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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Pubblica amministrazione Numero: 5440 | Data di udienza: 13 Gennaio 2023

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Falso in atti pubblici – Reati contro la fede pubblica – Falsità od omissioni finalizzate a conseguire un beneficio di importo maggiore di quello spettante – Configurabilità – Fattispecie: dichiarazione relativa al nucleo familiare e beneficio del reddito di cittadinanza – Reato di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 8 Febbraio 2023
Numero: 5440
Data di udienza: 13 Gennaio 2023
Presidente: RAMACCI
Estensore: CORBO


Premassima

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Falso in atti pubblici – Reati contro la fede pubblica – Falsità od omissioni finalizzate a conseguire un beneficio di importo maggiore di quello spettante – Configurabilità – Fattispecie: dichiarazione relativa al nucleo familiare e beneficio del reddito di cittadinanza – Reato di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019.



Massima

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 8 febbraio 2023 (Ud. 13/01/2023), Sentenza n. 5440

 

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Falso in atti pubblici – Reati contro la fede pubblica – Falsità od omissioni finalizzate a conseguire un beneficio di importo maggiore di quello spettante – Configurabilità – Fattispecie: dichiarazione relativa al nucleo familiare e beneficio del reddito di cittadinanza – Reato di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019.

In tema di delitti contro la pubblica fede, si configura il reato, di cui all’art. 7 comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, anche nel caso in cui le false indicazioni o le omissioni di informazioni dovute che consentano di conseguire un beneficio di importo maggiore di quello al quale si avrebbe avuto diritto. Fattispecie, condotta di un percettore del reddito di cittadinanza che ometta di comunicare informazioni dovute e ritenute rilevanti ai fini della riduzione del beneficio, sicché da ottenere “indebitamente” non solo il beneficio non spettante, ma anche quello erogato in misura maggiore rispetto al dovuto.

(rigetta il ricorso avverso sentenza del 24/02/2022 – CORTE D’APPELLO DI TORINO), Pres. RAMACCI, Rel. CORBO, Ric. Pinto


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 08/02/2023 (Ud. 13/01/2023), Sentenza n. 5440

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

composta dagli IlL.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da Pinto G., nato a Torre Annunziata;

avverso la sentenza emessa in data 24/02/2022 dalla CORTE D’APPELLO DI TORINO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria;

udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 24 febbraio 2022, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Alessandria, per quanto di interesse in questa sede, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di G. Pinto per il reato di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, assolto il medesimo da altre contestazioni, e rideterminato la pena in un anno, quattro mesi e venti giorni di reclusione, previa applicazione della recidiva. Secondo quanto ricostruito dai Giudici di merito, G. Pinto, in data 3 luglio 2020, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del reddito di cittadinanza, avrebbe reso dichiarazioni false, indicando quale componente del proprio nucleo familiare, e coabitante, la moglie da cui era legalmente separato.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello indicata in epigrafe G. Pinto, con atto sottoscritto dall’avvocato Guido Cardello, articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen, e 7 d.l. n. 4 del 2019, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di false dichiarazioni al fine della percezione del reddito di cittadinanza.

Si deduce che illegittimamente è stato ritenuto configurabile il reato di false dichiarazioni al fine della percezione del reddito di cittadinanza, di cui all’art. 7, comma 1, dl. n. 4 del 2019, poiché non si è valutato che si è trattato di un falso innocuo. Si evidenzia, a tale proposito, che l’imputato versava comunque in condizioni personali tali da avere diritto a percepire il sussidio, indipendentemente dall’inclusione della moglie nel nucleo familiare, e che, secondo la giurisprudenza, la norma penale mira a sanzionare la percezione del sussidio in difetto delle condizioni sostanziali per ottenere il beneficio (si cita Sez. 3, n. 44366 del 15/09/2021). Si aggiunge, ancora, che l’imputato era in buona fede, come si evince dall’avere il medesimo prima incluso, poi escluso, quindi definitivamente incluso la moglie nella dichiarazione relativa al nucleo familiare.

2.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di false dichiarazioni al fine della percezione del reddito di cittadinanza.

Si deduce che la sentenza impugnata non ha motivato né sulla rilevanza delle false dichiarazioni, né sulla sussistenza del dolo specifico, ma si è limitata a considerare falsa l’attestazione resa dall’imputato sulla presenza della moglie nel proprio nucleo familiare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è nel complesso infondato per le ragioni di seguito precisate.

2. Le censure esposte nei due motivi, da esaminare congiuntamente perché strettamente connesse, contestano l’affermazione della sussistenza del reato di false dichiarazioni al fine della percezione del reddito di cittadinanza, di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, deducendo l’assenza di dolo in ordine all’attestazione circa la presenza della moglie dell’imputato nel proprio nucleo familiare, o comunque l’innocuità del falso, posta l’esistenza, in ogni caso, dei presupposti per fruire del sussidio.

3. Le censure concernenti l’assenza di dolo sono diverse da quelle consentite in sede di legittimità perché, lungi dall’evidenziare vizi di motivazione della sentenza impugnata, si limitano a proporre una diversa valutazione delle risultanze istruttorie.

3.1. La sentenza impugnata, innanzitutto, anche richiamando la decisione di primo grado, precisa che l’indicazione della situazione di convivenza con la moglie era stata funzionale a far percepire all’imputato, attuale ricorrente, un rateo di importo maggiore rispetto a quello spettante. Rappresenta, poi, che l’indicazione della situazione di convivenza con la moglie risulta dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica datata 3 luglio 2020, ed allegata alla domanda di accesso al reddito di cittadinanza presentata il 16 luglio 2020. Evidenzia, quindi, che, secondo quanto documentalmente provato, l’imputato e la moglie non convivevano già dal 13 maggio 2019, per avere la donna trasferito altrove la propria residenza, ed erano legalmente separati dal 15 maggio 2019, per poi divorziare il 10 ottobre 2020.

La Corte d’appello, pertanto, conclude che la convivenza tra l’attuale ricorrente e la ex-moglie deve ritenersi cessata il 13 maggio 2019, e che non è stata sostenuta nemmeno dall’imputato, ma solo ipotizzata congetturalmente dal difensore, la ripresa di una situazione di convivenza tra i due ex-coniugi.

3.2. A fronte di questi elementi, sono del tutto assertive le deduzioni formulate nel ricorso, le quali valorizzano i “tentennamenti” dell’attuale ricorrente nell’inserire la ex-moglie nella Dichiarazione Sostitutiva Unica, e la sussistenza, in ogni caso, dei presupposti per la concessione al medesimo del beneficio.

Invero, l’avere l’imputato prima incluso, poi escluso, quindi definitivamente incluso la moglie nella dichiarazione relativa al nucleo familiare è circostanza che può corroborare la conclusione di una apprezzabile ponderazione in ordine all’informazione da rendere. Inoltre, l’inclusione della moglie nella dichiarazione sulla composizione del nucleo familiare era comunque utile per conseguire un importo maggiore del beneficio costituito dal reddito di cittadinanza, a norma dell’art. 2, comma 4, di. n. 4 del 2019, nel testo vigente all’epoca dei fatti, come nel testo attuale, dopo le modifiche recate dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234.

4. Le censure relative all’innocuità del falso sono infondate.

4.1. Per una risposta sul punto, risulta necessario definire l’ambito di applicazione della fattispecie di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019. L’art. 7, comma 1, d.l. cit. prevede: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all’articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni». Questa disposizione deve ritenersi riferita non solo ai casi di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, o di omissione di informazioni dovute finalizzati a conseguire il beneficio economico del reddito di cittadinanza, quando questo non spetterebbe in alcuna misura, ma anche ai casi di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, o di omissione di informazioni dovute finalizzati a conseguire il beneficio economico del reddito di cittadinanza per un importo maggiore di quello altrimenti spettante, come nel caso in esame.

Innanzitutto, infatti, beneficio «indebitamente» ottenuto è anche quello di importo maggiore di quello legittimamente spettante.

Inoltre, la soluzione ermeneutica secondo cui beneficio «indebitamente» ottenuto è anche quello di importo maggiore di quello legittimamente spettante è in linea anche con esigenze di coerenza normativa. Invero, l’art. 7, comma 2, d.l. n. 4 del 2019, sottopone a sanzione penale «[I]’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all’articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11».

E sembra irrazionale ritenere, anche in chiave di coerenza logica del sistema, che le falsità e le omissioni funzionali ad ottenere un importo maggiore di quello spettante siano penalmente indifferenti, mentre le omesse comunicazioni di informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio, anche quando non attinenti a variazioni reddituali o patrimoniali, siano assoggettate a sanzione penale.

4.2. Posto che il reato di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019 è configurabile anche nei casi di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, o di omissione di informazioni dovute finalizzati a conseguire il beneficio economico del reddito di cittadinanza per un importo maggiore di quello altrimenti spettante, una falsità relativa ai dati rilevanti ai fini della determinazione della rata da erogare, quale quella incidente sulla composizione del nucleo familiare, come accertato essere avvenuto nel caso di specie, non può certo qualificarsi innocua.

5. Alla complessiva infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 13/01/2023

 
 

 

 

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