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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 13738 | Data di udienza: 20 Gennaio 2016

RIFIUTI – Gestione dei rifiuti – Disciplina emergenziale – Mezzi e poteri straordinari – Ambito di operatività – L. n. 210/2008 – Art. 256, c.5, d.lgs. n. 152/2006.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 6 Aprile 2016
Numero: 13738
Data di udienza: 20 Gennaio 2016
Presidente: Ramacci
Estensore: Andreazza


Premassima

RIFIUTI – Gestione dei rifiuti – Disciplina emergenziale – Mezzi e poteri straordinari – Ambito di operatività – L. n. 210/2008 – Art. 256, c.5, d.lgs. n. 152/2006.



Massima

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 6/04/2016 (Ud. 20/01/2016) Sentenza n.13738
 
 
 
RIFIUTI – Gestione dei rifiuti – Disciplina emergenziale – Mezzi e poteri straordinari – Ambito di operatività – L. n. 210/2008 – Art. 256, c.5, d.lgs. n. 152/2006.
 
In materia di rifiuti, lo stato di emergenza la cui dichiarazione legittima il ricorso ai mezzi e poteri straordinari previsti dalla L. 24 febbraio 1992, n. 225, riguarda tutte le attività connesse alla “gestione” dei rifiuti, ivi inclusa l’attività di smaltimento (Cass. Sez. 3, n. 25049 del 25/05/2011, Geraci), sicché la circostanza che il d.P.C.M. del 9 luglio 2010, in vigore sino al 31 dicembre 2012, abbia riferito, a differenza dei decreti precedenti, lo stato di emergenza dichiarato, letteralmente, alla “gestione” dei rifiuti, non può intendersi espressione della volontà di escludere da detta dichiarazione lo “smaltimento” dei rifiuti stessi. Ed invero l’espressione “gestione dei rifiuti” ha un significato sicuramente più ampio e comprensivo di quella di “smaltimento”, atteso che all’art.183, comma 1, lett. n), vigente al momento del fatto, nella “gestione” dei rifiuti il legislatore ha espressamente ricompreso “la raccolta, il trasposto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti…” (e tale definizione è stata mantenuta anche successivamente alle modifiche attuate con la legge n. 116 del 2014, di conversione del d.l. n.91 del 2014). Le medesime attività comprese nel concetto di gestione dei rifiuti sono, poi, analogamente specificate nel D.L. n. 172 del 2008, art. 6, comma 1, lett. d), convertito, con modificazioni nella L. n. 210 del 2008.

(conferma sentenza della Corte d’Appello di Palermo in data 13/11/2014) Pres. Ramacci, Rel. Andreazza, Ric. Cavallo

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 6/04/2016 (Ud. 20/01/2016) Sentenza n.13738

SENTENZA

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 6/04/2016 (Ud. 20/01/2016) Sentenza n.13738

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
– Sul ricorso proposto da: Di Fresco Albaro, n. a Palermo il 05/03/1985; Gugliuzza Giovanni, n. a Palermo il 27/07/1988;
– avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo in data 13/11/2014;
– udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
– lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M. Di Nardo, che ha concluso per l’inammissibilità;
– udite le conclusioni del Difensore di fiducia, Avv. G. Agnello, che ha concluso per l’accoglimento;

RITENUTO IN FATTO
 
1. Di Fresco Albaro e Gugliuzza Giovanni hanno proposto ricorso nei confronti della sentenza della Corte d’Appello di Palermo di conferma della sentenza del Tribunale di Palermo in data 30/1/2012 di condanna per il reato di cui all’art. 6, comma 1, lett. d), della L. n. 210 del 2008 per avere, in concorso tra loro, trasportato, in mancanza di autorizzazione, su autocarro Piaggio Porter rifiuti speciali costituiti da una massa di fil di ferro di circa 4 metri cubi.
 
2. Lamentano con un primo motivo la violazione dell’art. 6 della L. n. 210 del 2008 in relazione all’art. 5, comma 1, della l.n. 225 del 1992 e al d. P. C. M. del 09/07/2010 nonché omessa insufficiente o illogica motivazione in relazione alla vigenza dello stato di emergenza all’epoca dei fatti (23/06/2011), in realtà prorogato solo fino al 31/12/2010; né potrebbe rilevare il d.P.C.M. del 09/07/2010 con cui si è dichiarato fino al 31/12/2012 lo stato di emergenza in Sicilia in materia di gestione e non di smaltimento dei rifiuti mentre, al contrario, i due precedenti decreti (ovvero sia il d.P.C.M. del 16/01/2009 sia il d.P.C.M. del 13/01/2010) avevano decretato lo stato di emergenza proprio per lo smaltimento dei rifiuti e non per la loro gestione. Lamentano quindi che la Corte d’Appello abbia ritenuto che il d.P.C.M. del 09/07/2010 sia stato emanato ai sensi dell’art.5 I. n. 225 del 1992 senza considerare che ai fini dell’art.6 cit. è necessaria la preventiva dichiarazione ex lege n. 225 del 1992, dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti.
 
3. Con un secondo motivo Di Fresco lamenta l’inosservanza dell’art. 6 del d.l. n. 172 del 2008 in relazione all’art. 256, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006 e la mancanza di motivazione in ordine alla prova delle intervenuta decadenza del diritto all’esercizio del commercio ambulante di rottami metallici posto che lo stesso era in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività di commercio ambulante di rottami ferrosi (segnatamente denuncia di inizio attività inoltrata al S.u.a.p. di Palermo il 23/06/2010) e non essendo applicabile, in forza di quanto previsto dall’art. 226, comma 5, del d.l. n. 152 del 2006, allo svolgimento di attività in forma ambulante limitatatamente ai rifiuti oggetto del commercio, la disposizione dell’art. 212 che richiede l’iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali. La Corte territoriale ha tuttavia ritenuto essere l’imputato decaduto dal diritto all’esercizio del commercio in forza di determina dirigenziale del 15/03/2011 in realtà mai notificatagli contrariamente a quanto attestato da nota del Comune di Palermo del 12/10/2011. In tal modo, non risultando alcuna prova materiale di detta notifica, la Corte ha però invertito, sulla base della sola nota in questione, l’onere della prova della notifica.
 
4. Con un terzo motivo lamentano l’inosservanza dell’art.6 cit. in relazione all’art. 240 c.p. e la mancanza di motivazione avendo la Corte territoriale proceduto alla confisca e alla vendita dell’autocarro, già dissequestrato, nonostante la sua appartenenza ad un terzo estraneo al reato, ritenendo la misura obbligatoria, in tal modo tuttavia violando il principio di prevalenza del diritto di proprietà del terzo estraneo.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
5. Il primo motivo, caratterizzato in ogni caso da censura riguardante violazione di legge, è infondato.
 
Va rammentato che la dichiarazione di stato di emergenza in materia di smaltimento dei rifiuti con riferimento al territorio della provincia di Palermo ha trovato una prima consacrazione, dapprima, con il d.P.C.M. del 16/01/2009 nel quale, infatti, si prevedeva la dichiarazione, “ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 dicembre 2009” dello stato di emergenza “per lo smaltimento dei rifiuti urbani nella provincia di Palermo” e, successivamente, con il d.P.C.M. del 13/01/2010, che, sempre all’art.1, prevedeva, sempre “ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225”, la proroga, fino al 31 dicembre 2010, dello “stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani nella provincia di Palermo”.
 
Successivamente ancora, con d.P.C.M. del 09/07/2010, all’art.1, si è prevista, sempre “ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225”, la dichiarazione fino al 31 dicembre 2012 dello “stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi nel territorio della regione Siciliana”.
 
Ciò posto, la Corte d’Appello, per confutare il ragionamento dei ricorrenti secondo cui l’ultimo decreto tra quelli appena menzionati avrebbe decretato lo stato di emergenza relativamente alla sola gestione e non anche allo smaltimento dei rifiuti (il che condurrebbe, secondo tale prospettazione, a far ritenere penalmente lecita la condotta contestata), ha affermato che il riferimento all’art. 5 della legge n. 225 del 1992 sarebbe di per sé indicativo del fatto che nella regione siciliana vigeva invece tale stato senza considerare, tuttavia, la irrilevanza, a tali fini, di un detto richiamo, di per sé unicamente espressivo della possibilità che il Consiglio dei Ministri, al verificarsi degli eventi di cui all’art.2, comma 1, lett. e) della medesima L. n. 225 del 1992, deliberi lo stato di emergenza fissandone la durata e determinandone l’estensione territoriale (come appunto contemplato dall’art.5 della stessa legge). Ciononostante, l’assunto del ricorrente, valutabile direttamente da questa Corte indipendentemente dalla inconferenza della motivazione della sentenza impugnata, trattandosi, come già detto, di censura deducente violazione di legge (cfr., Sez.2, n. 3706 del 21/01/2009, p.c. in proc. Haggag, Rv. 242634), è ugualmente infondato.
 
Va infatti ribadito che lo stato di emergenza in materia di rifiuti, la cui dichiarazione legittima il ricorso ai mezzi e poteri straordinari previsti dalla L. 24 febbraio 1992, n. 225, riguarda tutte le attività connesse alla “gestione” dei rifiuti, ivi inclusa l’attività di smaltimento (Sez. 3, n. 25049 del 25/05/2011, Geraci, Rv. 250619), sicché la circostanza che il d.P.C.M. del 9 luglio 2010, in vigore sino al 31 dicembre 2012, abbia riferito, a differenza dei decreti precedenti, lo stato di emergenza dichiarato, letteralmente, alla “gestione” dei rifiuti, non può intendersi espressione della volontà di escludere da detta dichiarazione lo “smaltimento” dei rifiuti stessi. Ed invero l’espressione “gestione dei rifiuti” ha un significato sicuramente più ampio e comprensivo di quella di “smaltimento”, atteso che all’art.183, comma 1, lett. n), vigente al momento del fatto, nella “gestione” dei rifiuti il legislatore ha espressamente ricompreso ” la raccolta, il trasposto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. .. ” (e tale definizione è stata mantenuta anche successivamente alle modifiche attuate con la legge n. 116 del 2014, di conversione del d.l. n.91 del 2014). Le medesime attività comprese nel concetto di gestione dei rifiuti sono, poi, analogamente specificate nel D.L. n. 172 del 2008, art. 6, comma 1, lett. d), convertito, con modificazioni nella L. n. 210 del 2008.
 
6. Anche il secondo motivo è infondato : la Corte ha correttamente desunto l’intervenuta decadenza di Di Fresco dal diritto all’esercizio del commercio dal contenuto della determinazione dirigenziale del 15/03/2011, determinazione che la stessa Corte ha ritenuto notificata all’interessato in forza della nota del 12/10/2011 del Comune di Palermo agli atti; né vale l’obiezione del ricorrente secondo cui una detta nota sarebbe insufficiente a fronte della necessità della materiale sussistenza in atti della documentazione comprovante l’iter notificatorio atteso che nella specie non di “notificazione” ritualmente intesa si è trattato ma di mera comunicazione conseguentemente evincibile anche sulla base della predetta nota proveniente dalla autorità amministrativa e sulla cui attendibilità o veridicità nulla viene detto in ricorso.
 
7. Il terzo motivo è manifestamente infondato atteso che la sentenza impugnata ha correttamente posto in rilievo la mancanza di legittimazione a richiedere la revoca della confisca obbligatoria del veicolo utilizzato per il trasporto sul presupposto dell’appartenenza del bene a terzo; spetta infatti a quest’ultimo, individuabile in colui che non ha partecipato alla commissione dell’illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati come affermato da questa Corte in più occasioni, l’onere di provare la sua buona fede, ovvero che l’uso illecito della “res” gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento colpevole o negligente (da ultimo, Sez. 3, n. 18515 del 16/01/2015, Ruggeri, Rv. 263772).
 
8. E’ infine manifestamente infondata la richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità del reato per particolare tenuità del fatto formulata oralmente all’odierna udienza per conto di Gugliuzza Giovanni.
 
Va ricordato che questa Corte ha anzitutto reiteratamente affermato che il nuovo istituto in questione è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d. lgs. 16 marzo 2015, n. 28, stante la sua natura sostanziale e la natura di norma di favore come tale applicabile retroattivamente ex art. 2, comma 4, c.p, e che le condizioni di applicabilità delle nuove norme ben possono essere astrattamente valutate anche di ufficio ex art. 609, comma 2, c.p.p. (essendo la questione in precedenza non deducibile) dalla Corte di cassazione nel giudizio di legittimità sulla base di quanto emergente dalle risultanze processuali e dalla motivazione della decisione impugnata con conseguente annullamento della sentenza con rinvio al giudice di merito in caso di valutazione positiva (tra le altre, Sez. 3, n. 38380 del 15/07/2015, Ferraiuoloe altro, Rv. 264795; Sez. 4, n. 22381 del 17/04/2015, Mauri, Rv. 263496; Sez. 3, n. 15449 del 08/04/2015, Mazzarotto, Rv. 263308).
 
Si è poi precisato che la astratta verifica, da parte della Corte, delle condizioni di applicabilità del nuovo istituto non può che avvenire alla stregua degli indici­ criteri delineati dallo stesso art. 131 bis cit., laddove, accanto a specifici limiti di pena (potendo l’applicazione riguardare infatti i soli reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni ovvero la pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena), è stata indicata la particolare tenuità dell’offesa, articolata, a sua volta (secondo la definizione della relazione al provvedimento), in due “indici­requisiti”, quali, da un lato, la modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall’art. 133, comma 1, c.p. (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell’azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato e intensità del dolo o grado della colpa) e, dall’altro, la non abitualità del comportamento.
 
Solo in tali casi, dunque, si è aggiunto, si potrebbe considerare il fatto di particolare tenuità sì da condurre, conseguentemente, ad esclusione della punibilità. 
 
Va infine precisato che in ragione della necessità di conciliare la possibilità di rilevazione della particolare tenuità del fatto anche nella presente sede con la fisiologia del giudizio di legittimità, che preclude a questa Corte di esprimere, come noto, valutazioni in fatto, spettanti al solo giudice di merito, l’apprezzamento della Corte non può che essere limitato ad un vaglio di astratta non incompatibilità dei tratti della fattispecie, come risultanti dalla sentenza impugnata e dagli atti processuali, con gli indici­ criteri e gli indici ­ requisiti indicati dalla novella e appena sopra menzionati.
 
Ora, tuttavia, nella specie risulta che nei confronti del ricorrente è stata irrogata dal Tribunale una pena base pari ad anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 21.000 di multa, ovvero una sanzione, in particolare detentiva, pari al triplo del minimo edittale previsto indicativa della esclusione, quanto al fatto posto in essere, dei tratti, desunti dai criteri normativi più sopra illustrati, di particolare tenuità, avendo tra l’altro la sentenza di primo grado sottolineato, con un riferimento senza dubbio attinente alla modalità della condotta, il tentativo degli imputati di indurre in errore gli accertatori circa la perdurante validità della documentazione amministrativa portata con loro durante il trasporto.
 
9. Il ricorso degli imputati va conseguentemente rigettato con condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
 
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 
 
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2016

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