RIFIUTI – Reato di trasporto illecito di rifiuti speciali non pericolosi – Carico di 200 kg di rottami ferrosi in assenza di autorizzazione o licenza – Confisca obbligatoria del mezzo e sequestro – Pericolo di reiterazione di condotte del medesimo tipo – Fattispecie – Artt. 256 e 259 d.lgs n.152/2006 – Art. 324, c.7, cod. proc. pen. – Art. 240, c.2, cod. pen. – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo – Vizio motivazionale del provvedimento – Requisiti minimi – Artt. 125 e 325 cod. proc. pen..
Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 5 Marzo 2020
Numero: 8989
Data di udienza: 8 Ottobre 2019
Presidente:
Estensore:
Premassima
RIFIUTI – Reato di trasporto illecito di rifiuti speciali non pericolosi – Carico di 200 kg di rottami ferrosi in assenza di autorizzazione o licenza – Confisca obbligatoria del mezzo e sequestro – Pericolo di reiterazione di condotte del medesimo tipo – Fattispecie – Artt. 256 e 259 d.lgs n.152/2006 – Art. 324, c.7, cod. proc. pen. – Art. 240, c.2, cod. pen. – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo – Vizio motivazionale del provvedimento – Requisiti minimi – Artt. 125 e 325 cod. proc. pen..
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 5 Marzo 2020 (Ud. 08/10/2019), Sentenza n.8989
RIFIUTI – Reato di trasporto illecito di rifiuti speciali non pericolosi – Carico di 200 kg di rottami ferrosi in assenza di autorizzazione o licenza – Confisca obbligatoria del mezzo e sequestro – Pericolo di reiterazione di condotte del medesimo tipo – Fattispecie – Artt. 256 e 259 d.lgs n.152/2006 -Art. 324, c.7, cod. proc. pen. – Art. 240, c.2, cod. pen..
Non può ritenersi esecutivo, il divieto di revoca del sequestro ex art. 324, comma 7, cod. proc. pen., a fronte della previsione dell’art. 259, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 di confisca obbligatoria, in relazione al reato di trasporto illecito di rifiuti, del mezzo utilizzato, posto che la norma processuale ricordata non può trovare applicazione laddove la confisca obbligatoria consegua a previsioni speciali, salvo che tali previsioni, come non è però nella specie, richiamino l’art. 240, secondo comma, cod. pen. o, comunque, si riferiscano al prezzo del reato o a cose la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato (Cass. Sez. U., n. 40847 del 30/05/2019, Bellucci). Fattispecie: reato di cui all’art. 256 del d. Lgs. n. 152 del 2006, e sequestro preventivo del mezzo usato per il trasporto senza autorizzazione o licenza di un carico di kg.200 di rottami ferrosi (rifiuti speciali non pericolosi). Nella specie, l’eventuale responsabilità degli indagati dovrà essere accertata nel giudizio di merito, il quale potrebbe, eventualmente, terminare, ricorrendone i presupposti, con una declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto, la quale non giustificherebbe, ai sensi dell’art. 259, T.U.A. l’applicazione della confisca del mezzo.
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo – Vizio motivazionale del provvedimento – Requisiti minimi – Artt. 125 e 325 cod. proc. pen..
A norma dell’art. 325 cod. proc. pen. il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è consentito solo per violazione di legge, in tale concetto potendo rientrare il vizio motivazionale del provvedimento impugnato solo quando, per la sua totale assenza o mera apparenza, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'”iter” logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato, tale mancanza si risolva nella violazione del precetto di cui all’art. 125 cod. proc. pen..
(conferma ordinanza del 30/04/2019 del TRIB. LIBERTA’ di RAGUSA) Pres. LAPALORCIA, Rel. ANDREAZZA, Ric. Morale
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 05/03/2020 (Ud. 08/10/2019), Sentenza n.8989SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: MORALE GIOVANNI nato a AVOLA;
avverso l’ordinanza del 30/04/2019 del TRIB. LIBERTA’ di RAGUSA;
udita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA;
lette le conclusioni del PG PAOLO CANEVELLI che ha concluso per l’inammissibilita del ricorso;
udito il difensore di fiducia Avv. M. Garofalo, che ha chiesto l’accoglimento dei ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 02/04/2019 il G.i.p. del Tribunale di Ragusa disponeva il sequestro preventivo dell’autocarro Fiat Iveco di proprietà di Morale Giovanni, indagato per il reato di cui all’art.256 del d. Lgs. n. 152 del 2006, in quanto utilizzato per il trasporto senza autorizzazione di un carico di rifiuti speciali non pericolosi.
Avanzata richiesta di riesame, il Tribunale di Ragusa confermava il decreto con ordinanza del 30/04/2019.
2. Avverso il suddetto provvedimento di rigetto l’indagato ha presentato ricorso per Cassazione articolato in due motivi.
Con un primo motivo rileva l’inosservanza degli artt.111, comma 6, Cost., 292, comma 2, lett. c) e 125, comma 3, cod. proc. pen..
Il ricorrente si duole del vizio di mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora, vizio riscontrabile originariamente nel decreto del G.i.p. di convalida e riprodottosi in via derivata nella successiva ordinanza di conferma del sequestro.
Per quanto riguarda il fumus commissi delicti in particolare la motivazione sarebbe costituita dal mero richiamo agli atti di indagine, senza analisi delle emergenze menzionate nell’annotazione della p.g. e nel verbale di sequestro, e senza spiegare la ricaduta di detti atti “di indagine sulla posizione dell’indagato,” con una conseguente motivazione apparente.
Per quanto riguarda invece il periculum in mora il giudice di entrambi i provvedimenti si sarebbe limitato ad affermare che nel caso di specie vi sarebbe pericolo di reiterazione delle condotte per cui si procede, senza motivarne la ragione e senza alcun esame della concretezza e attualità del pericolo, tanto più a fronte di effetti della condotta ormai esauritisi e di indici che evidenzierebbero l’occasionalità e unicità del fatto.
3. Con un secondo motivo lamenta l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge in relazione all’art. 131 bis, comma 1, cod. pen..
Il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento da parte del giudice dell’ipotesi della particolare tenuità del fatto ostativa del sequestro fondato sull’insussistenza di elementi di fatto tali da far ritenere la condotta incriminata occasionale o di speciale tenuità e perché, in ogni caso, essa potrebbe essere riconosciuta soltanto nel giudizio di merito.
Così facendo, tuttavia, si sarebbe confuso e sovrapposto il concetto di non abitualità, indicato dall’art. 131 bis cit. come presupposto dell’istituto, con quello di occasionalità, da tale norma non menzionato.
Inoltre, il giudice nell’ordinanza impugnata avrebbe ricondotto il concetto di particolare tenuità non all’offesa, come invece desumibile dall’art.131 bis cod. pen. ma alla condotta.
Infine, risulterebbe privo di fondamento l’assunto secondo cui la valutazione degli elementi richiesti potrebbe effettuarsi soltanto nel giudizio di merito e non anche in sede cautelare, come comprovato da decisioni della Corte di Cassazione di annullamento di ordinanze rese in sede di riesame proprio ai fini della valutazione della sussistenza della particolare tenuità del fatto (Cass. n.51597 del 2017).
RITENUTO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è complessivamente infondato.
Va premesso che, a norma dell’art. 325 cod. proc. pen. il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è consentito solo per violazione di legge, in tale concetto potendo rientrare il vizio motivazionale del provvedimento impugnato solo quando, per la sua totale assenza o mera apparenza, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'”iter” logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato, tale mancanza si risolva nella violazione del precetto di cui all’art. 125 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893).
Quanto al fumus delicti, allora, nessun difetto di motivazione può essere allegato laddove l’ordinanza ha dato atto che l’autocarro di proprietà e condotto dall’indagato venne fermato” il 28/03/2019 in contrada Fargione di Marina di Modica in quanto conteneva, all’interno del cassone, un carico di rottami ferrosi in assenza di alcuna autorizzazione o licenza.
Né, come ricordato dai giudici del riesame, l’indagato ha addotto documentazione da cui risulti l’autorizzazione all’attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante.
In relazione, poi, alla lamentata assenza del periculum, non può anzitutto ritenersi nella specie operante, come pare invece assunto dall’ordinanza, il divieto di revoca del sequestro ex art. 324, comma 7, cod. proc. pen., a fronte della previsione dell’art. 259, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 di confisca obbligatoria, in relazione al reato di trasporto illecito di rifiuti, del mezzo utilizzato, posto che la norma processuale ricordata non può trovare applicazione laddove la confisca obbligatoria consegua a previsioni speciali, salvo che tali previsioni, come non è però nella specie, richiamino l’ art. 240, secondo comma, cod. pen. o, comunque, si riferiscano al prezzo del reato o a cose la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato (Sez. U., n. 40847 del 30/05/2019, Bellucci, Rv. 276690).
Ciononostante, la motivazione dell’ordinanza ha richiamato, a fondamento del sequestro impeditivo nella specie posto in essere, l’esigenza rappresentata dal pericolo di reiterazione di condotte della stessa specie, la cui concretezza appare emergere dalle modalità del fatto già rappresentate nel decreto di sequestro, laddove si dà atto del quantitativo di kg.200 di materiale ferroso, a fronte della cui rilevanza nessuna specifica doglianza risulta mossa in ricorso.
2. Il secondo motivo è infondato.
Pur non potendo la sussistenza o meno della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto esulare di per sé dall’ambito di considerazione del giudizio di riesame, è tuttavia logico che, in ragione della peculiarità del giudizio cautelare, cui è demandata, per costante affermazione di questa Corte, una valutazione sommaria in ordine al “fumus” del reato ipotizzato relativamente alla sussistenza di tutti gli elementi della fattispecie contestata, l’analisi della stessa non possa che essere effettuata incidentalmente e che la sussistenza di detta causa in tanto possa essere apprezzata in quanto emerga ictu oculi. Essendo dunque tale il parametro di giudizio sul punto, appare nella specie idonea a far ritenere debitamente affrontata la questione l’affermazione dell’ordinanza che ha disatteso la richiesta dell’indagato di ravvisabilità dell’istituto sulla base, comunque, della mancata emersione di elementi indicativi della particolare tenuità del fatto, a ben vedere non prospettati neppure dall’interessato nella richiesta di riesame, sul punto addirittura limitatosi a porre, del tutto “ipoteticamente” e astrattamente, la possibile definizione del giudizio di merito con declaratoria di non punibilità (si veda, testualmente : «Nel caso in esame la descrizione dei fatti non consente, aprioristicamente, di addivenire ad un giudizio di” colpevolezza. Difatti, l’eventuale responsabilità degli indagati dovrà essere accertata nel giudizio di merito, il quale potrebbe terminare, ricorrendone i presupposti, con una declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto, la quale non giustificherebbe, ai sensi dell’art. 259, l’applicazione della confisca del mezzo»).
Del resto, proprio l’accertato trasporto di kg.200 di materiale ferroso di cui si è già detto sopra, appare escludere la ravvisabilità ictu oculi delle caratteristiche di particolare tenuità del fatto.
3. Il ricorso va dunque rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma l’8 ottobre 2019