DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati edilizi – Sequestro dell’area in violazione dell’art. 321, c.3, cod. proc. pen. – Autorità incompetente al sequestro – Dissequestro disposto dal pubblico ministero – Art. 44 DPR n.380/01 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Misura cautelare reale – Impugnazione di provvedimenti – Rimedi ed effetti – Fattispecie – LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – Interesse concreto ed attuale all’impugnazione – Necessità.
Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 8 Luglio 2021
Numero: 26006
Data di udienza: 7 Aprile 2021
Presidente: DI NICOLA
Estensore: REYNAUD
Premassima
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati edilizi – Sequestro dell’area in violazione dell’art. 321, c.3, cod. proc. pen. – Autorità incompetente al sequestro – Dissequestro disposto dal pubblico ministero – Art. 44 DPR n.380/01 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Misura cautelare reale – Impugnazione di provvedimenti – Rimedi ed effetti – Fattispecie – LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – Interesse concreto ed attuale all’impugnazione – Necessità.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 8 luglio 2021 (Ud. 07/04/2021), Sentenza n.26006
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati edilizi – Sequestro dell’area in violazione dell’art. 321, c.3, cod. proc. pen. – Autorità incompetente al sequestro – Dissequestro disposto dal pubblico ministero – Art. 44 DPR n.380/01 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Misura cautelare reale – Impugnazione di provvedimenti – Rimedi ed effetti – Fattispecie – LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – Interesse concreto ed attuale all’impugnazione – Necessità.
L’impugnazione di provvedimenti che dispongano una misura cautelare reale ovvero che ne confermino l’applicazione può infatti essere proposta solo da chi vanti un interesse concreto ed attuale all’impugnazione stessa, che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro. Fattispecie: ricorso in cassazione per autorità incompetente al sequestro nonostante il già avvenuto dissequestro disposto dal pubblico ministero con la conseguenza che l’ordinanza impugnata era da considerarsi tamquam non esset e abnorme in quanto determinante una stasi processuale, non altrimenti eliminabile, rispetto all’esecuzione del provvedimento decisorio già legittimamente adottato dal pubblico ministero.
(dich. inammissibile il ricorso avverso ordinanza del 24/12/2020 del G.i.p. del TRIBUNALE DI ROMA) Pres. DI NICOLA, Rel. REYNAUD, Ric. Cieri
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 08/07/2021 (Ud. 07/04/2021), Sentenza n.26006SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da C. L., nato a —-;
avverso l’ordinanza del 24/12/2020 del G.i.p. del TRIBUNALE DI ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo la declaratoria d’inammissibilità del ricorso per mancanza di procura speciale, ovvero, nel caso di rituale proposizione del ricorso, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata;
uditi per il ricorrente l’avv. Danilo Romagnino, in sostituzione dell’avv. Giampaolo Filiani, e l’avv. Gianluca Tognozzi, i quali hanno chiesto accogliersi le conclusioni
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 24 dicembre 2020, il G.i.p. del Tribunale di Roma ha respinto l’istanza di revoca del sequestro preventivo di immobili in fase di costruzione di proprietà della Ecolattanzio Srl, disposto essendosi ravvisato il fumus del reato di cui all’art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. 380 del 2001.
2. Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di C. L., indagato nel procedimento in qualità di amministratore unico della suddetta società, deducendo l’abnormità del provvedimento perché emesso, in violazione dell’art. 321, comma 3, cod. proc. pen., da autorità incompetente nonostante il già avvenuto dissequestro disposto dal pubblico ministero.
Benché l’istanza fosse stata depositata presso l’ufficio del g.i.p., essendo ancora in corso le indagini preliminari per non essere spirato il termine di venti giorni previsto dall’art. 415-bis, comma 3, cod. proc. pen., la competenza a decidere sul dissequestro spettava infatti al pubblico ministero. Il parere favorevole dal medesimo reso in data 16 dicembre 2020 e trasmesso al g.i.p. doveva pertanto considerarsi quale provvedimento decisorio di accoglimento dell’istanza di revoca, sicché l’ordinanza impugnata era da considerarsi tamquam non esset e abnorme in quanto determinante una stasi processuale, non altrimenti eliminabile, rispetto all’esecuzione del provvedimento decisorio già legittimamente adottato dal pubblico ministero, con conseguente ammissibilità del ricorso per cassazione diretto a porvi rimedio.
3. Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato e, comunque, da difensori non muniti della procura speciale.
3.1. Ed invero, dal provvedimento impugnato – sul punto non contestato – risulta che il decreto di sequestro preventivo ha interessato unicamente beni di proprietà della Ecolattanzio Srl e che il ricorrente L. C. ricopre in tale società il ruolo di amministratore.
Non v’è dubbio, pertanto, che l’unico soggetto legittimato a richiederne la restituzione sia la suddetta società. Nondimeno – si legge nel provvedimento impugnato – l’istanza di revoca è stata avanzata dai difensori del Cieri ed il presente ricorso per cassazione è stato proposto dagli avv. Giampaolo Filiani e Gianluca Tognozzi «quali difensori di L. C. persona sottoposta ad indagini nel procedimento».
A quanto risulta, pertanto, già l’istanza di revoca era da ritenersi inammissibile, ma certamente lo è il presente ricorso per cassazione, perché proposto da soggetto non legittimato, non avendo l’indagato interesse a richiedere il dissequestro di beni appartenenti a terzi. L’impugnazione di provvedimenti che dispongano una misura cautelare reale ovvero che ne confermino l’applicazione può infatti essere proposta solo da chi vanti un interesse concreto ed attuale all’impugnazione stessa, che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Angeli, Rv. 277753; Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Ruan e aa., Rv. 271231).
3.2. Sotto altro profilo, non risulta che C., pur se amministratore unico della Eurolattanzio Srl, abbia agito in nome e per conto della società, non avendo speso tale qualità nell’atto d’impugnazione e, soprattutto, non avendo conferito ai difensori che tale atto ebbero a proporre la procura speciale per rappresentare la società.
Al ricorso non è infatti stata allegata alcuna procura speciale, né la stessa è rinvenibile agli atti trasmessi a questo Ufficio, e non è neppure stata prodotta all’udienza benché la questione abbia formato oggetto di trattazione orale. Posto che il terzo interessato alla restituzione dei beni in sequestro sta in giudizio soltanto con il ministero di un difensore munito di procura speciale ai sensi dell’art. 100 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Fazzari, Rv. 273505; cfr. anche Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli e a., Rv. 260894), in difetto di procura speciale deve pertanto dichiararsi inammissibile il ricorso (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, G.t. Auto S.r.l., Rv. 271722; Sez. 2, n. 6611 del 03/12/2013, dep. 2014, Poli, Rv. 258580; Sez. 3, ord. n. 39077 del 21/03/2013, Aronne, Rv. 257729).
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., oltre all’onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 7 aprile 2021.