Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 5 Aprile 2013
Numero: 15802
Data di udienza: 7 Febbraio 2013
Presidente: Squassoni
Estensore: Amoresano
Premassima
* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Uso di immobile realizzato in violazione di vincoli – Art. 181 D.L.vo n.42/2004 – Art. 734 c.p. – DIRITTO URBANISTICO – Immobile abusivo – Ordine di demolizione – Cessione a terzi – Esecuzione di un sequestro – Art. 44 lett.c) DPR n.380/01 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Opera abusiva ultimata – Sequestro preventivo – Presupposti – Art.321 c.p.p..
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 5 aprile 2013 (Cc. 07/02/2013) Sentenza n. 15802
In tema di tutela dei beni vincolati, anche l’uso dell’immobile realizzato in violazione di vincoli, si palesa idoneo ad aggravare le conseguenze dannose prodotte dall’opera abusiva sull’ecosistema protetto da vincolo paesaggistico o di altra natura e giustifica l’applicazione della misura cautelare diretta ad impedire la protrazione e l’aggravamento delle conseguenze dannose del reato ed è altresì indubitabile che la valutazione sul punto ha ad oggetto l’incidenza negativa della condotta su un più delicato equilibrio rispetto a quello riguardante genericamente il carico urbanistico sul territorio, sicché la esclusione della idoneità dell’uso della cosa a deteriorare ulteriormente l’ecosistema protetto dal vincolo deve formare oggetto di un esame particolarmente approfondito. L’ulteriore lesione del bene protetto deve, però, essere esclusa “…ove si accerti la assoluta compatibilità di tale uso con gli interessi tutelati dal vincolo, tenendosi conto della natura di quest’ultima e della situazione preesistente alla realizzazione dell’opera (Cass.pen. Sez. 3 n.40486 del 27.10.2010).
(annulla ordinanza del 4.5.2012 del Tribunale di Salerno) Pres. Squassoni, Est. Amoresano, Ric. Merolla ed altri
DIRITTO URBANISTICO – Immobile abusivo – Ordine di demolizione – Cessione a terzi – Esecuzione di un sequestro – Art.321 c.p.p..
L’esecuzione di un sequestro o di un ordine di demolizione di un immobile abusivamente realizzato non è preclusa dall’intervenuta cessione a terzi del medesimo, operando gli stessi nei confronti di chiunque abbia la disponibilità di un manufatto che continui ad arrecare pregiudizio al territorio (Cass.pen. Sez. 3 n.48925 del 22.10.2009).
(annulla ordinanza del 4.5.2012 del Tribunale di Salerno) Pres. Squassoni, Est. Amoresano, Ric. Merolla ed altri
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – DIRITTO URBANISTICO – Opera abusiva ultimata – Sequestro preventivo – Presupposti – Art.321 c.p.p..
Il sequestro preventivo di cose pertinenti al reato può essere adottato anche su un’opera ultimata, se la libera disponibilità di esse, possa concretamente pregiudicare gli interessi attinenti alla gestione del territorio ed incidere sul carico urbanistico, il pregiudizio del quale va valutato avendo riguardo agli indici di consistenza dell’insediamento edilizio, del numero dei nuclei familiari, della dotazione minima degli spazi pubblici per abitare, nonché della domanda di strutture e di opere collettive (Cass.pen.sez.3 n.6599 del 24.11.2011 ed in precedenza Cass. sez.3 n.19761 del 25.2.2003; sez,4 n.15821 del 31.1.2007; Sez.3 n.4745 del 12.12.2007; sez.2 n.17170 del 23.4.2010).
(annulla ordinanza del 4.5.2012 del Tribunale di Salerno) Pres. Squassoni, Est. Amoresano, Ric. Merolla ed altri
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 5 aprile 2013 (Cc. 07/02/2013) Sentenza n. 15802
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
composta da
Dott. Claudia Squassoni – Presidente
Dott. Alfredo M. Lombardi – Consigliere
Dott. Silvio Amoresano – Consigliere Rel.
Dott. Lorenzo Orilia – Consigliere
Dott. Santi Gazzara – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) Merolla Gaetana nata il 19.1.1946
2) Russo Giuliana nata il 19.7.1974
3) Russo Raffaella nata il 14.10.1972
avverso l’ordinanza del 4.5.2012 del Tribunale di Salerno
sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano
sentite le conclusioni del P. G., dr. Aldo Policastro, che ha chiesto rigettarsi il ricorso
sentito il difensore, avv. Giuseppe Strianese, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 4.5.2012 il Tribunale di Salerno confermava parzialmente il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Salerno in data 28.11.2011 nei confronti di Merolla Gaetana, Russo Giuliana e Russo Raffaella, indagate per i reati di cui agli
artt.44 lett.c) DPR 380/01,
181 D.L.vo n.42/2004, 734 c.p. per aver realizzato, in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica, opere in zona sottoposta a vincolo ambientale.
Premetteva il Tribunale che la richiesta di riesame era affidata alla eccezione di prescrizione dei reati perchè i contestati abusi erano stati commessi dal de cuius delle ricorrenti (Russo Antonio), il quale aveva presentato istanze di condono nel 1995 e 2004.
Tanto premesso, rilevava il Tribunale che il corpo di fabbrica realizzato a sinistra del fabbricato preesistente (a differenza di quello a destra, del quale andava disposto il dissequestro) non esisteva alla data dell’1.4.2003 ed allo stato non si poteva determinare l’epoca di realizzazione. Il Tribunale del riesame non poteva pertanto escludere il fumus del reato per intervenuta prescrizione.
Sussisteva poi il periculum in mora, trattandosi di opera realizzata in zona sottoposta a vincolo. E soltanto con il sequestro, sottraendo la disponibilità del bene, poteva essere impedita la protrazione delle conseguenze dannose del reato ambientale.
2. Ricorrono per cassazione Merolla Gaetana, Russo Giuliana e Russo Raffaella, a mezzo del difensore, denunciando la mancanza e contraddittorietà della motivazione. Il Tribunale ha esaminato la documentazione prodotta solo al fine di accertare la prescrizione del reato, senza tener conto che da essa emergeva anche l’estraneità delle indagate ai reati contestati.
Con il secondo motivo denunciano la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, non avendo il Tribunale argomentato in ordine alle ragioni degli ulteriori danni all’ambiente dalla disponibilità di un’opera già ultimata. Il danno all’ambiente sarebbe insito nella stessa esistenza della costruzione e non potrebbe essere impedito od eliminato con il sequestro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è infondato.
Correttamente il Tribunale si è limitato ad accertare se il fumus dei reati ipotizzati (pacificamente configurabili essendo stata l’opera realizzata in assenza di permesso dil costruire e di autorizzazione paesaggistica) potesse ritenersi escluso per effetto della intervenuta prescrizione. E con accertamento in fatto, peraltro neppure contestato dalle ricorrenti, ha ritenuto che, allo stato, non fosse ancora maturato il termine massimo di prescrizione.
Irrilevante è, invece, che l’illecito edilizio sia stato commesso dal dante causa delle ricorrenti (accertamento che comunque dovrà essere effettuato nel giudizio di merito, avendo il Tribunale ritenuto che, allo stato degli atti, non emergesse l’epoca di realizzazione del manufatto), trattandosi di misura cautelare reale che colpisce il bene illecitamente realizzato a prescindere dalle vicende soggettive dello stesso successivamente intervenute.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, l’esecuzione di un sequestro o di un ordine di demolizione di un immobile abusivamente realizzato non è preclusa dall’intervenuta cessione a terzi del medesimo, operando gli stessi nei confronti di chiunque abbia la disponibilità di un manufatto che continui ad arrecare pregiudizio al territorio (cfr. Cass.pen. Sez. 3 n.48925de1 22.10.2009).
2. Fondato è invece il secondo motivo in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari.
In ordine alla sequestrabilità di manufatti realizzati abusivamente in zona non vincolata paesaggisticamente è pacifico che il pericolo, attinente alla libera disponibilità del bene, debba presentare i caratteri della concretezza e dell’attualità e spetta al giudice di merito con adeguata motivazione compiere una attenta valutazione del pericolo derivante dal libero uso della cosa pertinente all’illecito penale (Cass.Sez.Un.n.12878 del 2003). Anche la giurisprudenza successiva, nettamente prevalente, ha costantemente ribadito che il sequestro preventivo di cose pertinenti al reato può essere adottato anche su un’opera ultimata, se la libera disponibilità di esse, possa concretamente pregiudicare gli interessi attinenti alla gestione del territorio ed incidere sul carico urbanistico, il pregiudizio del quale va valutato avendo riguardo agli indici di consistenza dell’insediamento edilizio, del numero dei nuclei familiari, della dotazione minima degli spazi pubblici per abitare, nonché della domanda di strutture e di opere collettive (cfr. Cass.pen.sez.3 n.6599 del 24.11.2011 ed in precedenza Cass.sez.3 n.19761 del 25.2.2003; sez,4 n.15821 del 31.1.2007; Sez.3 n.4745 del 12.12.2007; sez.2 n.17170 del 23.4.2010).
2.1.Tali principi debbono essere affermati anche in relazione ad opere realizzate in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, rientrando, nella finalità del sequestro preventivo, ai sensi dell’art.321 c.p.p., che il pericolo debba essere effettivo e concreto. E’ pur vero che la giurisprudenza di questa Corte, soprattutto nel passato, non è stata univoca sul punto, essendosi ritenuto che in tema di reati contro il paesaggio e le bellezze naturali, la sussistenza del protrarsi della lesione determinata dall’uso della cosa con la quale venne commessa la violazione legittima l’adozione del sequestro preventivo della stessa, atteso che tale uso si mostra idoneo a deteriorare ulteriormente l’ecosistema protetto dal vincolo (cfr. Cass.sez.3 n.32247 del 12.6.2003).
Tale impostazione è stata ormai superata dalla giurisprudenza più recente, cui il Collegio ritiene di aderire, che considera, comunque, necessario un accertamento in concreto che l’uso dell’immobile, abusivamente realizzato in zona vincolata, determini un aggravamento delle conseguenze del reato; senza quindi che possa esserci una sorta di “automatismo” tra detto uso e la alterazione dell’ecosistema tutelato dal vincolo.
Non c’è dubbio che “anche l’uso dell’immobile, realizzato in violazione di vincoli, si palesa idoneo ad aggravare le conseguenze dannose prodotte dall’opera abusiva sull’ecosistema protetto da vincolo paesaggistico o di altra natura e giustifica l’applicazione della misura cautelare diretta ad impedire la protrazione e l’aggravamento delle conseguenze dannose del reato” ed è altresì indubitabile che “la valutazione sul punto ha ad oggetto 1″incidenza negativa della condotta su un più delicato equilibrio rispetto a quello riguardante genericamente il carico urbanistico sul territorio, sicché la esclusione della idoneità dell’uso della cosa a deteriorare ulteriormente l’ecosistema protetto dal vincolo deve formare oggetto di un esame particolarmente approfondito”. L’ulteriore lesione del bene protetto deve, però, essere esclusa “…ove si accerti la assoluta compatibilità di tale uso con gli interessi tutelati dal vincolo, tenendosi conto della natura di quest’ultima e della situazione preesistente alla realizzazione dell’opera” (cfr. Cass.pen. Sez. 3 n.40486 del 27.10.2010).
2.2. Il Tribunale, cui competeva siffatta valutazione, ha omesso di argomentare sul punto, essendosi limitato a ritenere, in via astratta, che debba essere sempre e comunque impedito l’uso dei manufatti, realizzati in zona vincolata (” …dovendo il principio di offensività essere inteso, al riguardo, in termini non di concreto apprezzamento di un danno ambientale o paesaggistico, bensì dell’attitudine ex ante della condotta a porre in pericolo il bene protetto”).
3. L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Salerno, che si atterrà ai principi di diritto ed ai rilievi sopra evidenziati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Salerno limitatamente alle esigenze cautelari.
Così deciso in Roma il 7.2.2013