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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 16872 | Data di udienza: 28 Gennaio 2021

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Opere abusive – Sospensione o revoca dell’ordine di demolizione – Potere/dovere del giudice dell’esecuzione – Verifica della legittimità dell’atto concessorio – Criteri e limiti – Presentazione di un piano di recupero dell’area.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 4 Maggio 2021
Numero: 16872
Data di udienza: 28 Gennaio 2021
Presidente: IZZO
Estensore: CERRONI


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Opere abusive – Sospensione o revoca dell’ordine di demolizione – Potere/dovere del giudice dell’esecuzione – Verifica della legittimità dell’atto concessorio – Criteri e limiti – Presentazione di un piano di recupero dell’area.



Massima

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 4 maggio 2021 (Ud. 28/01/2021), Sentenza n.16872

 

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Opere abusive – Sospensione o revoca dell’ordine di demolizione – Potere/dovere del giudice dell’esecuzione – Verifica della legittimità dell’atto concessorio.

In tema di reati edilizi, l’ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna è suscettibile di revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbiano conferito all’immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l’abusività, fermo restando il potere/dovere del giudice dell’esecuzione di verificare la legittimità dell’atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio.

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Riesamina dell’ordine di demolizione – Criteri e limiti – Presentazione di un piano di recupero dell’area.

La sanzione dell’ordine di demolizione sfugge alla regola del giudicato penale ed è sempre riesaminabile in sede esecutiva al fine di una eventuale revoca, che è consentita solo in presenza di determinazioni della P.A. o del giudice amministrativo incompatibili con l’abbattimento del manufatto, ovvero, quando sia ragionevolmente prevedibile, in base ad elementi concreti e specifici, che tali provvedimenti saranno adottati in breve tempo, non potendo la tutela del territorio essere rinviata indefinitamente, nemmeno sulla base ad es. della mera pendenza di un ricorso in sede giurisdizionale avverso il rigetto della domanda di condono edilizio. Pertanto, la semplice presentazione di un piano di recupero dell’area non è idonea a sospendere, né tantomeno ad escludere, la esecuzione dell’ordine di demolizione dell’opera abusiva impartito con la sentenza di condanna per il reato edilizio, atteso che la demolizione può essere sospesa o revocata esclusivamente se risulta assolutamente incompatibile con atti amministrativi o giurisdizionali che abbiano conferito all’immobile altra destinazione o abbiano provveduto alla sua sanatoria.

(rigetta i ricorsi avverso ordinanza del 24/03/2020 – TRIBUNALE DI VELLETRI) Pres. IZZO, Rel. CERRONI, Ric. Petriglia e altra


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 4/05/2021 (Ud. 28/01/2021), Sentenza n.16872

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
1. Petriglia Gino, nato a Veroli;
2. Manni Palmira, nata a Colleferro;

avverso l’ordinanza del 24/03/2020 del TRIBUNALE DI VELLETRI;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 24 marzo 2020 il Tribunale di Velletri, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza con la quale Palmira Manni e Gino Petriglia avevano chiesto la sospensione o la revoca dell’ordine di demolizione delle opere abusive di cui alla sentenza dello stesso Ufficio del 7 maggio 2008, irrevocabile il 22 luglio 2008.

2. I due istanti hanno proposto congiunto ricorso con unico articolato motivo di impugnazione, chiedendo l’annullamento della decisione a seguito della lamentata violazione dell’art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

In particolare, secondo i ricorrenti il Giudice non aveva considerato che il Comune di Gavignano avrebbe manifestato la volontà di non dare seguito all’ingiunzione di demolire, intendendo destinare l’immobile al patrimonio comunale; alla relativa acquisizione, peraltro annullata in sede giurisdizionale amministrativa, aveva fatto invero seguito l’instaurazione di una procedura di variante al piano regolatore per il recupero del nucleo abusivo, sì che si sarebbe evidenziata la volontà – in capo all’amministrazione – di non dare seguito all’ingiunzione di demolizione e di non voler punire i colpevoli, mirando, piuttosto, al riassetto omogeneo di un’ampia zona di territorio, con l’inserimento del bene in una nuova fascia di edificabilità.

In tal senso, ed in relazione alla pendenza della procedura di variante già all’esame della competente sezione urbanistica regionale, quantomeno avrebbe dovuto disporsi la sospensione dell’esecuzione sino all’esito di detto procedimento.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. I ricorsi sono infondati.

5. Il provvedimento impugnato ha dato ampio e ragionato conto del proprio percorso argomentativo, fondato su concreti elementi istruttori e conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte, invero esente infine dalle lamentate violazioni di legge.

6. Vero è che l’ordinanza ha innanzitutto evidenziato che, in tema di reati edilizi, l’ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna è suscettibile di revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbiano conferito all’immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l’abusività, fermo restando il potere-dovere del giudice dell’esecuzione di verificare la legittimità dell’atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio (ex plurimis, Sez. 3, n. 55028 del 09/11/2018, B., Rv. 274135; Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci, Rv. 260972).

7. In specie, il Tribunale ha poi sottolineato l’assenza di atti amministrativi di tale natura, atteso che: a) l’istanza di sanatoria di cui all’art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001 era stata rigettata dal Comune; b) il procedimento amministrativo di riperimetrazione dei nuclei abitativi avviato dall’amministrazione, che aveva compreso l’immobile in esame all’interno del progetto di variante speciale per il recupero urbanistico dei nuclei edilizi “spontaneamente sorti”, era connotato da palese incertezza quanto all’approvazione stessa, quanto ai relativi tempi e quanto alla emanazione di un successivo provvedimento sanante da parte del Comune (incertezze ben evidenziate dalle parole del tecnico comunale Priori, riportate nell’ordinanza).

Sì da concludere, dunque, per l’assenza di alcun sopravvenuto atto amministrativo incompatibile con l’ordine di demolizione, i cui tempi di adozione non appaiono né certi né brevi.

7.1. In tal senso, preso atto da un lato del rigetto ormai risalente dell’istanza in sanatoria, d’altro canto è stato così correttamente applicato il principio in forza del quale la sanzione dell’ordine di demolizione sfugge alla regola del giudicato penale ed è sempre riesaminabile in sede esecutiva al fine di una eventuale revoca, che è consentita solo in presenza di determinazioni della P.A. o del giudice amministrativo incompatibili con l’abbattimento del manufatto, ovvero ,quando sia ragionevolmente prevedibile, in base ad elementi concreti e specifici, che tali provvedimenti saranno adottati in breve tempo, non potendo la tutela del territorio essere rinviata indefinitamente (Sez. 3, n. 25212 del 18/01/2012, Maffia, Rv. 253050; Sez. 3, n. 42978 del 17/10/2007, Parisi, Rv. 238145), nemmeno sulla base ad es. della mera pendenza di un ricorso in sede giurisdizionale avverso il rigetto della domanda di condono edilizio (Sez. 3, n. 35201 del 03/05/2016, Citarella e altro, Rv. 268032).

Al riguardo, la semplice presentazione di un piano di recupero dell’area non è idonea a sospendere, né tantomeno ad escludere, la esecuzione dell’ordine di demolizione dell’opera abusiva impartito con la sentenza di condanna per il reato edilizio, atteso che la demolizione può essere sospesa o revocata esclusivamente se risulta assolutamente incompatibile con atti amministrativi o giurisdizionali che abbiano conferito all’immobile altra destinazione o abbiano provveduto alla sua sanatoria (Sez. 3, n. 17066 del 04/04/2006, Spillantini, Rv. 234321; quanto ai caratteri del piano di recupero urbanistico adottato dal Comune, indubbiamente rivolto a soddisfare necessità collettive, cfr. altresì Sez. 3, n. 43962 del 27/09/2007, Fiore, non mass.).

7.2. Alcuna ragionevole prevedibilità di imminente evoluzione favorevole si evince al riguardo, come è stato correttamente osservato dal Tribunale.

8. L’impugnazione pertanto è infondata.

8.1. Al rigetto dei ricorsi consegue altresì la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 28/01/2021

 

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