto dal Tribunale, ma di vere e proprie indagini sulle quali la misura reale era fondata le quali, essendo state svolte oltre il termine di legge, avrebbero dovuto comportare l’annullamento del sequestro in quanto emesso sulla base di atti inutilizzabili.
 
Con un secondo motivo di ricorso rilevavano che il giudice penale non sarebbe legittimato all’emissione del decreto di sequestro preventivo nelle ipotesi di cui al secondo comma dell’articolo 321 C.P.P. nel caso in cui la confisca, come nell’ipotesi di lottizzazione abusiva, abbia natura di sanzione amministrativa, avendo le Sezioni Unite di questa Corte affermato che la richiamata disposizione codicistica si riferisce alle sole ipotesi di confisca penale.
 
Con un terzo motivo di ricorso deducevano la violazione di legge in relazione alle rispettive posizioni soggettive.
 
Conseguentemente rilevavano di essere semplici sub-acquirenti e, come tali, estranei all’attività lottizzatoria ed immuni da colpa, avendo acquistato, non dal lottizzatore abusivo ma da una suo avente causa, lotti la cui destinazione era correttamente indicata nel certificato allegato all’atto di compravendita e per i quali erano stati rilasciati regolari titoli abilitativi .
 
Osservavano, inoltre, che era loro intenzione condurre i terreni nel rispetto della destinazione di PRG una volta completate le opere, che la presenza di una piscina non era incompatibile con l’utilizzazione agricola dell’area circostante e che su tali circostanze il Tribunale aveva omesso ogni motivazione.
 
Insistevano, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
Va preliminarmente osservato che, per una migliore comprensione della vicenda, pare opportuno premettere alcune indicazioni sullo svolgimento dei fatti.
 
Come indicato nel provvedimento impugnato, l’area interessata dagli interventi per cui è processo si estende su una superficie di oltre 50 ettari ricadenti in territorio con destinazione agricola, venduto nel 1993 dagli originari proprietari alla Società Immobiliare Santa Maria di Porto Rotondo s.r.l.
 
In tale area, dal 2003, ebbe inizio lo svolgimento di attività edilizia ritenuta non compatibile con la destinazione di zona.
 
In particolare, la predetta società immobiliare chiese ed ottenne, dalla competente amministrazione comunale, l’autorizzazione ad eseguire opere di silvicoltura ed una pista aziendale e, nel 2004, una variante al tracciato della pista medesima limitata al taglio della vegetazione con esclusione di qualsiasi tipo di movimento di terra, scavo o reinterro.
 
In ordine al tracciato si pronunciava anche l’Ufficio Tutela del Paesaggio, stabilendo di salvaguardare al massimo la vegetazione arborea esistente senza effettuare eccessivi scarti o riporti.
 
Successivi accertamenti da parte della polizia giudiziaria evidenziavano che la realizzazione della pista forestale aveva, in realtà, determinato sbancamenti in scavo e riporto, con conseguente formazione di scarpate e predisposizione di opere per il deflusso delle acque e creazione di una vera e propria strada con accesso al fondo attraverso un cancello elettrico, funzionali ad un’attività speculativa poi realizzatasi attraverso il frazionamento e la vendita dei due originari macro-lotti.
 
A tale attività aveva poi fatto seguito la realizzazione di interventi edilizi solo formalmente destinati alla conduzione di un fondo agricolo ma che presentavano, in realtà, le caratteristiche di residenze di lusso.
 
Accertava infatti la polizia giudiziaria che gli acquirenti ed i proprietari dei lotti avevano richiesto titoli abilitativi per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario, strutture agricole e case coloniche accompagnate da relazioni agronomiche, realizzate in ciclostile ed in gran parte sottoscritte dal medesimo professionista, il cui contenuto non risultava essere stato applicato, tanto che quelle che erano indicate come case coloniche erano, al contrario, immobili residenziali, dotati in alcuni casi di campo di calcetto, solarium e piscine.
 
Tra le attività che avevano comportato, sull’area in oggetto, ben 117 operazioni del tipo indicato, quelle degli odierni ricorrenti si caratterizzavano nella vendita dell’area distinta in catasto al F. 26 mapp. 1286 (di ha. 0,4020), da parte dell’originario proprietario (Società Immobiliare Santa Maria di Porto Rotondo s.r.l) alla SAI – Società Autoveicoli Industriali s.r.l. Quest’ultima vendeva a sua volta ad ANGARANO Francesco e VAN DEN HEULE James, all’epoca residente a Londra. L’amministratore della SAI s.r.l aveva già chiesto ed ottenuto il rilascio di concessione edilizia per “opere di miglioramento fondiario con annessa struttura agricola” per i mappali 1259 e 1286 del F. 26, in corso di realizzazione all’atto della vendita.
 
Le menzionate società avevano inoltre proceduto alla compravendita anche del mappale 1259 (di ha 1,10), al quale venne accorpato il mappale 1286, poi volturato in favore di SANJAY Sharma da ANGARANO Francesco, il quale vendette per euro 268.000,00 la sua quota di proprietà indivisa pari ad un mezzo.
 
Il mappale 1259 era poi oggetto di ulteriori frazionamenti, dando origine ai mappali 1464 e 1465.
 
A seguito di aggiornamento catastale, il mappale 1464 veniva successivamente soppresso, con conseguente formazione delle particelle 1640 ex 1464/A (terreno agricolo) e 1641 ex 1464/B (casa colonica e pertinenza).
 
Così sommariamente delineata la vicenda che ha dato origine alla misura cautelare reale, occorre in primo luogo rilevare che la qualificazione giuridica dei fatti appare del tutto corretta.
 
L’intervento abusivo nel suo complesso, così come descritto, essendo caratterizzato dal frazionamento dell’area e dall’esecuzione di interventi edilizi, si colloca nell’ambito di un unico, evidente, proposito lottizzatorio.
 
Tale condotta si inquadra perfettamente nel reato di lottizzazione abusiva il quale, come è noto, è connotato dalla lesione del bene giuridico protetto dall’articolo 30 del TU edilizia, che è non solo quello dell’ordinata pianificazione urbanistica e del corretto uso del territorio, ma anche (e soprattutto) quello relativo all’effettivo controllo del territorio da parte del soggetto titolare della stessa funzione di pianificazione – cioè dal comune – al quale spetta di vigilare sul rispetto delle vigenti prescrizioni urbanistiche, con conseguente legittima repressione di qualsiasi intervento di tipo lottizzatorio, non previamente assentito (v. Cons. Stato Sez. IV, n. 5849, 6 ottobre 2003).
 
Nella fattispecie, la descrizione degli interventi, come indicata nell’imputazione, consente di qualificare la lottizzazione come “lottizzazione mista” perché caratterizzata dalla compresenza delle attività materiali e negoziali in precedenza descritte.
 
Il frazionamento di un terreno agricolo in piccoli lotti non utilizzabili per l’esercizio dell’agricoltura è, infatti, uno degli elementi tipici della lottizzazione cartolare (v Sez. III n. 15643, 15 aprile 2008), mentre l’esecuzione di opere, quali quelle descritte nell’incolpazione provvisoria, qualifica la lottizzazione come materiale.
La giurisprudenza di questa Corte ha, nel corso degli anni, elaborato una ormai consolidata descrizione generale dell’attività lottizzatoria (v., ad es. SS. UU., n. 5115 8 febbraio 2002 e, tra le più recenti, Sez. III n.24096 13 giugno 2008; n.37472, 2 ottobre 2008; n. 3481, 26 gennaio 2009; n. 39078, 8 ottobre 2009) che, pertanto, può dirsi configurata:
attraverso qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dalla entità del frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale, che postulino l’attuazione di opere di urbanizzazione primaria o secondaria, occorrenti per le necessità dell’insediamento
in presenza di un intervento sul territorio tale da comportare una nuova definizione dell’assetto preesistente in zona non urbanizzata o non sufficientemente urbanizzata, per cui esiste la necessità di attuare le previsioni dello strumento urbanistico generale attraverso la redazione e la. stipula di una convenzione lottizzatoria adeguata alle caratteristiche dell’intervento di nuova realizzazione;
allorquando detto intervento non potrebbe essere in nessun caso realizzato, poiché, per le sue connotazioni oggettive, si pone in contrasto con previsioni di zonizzazione e/o localizzazione dello strumento generale di pianificazione, che non possono esser modificati da piani urbanistici attuativi.
 
Il reato di lottizzazione abusiva risulta, pertanto, nella fattispecie, esattamente individuato.
 
A conclusioni analoghe deve pervenirsi per quanto attiene la contestata violazione paesaggistica con riferimento alla ipotesi di delitto di cui al comma 1 bis dell’articolo 181 D.Lv. 42/2004, in considerazione dell’imposizione del vincolo con specifico provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori (è infatti indicato, nell’ordinanza impugnata, il D.M. 30 novembre 1965).
 
Ciò posto, deve rilevarsi che gli odierni ricorrenti, come si è già detto, incentrano le loro doglianze non tanto sulla qualificazione giuridica dei fatti loro addebitati quanto, piuttosto, sulla loro effettiva posizione soggettiva di acquirenti o sub-acquirenti del tutto immuni da colpa.
 
Tale assunto è tuttavia preceduto dalla deduzione di due questioni di natura procedurale che vanno immediatamente esaminate.
 
Con il primo motivo di ricorso viene infatti contestata l’ordinanza impugnata nella parte in cui rigetta l’eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine asseritamente compiuti dopo la scadenza del termine di cui agli articoli 405 e ss. C.P.P.
 
Il Tribunale, attraverso le considerazioni indicate in premessa, ha individuato la data effettiva di scadenza del termine con riferimento alla persona del VAN DEN HEULE al 21 luglio 2010, considerando la richiesta di proroga tempestivamente formulata dal Pubblico Ministero, mentre riteneva non ancora scaduto il termine relativo alla SANJAY in quanto iscritta nel registro degli indagati soltanto il 3 maggio 2011.
 
I ricorrenti nulla osservando in ricorso sulla individuazione dei termini da parte dei giudici del riesame, contestano la correttezza dell’affermazione secondo la quale tutti gli atti di indagine sono stati compiuti nel rispetto dei termini suddetti procedendo, nel periodo successivo, ad una mera attività di rielaborazione e sintesi degli elementi già acquisiti e di individuazione dei proprietari dei fondi e degli autori dei frazionamenti e richiamano, a tale proposito, il contenuto del provvedimento di sequestro laddove si richiamano gli esiti delle indagini “…riassunti nella nota conclusiva del 18.2.2011 (qui da intendersi integralmente riportata e richiamata…- nonché la nota del NIPAF di Tempio Pausania ove viene fatto riferimento alle condizioni delle colture ed alla attività edilizia ancora in atto.
 
Sulla scorta del tenore letterale del provvedimento, osservano i ricorrenti,
deve ritenersi che detti atti costituiscano vere e proprie notizie di reato o, comunque, attività investigative sulle quali si fonda il provvedimento del G.I.P.
 
L’assunto è del tutto infondato.
 
Occorre infatti osservare, in primo luogo, che il riferimento agli “alli di indagine”, che l’articolo 407 C.P.P. sanziona con l’inutilizzabilità se compiuti dopo la scadenza del termine per l’espletamento delle indagini preliminari, deve ritenersi effettuato limitatamente ad attività tipiche rispondenti alle finalità indicate dall’articolo 326 C.P.P. e, come tali, necessarie per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale e per l’acquisizione delle prove.
 
Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’inutilizzabilità non riguarda gli atti compiuti prima, ma depositati successivamente alla scadenza del termine per le indagini preliminari (Sez. II n. 40409, 29 ottobre 2008; Sez. III n. 10664, 27 ottobre 1995), così come deve escludersi l’inutilizzabilità degli atti la cui esecuzione il Pubblico Ministero abbia tempestivamente delegato alla polizia giudiziaria, ancorché i relativi esiti siano acquisiti successivamente alla scadenza del termine (cfr. Sez. II n. 45988, 7 dicembre 2007).
 
Per quanto riguarda, in particolare, il sequestro preventivo, è pacificamente ammissibile la richiesta da parte del Pubblico Ministero al G.I.P. anche dopo lo spirare del termine per il compimento delle indagini preliminari in quanto nell’ambito dell’articolo 407, comma terzo C.P.P. rientrano soltanto gli atti di indagine aventi efficacia probatoria, nel cui ambito non sono compresi i sequestri preventivi che mirano ad impedire la prosecuzione della condotta vietata (Sez. III n.27153, 21 giugno 2003) pur essendosi precisato, in alcune occasioni, che tale richiesta non può però fondarsi sul risultato di atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine predetto (Sez. III n.27153, 21 giugno 2003, cit.; Sez. VI n.3035, 28 agosto 1992; Sez. VI n.3027, 6 agosto 1992).
 
Nella fattispecie, il Tribunale ha dato atto del compimento di tutte le attività di indagine concernenti i reati contestati entro i termini di legge per l’espletamento delle indagini preliminari, indicando chiaramente la finalità esclusivamente riassuntiva degli esiti delle attività di indagine della nota redatta dal personale del Corpo Forestale e la funzione meramente ricognitiva dello stato dei luoghi già in precedenza verificato della verifica effettuata dal NIPAF su delega del Pubblico Ministero.
 
Tale apprezzamento appare del tutto corretto e rispettoso delle disposizioni codicistiche e dei principi in precedenza richiamati, essendo riferito ad atti che compendiavano l’esito di attività pregresse o documentavano le condizioni attuali di luoghi già in precedenza oggetto di accertamento. 
 
Può conseguentemente affermarsi il principio secondo il quale la valutazione in ordine alla eventuale inutilizzabilità degli atti di indagine, prevista dall’articolo 407 C.P.P., va effettuata considerando il contenuto e la funzione dell’atto, con la conseguenza che non devono essere inclusi nel novero degli atti passibili di inutilizzabilità quelli costituenti mera rielaborazione di attività precedentemente svolte quali, ad esempio, le note riassuntive o conclusive solitamente redatte dalla polizia giudiziaria, all’esito di investigazioni complesse, per fornire una illustrazione organica e definitiva dell’attività compiuta ed agevolare la consultazione della relativa documentazione, ovvero quelli meramente ricognitivi, finalizzati a documentare la permanenza ed attualità di situazioni già in precedenza compiutamente accertate.
 
Altrettanto infondato risulta il secondo motivo di ricorso.
 
Sul punto occorre ricordare che, come è noto, l‘articolo 44, secondo comma del TU edilizia prevede, per la lottizzazione abusiva, anche l’applicazione della confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Ciò determina, quale conseguenza, l’acquisizione di diritto e gratuita dei terreni al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione.
 
La disposizione richiamata indica la confisca come effetto della sentenza definitiva del giudice penale con la quale è stata accertata la lottizzazione abusiva. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari dei terreni acquisiti.
 
Come si rileva dal contenuto letterale, l’articolo 44 non si riferisce ad una sentenza di condanna, bensì ad una sentenza che abbia semplicemente accertato l’esistenza della lottizzazione. Da ciò consegue l’applicabilità della misura in tutti i casi in cui tale accertamento sia avvenuto, indipendentemente dalla condanna dei responsabili. Si tratta, evidentemente, di una scelta voluta e non casuale del legislatore, come emerge dal confronto con il contenuto dell’articolo 31, dove vi è un riferimento esplicito alla sentenza di condanna cui consegue l’ordine di demolizione del giudice. Lo stesso contenuto della norma evidenzia, inoltre, la obbligatorietà della confisca.
 
Le peculiari caratteristiche della confisca prevista per la lottizzazione hanno indotto la giurisprudenza ad escluderne la qualificazione come misura di sicurezza patrimoniale inquadrandola, invece, come sanzione amministrativa applicata dal giudice penale in via di supplenza rispetto al meccanismo amministrativo di acquisizione dei terreni lottizzati al patrimonio disponibile del comune, sottolineandone, tra l’altro, le differenze con l’analogo istituto disciplinato dall’articolo 240 C.P. (v. Sez. III n. 38728, 4 ottobre 2004; Sez. III n. 41757, 27 ottobre 2004). In particolare, è stata posta in risalto la natura reale e non personale dell’istituto (V. ad es. Sez. III n. 37086, 22 settembre 2004).
 
Una successiva pronuncia della Corte Europea dei diritti dell’Uomo induceva tuttavia ad una riconsiderazione dei principi in precedenza formulati, essendosi accertato, con riferimento ad un’ipotesi di lottizzazione abusiva, la violazione degli articoli 7 della Convenzione e 1 del Protocollo n. 1 dichiarando la confisca applicata come arbitraria (Sezione XII sent. 20 gennaio 2009).
 
Dopo la pronuncia della CEDU, che ha ritenuto la natura afflittiva della confisca, la giurisprudenza di questa Corte è più volte intervenuta sul tema, osservando, tra l’altro, che presupposto essenziale ed indefettibile, per l’applicazione della confisca, è (secondo l’interpretazione giurisprudenziale costante) che sia stata accertata l’effettiva esistenza di una lottizzazione abusiva; ulteriore condizione, però, che si riconnette alle recenti decisioni della Corte di Strasburgo, investe l’elemento soggettivo del reato ed è quella del necessario riscontro quanto meno di profili di colpa (anche sotto gli aspetti  dell’imprudenza, della negligenza e del difetto di vigilanza) nella condotta dei soggetti sul cui patrimonio la misura viene ad incidere (Sez. III n. 39078, 8 ottobre 2009).
 
La natura e la portata della richiamata disposizione secondo l’interpretazione datane alla luce della pronuncia della CEDU è stata correttamente individuata dai giudici del riesame e non merita censure.
 
Del tutto inconferente appare, ad avviso del Collegio, il richiamo alla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 23428, 25 febbraio 2010), che si riferisce ad ipotesi di confisca previste all’articolo 186 del Codice della Strada riconoscendone la natura afflittiva (richiamando, peraltro, la menzionata decisione della CEDU) ed alla sentenza della Sezione Quarta (n. 2632, 17 dicembre 2010) la quale, come espressamente indicato nel brano riportato, riguarda il richiamo, operato dall’articolo 186 Cds ai fini del sequestro, all’articolo 224ter del medesimo codice, relativo alla confisca amministrativa ed al fermo del veicolo.
 
Anche sul punto, dunque, il provvedimento impugnato risulta immune da censure.
 
Evidente risulta, infine, la infondatezza del terzo motivo di ricorso.
 
Va a tale proposito ricordato che, tra i soggetti attivi del reato di lottizzazione, figurano anche l’acquirente ed il sub-acquirente dei lotti.
 
La condotta dell’acquirente converge infatti, evidentemente, con quella. del venditore verso l’unico scopo di condizionare la riserva pubblica di programmazione territoriale e non deve necessariamente concretarsi in una attività edificatoria, ben potendosi configurare il concorso anche mediante il semplice acquisto quando questi sia consapevole dell’abusività dell’intervento.
 
Le posizioni del venditore e dell’acquirente possono dunque tenersi distinte solo nel caso in cui risulti provata la malafede del venditore perché ha tratto in inganno il compratore convincendolo della legittimità della operazioni (v. Sez. III, n. 10162 10 luglio 1990).
 
L’acquirente del lotto frazionato, infatti, non può considerarsi, in quanto tale, terzo estraneo, anche se non gli è ovviamente preclusa la possibilità di dimostrare la sua buona fede e l’estraneità all’attività illiceità del venditore (Sez. III n. 17865, 29 aprile 2009).
 
Gli acquirenti dei lotti, secondo le Sezioni Unite di questa Corte, se consapevoli dell’abusività della lottizzazione, forniscono un determinato contributo causale alla concreta attuazione del disegno criminoso del venditore rispondendo cosi del reato (SS.UU. n. 4708, 24 aprile 1992).
 
Peraltro si è osservato che la condotta dell’acquirente non configura un evento imprevisto ed imprevedibile per il venditore, contribuendo alla concreta attuazione del suo disegno criminoso e non essendo possibile senza l’azione del venditore medesimo. Inoltre, attraverso l’acquisto consapevole di un lotto frazionato si manifesta, altresì, la volontà dell’acquirente di cooperare nel reato, senza che sia necessario un previo concerto o un’azione concordata, essendo sufficiente, al contrario, una semplice adesione di volontà quale assenso al disegno criminoso da altri concepito e ben ravvisabile in concreto (Sez. III n. 17865, 29 aprile 2009, cit.; Sez. III n. 10061, 30 settembre 1995.V. Anche Sez. III n. 48924, 21 dicembre 2009).
 
Incombe inoltre sul compratore l’onere di acquisire ogni prudente informazione circa la legittimità dell’acquisto ed, in mancanza di tale doverosa attenzione, egli si pone colposamente in una situazione di inconsapevolezza che, secondo la giurisprudenza, fornisce comunque un determinante contributo causale all’attività illecita del venditore (Sez. 111 n. 3887, 3 febbraio 2011; Sez. III n. 17865, 29 aprile 2009, cit.; Sez. III n. 37472, 2 ottobre 2008).
 
Si è a tale proposito osservato, richiamando la Corte Costituzionale (sent. 24 marzo 1988, n. 364), come il dovere di informazione e conoscenza richiesto all’acquirente costituisca diretta esplicazione dei doveri di solidarietà sociale di cui all’articolo 2 Cost., in quanto la Costituzione richiede dai singoli soggetti la massima costante tensione ai fini del rispetto degli interessi dell’altrui persona umana ed è per la violazione di questo impegno di solidarietà sociale che la stessa Costituzione chiama a rispondere penalmente anche chi lede tali interessi non conoscendone positivamente la tutela giuridica (cosi Sez. III n. 39078, 8 ottobre 2009, cit.).
 
E’ appena il caso di osservare come l’onere di informazione che si richiede all’acquirente non comporti un impegno particolare, essendo del tutto agevole, ad esempio, la verifica della destinazione urbanistica dell’area (attuabile anche mediante la semplice lettura del certificato di destinazione urbanistica, nella maggior parte dei casi obbligatoriamente allegato all’atto di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale), dell’assenza di opere di urbanizzazione, della presenza di particolari vincoli di destinazione fondiaria etc.
 
Considerato, inoltre, l’impegno di spesa per l’acquirente, solitamente non indifferente, deve presumersi che la conclusione del contratto sia preceduta da tutte le ordinarie cautele del caso e che pertanto sia ben noto all’acquirente ciò che acquista e quale uso potrà farne.
 
Deve conseguentemente escludersi, ad esempio, che possa assumere rilevanza la circostanza che l’acquirente, nell’effettuare l’acquisto, abbia riposto affidamento nella professionalità del notaio rogante poiché il ricorso all’atto pubblico è una formalità indispensabile per la compravendita dei beni immobili ovvero il fatto che un istituto bancario, ai fini della concessione di un mutuo, abbia fatto eseguire una perizia trattandosi, in entrambi i casi, di accertamenti e verifiche aventi diverse finalità (Sez. III n. 18537, 17 maggio 2010. V. anche Sez. III n. 34618, 23 settembre 2011; Sez. III n. 26728, 7 luglio 2011 Sez. III n. 21853, 1 giugno 201.1; Sez. III n. 18536, 17 maggio 2010).
La buona fede dell’acquirente è stata inoltre esclusa, ad esempio, nel caso in cui i lotti interessati siano stati acquistati in tempi diversi, la qualifica d’imprenditore agricolo era stata assunta dopo l’acquisto del primo lotto e quindi appariva chiaramente sospetta, l’immobile, già edificato, per le sue caratteristiche strutturali appariva destinato ad abitazione piuttosto che a deposito attrezzi, nella zona erano state realizzate già strade principali e strade di accesso ai singoli lotti, nella zona non vi erano coltivazioni in atto, fatta eccezione di blande coltivazioni floreali e/o fruttifere (Sez. III n. 23720, 8 giugno 2009. Sulla qualifica di imprenditore agricolo v. Sez. III n. 15605, 19 aprile 2011).
In altra occasione si è invece fatto presente che, nel caso in cui dovesse ritenersi il piano regolatore generale quale strumento normativa o atto amministrativo generale sostanzialmente normativo, verrebbe a determinarsi nei confronti dell’acquirente una presunzione legale di conoscenza che escluderebbe la possibilità di invocare l’ignoranza incolpevole (Sez. 11.1 n. 39078, 8 ottobre 2009, cit. Conf. Sez. III n. 48924, 21 dicembre 2009, cit.).
 
Si è ritenuta irrilevante anche la presenza di un certificato di destinazione urbanistica che evidenzia la vocazione agricola di una zona quando i terzi acquirenti non si siano dati carico di accertare la edificabilità dell’area per usi residenziali, poiché tale verifica avrebbe consentito di rilevare la evidente illegittimità del permesso di costruire rilasciato (Sez. III n. 34215, 22 settembre 2010).
 
A conclusioni analoghe si è pervenuti con riferimento alla figura del sub- acquirente, di colui, cioè, che a sua volta acquista il terreno abusivamente lottizzato, dovendosi escludere che la sua condotta possa considerarsi di per sé legittima sulla base della sola qualità dell’agente e ciò in quanto l’utilizzazione delle modalità dell’acquisto successivo ben potrebbe costituire un sistema elusivo, surrettiziamente finalizzato a vanificare le disposizioni legislative in materia di lottizzazione negoziale ed essendo inoltre possibile l’adesione del correo in qualsiasi fase, a condizione che l’attività lottizzatoria stessa sia ancora in corso (Sez. III n. 48924, 21 dicembre 2009,cit.; Sez. III n. 39078, 8 ottobre 2009, cit.; Sez. III n. 17865, 29 aprile 2009 cit.; Sez. III n.38908, 24 novembre 2006; Sez. III n. 12849, 14 dicembre 2000).
 
Tali principi risultano pienamente condivisibili e vanno, pertanto, ribaditi, ricordando che l’acquirente ed il sub-acquirente di un immobile o terreno abusivamente lottizzato sono tenuti ad assolvere in modo rigoroso all’onere di conoscenza ed informazione loro richiesto e non possono dimostrare di aver agito in buona fede semplicemente richiamando l’affidamento riposto in altri soggetti o nella apparente legittimità di atti amministrativi, specie nel caso in cui la illiceità dell’operazione lottizzatoria sia resa evidente dalla presenza di elementi obiettivi sintomatici di una irregolare trasformazione edilizia o urbanistica del territorio.
 
Date tali premesse, si osserva che, nella fattispecie, i giudici del riesame hanno proceduto ad una accurata verifica della posizione soggettiva dei ricorrenti, pervenendo alla conclusione che gli stessi hanno, quantomeno, colposamente omesso di assolvere all’onere di informazione loro imposto.
 
Risulta infatti dal provvedimento impugnato che la presenza del certificato di destinazione urbanistica non era determinante, stante la possibilità di verificare che, a fronte di tale destinazione, l’area era totalmente frazionata in più lotti e diffusamente edificata.
 
Mancava inoltre qualsiasi attività di miglioramento fondiario ed, anzi, le opere in corso di realizzazione, tra le quali figura anche una piscina, denotavano la destinazione residenziale impressa all’area, che trovava conferma anche nella residenza in luoghi diversi dei proprietari dell’area, incompatibile con quanto disposto dall’articolo 28 delle norme di attuazione del Piano di fabbricazione che vuole il conduttore del fondo e la sua famiglia costantemente presenti sul fondo per la corretta conduzione dello stesso.
 
Altri elementi sintomatici della assenza di buona fede, se non addirittura di una consapevole partecipazione all’intento lottizzatorio, sono rinvenibili in altri dati fattuali menzionati dai giudici del riesame quali, ad esempio, la limitata estensione delle aree acquistate dai ricorrenti, la consistenza degli interventi edilizi realizzati sulle stesse, il prezzo corrisposto per l’acquisto.
 
Si tratta di elementi già di per sé sufficienti per ritenere, alla luce dei principi in precedenza ricordati, la piena legittimità della misura cautelare applicata e che evidenziano la totale infondatezza delle allegazioni difensive, volte a sostenere la tesi di un acquisto effettuato in perfetta buona fede da soggetti che, seppure residenti altrove, impegnano somme notevoli per l’acquisto di un’area di limitate estensioni e la costruzione di edifici di una certa consistenza comprensivi di una piscina, per dedicarsi all’attività agricola secondo la destinazione di zona, palesemente smentita dall’accurata elaborazione dei dati fattuali offerti al suo esame effettuata dal Tribunale in perfetta aderenza con il dettato normativo ed i principi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte.
 
Va infine ricordato che, in sede cautelare, la buona fede del terzo acquirente, per poter formare oggetto di valutazione da parte del tribunale del riesame, dovrebbe risultare immediatamente evidente cosa che, nella fattispecie, é stata decisamente esclusa.
 
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
 
P.Q.M.
 
Rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
 
Così deciso in Roma il 20 gennaio 2012
 

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