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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 47228 | Data di udienza: 11 Novembre 2012

* DIRITTO URBANISTICO – Ampliamento di un fabbricato preesistente – Pertinenza – Esclusione Artt. 44, lett. b), 93 e 95 d.P.R. n.380/01 DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Inammissibilità del ricorso – Difensore della parte civile – Notificazione dell’avviso di udienza – Incertezza – Ininfluenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 6 Dicembre 2012
Numero: 47228
Data di udienza: 11 Novembre 2012
Presidente: Franco
Estensore: Ramacci


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – Ampliamento di un fabbricato preesistente – Pertinenza – Esclusione Artt. 44, lett. b), 93 e 95 d.P.R. n.380/01 DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Inammissibilità del ricorso – Difensore della parte civile – Notificazione dell’avviso di udienza – Incertezza – Ininfluenza.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 6 Dicembre 2012 (Ud. 6/11/2012) Sentenza n. 47228 

 

DIRITTO URBANISTICO – Ampliamento di un fabbricato preesistente – Pertinenza – Esclusione Artt. 44, lett. b), 93 e 95 d.P.R. n.380/01.
 
L’ampliamento di un fabbricato preesistente non può essere considerato pertinenza, diventando parte dell’edificio di cui completa, una volta realizzato, la struttura per meglio soddisfare i bisogni cui è destinato in quanto privo di autonomia rispetto all’edificio medesimo (Cass. Sez. III n.20349, 28/05/2010; Cass. Sez. III n.28504, 18/08/2007; Cass. Sez. III n.33657, 6/10/2006).
 
(conferma sentenza n. 11913/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 19/04/2012) Pres. Franco, Est. Ramacci, Ric. Rusciano
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Inammissibilità del ricorso – Difensore della parte civile – Notificazione dell’avviso di udienza – Incertezza – Ininfluenza.
 
Nei casi di incertezza sull’effettiva notificazione dell’avviso di udienza al difensore della parte civile costituita, opera il principio costituzionale di ragionevole durata del processo, sicché, in presenza dell’evidente ragione di inammissibilità del ricorso e di definire comunque il procedimento in quanto l’espletamento dell’attività omessa risulta del tutto ininfluente sull’esito del giudizio e ciò con riferimento ad analogo principio espresso in sede civile (Cass. SS.UU. civ. n.6826, 22/03/2010 ed altre prec.).
 
(conferma sentenza n. 11913/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 19/04/2012) Pres. Franco, Est. Ramacci, Ric. Rusciano

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 6 Dicembre 2012 (Ud. 6/11/2012) Sentenza n. 47228

SENTENZA

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME EL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMEDEO FRANCO – Presidente 
Dott. GIOVANNI AMOROSO – Consigliere
Dott. GUICLA MULLIRI – Consigliere
Dott. LUCA RAMACCI – Consigliere Rel. 
Dott. CHIARA GRAZIOSI – Consigliere 
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da RUSCIANO EUGENIO N. IL 05/08/1971
avverso la sentenza n. 11913/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 19/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA RAMACCI
Udito il Procuratore Geperale in persona del Dott. G.M.
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
Udito, per la parte civile, l’Avv.
Uditi i difensori Avv.ti
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza del 19.4.2012, la Corte di appello di Napoli riformava parzialmente la decisione del Tribunale di quella città in data 21.2.2011, appellata dal Procuratore Generale e da Eugenio RUSCIANO – imputato dei reati di cui agli artt. 44, lett. b), 93 e 95 d.P.R. n. 380/01 per aver realizzato, in zona sismica ed in assenza di valido titolo abilitativo, lavori di costruzione di un capannone e di un manufatto in muratura di m. 30 X 3 circa in ampliamento di un preesistente immobile – dichiarando la prescrizione dei reati limitatamente alla realizzazione del capannone, rideterminando la pena e disponendo la demolizione del manufatto costruito in ampliamento.
 
Avverso tale pronuncia il RUSCIANO propone ricorso per cassazione.
 
2. Con un unico motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento, da parte della Corte territoriale, della natura pertinenziale delle opere realizzate.
 
Osserva, a tale proposito, che l’istruzione dibattimentale avrebbe dimostrato la oggettiva natura servente dell’intervento realizzato rispetto ad un preesistente manufatto, esclusa dai giudici del gravame in considerazione della volumetria sviluppata dal locale e dall’essere lo stesso completamente chiuso da mura perimetrali e copertura, erroneamente considerati elementi sintomatici della possibilità di un autonomo utilizzo, pur risultando dalla documentazione fotografica in atti che il manufatto non è completamente chiuso ed ha una copertura in lamiera.
 
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
3. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati.
 
Occorre in primo luogo osservare che la Corte territoriale, nell’escludere la natura pertinenziale dell’immobile in ragione delle dimensioni e delle caratteristiche costruttive ritenute indicative di una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio di un forno preesistente, ha fatto correttamente riferimento ai principi stabiliti dalla giurisprudenza di questa Corte in materia di pertinenze urbanistiche (cfr. Sez. III n. 37257, 1 ottobre 2008 ed altre prec. conf.).
 
La valutazione è stata peraltro effettuata attraverso una verifica delle emergenze probatorie che non può essere rinnovata in questa sede di legittimità, cosicché risultano inconferenti i riferimenti effettuati in ricorso alla documentazione fotografica in atti ed alla effettiva consistenza del manufatto.
 
4. In ogni caso, assume rilievo determinante, ai fini della corretta qualificazione delle opere realizzate, un altro aspetto opportunamente considerato dai giudici del gravame e completamente ignorato in ricorso, concernente la funzione di ampliamento di immobile preesistente riconosciuta al manufatto oggetto di contestazione.
 
Tale significativa caratteristica è, infatti, indicata nel capo di imputazione ed è stata valorizzata dalla Corte territoriale per escludere l’opera realizzata dal novero delle pertinenze.
 
Tale apprezzamento che, lo si ripete, non viene minimamente fatto oggetto di censura in ricorso, risulta giuridicamente corretto e perfettamente allineato alla consolidata giurisprudenza di questa Corte.
 
Si è infatti avuto modo di affermare, ripetutamente, che l’ampliamento di un fabbricato preesistente non può essere considerato pertinenza, diventando parte dell’edificio di cui completa, una volta realizzato, la struttura per meglio soddisfare i bisogni cui è destinato in quanto privo di autonomia rispetto all’edificio medesimo (Sez. III n.20349, 28 maggio 2010; Sez. III n.28504, 18 luglio 2007; Sez. III n.33657, 6 ottobre 2006; Sez. III n.40843, 10 novembre 2005; Sez. III n,2199, 19 gennaio 2006; Sez. III n.36941, 12 ottobre 2005; Sez. III n,5465, 14 febbraio 2005; Sez. III n.18299, 17 aprile 2003; Sez. III n.3160, 23 gennaio 2003; Sez. III n.7544, 11 giugno 1999; Sez. III n.7872, 18 giugno 1999; Sez. III n.2676, 18 luglio 1996; Sez. III n. 907, 25 gennaio 1991).
Correttamente, dunque, la Corte del merito ha ritenuto le opere realizzate in assenza di permesso di costruire.
 
5. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00.
 
Resta da aggiungere che, avuto riguardo alla incertezza sulla effettiva notificazione dell’avviso di udienza al difensore della parte civile costituita, il Collegio ritiene funzionale al principio costituzionale di ragionevole durata del processo, in presenza dell’evidente ragione di inammissibilità del ricorso, di definire comunque il procedimento in quanto l’espletamento dell’attività omessa risulta del tutto ininfluente sull’esito del giudizio e ciò con riferimento ad analogo principio espresso in sede civile (cfr. SS.UU. civ. n.6826, 22 marzo 2010 ed altre prec.).
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
 
Così deciso il 6.11.2012
 
Il Presidente
(Dott. Amedeo FRANCO)
 

 

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