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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 21703 | Data di udienza: 3 Maggio 2012

DIRITTO URBANISTICO – Abusivismo – Violazione dei sigilli – Custodia giudiziaria – Omessa accettazione della nomina – Ininfluenza – Obblighi del custode – Configurabilità del reato di cui all’art. 349 cod. pen..


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 5 Giugno 2012
Numero: 21703
Data di udienza: 3 Maggio 2012
Presidente: Squassoni
Estensore: Gentile


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – Abusivismo – Violazione dei sigilli – Custodia giudiziaria – Omessa accettazione della nomina – Ininfluenza – Obblighi del custode – Configurabilità del reato di cui all’art. 349 cod. pen..



Massima

 

 


CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 5 giugno 2012 (Ud. 3/5/2012) Sentenza n. 21703 

DIRITTO URBANISTICO – Abusivismo – Violazione dei sigilli – Custodia giudiziaria – Omessa accettazione della nomina – Ininfluenza – Obblighi del custode – Configurabilità del reato di cui all’art. 349 cod. pen..
 
La custodia costituisce un munus publicum obbligatorio a prescindere dall’accettazione del custode, il quale é comunque tenuto all’adempimento dei relativi doveri ed é soggetto alla responsabilità disciplinare e penale in base al disposto dell’art. 81, comma 3, disp. att. cod. proc. pen. [Cass. sez. III n. 28224 del 23/04/2008]. Pertanto, l’omessa accettazione della nomina da parte del custode non esclude la configurabilità del reato di cui all’art. 349 cod. pen.. 
 
(conferma sentenza del 06/10/2011 della Corte di Appello di Roma) Pres. Squassoni, Est. Gentile, Ric. Gasparri

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 5 giugno 2012 (Ud. 3/5/2012) Sentenza n. 21703

SENTENZA

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
 
Composta da: 
 
Claudia Squassoni – Presidente
Mario Gentile – Consigliere Rel.
Renato Grillo – Consigliere
Guida Mulliri – Consigliere
Luca Ramacci – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
– sul ricorso proposto da Gasparri Lorenzo, nato ad Allerona il 22/02/1954
– avverso la sentenza del 06/10/2011 della Corte di Appello di Roma
– visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
– udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
– Sentite le conclusioni del Procuratore Generale dott. Giuseppe Volpe, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
– Udito per la parte civile l’avv. //
– Udito l’avv. Giuseppe Blefari, difensore di fiducia del ricorrente, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza emessa il 06/10/2011, confermava la sentenza del Tribunale di Roma, sezione distaccata di Ostia, in data 08/02/2010, appellata da Lorenzo Gasparri, imputato del reato di cui all’art. 349, comma primo e secondo, cod. pen. – per avere, quale custode giudiziario nominato il 27/03/2004, violato i sigilli apposti dai Vigili Urbani, in data 032/2004 e 27/03/2004, al manufatto in corso di abusiva realizzazione in via Dobbiaco n. 203, proseguendo i lavori edilizi abusivi sino alla completa rifinitura, sia interna che esterna, dell’opera suddivisoria in sei unità abitative; fatti accertati il 20/07/2004 – e condannato alla pena di mesi nove di reclusione ed ¤ 400,00 di multa; pena sospesa.
 
2. L’interessato proponeva ricorso, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
 
In particolare il ricorrente esponeva:
a. che non era stato disposto il rinvio dell’udienza del 14/10/2009 (giudizio di 1° grado) nonostante che il proprio difensore di fiducia, Giuseppe Blefari, avesse comunicato e documentati) il proprio legittimo impedimento a comparire, stante il contemporaneo impegno professionale presso la Corte di Appello di Roma in relazione ad altro mandato difensivo;
 
b. che andava accertata la condonabilità delle opere realizzate, costituendo ciò presupposto necessario ai fini della sussistenza /o meno del reato di cui all’art. 349 cod. pen.
 
c. che doveva essere riaperta l’istruttoria dibattimentale sia per l’espletamento di una perizia tecnica sulle opere realizzate, sia per l’escussione dei testi già indicati dalla difesa nel giudizio di 1° grado;
 
d. che il ricorrente non aveva accettato la nomina di custode giudiziario; con conseguente esclusione del reato de quo;
 
e. che, tutt’al più, ricorrevano nella fattispecie gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 350 cod. pen.
 
f. che il reato contestato, comunque, era prescritto già alla data della sentenza di 2° grado.
 
Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
 
La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1° grado – i due provvedimenti si integrano a vicenda – ha congruamente motivato i punti fondamentali della decisione.
 
In particolare i giudici di merito, mediante un esame analitico ed esaustivo delle risultanze processuali, hanno accertato che Lorenzo Gasparri – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – quale custode giudiziario, nominato in data 27/03/2004, aveva violato i sigilli apposti in pari data al manufatto abusivo ubicato come in atti, in via Dobbiaco n. 203, di Roma, consentendo la prosecuzione dei lavori, fatti commessi sino al 20/07/2004 (vedi sent. 2° grado pagg. 4 – 7).
 
Ricorrevano pertanto nella fattispecie in esame gli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, del reato di cui all’art. 349 cod. pen., come contestato in atti.
 
2.Le censure dedotte nel ricorso sono generiche, perché merarriente ripetltive di quanto esposto in sede di Appello; già valutate esaustivamente dalla Corte Territoriale.
 
Sono, altresì, infondate perché in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici di merito.
 
Dette doglianze, peraltro, costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poiché non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perché in violazione della disciplina di cui all’art. 606 cod. proc. pen.[Giurisprudenza consolidata: Sez. U, n. 6402 del 02/07/1997, rv 207944; Sez. U, n. 930 del 29/01/1996, iv 203428; Sez. I, n. 5285 del 06/05/1998, rv 210543; Sez. V, n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Sez. V, n. 13648 del 14/04/2006, rv 2333811.
 
Ad abundantiam si osserva che:
 
2.1. L’eccezione relativa al mancato rinvio dell’udienza del 14/10/2009 per impedimento del difensore di fiducia dovuto ad altro concomitante impegno professionale, è infondata. La richiesta di rinvio è stata comunicata tardivamente ed ossia solo 48 ore prima della data della nuova udienza del 14/10/2009, quantunque la sussistenza del concomitante impegno professionale fosse già sorta in data 22/04/2009. Né la richiesta di rinvio era stata corredata anche dalla giustificazione della mancata nomina di un sostituto [Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, Rv. 244109; sez. V, n. 44299 del 04/07/2008, Rv 241571; sez. V n. 43062 del 27/11/2007, Rv 238499].
 
2.2. La omessa accettazione della nomina da parte del custode (nella specie il Gasparri si era rifiutato di sottoscrivere il verbale di nomina) non esclude la configurabilità del reato di cui all’art. 349 cod. pen..
 
La custodia costituisce un munus publicum obbligatorio a prescindere dall’accettazione del custode, il quale é comunque tenuto all’adempimento dei relativi doveri ed é soggetto alla responsabilità disciplinare e penale in base al disposto dell’art. 81, comma 3, disp. att. cod. proc. pen. [sez. III n. 28224 del 23/04/2008, Rv 240592].
 
2.3. La riapertura dell’Istruttoria dibattimentale – nei termini come richiesti dalla difesa dell’attuale ricorrente – non era necessario e determinante ai fini della decisione.
 
2.4. Il termine massimo di prescrizione (anni sette e mesi sei, in relazione a fatti commessi sino al 20/07/2004) – tenuto conto anche dei periodo di sospensione del decorso della prescrizione per la durata di mesi quattro e gg. 20; sospensione dovuta al rinvio del processo su richiesta della difesa e/o dell’imputato-non é tuttora maturato.
 
1. Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Lorenzo Gasparri con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in ¤ 1.000,00.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di ¤ 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
 
Così deciso il 03 Maggio 2012.
 

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