Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 4 Dicembre 2012
Numero: 46835
Data di udienza: 15 Novembre 2012
Presidente: Squassoni
Estensore: Amoresano
Premassima
* INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Aria – Emissione in atmosfera di sostanze (pericolose o non) – Assenza di autorizzazione – Configurabilità del reato – Presupposti – Artt. 267, 269, 272 e 279 D.L.vo n. 152/2006 (T.U.A.) – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Concetto di violazione di legge – Vizi della motivazione – Presupposti.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 4 Dicembre 2012 (Ud. 15/11/2012) Sentenza n. 46835
INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Aria – Emissione in atmosfera di sostanze (pericolose o non) – Assenza di autorizzazione – Configurabilità del reato – Presupposti – Artt. 267, 269, 272 e 279 D.L.vo n. 152/2006 (T.U.A.).
Il reato di cui all’
art.279 D.L.vo n. 152/2006 per l’emissione in atmosfera di sostanze (pericolose o non) in assenza di autorizzazione, comporta la prova della concreta produzione delle emissioni da parte dell’impianto, non potendo dirsi sufficiente la mera potenzialità produttiva di emissioni inquinanti, per cui, sussiste l’obbligo dell’autorizzazione di cui al
D.L.vo 152/2006, art.269, soltanto in relazione agli stabilimenti che producono effettivamente emissione in atmosfera con esclusione di quelli che sono solo potenzialmente idonei a produrre emissioni (Cass.pen. Sez. 3 n.53477/2011). E’ necessario, quindi, per la configurabilità del reato, pur non richiedendosi il superamento dei valori limite stabiliti dalla legge, che le emissioni siano effettivamente sussistenti (Cass. pen. Sez. 3 n.48474 del 19.7.2011).
(annulla con rinvio ordinanza del 9.2.2012 del Tribunale di Catanzaro) Pres. Squassoni, Est. Amoresano, Ric. Cavalieri
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Concetto di violazione di legge – Vizi della motivazione – Presupposti.
Nel concetto di violazione di legge può comprendersi la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, quali ad esempio l’art.125 c.p.p., che impone la motivazione anche per le ordinanze, ma non la manifesta illogicità della motivazione, che è prevista come autonomo mezzo di annullamento dall’art.606 lett.e) c.p.p., né tanto meno il travisamento del fatto non risultante dal testo del provvedimento. Tali principi sono stati ulteriormente ribaditi dalle stesse sezioni unite con la sentenza n.25932 del 29.5.2008-Ivanov, secondo cui nella violazione di legge debbono intendersi compresi sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo“, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonee a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice.
(annulla con rinvio ordinanza del 9.2.2012 del Tribunale di Catanzaro) Pres. Squassoni, Est. Amoresano, Ric. Cavalieri
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 4 Dicembre 2012 (Ud. 15/11/2012) Sentenza n. 46835
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da:
Dott. Claudia Squassoni – Presidente
Dott. Silvio Amoresano – Consigliere Rel.
Dott. Mariapia G. Savino – Consigliere
Dott. Lorenzo Orili – Consigliere
Dott. Alessandro M. a Andronio – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Cavalieri Antonio nato l’1.2.1952
avverso l’ordinanza del 9.2.2012 del Tribunale di Catanzaro
sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano
sentite le conclusioni del P.G., dr. Vito D’Ambrosio, che ha chiesto il rigetto dei ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 9.2.2012 il Tribunale di Catanzaro rigettava la richiesta di riesame proposta da Cavalieri Antonio avverso il provvedimento del GIP del Tribunale di Lamezia Terme, emesso li 22.11.2010, di sequestro preventivo dei macchinari esistenti presso l’autofficina sita in via Enrico Toti di Lamezia.
Dopo aver premesso che l’accertamento del fumus va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati dalle parti in relazione al fine della ricondudbilità dell’ipotesi formulata nella fattispecie legale, riteneva il Tribunale destituita di fondamento la richiesta di riesame.
Correttamente secondo il Tribunale era stato ipotizzato il reato di cui agli
artt.269 e 279 T.U. Ambiente, non vertendosi in alcune delle ipotesi, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, eccettuate dall’obbligo di richiedere ed ottenere la preventiva autorizzazione per le emissioni inquinanti.
Alla luce degli accertamenti dei Carabinieri di Lamezia Terme sussisteva il fumus del reato ipotizzato, essendo emersa nel corso del controllo la presenza nell’officina del Cavalieri di una cabina dì verniciatura e di una saldatrice a filo continuo “operative” e non essendo il titolare fornito di autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
Il mantenimento del vincolo si rendeva necessario per prevenire il perpetuarsi o l’aggravarsi della situazione dannosa conseguente al reato.
2.
Ricorre per cassazione Cavalieri Antonio denunciando la violazione e falsa applicazione degli
artt.267 e ss. D.L.vo 152/2006 (T.U.A.), degli artt.321, 187 e ss. cp.p.p., nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Secondo il dato normativo non è richiesta l’autorizzazione per gli impianti che non producono emissioni e nel caso di specie non emergono gli elementi minimi per ritenere l’offensività della condotta (tipologia dell’impianto, epoca della messa in esercizio, volume dl emissioni, superamento dei valori minimi). Come precisato più volte dalla Suprema Corte se si tratta di un impianto, privo del requisito di produrre emissioni, non vi è l’obbligo dell’autorizzazione (e nel caso di specie l’assenza di emissioni nocive emerge dallo stesso contenuto del verbale di contestazione, in cui si fa riferimento ad impianto acceso ed in funzione).
Il Tribunale, peraltro, non ha tenuto conto che il T.U.A. ha previsto per gli impianti esistenti prima del 1988 o anteriori al 2006, autorizzati in via provvisoria o in forma tacita l’obbligo di presentare la domanda di autorizzazione secondo le scadenze indicate nell’art.281 (con la prescrizione per il gestore di adottare nelle more, fino alla pronuncia dell’autorità competente, le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni. E dalla documentazione prodotta risultava che l’acquisto del bene era avvenuto in data 1.3.1988, per cui la domanda poteva essere ancora presentata.
Essendo stato ipotizzato il reato di esercizio di un impianto in mancanza di autorizzazione la condotta si esaurisce nel momento della messa in esercizio in assenza di provvedimento autorizzatorio, per cui non è ipotizzabile il ritenuto perlculum in mora.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
2. Va premesso che, a norma dell’art.325 c.p.p., il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per violazione di legge.
Secondo le sezioni unite di questa Corte (sentenza n.2/2004, Terrazzi), nel concetto di violazione di legge può comprendersi la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, quali ad esempio l’art.125 c.p.p., che impone la motivazione anche per le ordinanze, ma non la manifesta illogicità della motivazione, che è prevista come autonomo mezzo di annullamento dall’art.606 lett.e) c.p.p., né tanto meno il travisamento del fatto non risultante dal testo del provvedimento.
Tali principi sono stati ulteriormente ribaditi dalle stesse sezioni unite con la sentenza n.25932 del 29.5.2008-Ivanov, secondo cui nella violazione di legge debbono intendersi compresi sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo“, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonee a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice.
Secondo la giurisprudenza dl questa Corte il reato di cui all’
art.279 medesimo D.L.vo (per l’assenza della prescritta autorizzazione) prevede, quale presupposto, non la generica possibilità, ma la concreta attività di produzione delle emissioni da parte dell’impianto (cfr. ex multis Cass.pen. Sez. 3 n.40964 dell’11.10.2006).
Più di recente è stato ribadito che l’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’
art.279 D.L.vo 152/2006 per l’emissione in atmosfera di sostanze (pericolose o non) in assenza di autorizzazione, comporta la prova della concreta produzione delle emissioni da parte dell’impianto, non potendo dirsi sufficiente la mera potenzialità produttiva di emissioni inquinanti, per cui, come si precisa in motivazione, “sussiste l’obbligo dell’autorizzazione di cui al
D.L.vo 152/2006, art.269, soltanto in relazione agli stabilimenti che producono effettivamente emissione in atmosfera con esclusione di quelli che sono solo potenzialmente idonei a produrre emissioni” (Cass.pen. Sez. 3 n.53477/2011).
E’ necessario, quindi, per la configurabilità del reato, pur non richiedendosi il superamento dei valori limite stabiliti dalla legge, che le emissioni siano effettivamente sussistenti (così anche Cass.pen. Sez. 3 n.48474 del 19.7.2011).
3.1. Il Tribunale, pur con i limitati poteri del riesame, ha omesso ogni accertamento in ordine alle effettive emissioni in atmosfera da parte dell’impianto esistente nell’officina del ricorrente, essendosi limitato ad affermare, in modo apodittico, con il richiamo della CNR dei Carabinieri di Lamezia Terme, che la cabina di verniciatura e la saldatrice risultavano “accesi ed operativi”.
4. Altrettanto apodittica è la motivazione in ordine alla dedotta (ai fini e per gli effetti previsti dall’art.281 D.L.vo 152/2006) preesistenza dell’impianto, avendo il Tribunale “liquidato” la documentazione prodotta con un “..non appare per certo riferibile a quanto sequestrato..”.
5. Rimanendo assorbita ogni altra doglianza, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame, alla luce del principi e dei rilievi sopra evidenziati, al Tribunale di Catanzaro.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Catanzaro.
Così deciso in Roma il 15.11.2012